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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/07/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2096/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/11/1966 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in ZO EL (VC) il 20/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1997.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 504 del 30/10/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in ZO EL (VC) il 20/09/1997, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI.ra , sita in ZO Pt_2
EL, resti assegnata alla SI.ra con tutti i beni in essa contenuti;
Pt_2
2. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 del figlio , l'importo di € 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 10 di ogni Per_2 mese, rivalutato secondo l'indice Istat;
3. DISPONE che il SI. sostenga altresì integralmente l'onere di pagare le tasse Pt_1 universitarie, il canone di locazione e le relative utenze del figlio che frequenta Per_2
l'università a Torino ma che tutti i fine settimana torna presso l'abitazione materna;
4. DÀ ATTO che il SI. inoltre, provvederà all'integrale pagamento delle rate di Pt_1 finanziamento concernenti l'acquisto dell'autovettura del figlio e delle spese Per_2 necessarie per il corretto utilizzo del veicolo, avendo la SI.ra già provveduto al Pt_2 pagamento del 50% del costo della vettura stessa;
pagina 2 di 3 5. DISPONE che il SI. versi altresì, direttamente al figlio , una somma Pt_1 Per_2 mensile necessaria alle sue eSIenze concernenti tempo libero, sport ecc.;
6. DISPONE che i genitori, inoltre, contribuiranno in misura pari al 50% a tutte le ulteriori spese necessarie e/o concordate per il figlio con le modalità previste dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati pertanto economicamente autosufficienti sotto il profilo economico.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2096/2025
Il Tribunale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/06/1969 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
11/11/1966 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Borgia Elisabetta del Foro di Novara
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 16/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in ZO EL (VC) il 20/09/1997, trascritto nei Registri dello Stato
Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1997.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 504 del 30/10/2023 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in ZO EL (VC) il 20/09/1997, trascritto nei Registri
[...] Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 1997 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che la casa coniugale, di esclusiva proprietà della SI.ra , sita in ZO Pt_2
EL, resti assegnata alla SI.ra con tutti i beni in essa contenuti;
Pt_2
2. DISPONE che il SI. versi alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento Pt_1 Pt_2 del figlio , l'importo di € 500,00 mensili da corrispondere entro il giorno 10 di ogni Per_2 mese, rivalutato secondo l'indice Istat;
3. DISPONE che il SI. sostenga altresì integralmente l'onere di pagare le tasse Pt_1 universitarie, il canone di locazione e le relative utenze del figlio che frequenta Per_2
l'università a Torino ma che tutti i fine settimana torna presso l'abitazione materna;
4. DÀ ATTO che il SI. inoltre, provvederà all'integrale pagamento delle rate di Pt_1 finanziamento concernenti l'acquisto dell'autovettura del figlio e delle spese Per_2 necessarie per il corretto utilizzo del veicolo, avendo la SI.ra già provveduto al Pt_2 pagamento del 50% del costo della vettura stessa;
pagina 2 di 3 5. DISPONE che il SI. versi altresì, direttamente al figlio , una somma Pt_1 Per_2 mensile necessaria alle sue eSIenze concernenti tempo libero, sport ecc.;
6. DISPONE che i genitori, inoltre, contribuiranno in misura pari al 50% a tutte le ulteriori spese necessarie e/o concordate per il figlio con le modalità previste dal Protocollo in uso presso codesto Tribunale;
7. DÀ ATTO che i ricorrenti lavorano e si sono dichiarati pertanto economicamente autosufficienti sotto il profilo economico.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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