Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23747 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23747/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9452 del 2022, proposto da Città di Venaria Reale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentina Valeria Vivarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio RI MB in Roma, via Cola di Rienzo, 271;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento recante protocollo n. 12973 del 13/05/2022, avente per oggetto “ D.M. 2 dicembre 2021, n. 343 – Avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato CUP: J31B22000480006. Comunicazione di esclusione dalla procedura ”, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 13.05.2022, a firma del Direttore Generale Coordinatrice dell'Unità di Missione Dott.ssa Simona Montesarchio;
- di tutti gli atti antecedenti, preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi al procedimento, con riserva, occorrendo, di proporre ricorso per motivi aggiunti
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente a riesaminare la candidatura della Città di Venaria Reale relativa alla demolizione e ricostruzione in situ dell'edificio della scuola secondaria “Don NI, e conseguentemente a riammetterla alla procedura in parola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa ET IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. - Il giudizio riguarda l’esclusione della Città di Venaria Reale dalla selezione pubblica destinata agli Enti Locali per l’individuazione delle scuole da ricostruire con i finanziamenti del “ Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica ”, il cui scopo è la realizzazione di scuole innovative con la sostituzione del patrimonio edilizio esistente.
Si specifica, al riguardo, che la procedura cui il Comune istante ha partecipato prende le mosse dall’art. 24 del d.l. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 233/2021, che ha previsto, al fine di dare attuazione alle azioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’indizione di un concorso, a cura del Ministero dell’istruzione, per la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, sostenibili e inclusive (Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR). Con il citato n. 48048/2021, il Direttore generale del Ministero dell’istruzione ha pertanto approvato l’avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, al fine di individuare, in ossequio a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione del 2 dicembre 2021, n. 343, n. 195, candidature finanziabili per proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti a uso scolastico, da individuarsi all’esito di graduatorie regionali divise per Province e Comuni, nei limiti delle risorse disponibili.
L’istanza presentata dal Comune di Venaria Reale attiene all’edificio “Scuola secondaria di primo grado Don NI, sito in Venaria Reale, Corso Papa Giovanni XXIII n. 54, di proprietà della stessa Amministrazione Comunale.
Vista la documentazione presentata in fase di candidatura, e visto che l’ente aveva dichiarato la presenza di diverse unità strutturali, il Ministero dell’Istruzione ha ritenuto opportuno chiedere alcuni chiarimenti, nonché documentazione integrativa, relativamente alla verifica di vulnerabilità sismica effettuata. Dopo aver analizzato la documentazione integrativa prodotta, il Ministero ha rilevato la mancanza dei requisiti di ammissibilità, richiesti espressamente dall’avviso pubblico e, in particolare, dall’art. 5, comma 2, lett. f).
Detta ultima disposizione stabilisce che non sono ammesse a finanziamento “ proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A ”.
Nel caso che ci occupa è stato ritenuto insussistente detto criterio di ammissibilità, in quanto “[a] nalizzata la documentazione di chiarimento prodotta, emerge che è stata condotta una seconda analisi che prevede la modellazione e la verifica di n. 11 unità strutturali. In particolare, come si legge dalla verifica a pag. 129/201 e dalla scheda di sintesi, il valore di ξE minimo (indice di rischio sismico) per il corpo 10, ottenuto in fase di output dei risultati, è pari a 0,97 ”.
Ritenuta, quindi, inammissibile la domanda di finanziamento per mancanza di requisiti minimi richiesti espressamente dall’avviso pubblico, è stato adottato il provvedimento di esclusione dell’intervento proposto dal Comune ricorrente di cui alla nota prot. n. 32358 del 13 maggio 2022.
Avverso detto provvedimento di esclusione, dopo aver presentato istanza di annullamento in autotutela, il Comune ricorrente è insorto con il presente ricorso, affidato a due motivi di censura:
1) l’illegittimità e la violazione di legge in relazione all’Avviso pubblico nonché al DM 17/1/2018 – con cui sono state adottate le “nuove Norme Tecniche per le costruzioni” (NTC-2018) – e alla Circolare n. 7 del 21/01/2019 (CSLLPP) – “istruzioni per l’applicazione dell’aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;
2) l’illegittimità e il vizio di eccesso di potere per sviamento, il difetto di istruttoria e ragionevolezza. L’erroneità, la manifesta infondatezza, l’illogicità e l’incongruenza della motivazione, nonché il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6 Legge n. 241 del 1990 .
Il Ministero dell’istruzione, costituito in resistenza, ha versato in atto documenti e una memoria difensiva, in cui, eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, ne ha chiesto il rigetto.
All’udienza straordinaria del 26 settembre 2025, svolta con modalità da remoto, la causa è passata in decisione.
II.1 – In via preliminare deve formare oggetto di esame l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dal Ministero resistente nella propria memoria difensiva, in relazione a un duplice profilo, evidenziando, invero, da un lato, che il progetto non supererebbe la c.d. prova di resistenza, dall’altro, che il Comune ricorrente non ha censurato, nei termini di legge, la graduatoria con la quale il Ministero ha individuato le aree di costruzione da porre a base del concorso di progettazione.
Al riguardo, il ricorrente non ha formulato alcuna controdeduzione, essendosi, in seguito e in particolare nel corso dell’udienza straordinaria di discussione della causa, limitato ad evocare il concetto di unità strutturale, al fine di corroborare la propria pretesa caducatoria.
Il Collegio, di contro, non può non tenere conto del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, affermatosi in materia di concorsi ed applicabile anche alle procedure selettive per il riconoscimento di benefici economici nei limiti delle risorse disponibili, quale quella in esame, secondo cui:
i) l’impugnativa dell'atto di estromissione da una procedura non esime l’interessato dal proporre gravame anche avverso la graduatoria, con notifica ad almeno uno dei controinteressati c.d. “successivi” (cfr. Cons. St., V, n. 4204/2010), dovendosi escludere che tra la gravata deliberazione di esclusione e l'approvazione della graduatoria finale possa sussistere un rapporto di consequenzialità diretta ed immediata tale da giustificare l'automatica caducazione di quest'ultima per effetto dell'eventuale illegittimità dei primi, atteso che l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali (cfr., in termini, la consolidata giurisprudenza in materia: Cons. St., V, n. 1347/2012; n. 622/2010; VI, n. 207/2008; III, n. 503/2012);
ii) “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (cfr., ex pluris , Cons. St., II, n. 8935/2024; III, n. 11148/2022; VI, n. 2119/2022; II, n. 3792/2021 e VI, n. 6959/2020; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 15928/2023 e I, n. 1786/2023);
iii) pertanto, il partecipante ad una procedura selettiva, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei richiedenti ivi inseriti (cfr. sempre T.A.R. Lazio, Roma, IV ter, n. 23117/2024; I, n. 15928/2023 e n. 1786/2023; Cons. St., III, n. 11148/2022).
Costituisce, quindi, ius receptum il principio secondo cui, in assenza di rituale impugnazione della graduatoria finale di una selezione pubblica, il candidato in precedenza escluso, che pure abbia contestato in giudizio detta esclusione, rimane privo di interesse alla coltivazione del ricorso ed alla decisione finale dello stesso, in quanto comunque rimarrebbe inattaccabile la graduatoria finale, con impossibilità di conseguire il bene della vita anelato.
Ne consegue l’improcedibilità dell’odierno ricorso.
II.2. –Tuttavia, per completezza e per ragioni di giustizia sostanziale, il Collegio altresì rileva - in disparte ogni considerazione sulla circostanza, rilevata dalla p.a. resistente, che il termine ultimo per la realizzazione dei progetti è entro il 2026, ultimo anno per l’attuazione del PNRR - che il ricorso è infondato nel merito, visto che la pretesa ammissione al beneficio è preclusa, come correttamente riscontrato dall’amministrazione procedente, dalla carenza del requisito richiesto dall’art. 5, comma 2, lett. f), del bando, che esclude dall’ammissione al finanziamento “ proposte relative a edifici oggetto di demolizione terminati dopo il 1995 e/o che presentino un indice di rischio sismico maggiore o uguale a 0.8, anche se riferito ad una sola unità strutturale, o posseggano classe energetica A ”. Più precisamente si è ritenuto insussistente il requisito in esame, in quanto una delle unità strutturali (il corpo 10) che compongono l’edificio scolastico ha un indice di rischio sismico pari a 0,97 e dunque maggiore di quello prescritto dall’avviso, il quale esplicitamente statuisce che l’indice di rischio sismico non può essere maggiore o uguale a 0,8 anche in ordine ad una sola unità strutturale.
Orbene, con il primo di ricorso il ricorrente assume che il Ministero ha errato nel ritenere che l’edificio scolastico de quo sia formato da undici unità strutturali, anziché considerare l’intero complesso come singola unità.
Al riguardo, si rileva che lo stesso Ente locale richiedente il beneficio, in sede di presentazione della domanda e in sede procedimentale (in riscontro alla richiesta di documentazione integrativa), ha prodotto documenti, in cui, a più riprese, si fa riferimento alla composizione dell’edificio in diverse unità strutturali, anche se per la verifica di vulnerabilità sismica si è fatto ricorso ad una modellazione unitaria dello stesso.
Come puntualmente evidenziato dal Ministero resistente nella propria memoria difensiva, dall’analisi della suddetta documentazione e, in particolare dall’analisi della verifica di vulnerabilità sismica effettuata, è emerso che il ricorrente stesso, sulla base delle proprie indagini eseguite e delle proprie valutazioni, ha individuato diverse unità strutturali, in ragione della presenza di giunti tecnici e delle quote dei vari impalcati (v. pag. 9 della verifica di vulnerabilità di cui all’allegato 3 dei Documenti depositati da parte resistente in data 16 luglio 2025).
Gli aspetti evidenziati rendono dunque non utile il tentativo esperito dall’amministrazione comunale di superare il profilo di inammissibilità della proposta, attraverso il richiamo delle “ Norme tecniche per le costruzioni” del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018 e della successiva Circolare del 21 gennaio 2019 n. 7 CSLLPP “Circolare Esplicativa – Istruzioni per l’applicazione dell’Aggiornamento delle “Norme Tecniche per le Costruzioni” ”, ed in particolare quella di cui al capitolo C8.7.1.3.2, che, ai fini della distinzione tra l’“ unità strutturale ” (“US”) dall’aggregato di edifici, specifica che l’Unità Strutturale “ generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse ”.
Nel caso, di specie, dunque, esaminati il progetto e le successive integrazioni richieste, si è correttamente ritenuto che l’edificio scolastico, oggetto di intervento, non è costituito da strutture unite ma da unità strutturali “indipendenti” e/o che costituiscono “distinti organismi edilizi”, attesa la presenza di giunti strutturali, anche ove (come dedotto da parte ricorrente) di tipo sismico.
Orbene, quanto in particolare alla fase istruttoria, visto che, a fronte della dichiarata presenza di diverse unità strutturali, il Comune richiedente per la verifica di vulnerabilità sismica ha fatto ricorso ad una modellazione unitaria dell’edificio, il Ministero, al fine di individuare il valore dell’indice di rischio sismico per ciascuna singole unità strutturali ha chiesto un necessario approfondimento. La documentazione integrativa necessaria trasmessa dal Comune, unitamente ad una nota di chiarimenti (v. allegato 4 Documenti p.a.), che specifica che è stata condotta una seconda analisi che prevede la modellazione e la verifica di undici unità strutturali, reca una rappresentazione dei risultati delle analisi sismiche condotte per ciascuna unità strutturale, da cui, appunto, è emerso un valore dell’indice di rischio sismico per Stato Limite di salvaguardia della Vita SLV pari a 0,97 per l’unità strutturale US10, dunque superiore rispetto a quello richiesto, a pena di ammissibilità, dall’avviso pubblico.
Conclusivamente, alla luce di tale ultimo dato, il primo motivo di ricorso è da ritenere infondato, non potendosi considerare “unitariamente” la vulnerabilità sismica dell’edifico oggetto del progetto per cui è stata presentata la domanda di finanziamento.
Le considerazioni che precedono conducono a respingere anche il secondo motivo di ricorso, con si deduce l’illogicità e il vizio di travisamento dei fatti, visto che la previsione del valore massimo dell’Indice di Rischio sismico pari a 0,8 aveva la finalità di ammettere al finanziamento le proposte relative ad edifici realmente insicuri da un punto di vista sismico-strutturale ed escludere quelle afferenti ad edifici considerabili sufficientemente sicuri e visto che, con riferimento all’edificio oggetto del progetto per cui si è chiesto il beneficio, la circostanza per la quale uno solo dei corpi (n. 10) abbia fatto registrare un indice di rischio di a 0,97 - superiore a quello fissato dall’Avviso in oggetto pari a 0,8 - è del tutto irrilevante al fine di poter considerare l’intera struttura sismicamente sicura.
Al riguardo, è sufficiente ribadire che la candidatura presentata dal Comune di Venaria Reale è formalmente risultata priva di uno dei requisiti richiesti, a pena di ammissibilità, dall’avviso pubblico (art. 5, comma 2, lett. f), più volte citato), ciò che inesorabilmente destituisce di fondamento ogni pretesa di parte ricorrente.
Conclusivamente, alla luce dei postulati enucleati, il ricorso deve ritenersi improcedibile, oltre che infondato.
III. – Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, oltre che infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN TT, Presidente FF
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
ET IU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET IU | EN TT |
IL SEGRETARIO