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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], (CF: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Anita n. 24, Pachino, presso lo studio dell'Avv. CATALDI ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: CP_1 [...]
ed ivi residente nella via Rossini n. 6, rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Lucenti (Cod. Fisc.:
[...]
), presso il cui studio in Pachino nella via Paolo Cassar Scalia C.F._3
n. 104 è elettivamente domiciliato;
Appellato
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio affinché, in ragione dell'inadempimento contrattuale Parte_1
imputato alla convenuta, venisse dichiarata la parziale risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato in data Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
30/07/2005 con , dante causa della convenuta, con Persona_1 restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi e rivalutazione nonché con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 60.000,00 patiti per il mancato godimento dell'immobile, la relativa fruttificazione civile e la plusvalenza.
Si costituiva tempestivamente la convenuta contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva l'intervenuta estinzione per novazione ai sensi dell'art. 1230 c.c. del contratto preliminare di compravendita nonché il pagamento da parte dell'attore dei soli immobili trasferiti con il contratto definitivo del 01.10.2007 e contestava il diritto alla restituzione della caparra essendo la stessa divenuta acconto prezzo con la stipula del contratto definitivo.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 387/24 pubblicata il 19/2/24, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” - rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare e la domanda di risarcimento danni;
- in accoglimento della domanda di restituzione, condanna la convenuta Pt_1
a restituire all'attore la somma di € 50.000,00 oltre
[...] CP_1
interessi dalla domanda;
- compensa le spese di lite.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 23/7/24, proponeva appello Pt_1
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la
[...]
riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 30/1/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice accolto la domanda di restituzione della caparra pari a €.
50.000,00, in violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2697 c.c..
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che l'odierno appellato aveva stipulato con il dante causa dell'odierna appellante, , in data Persona_1
30/07/2005 un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto immobili ubicati in tenere di Noto, contrada Spinazza, distinti nel Catasto del Comune di Noto al foglio 420, particella 1261, subalterno 13 e 14 e particelle 2123,
2124, 2125, 2131 e 2230 per il prezzo di € 150.000,00.
Dal suddetto preliminare risulta che la somma di €. 50.000,00 veniva consegnata a a titolo di acconto e caparra confirmatoria. Persona_1
Veniva, inoltre, concordato con la parte promittente venditrice che il pagamento del residuo del prezzo, pari a € 100.000,00, sarebbe stato corrisposto all'atto definitivo da stipularsi entro il 31/12/2006.
Successivamente, in data 1/10/07 veniva stipulato il contratto definitivo solo per alcuni dei beni immobili inseriti nel preliminare ( con il conseguente venir meno dell'efficacia delle pattuizioni preliminari, anche in punto di prezzo, relative agli altri beni immobili poi non trasferiti in sede di contratto di vendita).
Nel suddetto contratto si legge: “Il prezzo complessivo è stato convenuto a corpo in Euro 54.800,00 (cinquantaquattromila ottocento virgola zero zero) di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) riferiti alla compravendita della casa” e ancora “… che il prezzo, come sopra convenuto: quanto ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) viene corrisposto con assegno bancario, non trasferibile, N. 0011388821 02, tratto sul conto corrente intrattenuto dalla parte compratrice presso la Banca di
Credito Cooperativo di Pachino, Filiale di Pachino, emesso ad Avola in data odierna ed è intestato alla parte venditrice;
quanto ad Euro 51.800,00
(cinquantunomila ottocento virgola zero zero) sarà corrisposto entro il 31 gennaio 2008 con assegni bancari, non trasferibili, tratti sul conto corrente e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
intrattenuto dalla parte compratrice presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Filiale di Pachino, ed intestati alla parte venditrice”.
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel disporre la restituzione della caparra di €. 50.000,00 consegnata al suo dante causa al momento del preliminare, in quanto non sarebbe stata fornita prova del pagamento del residuo del prezzo pari a €. 51.800,00 che avrebbe dovuto essere effettuato tramite assegni circolari entro il 31/1/08, e che, pertanto la caparra di €.
50.000,00 era da considerarsi quale saldo del suddetto prezzo.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato risulta, invece, che il prezzo di
Euro 54.800,00 di cui al contratto di compravendita del 1° ottobre 2007, è stato interamente saldato dall' con le seguenti modalità: CP_1
€. 3.000,00 con assegno incassato in data 2/10/07;
€. 10.000,00 con assegno incassato in data 16/11/07;
€. 10.000,00 con incassato in data 11/12/07;
€. 10.000,00 con assegno incassato il 6/2/08;
€. 10.000,00 con assegno incassato il 31/3/08;
€. 11.800,00 con assegno incassato il 10/4/08.
Per quanto sopra, appare evidente che il prezzo degli immobili acquistati con il contratto di cui sopra è stato corrisposto dall' per intero e che, CP_1
quindi, correttamente il primo giudice ha disposto la restituzione della caparra di €. 50.000,00, non essendo emerso alcun motivo per cui la stessa dovesse essere trattenuta.
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.50.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri minimi, stante la limitata difficoltà della causa (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso, la sentenza n. 387/24 pubblicata il 19/2/24, emessa dal Tribunale di
Siracusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1054/24 R.G., promossa
DA
nata a [...] il [...], (CF: ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Via Anita n. 24, Pachino, presso lo studio dell'Avv. CATALDI ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc.: CP_1 [...]
ed ivi residente nella via Rossini n. 6, rappresentato e C.F._2
difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Chiara Lucenti (Cod. Fisc.:
[...]
), presso il cui studio in Pachino nella via Paolo Cassar Scalia C.F._3
n. 104 è elettivamente domiciliato;
Appellato
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in CP_1 giudizio affinché, in ragione dell'inadempimento contrattuale Parte_1
imputato alla convenuta, venisse dichiarata la parziale risoluzione, ex art. 1453 c.c., del contratto preliminare di compravendita stipulato in data Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
30/07/2005 con , dante causa della convenuta, con Persona_1 restituzione della somma di € 50.000,00 versata a titolo di caparra confirmatoria oltre interessi e rivalutazione nonché con condanna al risarcimento dei danni quantificati in € 60.000,00 patiti per il mancato godimento dell'immobile, la relativa fruttificazione civile e la plusvalenza.
Si costituiva tempestivamente la convenuta contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. In particolare, assumeva l'intervenuta estinzione per novazione ai sensi dell'art. 1230 c.c. del contratto preliminare di compravendita nonché il pagamento da parte dell'attore dei soli immobili trasferiti con il contratto definitivo del 01.10.2007 e contestava il diritto alla restituzione della caparra essendo la stessa divenuta acconto prezzo con la stipula del contratto definitivo.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, con sentenza n. 387/24 pubblicata il 19/2/24, il Tribunale di Siracusa così statuiva:” - rigetta la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto preliminare e la domanda di risarcimento danni;
- in accoglimento della domanda di restituzione, condanna la convenuta Pt_1
a restituire all'attore la somma di € 50.000,00 oltre
[...] CP_1
interessi dalla domanda;
- compensa le spese di lite.”.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 23/7/24, proponeva appello Pt_1
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la
[...]
riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto integrale delle domande e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellato, resistendo al gravame, del quale chiedeva il rigetto con il favore delle spese.
Con ordinanza del 30/1/25 la Corte rigettava l'istanza di sospensiva.
All'udienza del 29/4/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per avere il primo giudice accolto la domanda di restituzione della caparra pari a €.
50.000,00, in violazione degli artt. 81 c.p.c. e 2697 c.c..
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Dalla documentazione in atti risulta che l'odierno appellato aveva stipulato con il dante causa dell'odierna appellante, , in data Persona_1
30/07/2005 un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto immobili ubicati in tenere di Noto, contrada Spinazza, distinti nel Catasto del Comune di Noto al foglio 420, particella 1261, subalterno 13 e 14 e particelle 2123,
2124, 2125, 2131 e 2230 per il prezzo di € 150.000,00.
Dal suddetto preliminare risulta che la somma di €. 50.000,00 veniva consegnata a a titolo di acconto e caparra confirmatoria. Persona_1
Veniva, inoltre, concordato con la parte promittente venditrice che il pagamento del residuo del prezzo, pari a € 100.000,00, sarebbe stato corrisposto all'atto definitivo da stipularsi entro il 31/12/2006.
Successivamente, in data 1/10/07 veniva stipulato il contratto definitivo solo per alcuni dei beni immobili inseriti nel preliminare ( con il conseguente venir meno dell'efficacia delle pattuizioni preliminari, anche in punto di prezzo, relative agli altri beni immobili poi non trasferiti in sede di contratto di vendita).
Nel suddetto contratto si legge: “Il prezzo complessivo è stato convenuto a corpo in Euro 54.800,00 (cinquantaquattromila ottocento virgola zero zero) di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) riferiti alla compravendita della casa” e ancora “… che il prezzo, come sopra convenuto: quanto ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) viene corrisposto con assegno bancario, non trasferibile, N. 0011388821 02, tratto sul conto corrente intrattenuto dalla parte compratrice presso la Banca di
Credito Cooperativo di Pachino, Filiale di Pachino, emesso ad Avola in data odierna ed è intestato alla parte venditrice;
quanto ad Euro 51.800,00
(cinquantunomila ottocento virgola zero zero) sarà corrisposto entro il 31 gennaio 2008 con assegni bancari, non trasferibili, tratti sul conto corrente e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
intrattenuto dalla parte compratrice presso la Banca di Credito Cooperativo di Pachino, Filiale di Pachino, ed intestati alla parte venditrice”.
L'appellante deduce che il Tribunale ha errato nel disporre la restituzione della caparra di €. 50.000,00 consegnata al suo dante causa al momento del preliminare, in quanto non sarebbe stata fornita prova del pagamento del residuo del prezzo pari a €. 51.800,00 che avrebbe dovuto essere effettuato tramite assegni circolari entro il 31/1/08, e che, pertanto la caparra di €.
50.000,00 era da considerarsi quale saldo del suddetto prezzo.
Dalla documentazione prodotta dall'appellato risulta, invece, che il prezzo di
Euro 54.800,00 di cui al contratto di compravendita del 1° ottobre 2007, è stato interamente saldato dall' con le seguenti modalità: CP_1
€. 3.000,00 con assegno incassato in data 2/10/07;
€. 10.000,00 con assegno incassato in data 16/11/07;
€. 10.000,00 con incassato in data 11/12/07;
€. 10.000,00 con assegno incassato il 6/2/08;
€. 10.000,00 con assegno incassato il 31/3/08;
€. 11.800,00 con assegno incassato il 10/4/08.
Per quanto sopra, appare evidente che il prezzo degli immobili acquistati con il contratto di cui sopra è stato corrisposto dall' per intero e che, CP_1
quindi, correttamente il primo giudice ha disposto la restituzione della caparra di €. 50.000,00, non essendo emerso alcun motivo per cui la stessa dovesse essere trattenuta.
2) Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (€.50.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, ed i relativi parametri minimi, stante la limitata difficoltà della causa (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso, la sentenza n. 387/24 pubblicata il 19/2/24, emessa dal Tribunale di
Siracusa, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellato, che liquida in complessivi €. 4.996,00, di cui €. 1.029,00 per la fase di studio, €. 709,00 fase introduttiva, €. 1.523,00 fase di trattazione ed €. 1.735,00 fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 13 maggio 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro