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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1273/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1201/2019 del
Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 03.09.2019, proposto con atto di appello notificato in data 19.10.2020, da: (già Parte_1 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
; (C.F. ); (C.F. P.IVA_2 Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
; (C.F. ); (C.F. P.IVA_4 Parte_6 P.IVA_5 Parte_7
; la (C.F. ); la P.IVA_6 Parte_3 Parte_8 P.IVA_7 Parte_9
(C.F. ); (C.F. ), tutte in persona dei P.IVA_8 Parte_3 Parte_10 P.IVA_9
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. , presso i cui Uffici sono per legge domiciliate, in via P.IVA_10 Pt_7
dei Portoghesi,12.
Appellanti
Contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Donatella Attanasio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio sito in San Lucido (CS) alla Via Pollella n. 169, giusta procura in atti.
Appellato
E nei confronti di
(P.IVA. ) in persona del pro – tempore, Controparte_2 P.IVA_11 CP_3
rappresentato e difeso, dall'Avv. Susanna Cruciani, Avvocato dell'Ente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato-appellante incidentale
(c.f./P.Iva ), in persona del Presidente pro tempore della CP_4 P.IVA_12
e legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola (C.F. Controparte_5
) ed elettivamente domiciliata presso la medesima, nella sede C.F._3
dell'Avvocatura dell'Ente, in via Marcantonio Colonna, 27, giusta procura in atti. Pt_7
Appellata-appellante incidentale
, in persona del Presidente pro-tempore, (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_13
rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefania Sorrenti (CF: ) e C.F._4
dall'Avv. Chiara Canuti (CF: ) e domiciliata in Roma (RM), alla C.F._5
via Stresa 48, 20, presso lo studio dell'Avv. Lucia Nesci, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata-appellante incidentale
(C.F.: ),in persona del in carica pro tempore, CP_7 P.IVA_14 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, sita in Via Pt_7
del Tempio di Giove n. 21, giusta procura generale alle liti allegata in atti.
Appellata
in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_8 Appellato contumace
, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_9
Appellato contumace
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_10
tempore.
Appellata contumace
All'udienza cartolare del 23.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio, avanti il Tribunale di CP_1
Civitavecchia, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
l' , la , la , la Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, la , la , la , la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_11
, la , il , la , Parte_9 Controparte_12 Controparte_2 CP_4
la , il il , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e l' , per sentire accogliere nei loro confronti Controparte_10
le seguenti conclusioni: “
1. Di dichiarare preliminarmente la propria competenza ed
emettere (inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione dell'udienza per la
comparizione delle parti davanti a sé) il provvedimento di sospensione dell'efficacia
esecutiva di tutte le cartelle di pagamento sopra indicate e dei ruoli ivi contenuti,
ordinando nel contempo agli Enti opposti di produrre le medesime cartelle di pagamento
così come notificate e la prova dell'avvenuta regolare notifica che ancora si contesta
poiché giammai avvenuta.
2. Nel merito, di accertare e dichiarare la inesistenza e/o
nullità della notifica delle medesime cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e,
conseguentemente, la inesistenza e/o la nullità dei ruoli sottostanti così come saranno
individuati all'esito dell'istruttoria e dell'avversa produzione.
3. Ancora nel merito, previa la relativa istruttoria ed all'esito delle avverse produzioni, anche in via
incidentale, annullare sempre e comunque le suddette cartelle di pagamento e gli avvisi
di addebito, dichiarando non dovute le relative somme iscritte a ruolo e, in ogni caso la
relativa prescrizione.
4. Condannare gli Enti sopra indicati e l' Parte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti al pagamento delle spese
[...]
relative al presente giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da
liquidarsi tutti in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di aver appreso, in data 13.02.2018, solo in seguito alla consultazione del proprio cassetto fiscale, di avere un carico di ruoli diversi,
emessi dagli enti citati, apparentemente notificati per il tramite di cartelle esattoriali, mai ricevute;
-che la mancata notifica delle cartelle di pagamento aveva impedito il proprio diritto di difesa, e pertanto le stesse cartelle erano da considerarsi inesistenti e/o nulle.
è costituito il e ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo CP_13 Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica delle cartelle esattoriali opposte in quanto attività di esclusiva competenza dell'Ente esattore preposto.
è costituita la , e ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice CP_14 CP_4
ordinario in favore del giudice amministrativo, l'inammissibilità dell'atto di citazione e la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda.
è costituita la , e ha chiesto anch'essa il rigetto della domanda, CP_15 Controparte_6
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica delle cartelle esattoriali opposte, attività di esclusiva competenza dell'Ente esattore preposto.
1.4-Il G.E., ritenuta la propria incompetenza tabellare, ha rimesso la causa al Presidente
del tribunale adito, per l'assegnazione al giudice competente per il merito;
il quale,
all'udienza del 15.10.2018, ha dichiarato la contumacia della , del Parte_3
delle , di , di di di , CP_16 Controparte_17 Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 di , del , di , del Pt_9 Controparte_2 Controparte_18
. E, rilevata la mancanza di prova della notifica delle cartelle Controparte_9
esattoriali impugnate dall'opponente, ne ha sospeso l'efficacia esecutiva, concedendo termine fino al 31 gennaio 2019 per note e fino al 28 febbraio 2019 per repliche;
nel contempo rinviando la causa all'udienza del 9 maggio 2019.
1.5-Si sono costituite in data 04.03.2019 l e le Controparte_19
di , , , e , e CP_17 Parte_3 Pt_4 Pt_6 CP_17 Pt_7 Pt_8 Pt_9 CP_2
hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza funzionale del tribunale in favore del
Giudice di Pace;
nel merito, hanno contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento opposte e chiesto dichiararsi inammissibile la proposta opposizione.
1.6-All'udienza del 9.5.2019, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il primo giudice ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha accolto l'opposizione, ritenendo che “La mancata costituzione della Parte_1
comporta che non sia stata acquisita in atti la prova delle notifiche delle
[...]
cartelle esattoriali e che i crediti indicati nelle stesse relativi a violazioni poste in essere
da oltre cinque anni (termine di prescrizione per i crediti nascenti dalle violazioni in
oggetto) devono considerarsi prescritti”, quindi ha condannato l' Parte_1
alle spese di lite in favore di
[...] CP_1
§2-La sentenza è stata impugnata dall e dalle Prefetture di Controparte_19
, , , e , con atto di Parte_3 Pt_4 Pt_6 CP_17 Pt_7 Pt_8 Pt_9 CP_2
appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione,
sulla scorta delle censure rubricate e in sintesi individuabili come segue: 1) Violazione
degli artt. 291, 112 c.p.c.: la sentenza è affetta da nullità insanabile in quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto le appellanti non costituite nel giudizio di primo grado,
commettendo un errore lesivo del diritto di difesa delle stesse, con evidenti ripercussioni sulla statuizione finale, fondata sulla mancanza di prova della regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, in ragione della predetta contumacia, così accogliendo l'opposizione spiegata dal CP_1
2) Sulla questione della competenza funzionale. Il primo giudice ha trascurato la granitica giurisprudenza nella specifica materia, secondo cui: “ove vengano portate a
esecuzione obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con
sanzioni amministrative, l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato
dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, e quindi,
davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione alle norme del
Codice della Strada (ex multis, Cass. civ. sez. VI, 21/12/2012, n. 23891, nonché confr.
Cass. civ. 17/11/2009, n. 24215; Cass. civ. 18/02/2008 n. 4022; Cass. civ. 7/03/2006, n.
4891; Cass. civ. 13/12/2001, n. 15741)”, e non ha dichiarato la sua incompetenza.
3) Sull'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento: “oltre ad apparir dimostrata la notifica delle cartelle esattoriali in oggetto, le Amministrazioni coinvolte hanno altresì correttamente notificato i rispettivi avvisi di addebito, come di seguito, in forza dei più generali principi in tema di onus probandi ex art. 2967 c.c., si riporta….”;
di seguito la P.A. appellante ha descritto le modalità di notifica e il numero identificativo di quarantadue cartelle esattoriali, non meglio illustrate quanto a contenuto impositivo,
Poi ha testualmente aggiunto: <
contenzioso, questa Difesa si riserva di produrre documentazione attestante le notificazioni delle stesse in sede di memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Pertanto, sono prive di ogni fondamento le doglianze sollevate dal Sig. in CP_1
merito all'agere dell'Agente della Riscossione e delle Prefetture ivi costituite>>,
null'altro specificando in merito alle cartelle da ultimo indicate e all'utilizzo dei richiamati termini, che afferiscono al giudizio di primo grado. 4) Sull'eccezione di prescrizione: “Parte opponente solleva altresì l'eccezione di prescrizione, la quale, risulta essere incontrovertibilmente infondata, data la presenza di atti interruttivi della stessa, quali, nel caso di specie, l'emissione delle cartelle oltre che le singole intimazioni di pagamento, come da documentazione allegata”.
Di seguito gli appellanti hanno reiterato le eccezioni e difese già spiegate in primo grado con la comparsa di costituzione in giudizio e hanno chiesto: <Voglia codesto Tribunale,
respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione - dichiarare nulla la sentenza di
primo grado;
- dichiarare inammissibile l'opposizione; - in subordine, rigettare l'avversa
domanda in quando del tutto infondata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>.
§2.1-Si è costituito il chiedendo: Previa dichiarazione di nullità Controparte_2
della Sentenza impugnata, relativamente ai crediti vantati dal , Controparte_2
disporre il rigetto delle domande proposte dal Sig. In ogni caso, con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
§2.2-Si è costituita la , insistendo per l'accoglimento delle preliminari CP_4
eccezioni, già proposte in primo grado, quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via pregiudiziale dichiarare il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario in relazione alle
cartelle di pagamento nn. 09720120020104919000; 09720130216751879000;
09720140204725851000; 09720160100620405000; 09720170055200905000, relative
ai crediti di natura tributaria vantati dalla;
in via preliminare dichiarare CP_4
inammissibile l'opposizione del Sig. ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973; CP_1
nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della attesa CP_4
l'esclusiva competenza dell'appellante nell'attività di iscrizione a ruolo e notifica delle
cartelle di pagamento oggetto di causa;
dichiarare, comunque, in riforma della sentenza
impugnata, infondata l'opposizione del Sig. perché ritualmente notificate CP_1 le cartelle di pagamento impugnate inerenti le tasse automobilistiche e quindi dovuto il
relativo tributo. Con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi di entrambe i giudizi”.
§2.3-Si è costituita la , evidenziando di aver svolto diligentemente Controparte_6
l'attività di contestazione e notifica della sanzione che le competeva, mentre ogni altra inadeguata attività eventualmente riscontrabile era da addebitarsi all'ente riscossore, cui,
pertanto, avrebbero dovuto essere imposte le spese di lite in caso di rigetto dell'appello.
La stessa ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
adita, in riforma della impugnata sentenza, preliminarmente al merito, rilevare la carenza di legittimazione passiva della convenuta riguardo all'eccezione Controparte_6
relativa alla mancata notifica delle cartelle opposte, di esclusiva competenza dell'Ente
esattore, afferente verbali dalla stessa emessi e notificati;
nel merito, la convenuta si dichiara remissiva ad ogni decisione del Giudice riguardo la Controparte_6
riforma della impugnata sentenza nei confronti dell' appellante. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa>>.
§2.4-Si è costituita e ha evidenziato la sussistenza di legittimazione CP_7
passiva in capo esclusivamente all' , quindi ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: <
difetto di legittimazione passiva di data l'assenza di responsabilità CP_7
relativamente alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
− In ogni caso, accogliere l'appello proposto nella parte in cui si chiede l'integrale riforma della sentenza n. 1273/2020 e la conseguente convalida delle cartelle di pagamento emesse dall' , condannando il sig. al pagamento delle Controparte_20 CP_1
somme ivi indicate e non ancora corrisposte.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente grado di giudizio>>.
§2.5-Si è costituito ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ha contestato la costituzione dell' in primo grado, avvenuta tardivamente con conseguente Parte_1
decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio; oltre che dalla possibilità di articolare mezzi di prova. Ha dunque chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
§2.6-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, e dichiarata la
CP_2 contumacia dell' e dei Controparte_10 Controparte_22
e ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe CP_8
indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Occorre premettere che il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., non è supportato da idonee argomentazioni che lo facciano andare oltre la mera
enunciazione di difensiva. In ogni caso, è dato riscontrare la sufficiente indicazione delle censure frapposte alla sentenza impugnata, le ragioni logico-giuridiche che le fondano e il diverso provvedimento auspicato. Inoltre, va sottolineato che la completezza dei motivi di impugnazione deve considerarsi alla luce della esaustività delle argomentazioni esposte nella sentenza appellata.
Ancora in via preliminare va chiarito che, siccome gli enti appellati in premessa indicati nel costituirsi in questa fase della lite hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sono da qualificarsi come appellanti incidentali.
Venendo alla disamina dei su esposti motivi, la prima censura mossa dalla parte appellante principale, relativamente all'erroneità della sentenza di primo grado ove ha dichiarato la contumacia dell' è fondata, sebbene non decisiva ai fini Parte_1
dell'accoglimento dell'impugnativa in esame.
Risulta documentato in atti (cfr. timbro di depositato della cancelleria del Tribunale di
Civitavecchia del 04.03.2019) – e, per altro, affermato anche dall'appellato – che CP_1
la parte ora appellante si è costituita in primo grado soltanto in data 04.03.2019, a fronte della data fissata per l'udienza di prima comparizione del 15.10.2018 e, dunque, ben oltre i termini previsti dall'art. 416 c.p.c., che impone la costituzione almeno dieci giorni prima
della predetta prima udienza e all'ultimo comma, testualmente dispone: <
memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda,
proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>.
Ora, che alla contesa in esame, avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per violazioni a norme del Codice della Strada, sia applicabile il cd. rito lavoro è testualmente disposto dal primo comma dell'art. 7 del D.L.vo n. 150/2011: <
materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo>>.
Rito le cui preclusioni, come evincibile dal testo normativo più innanzi riportato, sono ben più stringenti di quelle previste dal rito ordinario di cognizione; e, dunque, inducono a ritenere non ammissibile qualsivoglia tardiva produzione documentale, non giustificata dalla allegazione e prova delle oggettive ragioni che l'hanno determinata.
In ogni caso, anche a voler ritenere che quello applicato in primo grado sia il rito ordinario
di cognizione, perpetrato anche in questa sede senza che vi sia stata specifica impugnativa sul punto, non potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni, siccome “Ai sensi dell'art. 167
c.p.c. così come modificato dall'art. 3 d.l. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e conv. in l.
20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla
facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180,
comma 2, c.p.c. del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni
possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. ovvero nel termine appositamente
stabilito dal giudice istruttore , così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano
essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva”
(Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, n.17121); nemmeno avendo tempestivamente richiesto e ottenuto la parte appellante i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per la produzione documentale in esame.
In buona sostanza, ciò che più rileva è che le odierne appellanti si sono costituite nel giudizio di primo grado tardivamente e che, oltre alle decadenze testualmente comminate,
vi è da rilevare anche il maturarsi delle preclusioni istruttorie, ispirate a ragioni di interesse pubblico ad un corretto, celere e ordinato svolgimento del giudizio – perciò sono rilevabili anche d'ufficio – e che tali ragioni sono ancora più rilevanti allorché la costituzione avvenga nel corso del giudizio, sussistendo inderogabili esigenza di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria
(Cass. sent. n. 22618/2012).
Difatti, la costituzione in giudizio del contumace, pur essendo ammessa fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., comporta la possibilità di formulazione di mere difese, esclusa la facoltà di produrre documenti e proporre istanze istruttorie, anche perché, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini del contumace è subordinata alla dimostrazione da parte di quest'ultimo di non aver potuto compiere l'attività difensiva nel rispetto dei termini processuali per cause a lui non imputabili.
Inoltre, emerge dagli atti causa un ulteriore profilo di inammissibilità della produzione documentale richiamata dalla ridetta parte appellante.
La normativa in materia di deposito di atti giudiziari vigente ratione temporis era infatti quella di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 178/2012, convertito con modificazioni dalla L. processuali”, che al primo comma così testualmente prescrive: <
dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto, della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente>>; obbligatorietà
ribadita anche dalla giurisprudenza della Cass. a sezioni unite nella sentenza n. 7877 del
10/03/2022.
Nella concreta ipotesi, va rilevata l'assenza di qualsivoglia deposito telematico degli atti
endoprocessuali allegati dalle parti appellanti a sostegno delle loro tesi difensive. E
quand'anche si volesse ritenere che i documenti comprovanti la notifica telematica delle ingiunzioni di pagamento che hanno determinato le opposte cartelle esattoriali siano stati depositati unitamente alla comparsa di costituzione, acquisibile agli atti del procedimento in forma cartacea, permarrebbe comunque il profilo di inammissibilità per la tardiva costituzione di cui già innanzi si è detto.
Riguardo a questo, si deve altresì sottolineare che la tardività della costituzione è
ravvisabile anche riguardo al , costituito con comparsa depositata Controparte_2
telematicamente in data 11.10.2018 e alla , costituita Controparte_6
telematicamente in data 12.10.2018, sempre a fronte della prima udienza fissata per il
15.10.2018. Dal che l'infondatezza anche del rilievo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ratione temporis vigente,
deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
nemmeno potendo essere rilevata d'ufficio oltre l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c.; e, quanto al rito lavoro, oltre l'unica udienza deputata alla trattazione della causa.
Pertanto, considerata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado delle odierne appellanti, la competenza si è radicata irretrattabilmente innanzi al tribunale.
Le considerazioni sin qui esposte impongono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, sia pure con la diversa motivazione di cui sopra. Da ciò consegue anche la conferma del governo delle spese contenuto nella decisione impugnata.
Quanto alle spese del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti principali nonché degli appellanti incidentali i quali hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata: , e CP_4 CP_2 Parte_10 CP_6
o, comunque, hanno aderito all'impugnativa principale (così
[...] Parte_11
) e liquidate in favore di come da dispositivo, secondo i minimi
[...] CP_1
tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute in giudizio, con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi. Nulla
per spese quanto alle pari non costituite.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' Controparte_23
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna gli appellanti principali e incidentali nonché alla rifusione CP_7
delle spese di lite del grado in favore di liquidandole in €. 2.938,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti principali e incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1201/2019 del
Tribunale di Civitavecchia, pubblicata in data 03.09.2019, proposto con atto di appello notificato in data 19.10.2020, da: (già Parte_1 [...]
(C.F. ); (C.F. Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
; (C.F. ); (C.F. P.IVA_2 Parte_4 P.IVA_3 Parte_5
; (C.F. ); (C.F. P.IVA_4 Parte_6 P.IVA_5 Parte_7
; la (C.F. ); la P.IVA_6 Parte_3 Parte_8 P.IVA_7 Parte_9
(C.F. ); (C.F. ), tutte in persona dei P.IVA_8 Parte_3 Parte_10 P.IVA_9
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello
Stato (C.F. , presso i cui Uffici sono per legge domiciliate, in via P.IVA_10 Pt_7
dei Portoghesi,12.
Appellanti
Contro (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
Donatella Attanasio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio sito in San Lucido (CS) alla Via Pollella n. 169, giusta procura in atti.
Appellato
E nei confronti di
(P.IVA. ) in persona del pro – tempore, Controparte_2 P.IVA_11 CP_3
rappresentato e difeso, dall'Avv. Susanna Cruciani, Avvocato dell'Ente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta delega in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellato-appellante incidentale
(c.f./P.Iva ), in persona del Presidente pro tempore della CP_4 P.IVA_12
e legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Ciotola (C.F. Controparte_5
) ed elettivamente domiciliata presso la medesima, nella sede C.F._3
dell'Avvocatura dell'Ente, in via Marcantonio Colonna, 27, giusta procura in atti. Pt_7
Appellata-appellante incidentale
, in persona del Presidente pro-tempore, (C.F. ), Controparte_6 P.IVA_13
rappresentata e difesa, dall'Avv. Stefania Sorrenti (CF: ) e C.F._4
dall'Avv. Chiara Canuti (CF: ) e domiciliata in Roma (RM), alla C.F._5
via Stresa 48, 20, presso lo studio dell'Avv. Lucia Nesci, giusta procura in calce all'atto di costituzione in appello.
Appellata-appellante incidentale
(C.F.: ),in persona del in carica pro tempore, CP_7 P.IVA_14 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Rossi (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, sita in Via Pt_7
del Tempio di Giove n. 21, giusta procura generale alle liti allegata in atti.
Appellata
in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_8 Appellato contumace
, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_9
Appellato contumace
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_10
tempore.
Appellata contumace
All'udienza cartolare del 23.01.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato in giudizio, avanti il Tribunale di CP_1
Civitavecchia, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
l' , la , la , la Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, la , la , la , la
[...] Parte_6 Parte_7 Controparte_11
, la , il , la , Parte_9 Controparte_12 Controparte_2 CP_4
la , il il , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Controparte_9
e l' , per sentire accogliere nei loro confronti Controparte_10
le seguenti conclusioni: “
1. Di dichiarare preliminarmente la propria competenza ed
emettere (inaudita altera parte, ovvero, previa fissazione dell'udienza per la
comparizione delle parti davanti a sé) il provvedimento di sospensione dell'efficacia
esecutiva di tutte le cartelle di pagamento sopra indicate e dei ruoli ivi contenuti,
ordinando nel contempo agli Enti opposti di produrre le medesime cartelle di pagamento
così come notificate e la prova dell'avvenuta regolare notifica che ancora si contesta
poiché giammai avvenuta.
2. Nel merito, di accertare e dichiarare la inesistenza e/o
nullità della notifica delle medesime cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e,
conseguentemente, la inesistenza e/o la nullità dei ruoli sottostanti così come saranno
individuati all'esito dell'istruttoria e dell'avversa produzione.
3. Ancora nel merito, previa la relativa istruttoria ed all'esito delle avverse produzioni, anche in via
incidentale, annullare sempre e comunque le suddette cartelle di pagamento e gli avvisi
di addebito, dichiarando non dovute le relative somme iscritte a ruolo e, in ogni caso la
relativa prescrizione.
4. Condannare gli Enti sopra indicati e l' Parte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti al pagamento delle spese
[...]
relative al presente giudizio ed al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da
liquidarsi tutti in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
A tali richieste parte attrice ha premesso: -di aver appreso, in data 13.02.2018, solo in seguito alla consultazione del proprio cassetto fiscale, di avere un carico di ruoli diversi,
emessi dagli enti citati, apparentemente notificati per il tramite di cartelle esattoriali, mai ricevute;
-che la mancata notifica delle cartelle di pagamento aveva impedito il proprio diritto di difesa, e pertanto le stesse cartelle erano da considerarsi inesistenti e/o nulle.
è costituito il e ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo CP_13 Controparte_2
la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica delle cartelle esattoriali opposte in quanto attività di esclusiva competenza dell'Ente esattore preposto.
è costituita la , e ha contestato il difetto di giurisdizione del giudice CP_14 CP_4
ordinario in favore del giudice amministrativo, l'inammissibilità dell'atto di citazione e la propria carenza di legittimazione passiva, concludendo per il rigetto della domanda.
è costituita la , e ha chiesto anch'essa il rigetto della domanda, CP_15 Controparte_6
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica delle cartelle esattoriali opposte, attività di esclusiva competenza dell'Ente esattore preposto.
1.4-Il G.E., ritenuta la propria incompetenza tabellare, ha rimesso la causa al Presidente
del tribunale adito, per l'assegnazione al giudice competente per il merito;
il quale,
all'udienza del 15.10.2018, ha dichiarato la contumacia della , del Parte_3
delle , di , di di di , CP_16 Controparte_17 Pt_4 Pt_6 Pt_7 Pt_8 di , del , di , del Pt_9 Controparte_2 Controparte_18
. E, rilevata la mancanza di prova della notifica delle cartelle Controparte_9
esattoriali impugnate dall'opponente, ne ha sospeso l'efficacia esecutiva, concedendo termine fino al 31 gennaio 2019 per note e fino al 28 febbraio 2019 per repliche;
nel contempo rinviando la causa all'udienza del 9 maggio 2019.
1.5-Si sono costituite in data 04.03.2019 l e le Controparte_19
di , , , e , e CP_17 Parte_3 Pt_4 Pt_6 CP_17 Pt_7 Pt_8 Pt_9 CP_2
hanno eccepito in via preliminare l'incompetenza funzionale del tribunale in favore del
Giudice di Pace;
nel merito, hanno contestato la mancata notifica delle cartelle di pagamento opposte e chiesto dichiararsi inammissibile la proposta opposizione.
1.6-All'udienza del 9.5.2019, precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il primo giudice ha definito il giudizio con la sentenza qui impugnata, che ha accolto l'opposizione, ritenendo che “La mancata costituzione della Parte_1
comporta che non sia stata acquisita in atti la prova delle notifiche delle
[...]
cartelle esattoriali e che i crediti indicati nelle stesse relativi a violazioni poste in essere
da oltre cinque anni (termine di prescrizione per i crediti nascenti dalle violazioni in
oggetto) devono considerarsi prescritti”, quindi ha condannato l' Parte_1
alle spese di lite in favore di
[...] CP_1
§2-La sentenza è stata impugnata dall e dalle Prefetture di Controparte_19
, , , e , con atto di Parte_3 Pt_4 Pt_6 CP_17 Pt_7 Pt_8 Pt_9 CP_2
appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione,
sulla scorta delle censure rubricate e in sintesi individuabili come segue: 1) Violazione
degli artt. 291, 112 c.p.c.: la sentenza è affetta da nullità insanabile in quanto il primo giudice ha erroneamente ritenuto le appellanti non costituite nel giudizio di primo grado,
commettendo un errore lesivo del diritto di difesa delle stesse, con evidenti ripercussioni sulla statuizione finale, fondata sulla mancanza di prova della regolarità delle notifiche delle cartelle esattoriali, in ragione della predetta contumacia, così accogliendo l'opposizione spiegata dal CP_1
2) Sulla questione della competenza funzionale. Il primo giudice ha trascurato la granitica giurisprudenza nella specifica materia, secondo cui: “ove vengano portate a
esecuzione obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con
sanzioni amministrative, l'opposizione va proposta davanti allo stesso giudice indicato
dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatorio, e quindi,
davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione alle norme del
Codice della Strada (ex multis, Cass. civ. sez. VI, 21/12/2012, n. 23891, nonché confr.
Cass. civ. 17/11/2009, n. 24215; Cass. civ. 18/02/2008 n. 4022; Cass. civ. 7/03/2006, n.
4891; Cass. civ. 13/12/2001, n. 15741)”, e non ha dichiarato la sua incompetenza.
3) Sull'inesistenza della notifica delle cartelle di pagamento: “oltre ad apparir dimostrata la notifica delle cartelle esattoriali in oggetto, le Amministrazioni coinvolte hanno altresì correttamente notificato i rispettivi avvisi di addebito, come di seguito, in forza dei più generali principi in tema di onus probandi ex art. 2967 c.c., si riporta….”;
di seguito la P.A. appellante ha descritto le modalità di notifica e il numero identificativo di quarantadue cartelle esattoriali, non meglio illustrate quanto a contenuto impositivo,
Poi ha testualmente aggiunto: <
contenzioso, questa Difesa si riserva di produrre documentazione attestante le notificazioni delle stesse in sede di memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Pertanto, sono prive di ogni fondamento le doglianze sollevate dal Sig. in CP_1
merito all'agere dell'Agente della Riscossione e delle Prefetture ivi costituite>>,
null'altro specificando in merito alle cartelle da ultimo indicate e all'utilizzo dei richiamati termini, che afferiscono al giudizio di primo grado. 4) Sull'eccezione di prescrizione: “Parte opponente solleva altresì l'eccezione di prescrizione, la quale, risulta essere incontrovertibilmente infondata, data la presenza di atti interruttivi della stessa, quali, nel caso di specie, l'emissione delle cartelle oltre che le singole intimazioni di pagamento, come da documentazione allegata”.
Di seguito gli appellanti hanno reiterato le eccezioni e difese già spiegate in primo grado con la comparsa di costituzione in giudizio e hanno chiesto: <Voglia codesto Tribunale,
respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione - dichiarare nulla la sentenza di
primo grado;
- dichiarare inammissibile l'opposizione; - in subordine, rigettare l'avversa
domanda in quando del tutto infondata. Con vittoria di spese e compensi di giudizio>>.
§2.1-Si è costituito il chiedendo: Previa dichiarazione di nullità Controparte_2
della Sentenza impugnata, relativamente ai crediti vantati dal , Controparte_2
disporre il rigetto delle domande proposte dal Sig. In ogni caso, con CP_1
vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
§2.2-Si è costituita la , insistendo per l'accoglimento delle preliminari CP_4
eccezioni, già proposte in primo grado, quindi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in via pregiudiziale dichiarare il difetto di
giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Tributario in relazione alle
cartelle di pagamento nn. 09720120020104919000; 09720130216751879000;
09720140204725851000; 09720160100620405000; 09720170055200905000, relative
ai crediti di natura tributaria vantati dalla;
in via preliminare dichiarare CP_4
inammissibile l'opposizione del Sig. ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 602/1973; CP_1
nel merito dichiarare la carenza di legittimazione passiva della attesa CP_4
l'esclusiva competenza dell'appellante nell'attività di iscrizione a ruolo e notifica delle
cartelle di pagamento oggetto di causa;
dichiarare, comunque, in riforma della sentenza
impugnata, infondata l'opposizione del Sig. perché ritualmente notificate CP_1 le cartelle di pagamento impugnate inerenti le tasse automobilistiche e quindi dovuto il
relativo tributo. Con vittoria di spese, compensi e oneri riflessi di entrambe i giudizi”.
§2.3-Si è costituita la , evidenziando di aver svolto diligentemente Controparte_6
l'attività di contestazione e notifica della sanzione che le competeva, mentre ogni altra inadeguata attività eventualmente riscontrabile era da addebitarsi all'ente riscossore, cui,
pertanto, avrebbero dovuto essere imposte le spese di lite in caso di rigetto dell'appello.
La stessa ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: <
adita, in riforma della impugnata sentenza, preliminarmente al merito, rilevare la carenza di legittimazione passiva della convenuta riguardo all'eccezione Controparte_6
relativa alla mancata notifica delle cartelle opposte, di esclusiva competenza dell'Ente
esattore, afferente verbali dalla stessa emessi e notificati;
nel merito, la convenuta si dichiara remissiva ad ogni decisione del Giudice riguardo la Controparte_6
riforma della impugnata sentenza nei confronti dell' appellante. Parte_1
Con vittoria di spese e onorari di causa>>.
§2.4-Si è costituita e ha evidenziato la sussistenza di legittimazione CP_7
passiva in capo esclusivamente all' , quindi ha rassegnato le seguenti Parte_1
conclusioni: <
difetto di legittimazione passiva di data l'assenza di responsabilità CP_7
relativamente alla regolare notifica delle cartelle di pagamento in oggetto;
− In ogni caso, accogliere l'appello proposto nella parte in cui si chiede l'integrale riforma della sentenza n. 1273/2020 e la conseguente convalida delle cartelle di pagamento emesse dall' , condannando il sig. al pagamento delle Controparte_20 CP_1
somme ivi indicate e non ancora corrisposte.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente grado di giudizio>>.
§2.5-Si è costituito ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità CP_1
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e nel merito ha contestato la costituzione dell' in primo grado, avvenuta tardivamente con conseguente Parte_1
decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio; oltre che dalla possibilità di articolare mezzi di prova. Ha dunque chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
§2.6-La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, e dichiarata la
CP_2 contumacia dell' e dei Controparte_10 Controparte_22
e ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe CP_8
indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Occorre premettere che il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342
c.p.c., non è supportato da idonee argomentazioni che lo facciano andare oltre la mera
enunciazione di difensiva. In ogni caso, è dato riscontrare la sufficiente indicazione delle censure frapposte alla sentenza impugnata, le ragioni logico-giuridiche che le fondano e il diverso provvedimento auspicato. Inoltre, va sottolineato che la completezza dei motivi di impugnazione deve considerarsi alla luce della esaustività delle argomentazioni esposte nella sentenza appellata.
Ancora in via preliminare va chiarito che, siccome gli enti appellati in premessa indicati nel costituirsi in questa fase della lite hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado, sono da qualificarsi come appellanti incidentali.
Venendo alla disamina dei su esposti motivi, la prima censura mossa dalla parte appellante principale, relativamente all'erroneità della sentenza di primo grado ove ha dichiarato la contumacia dell' è fondata, sebbene non decisiva ai fini Parte_1
dell'accoglimento dell'impugnativa in esame.
Risulta documentato in atti (cfr. timbro di depositato della cancelleria del Tribunale di
Civitavecchia del 04.03.2019) – e, per altro, affermato anche dall'appellato – che CP_1
la parte ora appellante si è costituita in primo grado soltanto in data 04.03.2019, a fronte della data fissata per l'udienza di prima comparizione del 15.10.2018 e, dunque, ben oltre i termini previsti dall'art. 416 c.p.c., che impone la costituzione almeno dieci giorni prima
della predetta prima udienza e all'ultimo comma, testualmente dispone: <
memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda,
proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare>>.
Ora, che alla contesa in esame, avente ad oggetto cartelle di pagamento emesse per violazioni a norme del Codice della Strada, sia applicabile il cd. rito lavoro è testualmente disposto dal primo comma dell'art. 7 del D.L.vo n. 150/2011: <
materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo>>.
Rito le cui preclusioni, come evincibile dal testo normativo più innanzi riportato, sono ben più stringenti di quelle previste dal rito ordinario di cognizione; e, dunque, inducono a ritenere non ammissibile qualsivoglia tardiva produzione documentale, non giustificata dalla allegazione e prova delle oggettive ragioni che l'hanno determinata.
In ogni caso, anche a voler ritenere che quello applicato in primo grado sia il rito ordinario
di cognizione, perpetrato anche in questa sede senza che vi sia stata specifica impugnativa sul punto, non potrebbe pervenirsi a diverse conclusioni, siccome “Ai sensi dell'art. 167
c.p.c. così come modificato dall'art. 3 d.l. 21 giugno 1995 n. 238, reiterato e conv. in l.
20 dicembre 1995, n. 534, il convenuto che si costituisce tardivamente decade dalla
facoltà di proporre domande riconvenzionali e quanto alle eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, vige pur sempre il termine perentorio di cui all'art. 180,
comma 2, c.p.c. del pari introdotto dalla novella del 1995 (art. 4), onde siffatte eccezioni
possono essere proposte, al più tardi, nell'intervallo tra l'udienza di prima comparizione ex art. 180 cit. e quella di trattazione ex art. 183 c.p.c. ovvero nel termine appositamente
stabilito dal giudice istruttore , così da restare escluso che le suindicate eccezioni possano
essere sollevate nella prima udienza di trattazione o in una udienza a questa successiva”
(Cassazione civile sez. II, 13/08/2020, n.17121); nemmeno avendo tempestivamente richiesto e ottenuto la parte appellante i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per la produzione documentale in esame.
In buona sostanza, ciò che più rileva è che le odierne appellanti si sono costituite nel giudizio di primo grado tardivamente e che, oltre alle decadenze testualmente comminate,
vi è da rilevare anche il maturarsi delle preclusioni istruttorie, ispirate a ragioni di interesse pubblico ad un corretto, celere e ordinato svolgimento del giudizio – perciò sono rilevabili anche d'ufficio – e che tali ragioni sono ancora più rilevanti allorché la costituzione avvenga nel corso del giudizio, sussistendo inderogabili esigenza di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria
(Cass. sent. n. 22618/2012).
Difatti, la costituzione in giudizio del contumace, pur essendo ammessa fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 293 c.p.c., comporta la possibilità di formulazione di mere difese, esclusa la facoltà di produrre documenti e proporre istanze istruttorie, anche perché, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini del contumace è subordinata alla dimostrazione da parte di quest'ultimo di non aver potuto compiere l'attività difensiva nel rispetto dei termini processuali per cause a lui non imputabili.
Inoltre, emerge dagli atti causa un ulteriore profilo di inammissibilità della produzione documentale richiamata dalla ridetta parte appellante.
La normativa in materia di deposito di atti giudiziari vigente ratione temporis era infatti quella di cui all'art. 16-bis del D.L. n. 178/2012, convertito con modificazioni dalla L. processuali”, che al primo comma così testualmente prescrive: <
dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei
documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo
esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto, della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente>>; obbligatorietà
ribadita anche dalla giurisprudenza della Cass. a sezioni unite nella sentenza n. 7877 del
10/03/2022.
Nella concreta ipotesi, va rilevata l'assenza di qualsivoglia deposito telematico degli atti
endoprocessuali allegati dalle parti appellanti a sostegno delle loro tesi difensive. E
quand'anche si volesse ritenere che i documenti comprovanti la notifica telematica delle ingiunzioni di pagamento che hanno determinato le opposte cartelle esattoriali siano stati depositati unitamente alla comparsa di costituzione, acquisibile agli atti del procedimento in forma cartacea, permarrebbe comunque il profilo di inammissibilità per la tardiva costituzione di cui già innanzi si è detto.
Riguardo a questo, si deve altresì sottolineare che la tardività della costituzione è
ravvisabile anche riguardo al , costituito con comparsa depositata Controparte_2
telematicamente in data 11.10.2018 e alla , costituita Controparte_6
telematicamente in data 12.10.2018, sempre a fronte della prima udienza fissata per il
15.10.2018. Dal che l'infondatezza anche del rilievo relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia, che, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., ratione temporis vigente,
deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata;
nemmeno potendo essere rilevata d'ufficio oltre l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c.; e, quanto al rito lavoro, oltre l'unica udienza deputata alla trattazione della causa.
Pertanto, considerata la tardività della costituzione nel giudizio di primo grado delle odierne appellanti, la competenza si è radicata irretrattabilmente innanzi al tribunale.
Le considerazioni sin qui esposte impongono il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, sia pure con la diversa motivazione di cui sopra. Da ciò consegue anche la conferma del governo delle spese contenuto nella decisione impugnata.
Quanto alle spese del secondo grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti principali nonché degli appellanti incidentali i quali hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata: , e CP_4 CP_2 Parte_10 CP_6
o, comunque, hanno aderito all'impugnativa principale (così
[...] Parte_11
) e liquidate in favore di come da dispositivo, secondo i minimi
[...] CP_1
tariffari vigenti, data la scarsa complessità delle questioni dibattute in giudizio, con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi. Nulla
per spese quanto alle pari non costituite.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato
PQM
La Corte d'Appello di Roma – come sopra composta – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell' Controparte_23
[...]
2) Rigetta l'appello;
3) Condanna gli appellanti principali e incidentali nonché alla rifusione CP_7
delle spese di lite del grado in favore di liquidandole in €. 2.938,00 per CP_1
compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 15%;
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico degli appellanti principali e incidentali.
Così deciso nella camera di consiglio del 05.06.2025
La presidente est.
Marianna D'Avino
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
17 dicembre 2012, n. 221, rubricato “Obbligatorietà del deposito telematico degli atti