Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 03/06/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Elisa Pinna Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 1200 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente t r a
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente rispettivamente presso lo studio dell'Avv. Annabella Gaia Rosati, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI contro e con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 3.6.2025, la causa passava in decisione sulle conclusioni congiunte come da note scritte:
“CONDIZIONI 1. e è affidata ad entrambi i genitori, i quali condivideranno le Per_1 Per_2
decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, mentre per le questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva, nei periodi di permanenza della minore presso di sé.
2. La casa famigliare di proprietà della signora rimane definitivamente assegnata alla medesima;
Pt_1
3. I genitori concordano che le minori mantengano domicilio, collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
4. Il padre potrà tenere con sé le figlie, salvo migliori accordi con la madre, a settimane alternate uno o due pomeriggi in settimana dall'uscita di scuola fino a dopo cena (tendenzialmente tutti i mercoledì) ovvero prima di cena (a lunedì alternati) nonché a fine settimana alternati, da intendersi da sabato mattina dalle ore 10.00 sino a domenica sera con rientro
5. Durante il mese di agosto e Per_1 Per_2
trascorreranno, ad anni alterni, le prime due settimane con un genitore e le restanti due settimane con l'altro genitore, nel rispetto e secondo gli impegni lavorativi dei genitori e salvo migliori accordi.
I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i recapiti, anche telefonici, dei luoghi in cui condurranno in vacanza le figlie e a garantire, nei periodi nei quali hanno con sé le bambine, contatti telefonici con l'altro genitore.
6. Durante le vacanze natalizie e trascorreranno, ad Per_1 Per_2
anni alterni, il periodo dal 24 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, con la possibilità per il genitore che non ha con sé la bambina nel primo periodo di trascorrere con e qualche ora nella giornata del 25 dicembre.
7. e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro genitore. Gli altri ponti e/o festività previste dal calendario scolastico verranno gestite secondo il principio dell'alternanza.
8. Il padre corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento delle minori la somma di € 500,00 mensili, con l'impegno a rivalutare il contributo, corrispondendo una somma maggiore, a fare tempo dal gennaio 2026; la madre percepirà integralmente l'assegno unico.
9. I genitori divideranno al 50% le spese per mensa scolastica, pre e post scuola ed eventuali costi di trasporti per esigenze scolastiche. I genitori provvederanno inoltre al 50% ciascuno alle spese straordinarie per le quali fanno espressamente riferimento alle linee guida del Tribunale di
Massa, ed alle quali le parti dichiarano di volersi riportare: SPESE STRAORDINARIE EROGABILI
SENZA IL PREVENTIVO ACCORDO Spese mediche A) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
B) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
C) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia, logopedista, etc); D) Spese mediche urgenti;
Spese scolastiche e di istruzione A)
Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
B) Libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
C) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
D) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
E) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
F)
Frequentazione di centri estivi gestiti da enti pubblici (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). SPESE PER LE QUALI È NECESSARIO IL
PREVENTIVO ACCORDO Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: Spese mediche A) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
B) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
C) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
D) Farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Altre spese A) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
B) Iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
C) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
D) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o postuniversitari;
alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
E) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
F) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
G) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione. La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, SMS, messaggio WhatsApp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni 15, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 7 dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro
500,00 (cinquecento/00) ciascuno dei genitori dovrà anticipare - e quindi a versare prima dell'erogazione (della spesa) - i relativi costi per la quota di sua spettanza”.
FATTO E DIRITTO
Visto il ricorso ritualmente depositato con il quale e premesso che Parte_1 Parte_2
essi ricorrenti avevano intrattenuto una relazione more uxorio, nel tempo deterioratasi irrimediabilmente;
che da tale relazione erano nate le figlie (2.11.2015) e (12.8.2018); Per_2 Per_1
che era cessata la convivenza;
che era interesse di essi ricorrenti definire le condizioni di affidamento, mantenimento e diritto di visita quanto al minore;
premesso che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al P.M.; osservato che le concordate condizioni, siccome rispondenti all'interesse morale e materiale del minore, possono essere recepite;
che vanno recepite, quindi, le condizioni concordate in punto: di affidamento condiviso delle minori e collocazione prevalente e anagrafica delle stesse;
assegnazione della casa familiare;
diritto di visita e di permanenza in favore del padre;
di contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre e di regime di partecipazione alle spese di carattere straordinario;
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: recepisce le condizioni concordate dai ricorrenti, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso in Massa in Camera di Consiglio il giorno 3.6.2025
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli