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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/06/2025, n. 2681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2681 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7471/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Francesco Di Natale;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito richiesto dall' ed il CP_1 conseguenziale riconoscimento del diritto a trattenere le somme già erogate- deve essere rigettata per tutte le ragioni di seguito. È opportuno premettere che la legge n. 18 del 1980, all'art. 1, ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di deambulare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si tratta di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere: sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 (Cass. Sez. Lav., 9.9.2008 n. 22878; Cass. Sez. Lav., 7.4.1998 n. 3597; Cass. Sez. Lav., 22.4.1995 n. 4555); sotto il secondo profilo è,
1 altresì, necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. Sez. Lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. Sez. Lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la consequenziale necessità di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)(cfr. Cass., Sez. Lav., Ord. n. 26092/10). Peraltro –in forza dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e che non si ha ragione di disattendere (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998, 6882/2002)- le condizioni previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti. Orbene, nel caso in esame, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è stata revocata in sede di revisione. Successivamente, avverso il verbale inoltrato a conclusione dell'iter sanitario, la ricorrente ha presentato istanza di accertamento tecnico presso il Tribunale di Bari, di cui si disconosce l'esito. D'altra parte per giurisprudenza consolidata “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione,
2 dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta. Di conseguenza la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione: ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”. Alla luce di tanto, la pretesa avanzata dall' deve essere CP_1 ritenuta legittima. La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata e di conseguenza, la pretesa restitutoria avanzata dall CP_1 deve ritenersi legittima. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura della presente pronunzia e tenuto conto dell'autocertificazione reddituale ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara la legittimità dell'indebito accertato dall' nella misura di Euro 1.581,48 per il periodo CP_1 dal 01.01.2023 al 31.03.2023;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 23.06.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1
Francesco Di Natale;
e con l'assistenza e difesa dell'avv. Daniele De CP_1
Leonardis;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'indebito richiesto dall' ed il CP_1 conseguenziale riconoscimento del diritto a trattenere le somme già erogate- deve essere rigettata per tutte le ragioni di seguito. È opportuno premettere che la legge n. 18 del 1980, all'art. 1, ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti: a) l'invalidità totale;
b) l'impossibilità di deambulare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Si tratta di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere: sotto il primo profilo è necessaria, pertanto, la sussistenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 (Cass. Sez. Lav., 9.9.2008 n. 22878; Cass. Sez. Lav., 7.4.1998 n. 3597; Cass. Sez. Lav., 22.4.1995 n. 4555); sotto il secondo profilo è,
1 altresì, necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. Sez. Lav., 28.5.2009 n. 12521; Cass. Sez. Lav., 12.5.2008 n. 11718), alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la consequenziale necessità di assistenza continua: requisiti, quindi, diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)(cfr. Cass., Sez. Lav., Ord. n. 26092/10). Peraltro –in forza dell'indirizzo espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e che non si ha ragione di disattendere (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998, 6882/2002)- le condizioni previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1, (nel testo modificato dalla L. n. 508 del 1988, art. 1, comma 2) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti. Orbene, nel caso in esame, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è stata revocata in sede di revisione. Successivamente, avverso il verbale inoltrato a conclusione dell'iter sanitario, la ricorrente ha presentato istanza di accertamento tecnico presso il Tribunale di Bari, di cui si disconosce l'esito. D'altra parte per giurisprudenza consolidata “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso
- il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione,
2 dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta. Di conseguenza la revoca "produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti", che non può che coincidere con la data della visita medica e non già dal momento della comunicazione: ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica”. Alla luce di tanto, la pretesa avanzata dall' deve essere CP_1 ritenuta legittima. La domanda attorea, pertanto, deve essere rigettata e di conseguenza, la pretesa restitutoria avanzata dall CP_1 deve ritenersi legittima. Compensa le spese processuali tra le parti attesa la natura della presente pronunzia e tenuto conto dell'autocertificazione reddituale ex art. 152 disp att cpc.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-dichiara la legittimità dell'indebito accertato dall' nella misura di Euro 1.581,48 per il periodo CP_1 dal 01.01.2023 al 31.03.2023;
-compensa le spese processuali tra le parti.
Bari, 23.06.2025 Il Giudice del Lavoro
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