Articolo 3 della Legge 5 luglio 1961, n. 564
Articolo 2Articolo 4
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2 agosto 1961
Art. 3.
Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , sono aumentate di un importo pari ai loro attuale ammontare.
Entrata in vigore il 2 agosto 1961
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