Rigetto
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/05/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04401/2025REG.PROV.COLL.
N. 04462/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4462 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M., in persona del Ministro e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. --OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura - C.S.M.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2024 il consigliere Angela Rotondano e udito per la parte appellante l’avvocato Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al T.a.r. del Lazio il dr. -OMISSIS-, magistrato in servizio con funzioni di consigliere della Corte di appello di -OMISSIS-, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti con cui il Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato il mancato superamento, per giudizio negativo, della sesta valutazione di professionalità a far data dal -OMISSIS-.
1.1. In particolare, hanno formato oggetto di impugnazione, unitamente agli atti presupposti e connessi, sia la delibera adottata dal C.S.M. nella seduta del -OMISSIS-, recante la decisione di mancato superamento per valutazione negativa della sesta valutazione di professionalità, che il conseguente decreto del Ministero della Giustizia del -OMISSIS-, con cui il dicastero ha recepito il deliberato consiliare.
2. Contro tale valutazione negativa insorgeva il ricorrente, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, declinato in varie figure sintomatiche.
2.1. In sintesi, il ricorrente sosteneva l’illegittimità dei provvedimenti per violazione dell’art. 11 D.Lgs. 160/2006, della Circolare del C.S.M. n. 20691 dell’8 ottobre 2007, per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per travisamento dei fatti, contestando:
- la rilevanza dei cd. prerequisiti (dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice) nell'ambito del procedimento di valutazione della professionalità;
- la ritenuta irrilevanza (come opinata dal CSM) degli esiti dei procedimenti penali e disciplinari, i quali non avevano ravvisato alcun illecito a carico dell'esponente per i fatti invece valorizzati nell’ambito della procedura de qua ;
- nel merito, la logicità e la congruenza della motivazione del giudizio negativo, anche sotto il profilo dell’attinenza temporale dei fatti oggetto di valutazione e del rispetto delle regole procedimentali.
2.2. Il ricorrente ha concluso per l'annullamento degli atti impugnati nonché per l’accertamento della sussistenza, in capo al medesimo ricorrente, dei requisiti previsti dall’art.11 del D. Lgs. 5 aprile 2006 n. 160 e dal Capo IV della Circolare del C.S.M. n.20691 dell’8 ottobre 2007, per il superamento della sesta valutazione di professionalità a decorrere dal -OMISSIS-.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, contestando il ricorso e, quanto al primo, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva.
4. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso in quanto infondato, ritenendo congrua e ragionevole e, dunque, immune da censure la determinazione valutativa consiliare.
5. Avverso la sentenza il dr. -OMISSIS- ha proposto appello, domandandone la riforma alla stregua di quattro motivi di diritto con cui ha censurato, sotto vari profili, l’erroneità delle statuizioni di prime cure per violazione di legge (art. 11 d.lgs. 160/2006 in relazione alla Circolare del C.S.M. n. 20691 dell’8 ottobre 2007 capo II punto 6 e capo III) ed eccesso di potere ( sub specie di difetto di istruttoria, di motivazione, errore di fatto e travisamento).
5.2. Si sono costituiti in resistenza all’appello il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, argomentando l’infondatezza dell’impugnazione e insistendo per il suo rigetto.
5.2. All’udienza del 26 novembre 2024, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. I motivi di impugnazione avverso la sentenza di prime cure, che ha ritenuto infondate le censure formulate contro il giudizio negativo espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura ai fini del superamento della sesta valutazione di professionalità da parte dell’odierno appellante, possono essere così sintetizzati.
6.1. Con il primo motivo l’appellante espone che il CSM ha fondato la valutazione negativa di professionalità, in via esclusiva, sui fatti contestati nel corso dell’indagine penale della Procura della Repubblica di -OMISSIS- (n. -OMISSIS- R.G.N.R.), definita con decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di -OMISSIS-, ritenendoli lesivi del prerequisito di indipendenza del magistrato.
Tuttavia, ciò sarebbe avvenuto in violazione della Circolare del C.S.M. n. 20691/2007 (Capo II, Punto 6), in base alla quale “gli elementi di valutazione non possono attenere alla sfera privata del Magistrato, salvo siano provvisti di rilievo ai fini dell'art. 2 R.D.L. 511/1946, disciplinari o penale” .
Da tale disposizione si evincerebbe che i fatti “privati”, se non hanno rilevanza sul piano disciplinare, della responsabilità penale o della incompatibilità ambientale, non possono rientrare nell’ambito del giudizio di valutazione della professionalità del magistrato, in virtù di preciso autovincolo che il C.S.M. si è imposto in sede di disciplina regolamentare.
Nel caso di specie, ad avviso dell’appellante, la disposta archiviazione del procedimento penale e il mancato impulso di un procedimento disciplinare, così come il mancato trasferimento d’ufficio del magistrato per incompatibilità ambientale, dovrebbero precludere la utilizzabilità dei fatti oggetto di indagine, in chiave negativa, in sede di valutazione della professionalità del magistrato.
Su queste premesse, l’appellante sostiene che il C.S.M. non avrebbe potuto fondare la valutazione negativa della professionalità dell’appellante unicamente su fatti di natura “extraprofessionale”, privi di rilevanza penale, disciplinare o di alcuna valenza di incompatibilità ambientale, in virtù del regime inderogabile scolpito nella Circolare del C.S.M. n. 20691/2007, che integra fonte di disciplina vincolante per l’esercizio del potere amministrativo ai fini della valutazione di professionalità del magistrato.
La decisione appellata avrebbe, però, disatteso tale disciplina regolamentare inderogabile e, sulla base di un’erronea ricostruzione dei fatti di causa, da un lato avrebbe erroneamente preservato una illegittima valutazione (negativa) di professionalità, dall’altro non avrebbe spiegato perché fatti extrafunzionali che atterrebbero alla sfera privata del magistrato, benché sprovvisti di rilievo, disciplinare o penale, ai sensi dell'art. 2 R.D.L. 511/1946, possano integrare elementi idonei a incidere, in senso negativo, sul prerequisito di indipendenza del magistrato, pregiudicandone la progressione di carriera.
6.2. Con il secondo motivo di appello si deduce che la decisione del T.A.R. sarebbe viziata anche sul piano sostanziale.
Secondo l’appellante, il C.S.M. avrebbe valorizzato, a torto, una delle due vicende penali che lo hanno interessato ritenendo che essa arrecasse un “significativo vulnus all’immagine del magistrato” ; il primo giudice, a sua volta, avrebbe erroneamente condiviso tale iter logico-argomentativo, ritenendolo immune dai ravvisati profili di illogicità e travisamento, articolati nel giudizio di primo grado.
Senonché il C.S.M. non avrebbe potuto fondare il giudizio di professionalità negativo sull’accertamento di fatti (e comportamenti) che il giudice penale ha escluso radicalmente; né il Tar avrebbe potuto validare le conclusioni raggiunte dal C.S.M., contrastanti con gli accertamenti del giudizio penale.
L’indagine penale è stata, infatti, archiviata essendo stata accertata l’insussistenza delle fattispecie delittuose ipotizzate sia per l'assenza di un pactum tra i soggetti coinvolti ai fini della realizzazione di influenze illecite sul pubblico ufficiale, sia per la carenza di condotte contrarie ai doveri di ufficio da parte del magistrato.
Pertanto, la delibera impugnata violerebbe il fondamentale principio di non contraddizione.
6.3. Con il terzo motivo si contesta la decisione appellata per aver erroneamente respinto, peraltro “in modo immotivato” , anche gli ulteriori rilievi di inidoneità degli elementi, desunti dal giudizio penale, a dimostrare all’attualità la carenza del prerequisito di indipendenza.
Si evidenzia, in particolare, che i fatti e i comportamenti che la delibera del C.S.M. ha preso in considerazione non rientravano nel periodo temporale di riferimento della sesta valutazione (-OMISSIS-), bensì risalivano -OMISSIS- e, quindi, riguardavano un arco temporale relativo alla precedente valutazione di professionalità (regolarmente superata dall’appellante, giusta delibera del CSM in data -OMISSIS-).
Il C.S.M. non avrebbe potuto valorizzare in senso ostativo al superamento della valutazione per il quadriennio in oggetto fatti risalenti né il T.A.R. avrebbe potuto avallare – come sarebbe avvenuto - una rivalutazione negativa dei fatti medesimi, senza neanche motivare sulle ragioni per cui essi fossero idonei ad incidere, nella attualità, sulla professionalità del magistrato.
In ogni caso la motivazione della delibera sarebbe inadeguata e incongrua, non spiegando in che modo gli episodi contestati, privi di rilevanza penale e disciplinare, possano aver concretamente leso l’indipendenza del magistrato, che anzi è stato sempre giudicato positivamente (anche con riguardo all’equilibrio, all’indipendenza e all’imparzialità) sia nei rapporti informativi dei capi degli uffici che nel parere positivo espresso all’unanimità dal Consiglio giudiziario.
6.4. Con il quarto motivo l’appellante contesta l’ulteriore statuizione della sentenza che ha ritenuto ostativa ad una positiva valutazione di professionalità anche i fatti relativi all’altro procedimento penale che lo ha visto indagato, senza considerare che anche per tale vicenda (attinente a una presunta richiesta di notizie ad altro magistrato su una causa civile pendente presso il Tribunale di -OMISSIS- in cui lo stesso magistrato era parte processuale) è stata disposta l’archiviazione in sede penale per assenza di reati, essendo stato accertato che tale condotta non si era mai concretizzata in un abuso d’ufficio, mediante il tentativo di interferire nel giudizio in corso o influenzarne la relativa decisione.
Anche tali statuizioni sarebbero erronee per le stesse ragioni già dedotte con le precedenti doglianze.
Neanche sul punto il CSM avrebbe poi adeguatamente motivato le conclusioni di segno contrario su cui ha fondato il giudizio negativo rispetto a quelle rassegnate in sede penale.
7. I motivi di appello, che per la loro connessione possono essere oggetto di trattazione unitaria stante la loro connessione, non sono fondati.
8. La sentenza appellata ha ritenuto che “la non illiceità penale dei fatti” ovvero “la mancata apertura di un procedimento disciplinare possono non essere decisivi ai fini del superamento della valutazione di professionalità laddove il Csm motivi specificamente sulle ragioni ostative” .
8.1. Tale conclusione si basa sull’assunto per cui il procedimento amministrativo in tema di valutazione della professionalità è distinto e autonomo rispetto alle “parallele procedure” di tipo penale o disciplinare.
8.2. Su queste premesse la sentenza ha disatteso le contestazioni mosse dal ricorrente, ritenendo infondata “l'argomentazione difensiva secondo cui la valutazione di professionalità avrebbe dovuto tenere conto della irrilevanza penale e disciplinare delle condotte contestate” .
8.3. Ha, quindi, evidenziato che la valutazione di professionalità non si esaurisce al mero esame delle capacità professionali del magistrato, dovendo invece verificare anche la necessaria permanenza delle precondizioni di indipendenza e di equilibrio che concorrono all’integrità della sua immagine e al corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
8.4. Anche la contestazione inerente alla rilevanza temporale dei fatti (non rientranti nel periodo oggetto di valutazione) è stata respinta dalla sentenza appellata che ha ritenuto adeguata e ragionevole la motivazione della delibera sul punto.
8.5. Il giudice di prime cure ha, infine, rigettato anche le contestazioni che involgevano più specificamente il merito della valutazione e l'adeguatezza della motivazione sottesa al gravato giudizio negativo.
9. Il Collegio ritiene che le statuizioni della sentenza sono corrette e non risultano scalfite dai rilievi dell’appellante, alla stregua delle seguenti osservazioni.
10. In primo luogo, sono corrette e vanno confermate le statuizioni della sentenza concernenti il rilievo che i prerequisiti dell’equilibrio, dell’indipendenza e dell’imparzialità assumono nell’ambito del procedimento di valutazione di professionalità, nonché il rapporto che sussiste tra quest’ultima procedura amministrativa e l’esito di eventuali procedimenti penali o disciplinari a carico del magistrato.
11. Quanto al primo profilo, la sentenza muove da una corretta considerazione, ovvero che non può discorrersi di irrilevanza dei cd. prerequisiti nell'ambito dei giudizi di valutazione dei magistrati.
11.1. Infatti, pur non essendo menzionati espressamente dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n.160/2006, i prerequisiti dell'equilibrio, dell'indipendenza e dell'imparzialità del magistrato rientrano comunque nella valutazione di professionalità, giacché si tratta delle precondizioni immanenti e ontologicamente costituenti il prius logico di ogni giudizio sui magistrati e, dunque, anche di quello che si esprime nel tempo sulle varie valutazioni di professionalità.
11.2. Ne consegue che il giudizio di cui è controversia non si incentra solo sul mero esame delle capacità professionali (legate alla capacità tecnico-giuridica, alla laboriosità e alla diligenza), ma deve tener conto anche della necessaria permanenza delle precondizioni di indipendenza e di equilibrio, consustanziali alla stessa immagine del magistrato.
12. Quanto al secondo aspetto, si ritengono del pari corrette le statuizioni della sentenza che hanno ritenuto ugualmente infondata l'argomentazione difensiva secondo cui la valutazione di professionalità avrebbe dovuto tener conto dell’acclarata irrilevanza penale dei fatti e della mancata attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti del magistrato.
12.1. Il giudizio di valutazione della professionalità è, infatti, un giudizio del tutto autonomo rispetto alle valutazioni svolte in sede penale ovvero in sede disciplinare (o anche in sede di procedimento per incompatibilità ambientale), siccome peculiarmente conformato dalla normativa di riferimento.
12.2. Anche a riguardo non può che rilevarsi l’erroneità del presupposto argomentativo da cui muove il ragionamento dell’appellante, ovvero che, in sostanza, vi sarebbe un nesso inscindibile tra gli esiti di eventuali procedimenti penale o disciplinari e la valutazione di professionalità.
Per contro l’intero sistema costruito dalla normativa primaria e secondaria appare improntato al principio opposto, quello, cioè, dell’autonomia dei giudizi svolti – da un lato - in sede penale, disciplinare, di procedimento di trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale o funzionale e – dall’altro - in sede di valutazione di professionalità.
12.3. Ciò risulta evidente anzitutto alla luce dell’espressa indicazione dei criteri che devono guidare l’attività di valutazione di professionalità che è articolata sulla verifica delle “ imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali” , vale a dire indipendenza, imparzialità ed equilibrio, e sulla valutazione dei parametri della capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno, con puntuale individuazione degli indicatori e delle fonti di conoscenza.
12.4. Peraltro, a riprova della generale autonomia che esiste tra i vari procedimenti, la sentenza ha correttamente evidenziato che la circolare n. 20691/2007 prevede proprio i casi tassativi in cui il procedimento de quo debba essere sospeso in pendenza delle ridette parallele procedure.
L’obbligo di sospensione della procedura valutativa è, infatti, legato non all’esito del giudizio penale o disciplinare, bensì al ricorrere di un presupposto tutt’affatto diverso, vale a dire la “sospensione dalle funzioni e dallo stipendio” del magistrato da valutare (cfr. capo XII, punto 1, della Circolare n. 20691). Viceversa, la pendenza di un procedimento penale e/o disciplinare, nonché la formale apertura di un procedimento di trasferimento d’ufficio ai sensi dell’art. 2 R.D.Lgs. n. 511/1946, non determina di per sé alcun obbligo di sospensione della procedura per il conseguimento delle valutazioni di professionalità (cfr. capo XII, punto 2, della Circolare n. 20691).
12.5. Pertanto, come correttamente argomentato dall’Avvocatura, l’autonomia sostanziale del giudizio di professionalità rispetto agli accertamenti compiuti in altri ambiti si traduce nella sua piena autonomia procedurale rispetto ai procedimenti in cui tali diversi accertamenti sono effettuati e la facoltatività della sospensione segnala, senza possibilità di letture alternative, l’insussistenza di automatismi e forme di pregiudizialità.
12.6. Il modus operandi del CSM è fisiologico e immanente al sistema e vale, ad esempio, anche per le procedure di conferma nelle funzioni direttive o semidirettive, laddove è ben possibile che gli stessi fatti possano essere apprezzati diversamente nei diversi ambiti, in presenza di una diversa ratio che ispira i vari istituti.
12.7. Su queste premesse il primo giudice ha correttamente concluso che la non illiceità penale dei fatti ovvero la mancata apertura di un procedimento disciplinare non sono decisivi ai fini del superamento della valutazione di professionalità, laddove il CSM motivi specificamente sulle ragioni ostative.
Infatti, a prescindere dalla rilevanza penale e disciplinare dei fatti o dalla circostanza che per essi non sia stato disposto un trasferimento per incompatibilità ambientale del magistrato, il Consiglio superiore della magistratura può porre tali fatti a fondamento della procedura di valutazione.
12.8. Un medesimo fatto ben può essere sottoposto ad autonomo scrutinio nell’ambito della procedura amministrativa di valutazione di professionalità, indipendentemente dall’esito dei giudizi svolti in altre sedi in merito a tale fatto o dalla pendenza di tali altri giudizi, fermo restando, ovviamente, l’obbligo dell’amministrazione procedente di motivare adeguatamente le ragioni della rilevanza di detto fatto nell’economia della specifica attività valutativa da essa operata.
12.9. In questo quadro di reciproca autonomia tra prospettive valutative nessuna rilevanza può, pertanto, avere un dato in sé neutro come l’accertata insussistenza di illiceità penale o l’assenza di attivazione di qualsiasi procedimento disciplinare nei confronti dell’appellante.
13. È altresì infondata la censura con cui si opina che gli episodi sarebbero rimasti confinati alla sfera privata del magistrato.
13.1. Per converso, si osserva che i fatti valorizzati dalla delibera ai fini del giudizio negativo attengono alla sfera pubblica e professionale, incidendo sulla immagine del magistrato per come può essere percepita all’esterno e, dunque, sulla sua stessa credibilità.
13.2. Pertanto, anche sotto questo profilo il C.S.M. poteva valutare quei fatti e quei comportamenti nell’ambito del giudizio di professionalità in quanto, a prescindere da una condanna penale o dall’irrogazione della sanzione disciplinare, le vicende in rilievo erano strettamente collegate alla qualità e al ruolo di magistrato.
13.3. Così esulano dalla sfera privata del magistrato i rapporti tra l’appellante e il parlamentare menzionato nella delibera, in quanto funzionali all’ottenimento di un incarico riguardante la posizione professionale del primo.
13.4. Parimenti, ricadono nell’area della sfera professionale le richieste di informazioni in merito alla definizione della causa civile di cui l’appellante era parte ove si consideri che il soggetto investito di dette richieste, magistrato in servizio presso la stessa Corte d’appello dove l’appellante al tempo svolgeva l’attività giurisdizionale, all’epoca rivestiva il ruolo di Presidente di Sezione.
13.5. In definitiva, le condotte e gli episodi negativamente valutate nel provvedimento impugnato non sono di natura squisitamente privata, ma si collocano pienamente nell’alveo dell’attività professionale dell’appellante, che non si esaurisce nell’esercizio delle funzioni strettamente giurisdizionali, ma comprende ogni comportamento collegato al suo ruolo di magistrato che possa minarne l’indipendenza.
14. Sono altresì corrette le statuizioni della sentenza che si sono pronunciate sul piano del merito della decisione consiliare, con riferimento alla congruità e alla adeguatezza delle motivazioni della delibera, anche sotto il profilo della conferenza temporale dei fatti oggetto di valutazione.
14.1. La delibera impugnata offre, sul punto, una motivazione esaustiva e coerente, affrontando in via preliminare la questione relativa alla rilevanza di fatti e comportamenti verificatisi in un lasso temporale diverso da quello oggetto di valutazione e spiegando le specifiche ragioni, di fatto e di diritto, per cui i fatti indicati in atti, benché collocati nel pregresso quadriennio, sono stati ritenuti valutabili e rilevanti.
14.2. La delibera ha chiarito, infatti, che le circostanze oggetto del procedimento penale della Procura di -OMISSIS- a carico dell’appellante erano state conosciute solo successivamente, quando (in data -OMISSIS-) la stessa Procura aveva chiesto l'archiviazione ed era “cessato il segreto investigativo fino ad allora esistente” .
14.3. Al Consiglio non era, pertanto, preclusa la valutazione di fatti posti in essere dal magistrato nel periodo antecedente alla scadenza di un quadriennio ma poi emersi, per effetto di indagini svolte dall’autorità giudiziaria, solo successivamente ad esso (e quindi in precedenza non conoscibili da parte dell’organo di autogoverno).
14.4. Inoltre, le dette circostanze non erano state apprezzate nell'ambito della precedente procedura di valutazione della quinta professionalità; dal che la sentenza ha correttamente desunto l’insussistenza dei censurati profili di contraddittorietà nell’azione amministrativa.
14.5. In sostanza, deve anche qui condividersi la conclusione del primo giudice secondo cui, quando un episodio non sia stato valutato (perché non conosciuto) nell'ambito di una determinata valutazione di professionalità, lo stesso ben può essere valorizzato in occasione della successiva valutazione dell'interessato, laddove si tratti di un fatto significativo e sintomatico della personalità dell’esaminando (nel caso di specie, deve ricordarsi che le condotte considerate dal CSM si sono verificate in un contesto temporale appena precedente al periodo di riferimento).
14.6. Corretta è, inoltre, la deduzione difensiva dell’Avvocatura, riproposta anche in questa sede, laddove osserva che, in tal modo, si coniuga la doverosità della valutazione di un fatto significativo (emerso successivamente) con l’esigenza di non proiettare sine die le conseguenze delle condotte passate tenute dal magistrato.
14.7. Del resto – a supporto della propria decisione - la stessa delibera impugnata ha richiamato una pronuncia del giudice amministrativo che, esaminando la questione della rilevanza di fatti verificatisi in epoca antecedente al periodo oggetto di valutazione ma, in ipotesi, incidenti sui prerequisiti dell’equilibrio, dell’indipendenza e dell’imparzialità, dopo aver osservato, in via generale, che il giudizio del CSM circa la idoneità del precedente a proiettare il proprio disvalore nel futuro, in ragione della sua oggettiva gravità “attiene alla sfera del merito, come tale non attingibile dal sindacato giurisdizionale” , ha statuito che un determinato episodio, non valutato dal C.S.M. in sede di progressione di carriera perché ancora oggetto di esame in sede disciplinare, ben può essere preso in considerazione in occasione della successiva valutazione dell’interessato.
In particolare, il menzionato precedente ha chiarito che non si tratta di protrarre sine die la rilevanza di un episodio circoscritto, ma di riconoscere che tale episodio , se certamente sintomatico della mancanza di un c.d. prerequisito (imparzialità, equilibrio e indipendenza), non essendo stato preso in considerazione nella precedente valutazione di idoneità perché erano ancora in corso gli accertamenti del caso , “possa e debba essere ponderato nella fase valutativa successiva, nel cui arco temporale comunque gli effetti di quella condotta vanno a riverberarsi con certezza, quanto meno nella fase iniziale” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1339 del 26 febbraio 2019).
14.8. Tanto è avvenuto nel caso di specie: il C.S.M. ha legittimamente riconosciuto rilevanza a fatti potenzialmente incidenti sulla sussistenza del prerequisito dell’indipendenza e, nonostante si fossero verificati nel precedente quadriennio oggetto di valutazione, li ha scrutinati nell’ambito di una successiva valutazione di professionalità, perché solo allora il Consiglio ne aveva avuto notizia, a seguito dell’archiviazione dei procedimenti penali.
14.9. Ne consegue che anche il terzo motivo di appello è infondato.
15. Infine la sentenza di prime cure è corretta e va confermata anche nella parte in cui ha respinto le contestazioni che involgono più specificamente il merito della valutazione e l'adeguatezza della motivazione posta a fondamento del giudizio negativo.
15.1. Per illustrare l’infondatezza delle censure deve esaminarsi la delibera impugnata.
15.2. In essa il C.S.M., dopo avere sinteticamente tracciato il percorso professionale dell’appellante, ha valorizzato due vicende che ne hanno determinato l'iscrizione nel registro degli indagati, rispettivamente, per il reato di abuso d'ufficio (con riferimento alle reiterate richieste rivolte ad un collega del medesimo ufficio giudiziario perché intervenisse in proprio favore in una causa civile, relativa ad un incidente stradale occorso all’esponente medesimo, e pendente presso il medesimo Tribunale) e per i reati di traffico di influenze, millantato credito e illecito finanziamento ai partiti (in relazione ai rapporti descritti in atti con il parlamentare pure menzionato in delibera).
15.3. Orbene, tali vicende sono state ritenute dal Consiglio, con valutazione adeguata e ragionevole, che sfugge ai profili di illegittimità contestati dall’appellante, sintomatiche della sussistenza di una «una grave criticità» in relazione al prerequisito dell’indipendenza del magistrato, in quanto la condotta da questi tenuta, per i fatti descritti nel provvedimento impugnato, poteva ripercuotersi negativamente sulla sua credibilità, «facendolo apparire condizionato e potenzialmente condizionabile da vincoli sociali e politici nell’esercizio delle sue funzioni».
15.4. Come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata, decisiva ai fini dell’espressione del giudizio negativo è stata, in particolare, la valorizzazione della seconda vicenda oggetto di accertamento in sede penale.
15.5. Al riguardo la sentenza, dopo aver correttamente illustrato i contenuti della delibera per come ha ripercorso l’andamento della vicenda emersa dall’indagine penale, ha altrettanto correttamente ritenuto che il giudizio del CSM è ragionevole alla stregua delle seguenti condivisibili argomentazioni.
15.6. Il Consiglio, pur prendendo atto dell’archiviazione del procedimento penale, ha valorizzato i fatti oggettivi emergenti dagli atti, sulla base dei quali ha interpretato il rapporto intercorrente tra l’appellante e il parlamentare menzionato nella delibera (al quale il primo si era rivolto auspicando di ottenere un incarico ministeriale e accettando poi, in cambio di tale interessamento o comunque nello stesso contesto temporale, di farsi promotore di una campagna di adesione, con relativa raccolta fondi per una fondazione facente capo al medesimo onorevole) come una relazione che andava al di là di un rapporto di privata amicizia e che piuttosto era improntata ad una logica di “scambio di favori” , del tutto inappropriata per il profilo di un magistrato.
Da un lato, infatti, il C.S.M. nel provvedimento impugnato ha evidenziato come il parlamentare in questione fosse un noto uomo politico, ex ministro, ed eletto nella stessa Regione di lavoro e di vita dell’appellante, dall’altro ha sottolineato che il reperimento di fondi per la fondazione (attuato per lo più tramite i contributi versati – per una somma complessiva di 9.000,00 euro - da imprenditori operanti nel medesimo territorio in cui il magistrato esercitava le proprie funzioni e da lui conosciuti e contattati) era stata consapevolmente posta in essere dall'interessato per finanziare un'attività chiaramente connotata in senso politico.
La delibera ha, quindi, concluso che non si trattava di episodi rimasti confinati nella sfera delle rispettive vite private, riguardando essi piuttosto l’attività professionale e la sfera pubblica del magistrato, e che la vicenda descritta produceva “un significativo vulnus sul parametro dell’indipendenza” del magistrato.
15.7. Sulla base di tali considerazioni la sentenza ha correttamente escluso profili di irragionevolezza nella valutazione contestata ed ha ritenuto che, anche sotto tale profilo, la delibera abbia assolto pienamente all'obbligo di motivazione e non presenti alcun vizio di natura procedurale, essendo basata sulle risultanze degli atti di indagine e sulle stesse deduzioni difensive proposte dal ricorrente. A quest’ultimo riguardo infatti la delibera ha dato conto delle ragioni per cui ha disatteso la ricostruzione della vicenda prospettata dall’interessato.
15.8. Il Consiglio ha, quindi, proceduto ad una valutazione complessiva degli elementi acquisiti e alla loro autonoma valutazione, operando un attento scrutinio di tutte le risultanze istruttorie, ritenendo rilevanti i fatti accertati nell’ottica della verifica di professionalità.
15.9. La sentenza appellata ha altresì chiarito, con motivazioni corrette, perché non possa condividersi l’assunto del ricorrente secondo cui dalle sopra descritte condotte non deriverebbero le asserite criticità.
Il Tribunale ha disatteso, in particolare, l’argomentazione difensiva mediante il quale si è il ricorrente ha sostenuto che non vi sarebbe nessuna prova concreta di un avvenuto condizionamento dell’attività professionale, come dimostrerebbe il fatto che lo stesso organo di autogoverno avrebbe utilizzato termini ipotetici, ravvisando solo un possibile o “potenziale” sviamento della funzione, di per sé inidoneo a minare l’indipendenza del magistrato.
Si tratta, in effetti, di un argomento non condivisibile, perché nell’ambito della valutazione de qua rilevano le condotte che siano idonee a determinare l'insorgenza di vincoli o condizionamenti da parte di soggetti terzi ovvero i comportamenti che possano assumere, anche solo potenzialmente e in chiave prognostica, un rilievo negativo ai fini dell’esercizio indipendente delle funzioni giurisdizionali.
16. Per completezza, si osserva che sono corrette e meritano di essere confermate anche le statuizioni della sentenza che hanno esaminato, ritenendole infondate, le critiche rivolte verso l’apprezzamento del CSM sull’altra vicenda contestata, vale a dire quella attinente alle richieste rivolte ad un collega d’ufficio (poi Presidente di Sezione presso il medesimo Tribunale) per intervenire su di una causa civile in cui era parte l’appellante.
16.1. Come ben rilevato dalla sentenza appellata, traspare dal testo della delibera impugnata la ritenuta decisività del primo profilo contestato, già di per sé sufficiente a denotare ragionevolmente profili di criticità sul prerequisito dell’indipendenza.
16.2. Deve, nondimeno, rilevarsi la logicità anche delle conclusioni raggiunte dal CSM sull’altra vicenda, intesa come idonea a “rafforzare” il giudizio negativo espresso sul profilo professionale (quanto al prerequisito dell’indipendenza), avendo l’amministrazione considerato sconvenienti le reiterate richieste indirizzate dall’appellante al magistrato nominato in atti, intendendole come un tentativo di ottenere un trattamento di favore nella pronta decisione del riferito giudizio.
16.3. Anche in tal caso, il Consiglio ha valutato sia le osservazioni difensive proposte dall’appellante (il quale ha negato ogni forma di interferenza sulla gestione del procedimento o sulla sua soluzione e ha ricondotto il contatto con il magistrato citato ad un mero rapporto di colleganza) sia le risultanze istruttorie, giungendo a ritenere che la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall’interessato, secondo cui egli si era limitato a richiedere delle informazioni sul giudice che trattava il fascicolo e sui tempi di definizione del relativo giudizio (o a lamentarsi del mancato reperimento del fascicolo processuale), non fosse convincente.
16.4. L’organo di governo autonomo ha infatti opinato che si trattava di informazioni agevolmente acquisibili dallo stesso magistrato o per il tramite del suo difensore e per le quali l’intervento del collega era del tutto inutile; ha ritenuto, per converso, che l’intervento presso il collega fosse più specificamente mirato a fare pressioni sul giudice che trattava il fascicolo e a condizionare la decisione della causa che lo riguardava.
16.5. Anche sul punto la delibera consiliare ha dunque compiutamente spiegato perché i fatti presi in considerazione acquisissero decisiva rilevanza nell’ambito della procedura di valutazione della professionalità.
17. In definitiva, l’impianto motivazionale posto a sostegno del giudizio di valutazione negativa di professionalità è ragionevole e immune dai dedotti profili di contraddittorietà, contenendo la delibera la compiuta esternazione, da parte del C.S.M., di una motivazione adeguata e idonea a dimostrare l’effettiva carenza della precondizione, come specificamente intesa dalla Circolare n. 20691/2007.
Il C.S.M., sulla base di un analitico e solido iter argomentativo, rispondente ai canoni di logica e coerenza, ha ritenuto che i fatti attribuiti all’appellante siano tali da impedire una favorevole considerazione ai fini del riconoscimento dell’avanzamento professionale.
Tale giudizio, basato su elementi concreti e adeguatamente motivato, costituisce l’espressione di un ambito di discrezionalità che, come correttamente ritenuto dalla sentenza appellata, rappresenta l’esito di un ragionamento non illogico e privo di travisamenti, che dunque resiste al sindacato estrinseco, non sostitutivo, del giudice amministrativo.
18. In conclusione, l’appello va respinto.
19. Sussistono nondimeno giusti motivi, in considerazione della complessità delle questioni trattate, per disporre tra le parti la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante e ogni persona fisica eventualmente menzionata in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.