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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15826 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Beatrice Pirovano e l'avv. Oscar Legnani
-ATTORE-
E con sede a Milano, via Romolo n. 6, codice fiscale: Controparte_1
con l'avv. Massimo Mondonico P.IVA_1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi all'unità immobiliare compravenduta, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto,
-risolvere il contratto di compravendita stipulato il 20.07.2018 tra il dott.
e la e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
-condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pattuito per la compravendita, nonché al rimborso di tutte le somme, le spese e i pagamenti
1 fatti dall'attore per la vendita, e quindi al versamento del complessivo importo di Euro 160.411,20, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, come per legge;
in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della prima domanda principale di risoluzione del contratto di compravendita,
-accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in Controparte_1 ordine ai danni subiti dall'attore così come descritti in atti e, per l'effetto,
-condannare la convenuta a risarcire detti danni: o patrimoniali, mediante pagamento dell'importo di Euro 38.122,38, o nella diversa somma ritenuta di giustizia che risulterà all'esito del presente procedimento;
o non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, ma in ogni caso mediante pagamento di somma non inferiore a Euro 30.000,00.
Con vittoria di spese e compensi.
Per la parte convenuta
In via principale, nel merito:
-rigettare ogni domanda formulata nei confronti della società per CP_1
i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata, nel merito:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti della società Controparte_2 dall'attore Sig. , condannare il terzo chiamato, condominio Parte_1 di via Brofferio 10 Milano, a risarcire direttamente all'attore il danno patito da quest'ultimo nella misura che sarà determinata in corso di causa e secondo il grado di responsabilità attribuito a quest'ultimo.
In via istruttoria:
-si chiede sin da ora rinnovo della c.t.u. tecnica espletata per i fatti riportati, con particolare riferimento all'indagine da effettuarsi in relazione alla fognatura condominiale.
-si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al condominio terzo chiamato di esibizione della documentazione inerente al sinistro occorso al Sig. Pt_1 nell'anno 2018 conseguente al citato episodio di allagamento.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dai vizi denunciati dall'attore con riferimento all'appartamento sito a Milano, via Angelo Brofferio n. 10, piano terreno, di tre locali e servizio, in catasto fabbricati identificato al foglio 131, particella 47, subalterno 703, acquistato dalla società convenuta con atto per Notaio
[...]
in data 20/07/2018, per il prezzo di Euro 148.000,00. Persona_1
Nello specifico l'attore ha lamentato:
-problemi all'impianto idrico di scarico, con frequenti allagamenti in occasione di forti precipitazioni piovose;
-problemi all'impianto elettrico, con pericolose dispersioni di corrente dagli elettrodomestici (soprattutto lavatrice e lavastoviglie).
Prima del presente giudizio l'attore ha promosso un accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3375/2020 R.G., nel corso del quale è stato affidato al c.t.u. arch. l'incarico di verificare tali due problematiche, di Persona_2
verificare altresì se gli impianti idrico ed elettrico fossero stati realizzati a regola d'arte, di indicare le opere necessarie per porvi rimedio e i relativi costi.
All'esito degli accertamenti il c.t.u. ha ritenuto che, pur essendo il problema degli allagamenti in parte ascrivibile alla vetustà del sistema fognario in ogni caso la convenuta, nonostante l'appartamento fosse CP_3
sottoposto rispetto al piano stradale, ha omesso di installare le valvole antiriflusso, oltretutto obbligatorie in base al regolamento edilizio proprio in ragione della quota alla quale trovasi l'unità immobiliare;
quanto all'impianto elettrico, ha ritenuto che i lamentati inconvenienti sono stati risolti mediante il collegamento alla messa a terra condominiale eseguito dalla medesima parte attrice, con una spesa documentata di Euro 268,00; ha quindi concluso
3 riconoscendo la responsabilità della convenuta nei lamentati vizi ed ha quantificato in Euro 7.839,90 comprensivi di I.V.A., delle spese tecniche e della detta spesa di Euro 268,00 già sostenuta, l'ammontare complessivo dei costi per l'eliminazione dei vizi.
L'attore ha in seguito avviato il presente giudizio di merito chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di vendita, la restituzione del prezzo e di tutte le spese sostenute per l'acquisto e, in via subordinata, il risarcimento dei danni anche morali.
Si è costituita la convenuta opponendosi alla domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Indi, respinta la richiesta di chiamata in causa del avanzata dalla CP_4
parte convenuta, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si osserva che la domanda di risoluzione deve essere respinta in ragione della modesta entità dei lavori da eseguire per rimediare ai vizi, con una spesa complessiva di Euro 7.839,90 comprensivi di ogni onere a fronte di un immobile acquistato per il prezzo di
Euro 148.000,00.
Infatti la possibilità di rimediare agli inconvenienti con lavori semplici e dal costo contenuto, rende l'inadempimento di importanza non tale da giustificare il richiesto rimedio risolutivo.
Inoltre non può sostenersi che l'unità immobiliare sia inidonea all'uso abitativo cui è destinata, proprio perché i vizi riscontrati sono agevolmente e integralmente eliminabili;
ne consegue che anche il valore del cespite non può avere risentito diminuzione alcuna dall'occorso.
4 Passando ai profili risarcitori, va certamente escluso il danno morale, posto che nella vicenda non ricorre alcuna fattispecie di reato né può predicarsi la lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti.
Quanto ai danni patrimoniali, occorre certamente riconoscere l'importo di
Euro 7.839,90 quantificato dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo per i lavori necessari ad eliminare i vizi, come anche il compenso liquidato al c.t.u. per Euro 1.505,63, le spese per l'espletamento dell'A.T.P. indicate in citazione nella corretta e non contestata misura di Euro 2.317,65 per l'assistenza legale ed Euro 867,00 per la consulenza tecnica di parte.
Parimenti dovuto, ancora, è il costo di ripristino dell'immobile a causa dei danni da allagamento, da liquidarsi in conformità alla non contestata quantificazione operata dal consulente di parte attrice - geom. - Persona_3
a seguito di dettagliato computo metrico, in Euro 15.745,40 oltre I.V.A. per un totale di Euro 19.209,39 (doc. 3 della produzione di parte attrice).
Analogamente non è stata contestata, sia nell'ammontare sia nella riconducibilità agli allagamenti subiti dall'appartamento, la spesa di
Euro 5.883,61 sostenuta per l'acquisto del mobilio irrimediabilmente deteriorato dall'acqua (doc. 5 di parte attrice), che pertanto va anch'essa riconosciuta.
In definitiva, l'ammontare del danno complessivamente subito dall'attore ammonta alla somma dei suddetti importi e va dunque liquidato all'attualità nell'importo totale di Euro 37.623,18, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 22/03/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
5 avuto riguardo ai parametri medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)respinge la domanda di risoluzione del contratto di vendita;
2)in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 37.623,18 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile con decorrenza dal 22/03/2021 e fino al soddisfo;
3)condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 3 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
6
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15826 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2021, avente per oggetto: vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: , con Parte_1 C.F._1
l'avv. Beatrice Pirovano e l'avv. Oscar Legnani
-ATTORE-
E con sede a Milano, via Romolo n. 6, codice fiscale: Controparte_1
con l'avv. Massimo Mondonico P.IVA_1
-CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
-accertare e dichiarare la sussistenza dei vizi all'unità immobiliare compravenduta, per tutto quanto esposto in fatto e in diritto,
-risolvere il contratto di compravendita stipulato il 20.07.2018 tra il dott.
e la e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_1
-condannare quest'ultima alla restituzione del prezzo pattuito per la compravendita, nonché al rimborso di tutte le somme, le spese e i pagamenti
1 fatti dall'attore per la vendita, e quindi al versamento del complessivo importo di Euro 160.411,20, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi a decorrere dalla domanda giudiziale, come per legge;
in ogni caso, anche nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della prima domanda principale di risoluzione del contratto di compravendita,
-accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta in Controparte_1 ordine ai danni subiti dall'attore così come descritti in atti e, per l'effetto,
-condannare la convenuta a risarcire detti danni: o patrimoniali, mediante pagamento dell'importo di Euro 38.122,38, o nella diversa somma ritenuta di giustizia che risulterà all'esito del presente procedimento;
o non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, ma in ogni caso mediante pagamento di somma non inferiore a Euro 30.000,00.
Con vittoria di spese e compensi.
Per la parte convenuta
In via principale, nel merito:
-rigettare ogni domanda formulata nei confronti della società per CP_1
i motivi esposti in narrativa.
In via subordinata, nel merito:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei confronti della società Controparte_2 dall'attore Sig. , condannare il terzo chiamato, condominio Parte_1 di via Brofferio 10 Milano, a risarcire direttamente all'attore il danno patito da quest'ultimo nella misura che sarà determinata in corso di causa e secondo il grado di responsabilità attribuito a quest'ultimo.
In via istruttoria:
-si chiede sin da ora rinnovo della c.t.u. tecnica espletata per i fatti riportati, con particolare riferimento all'indagine da effettuarsi in relazione alla fognatura condominiale.
-si chiede ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al condominio terzo chiamato di esibizione della documentazione inerente al sinistro occorso al Sig. Pt_1 nell'anno 2018 conseguente al citato episodio di allagamento.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia trae origine dai vizi denunciati dall'attore con riferimento all'appartamento sito a Milano, via Angelo Brofferio n. 10, piano terreno, di tre locali e servizio, in catasto fabbricati identificato al foglio 131, particella 47, subalterno 703, acquistato dalla società convenuta con atto per Notaio
[...]
in data 20/07/2018, per il prezzo di Euro 148.000,00. Persona_1
Nello specifico l'attore ha lamentato:
-problemi all'impianto idrico di scarico, con frequenti allagamenti in occasione di forti precipitazioni piovose;
-problemi all'impianto elettrico, con pericolose dispersioni di corrente dagli elettrodomestici (soprattutto lavatrice e lavastoviglie).
Prima del presente giudizio l'attore ha promosso un accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 3375/2020 R.G., nel corso del quale è stato affidato al c.t.u. arch. l'incarico di verificare tali due problematiche, di Persona_2
verificare altresì se gli impianti idrico ed elettrico fossero stati realizzati a regola d'arte, di indicare le opere necessarie per porvi rimedio e i relativi costi.
All'esito degli accertamenti il c.t.u. ha ritenuto che, pur essendo il problema degli allagamenti in parte ascrivibile alla vetustà del sistema fognario in ogni caso la convenuta, nonostante l'appartamento fosse CP_3
sottoposto rispetto al piano stradale, ha omesso di installare le valvole antiriflusso, oltretutto obbligatorie in base al regolamento edilizio proprio in ragione della quota alla quale trovasi l'unità immobiliare;
quanto all'impianto elettrico, ha ritenuto che i lamentati inconvenienti sono stati risolti mediante il collegamento alla messa a terra condominiale eseguito dalla medesima parte attrice, con una spesa documentata di Euro 268,00; ha quindi concluso
3 riconoscendo la responsabilità della convenuta nei lamentati vizi ed ha quantificato in Euro 7.839,90 comprensivi di I.V.A., delle spese tecniche e della detta spesa di Euro 268,00 già sostenuta, l'ammontare complessivo dei costi per l'eliminazione dei vizi.
L'attore ha in seguito avviato il presente giudizio di merito chiedendo, in via principale, la risoluzione del contratto di vendita, la restituzione del prezzo e di tutte le spese sostenute per l'acquisto e, in via subordinata, il risarcimento dei danni anche morali.
Si è costituita la convenuta opponendosi alla domanda di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
Indi, respinta la richiesta di chiamata in causa del avanzata dalla CP_4
parte convenuta, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, nel merito si osserva che la domanda di risoluzione deve essere respinta in ragione della modesta entità dei lavori da eseguire per rimediare ai vizi, con una spesa complessiva di Euro 7.839,90 comprensivi di ogni onere a fronte di un immobile acquistato per il prezzo di
Euro 148.000,00.
Infatti la possibilità di rimediare agli inconvenienti con lavori semplici e dal costo contenuto, rende l'inadempimento di importanza non tale da giustificare il richiesto rimedio risolutivo.
Inoltre non può sostenersi che l'unità immobiliare sia inidonea all'uso abitativo cui è destinata, proprio perché i vizi riscontrati sono agevolmente e integralmente eliminabili;
ne consegue che anche il valore del cespite non può avere risentito diminuzione alcuna dall'occorso.
4 Passando ai profili risarcitori, va certamente escluso il danno morale, posto che nella vicenda non ricorre alcuna fattispecie di reato né può predicarsi la lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti.
Quanto ai danni patrimoniali, occorre certamente riconoscere l'importo di
Euro 7.839,90 quantificato dal c.t.u. nell'accertamento tecnico preventivo per i lavori necessari ad eliminare i vizi, come anche il compenso liquidato al c.t.u. per Euro 1.505,63, le spese per l'espletamento dell'A.T.P. indicate in citazione nella corretta e non contestata misura di Euro 2.317,65 per l'assistenza legale ed Euro 867,00 per la consulenza tecnica di parte.
Parimenti dovuto, ancora, è il costo di ripristino dell'immobile a causa dei danni da allagamento, da liquidarsi in conformità alla non contestata quantificazione operata dal consulente di parte attrice - geom. - Persona_3
a seguito di dettagliato computo metrico, in Euro 15.745,40 oltre I.V.A. per un totale di Euro 19.209,39 (doc. 3 della produzione di parte attrice).
Analogamente non è stata contestata, sia nell'ammontare sia nella riconducibilità agli allagamenti subiti dall'appartamento, la spesa di
Euro 5.883,61 sostenuta per l'acquisto del mobilio irrimediabilmente deteriorato dall'acqua (doc. 5 di parte attrice), che pertanto va anch'essa riconosciuta.
In definitiva, l'ammontare del danno complessivamente subito dall'attore ammonta alla somma dei suddetti importi e va dunque liquidato all'attualità nell'importo totale di Euro 37.623,18, cui devono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda e quindi dalla notifica della citazione avvenuta il 22/03/2021.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo,
5 avuto riguardo ai parametri medi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)respinge la domanda di risoluzione del contratto di vendita;
2)in parziale accoglimento della domanda di risarcimento del danno, condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1
di Euro 37.623,18 oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma primo, del codice civile con decorrenza dal 22/03/2021 e fino al soddisfo;
3)condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che liquida in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 3 luglio 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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