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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29091/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAVINO VALERIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 PIANEZZA il 29/06/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: ER il 07/06/2006 e il 23/07/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne Persona_2 sia esercitata da entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri previsti per essi dalla legge (c.d. 'affidamento condiviso'). La sig.ra si impegna a comunicare e relazionare il sig. Parte_2
su tutto ciò che concerne il figlio minorenne (come, ad esempio, la scuola e le Parte_1 sue attività ricreative) in modo tale che il sig. sia sempre informato e reso Parte_1 partecipe della vita del figlio. Il figlio minorenne vivrà stabilmente con la madre sig.ra Per_1 [...]
, e trascorrerà: Parte_2
• Con il padre, a settimane alternate, dal sabato mattina alle ore 09.00 alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
• Durante le vacanze natalizie, negli anni pari, il figlio minorenne trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre e i giorni dal 1° al 6 gennaio con la madre, mentre i giorni dal 26 al 31 dicembre con il padre;
negli anni dispari, il figlio minorenne trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre e i giorni dal 1° al 6 gennaio con il padre , mentre i giorni dal 26 dicembre al 31 dicembre con la madre;
• Le vacanze pasquali saranno regolate dalla ordinaria alternanza settimanale (di cui sopra); il giorno di pasquetta sarà trascorso con il genitore presso cui non è stata trascorsa la giornata della pasqua con obbligo di accompagnamento del figlio minorenne presso il genitore designato per il giorno di pasquetta entro le ore 09.00 e di riaccompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 21.00, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
• Durante le vacanze estive (luglio e agosto), in assenza di accordo, il padre avrà diritto ad ospitare il figlio minorenne per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto;
• Tutte le ulteriori festività con il padre alternandosi con la madre (la prima delle suddette occasioni spetterà al padre, la seconda alla madre, e così via), salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
• Con il padre ogni giornata o frazione di giornata per la quale egli ne faccia richiesta e la madre acconsenta.
pagina 2 di 4 • Per ciò che inerisce ai periodi di vacanza estiva e di cui sopra, entrambi i genitori si obbligano a dare preavviso in merito alle loro scelte e disponibilità entro il 1° giugno di ciascun anno.
DISPONE che il ricorrente sig. compartecipi al mantenimento della ricorrente Parte_1 sig.ra obbligandosi a destinare mensilmente alla medesima la somma di euro 200 Parte_2
(duecento/00) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese fino a quando la predetta ricorrente non avrà una stabile occupazione, e in ogni caso non oltre 24 mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
DISPONE che il ricorrente sig. compartecipi al mantenimento dei due figli Parte_1
ed nei seguenti termini: il padre e ricorrente sig. si Per_1 Persona_3 Parte_1 obbliga a destinare mensilmente al mantenimento del figlio minorenne la somma di euro 350,00 Per_1 (trecentocinquanta) per le c.d. 'spese ordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 tra cui sono comprese anche a titolo esemplificativo e non esaustivo le eventuali spese per il servizio mensa offerto dagli istituti scolastici frequentati dal figlio minorenne), che provvederà a versare mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e si obbliga altresì a partecipare al 50% al pagamento delle c.d. 'spese straordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 tra le quali sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese mediche private, scolastiche, sportive e ricreative come meglio precisate nel sopra indicato Protocollo, concordate e approvate per iscritto o necessitate come meglio precisato nel sopra indicato Protocollo, e in ogni caso previa esibizione dei documenti giustificativi). Il padre e ricorrente sig. si obbliga altresì a destinare mensilmente al mantenimento del figlio ER Parte_1 la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) per le c.d. 'spese ordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016), che provvederà a versare mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese fino a quando il predetto figlio maggiorenne non avrà una stabile occupazione e in ogni caso non oltre il compimento di anni 25 (venticinque), e si obbliga altresì a partecipare al 50% al pagamento delle c.d. 'spese straordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 - doc. 12 - tra le quali sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese mediche private, scolastiche, sportive e ricreative come meglio precisate nel sopra indicato Protocollo, concordate e approvate per iscritto o necessitate come meglio precisato nel sopra indicato Protocollo, e in ogni caso previa esibizione dei documenti giustificativi delle somme richieste) fino a quando il predetto figlio maggiorenne non avrà una stabile occupazione e in ogni caso non oltre il compimento di anni 25 (venticinque).
PRENDE ATTO che il ricorrente sig. , come già esposto nelle premesse del Parte_1 ricorso, dà atto che è stata stipulata proposta di acquisto di immobile sito in Torino, Via Gorizia n. 141, iscritto al N.C.E.U. di Torino al Foglio 1394 particella 99 subalterno 69, categoria A/2 classe 2 consistenza 5, rendita euro 1071,65, immobile la cui proprietà sarà acquistata in sede di rogito di compravendita dal figlio maggiorenne dei ricorrenti (sig. ) con il ricorrente sig. Persona_3
che si obbliga a intervenire in sede di rogito di compravendita in qualità di Parte_1 pagatore (c.d. 'donazione indiretta' a favore del figlio maggiorenne), immobile presso cui (entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del predetto rogito di compravendita, fissata per il 30.03.2025) trasferirà la propria residenza il nucleo composto dalla ricorrente sig.ra e dai figli dei Parte_2 ricorrenti (ER e ). Persona_2
PRENDE ATTO che il ricorrente sig. e la ricorrente sig.ra Parte_1 [...]
si obbligano reciprocamente a rispettare e a considerare pienamente efficaci tra di essi le Parte_2 condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sin dalla data del deposito del ricorso.
pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. ER Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 29091/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. SAVINO VALERIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 PIANEZZA il 29/06/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: ER il 07/06/2006 e il 23/07/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 11/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minorenne Persona_2 sia esercitata da entrambi i genitori con tutti i diritti e i doveri previsti per essi dalla legge (c.d. 'affidamento condiviso'). La sig.ra si impegna a comunicare e relazionare il sig. Parte_2
su tutto ciò che concerne il figlio minorenne (come, ad esempio, la scuola e le Parte_1 sue attività ricreative) in modo tale che il sig. sia sempre informato e reso Parte_1 partecipe della vita del figlio. Il figlio minorenne vivrà stabilmente con la madre sig.ra Per_1 [...]
, e trascorrerà: Parte_2
• Con il padre, a settimane alternate, dal sabato mattina alle ore 09.00 alla domenica sera alle ore 21.00, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
• Durante le vacanze natalizie, negli anni pari, il figlio minorenne trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre e i giorni dal 1° al 6 gennaio con la madre, mentre i giorni dal 26 al 31 dicembre con il padre;
negli anni dispari, il figlio minorenne trascorrerà le giornate del 24 e 25 dicembre e i giorni dal 1° al 6 gennaio con il padre , mentre i giorni dal 26 dicembre al 31 dicembre con la madre;
• Le vacanze pasquali saranno regolate dalla ordinaria alternanza settimanale (di cui sopra); il giorno di pasquetta sarà trascorso con il genitore presso cui non è stata trascorsa la giornata della pasqua con obbligo di accompagnamento del figlio minorenne presso il genitore designato per il giorno di pasquetta entro le ore 09.00 e di riaccompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 21.00, salvo diverso accordo tra i ricorrenti;
• Durante le vacanze estive (luglio e agosto), in assenza di accordo, il padre avrà diritto ad ospitare il figlio minorenne per una settimana consecutiva nel mese di luglio e per una settimana consecutiva nel mese di agosto;
• Tutte le ulteriori festività con il padre alternandosi con la madre (la prima delle suddette occasioni spetterà al padre, la seconda alla madre, e così via), salvo diversi accordi tra i ricorrenti;
• Con il padre ogni giornata o frazione di giornata per la quale egli ne faccia richiesta e la madre acconsenta.
pagina 2 di 4 • Per ciò che inerisce ai periodi di vacanza estiva e di cui sopra, entrambi i genitori si obbligano a dare preavviso in merito alle loro scelte e disponibilità entro il 1° giugno di ciascun anno.
DISPONE che il ricorrente sig. compartecipi al mantenimento della ricorrente Parte_1 sig.ra obbligandosi a destinare mensilmente alla medesima la somma di euro 200 Parte_2
(duecento/00) da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese fino a quando la predetta ricorrente non avrà una stabile occupazione, e in ogni caso non oltre 24 mesi dalla data di deposito del presente ricorso.
DISPONE che il ricorrente sig. compartecipi al mantenimento dei due figli Parte_1
ed nei seguenti termini: il padre e ricorrente sig. si Per_1 Persona_3 Parte_1 obbliga a destinare mensilmente al mantenimento del figlio minorenne la somma di euro 350,00 Per_1 (trecentocinquanta) per le c.d. 'spese ordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 tra cui sono comprese anche a titolo esemplificativo e non esaustivo le eventuali spese per il servizio mensa offerto dagli istituti scolastici frequentati dal figlio minorenne), che provvederà a versare mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, e si obbliga altresì a partecipare al 50% al pagamento delle c.d. 'spese straordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 tra le quali sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese mediche private, scolastiche, sportive e ricreative come meglio precisate nel sopra indicato Protocollo, concordate e approvate per iscritto o necessitate come meglio precisato nel sopra indicato Protocollo, e in ogni caso previa esibizione dei documenti giustificativi). Il padre e ricorrente sig. si obbliga altresì a destinare mensilmente al mantenimento del figlio ER Parte_1 la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta) per le c.d. 'spese ordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016), che provvederà a versare mensilmente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese fino a quando il predetto figlio maggiorenne non avrà una stabile occupazione e in ogni caso non oltre il compimento di anni 25 (venticinque), e si obbliga altresì a partecipare al 50% al pagamento delle c.d. 'spese straordinarie' (come da Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sottoscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale in data 15.03.2016 - doc. 12 - tra le quali sono comprese a titolo esemplificativo e non esaustivo spese mediche non coperte dal SSN, spese mediche private, scolastiche, sportive e ricreative come meglio precisate nel sopra indicato Protocollo, concordate e approvate per iscritto o necessitate come meglio precisato nel sopra indicato Protocollo, e in ogni caso previa esibizione dei documenti giustificativi delle somme richieste) fino a quando il predetto figlio maggiorenne non avrà una stabile occupazione e in ogni caso non oltre il compimento di anni 25 (venticinque).
PRENDE ATTO che il ricorrente sig. , come già esposto nelle premesse del Parte_1 ricorso, dà atto che è stata stipulata proposta di acquisto di immobile sito in Torino, Via Gorizia n. 141, iscritto al N.C.E.U. di Torino al Foglio 1394 particella 99 subalterno 69, categoria A/2 classe 2 consistenza 5, rendita euro 1071,65, immobile la cui proprietà sarà acquistata in sede di rogito di compravendita dal figlio maggiorenne dei ricorrenti (sig. ) con il ricorrente sig. Persona_3
che si obbliga a intervenire in sede di rogito di compravendita in qualità di Parte_1 pagatore (c.d. 'donazione indiretta' a favore del figlio maggiorenne), immobile presso cui (entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del predetto rogito di compravendita, fissata per il 30.03.2025) trasferirà la propria residenza il nucleo composto dalla ricorrente sig.ra e dai figli dei Parte_2 ricorrenti (ER e ). Persona_2
PRENDE ATTO che il ricorrente sig. e la ricorrente sig.ra Parte_1 [...]
si obbligano reciprocamente a rispettare e a considerare pienamente efficaci tra di essi le Parte_2 condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) sin dalla data del deposito del ricorso.
pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. ER Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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