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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 09/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2267 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2267/2022 avente ad oggetto risoluzione rapporto contrattuale, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Angelo Chirumbolo, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Giuseppe D'Alessandro, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis,
-accertare il grave inadempimento di per Controparte_1 le ragioni di cui in espositiva e,per l'effetto, pronunciare la risoluzione della scrittura privata di compravendita del 19.11.2021,c on la condanna di essa Società,in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da che saranno quantificati nel corso del giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio,da distrarsi ,ex art.93 cpc,in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Parte_2
Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così statuire:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza di inadempimento grave e rilevante per risoluzione contrattuale invocata dalla parte attrice, rigettare tutte le domande da essa formulate perché destituite di fondamento giuridico;
- Condannare la parte attrice alla refusione di spese e competenze del giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dal D.M., Giustizia, 8 marzo 2018, n. 37 in quanto tutti
1 gli atti di causa saranno stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società esercente l'attività di gestione di corsi di insegnamento Parte_1 per mediatori linguistici ha promosso il presente giudizio nei confronti della società convenuta alla quale aveva ceduto, con scrittura Controparte_1 privata munita di autentica notarile del 19 novembre 2021, la titolarità del diritto a gestire i suddetti corsi di insegnamento presso la sede di Pinerolo, per un corrispettivo di euro 100.000,00, chiedendo la risoluzione del contratto per il grave inadempimento della società acquirente. In forza di tale accordo, il pagamento, dovuto in due rate da euro 50.000,00 cadauna, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, poteva essere richiesto anche al socio e amministratore unico della società cessionaria, CP_2
e al titolare del 50% delle quote sociali, .
[...] Persona_1
1.1. Nondimeno, all'esito della cessione, la società cessionaria non aveva mai provveduto a volturare il diritto all'insegnamento oggetto del contratto di compravendita, in tal modo facendosi carico dei corsi presso la sede di Pinerolo;
conseguentemente, la società cedente, al fine di evitare la revoca dell'autorizzazione ministeriale, aveva proseguito nel gravoso impegno di organizzazione dei corsi. Allega altresì l'attrice le precarie condizioni economiche della cessionaria, che non avrebbero consentito di far fronte agli obblighi discendenti dal contratto di cessione, tanto da indurre il socio garante a chiedere lo scioglimento dell'obbligo di garantire Per_1 personalmente il pagamento, che aveva peraltro proposto agli altri soci, detentori del residuo 50% delle quote, la liquidazione della società, proposta rifiutata da questi ultimi. In ragione di tali circostanze, stante la prospettata incapacità della società convenuta di gestire la sede di Pinerolo e in considerazione dei reiterati inadempimenti, la società attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita del 19 novembre 2021, per grave inadempimento della convenuta e con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno.
2. All'udienza fissata per la trattazione, nessuno è comparso per parte convenuta;
è stato richiesto a parte attrice di depositare il contratto di compravendita oggetto di causa, già richiesto con decreto di fissazione dell'udienza. Alla successiva udienza, dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more, si è costituita la società convenuta, contestando la sussistenza di prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attrice e rilevando che la voltura del titolo è soggetta ad un complesso iter amministrativo e che, già prima dell'introduzione del giudizio, la società attrice aveva già ceduto il medesimo titolo ad altro operatore del settore.
2.1. La convenuta ha pertanto contestato la sussistenza dell'inadempimento, non contemplando l'accordo alcun obbligo di volturazione del titolo presso il Ministero
2 competente e ritenendo, in ogni caso, l'addebito di inadempimento non connotato dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per dichiarare la risoluzione del contratto, concludendo per il rigetto della domanda di risoluzione, vinte le spese di lite. Alla successiva udienza, la convenuta si è opposta alle richieste istruttorie formulate da parte attrice. Sciolta la riserva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un rapporto contrattuale per grave inadempimento;
in tal senso vanno pertanto richiamati i principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, sicchè il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione del contratto, è tenuto a fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, allegando al contempo l'inadempimento del debitore, su cui, correlativamente, incombe l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (C. Civ. n. 17915/2024; C. Civ. Sez. Un. 13533/2001).
3.1. Nel caso di specie, la società attrice agisce per la risoluzione per grave inadempimento della convenuta società in ordine agli Controparte_1 obblighi discendenti da un contratto di vendita della titolarità del diritto a gestire corsi di insegnamento per mediatori linguistici, per la sede di Pinerolo, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo, denominata “Andrea Macagno” e autorizzata con decreto del del 27 ottobre 2009, pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2009, n. 270. Il corrispettivo per la cessione era stato stabilito in euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2022 e il restante importo di euro 50.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2023 (doc. 1 fascicolo parte attrice).
3.2. Le parti avevano altresì convenuto il diritto della venditrice di richiedere il pagamento nei confronti dei soci della società cessionaria, e CP_2 [...]
, che avevano pertanto assunto il debito in parti uguali e senza vincolo di Persona_1 solidarietà. Al punto 4 del contratto di compravendita la venditrice, nel garantire la piena titolarità del diritto ceduto, aveva dichiarato di prestare “…consenso, per quanto di sua competenza, per la voltura di tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione dei corsi di insegnamento per mediatori linguistici, afferente alla sede periferica di Pinerolo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo…”. Secondo la prospettazione attorea, la società cessionaria si sarebbe resa gravemente inadempiente rispetto ai suddetti obblighi, non avendo provveduto, nonostante reiterati solleciti, a volturare a suo nome presso il il diritto oggetto di CP_4 compravendita, assumendo l'effetto immediato di tale obbligo, con conseguenti gravi ricadute sull'attività della società attrice, poiché la vendita del titolo sarebbe stata effettuata al fine di sollevare l'attrice dalla gestione dei corsi della sede di Pinerolo, al fine di concentrarsi su altre attività e che invece è costretta a proseguire nella gestione di tale sede al fine di evitare la revoca del Decreto autorizzativo.
3.3. Non è pertanto in discussione, per quanto emerge dalla documentazione in atti, la sussistenza del titolo su cui parte attrice fonda la propria pretesa;
ciò che invece non
3 risulta è la previsione, nell'accordo, dello specifico obbligo di volturazione cui era tenuta la società cessionaria, a pena di perdita del titolo abilitativo all'insegnamento decretato con provvedimento ministeriale del 27 novembre 2009. Le allegazioni di parte attrice in tal senso provano troppo poco: il richiamato punto 4, lungi dal prevedere un obbligo di volturazione e un termine per l'adempimento, prevede soltanto la mera prestazione del consenso dell'attrice alla volturazione. L'assenza di uno specifico obbligo di volturazione e, soprattutto, di un termine per l'adempimento di tale obbligo, in assenza di ulteriori specifici elementi desumibili dall'accordo, al fine di confortare la prospettazione attorea, precludono la valutazione della gravità dell'inadempimento, necessaria per la pronuncia di risoluzione.
3.4. Gli unici termini espressamente previsti risultano essere quelli per il pagamento delle due tranches di 50.000,00 euro, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023; non si può peraltro trascurare che la domanda attorea è stata promossa ben prima di tali scadenze, con la conseguenza che, a fortiori, non è possibile la formulazione di un giudizio di gravità dell'inadempimento, considerato il tenore della clausola sub 4 innanzi richiamata. Soltanto con gli scritti conclusivi parte attrice prospetta l'inadempimento della convenuta rispetto al pagamento della prima tranche del corrispettivo, pari ad euro 50.000,00, non corrisposta entro il termine del 31 dicembre 2022. Trattasi di allegazione tardiva e come tale inammissibile che, pertanto, non muta i termini del presente giudizio, introdotto per l'invocato inadempimento della convenuta rispetto al preteso obbligo di volturazione.
3.5. Le ulteriori allegazioni di parte attrice sul punto sono del tutto irrilevanti ai fini del sindacato giudiziale sulla gravità dell'inadempimento, poiché parte attrice valorizza in particolare talune vicende interne alla società cessionaria, risultanti da uno scritto di provenienza del socio titolare del 50% delle quote della società convenuta,
[...]
, recante la data del 14 giugno 2022, in cui il medesimo descrive, peraltro Persona_1 genericamente, talune criticità nella gestione della società cessionaria, la sostanziale incapacità patrimoniale della società, al fine di far fronte agli obblighi assunti con l'accordo di cui trattasi, e i dissidi con gli altri soci, titolari della restante quota del 50%, circostanze che di fatto avevano comportato il blocco dell'attività sociale. Trattasi tuttavia di circostanze che, non solo risultano genericamente descritte, senza essere supportate da sufficienti riscontri probatori ma, a tutto voler concedere, non hanno alcuna pertinenza con l'oggetto del presente giudizio, in cui si discute dell'inadempimento della convenuta in ordine al solo obbligo di volturazione.
3.6. La documentazione depositata dall'attrice, a sostegno della propria prospettazione, nulla provano a tal fine. Non la comunicazione del luglio 2022, con cui la stessa società attrice, per mezzo del suo procuratore, richiede lo scioglimento della società cessionaria senza liquidazione, peraltro priva dell'allegato bilancio della società convenuta;
né la corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle società, che addebitano reciproci inadempimenti. In altri termini, ed in conclusione, non risultando in alcun modo la prova che la voltura della titolarità del diritto oggetto di compravendita costituisse specifico obbligo a carico della convenuta, la domanda attorea di risoluzione
4 del contratto di cui trattasi non può essere accolta;
né tale prova poteva essere raggiunta con una inammissibile prova orale, posto che, in disparte la valutazione già contenuta nell'ordinanza di rigetto del 27 ottobre 2023, i capitoli dovevano ritenersi in ogni caso totalmente irrilevanti ai fini della decisione.
3.7. Anche ad una ulteriore valutazione, i capitoli risultano nondimeno inammissibili. Nel dettaglio: il capitolo 1 aveva ad oggetto la “stesura” del riscontro, alla richiesta formulata alla società attrice, da parte della convenuta, di provvedere alla volturazione;
trattasi pertanto di circostanza superflua, oltre che irrilevante, in quanto già risultante provata con il mezzo documentale, ovvero il riscontro dell'11 luglio 2022. Il capitolo 2 aveva ad oggetto la contestazione dell'addebito mosso dalla convenuta all'attrice, con la precisazione che alcun impegno alla volturazione era stata da quest'ultima assunto;
anche tale capitolo, stante la sussistenza del documento di cui trattasi in atti, non solo doveva ritenersi già provato, ma anche, correlativamente, irrilevante e superfluo. Stesso a dirsi per il capitolo 3, che oltre ad essere formulato in negativo risulta del tutto superfluo, oltre che genericamente formulato, non essendovi alcuna contestualizzazione temporale. L'ultimo capitolo di prova risulta del tutto generico, oltre che valutativo, in quanto avente ad oggetto le conseguenze della pretesa omessa voltura. È di tutta evidenza, pertanto, che i capitoli di prova risultano in ogni caso del tutto irrilevanti rispetto alla questione controversa oggetto del giudizio: l'esistenza di uno specifico obbligo di volturazione posto a carico della convenuta.
3.8. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con assorbimento della correlativa domanda risarcitoria, formulata dall'attrice in termini assolutamente generici e priva di qualsivoglia sostegno probatorio. È appena il caso di rilevare che in ordine al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). Nel caso di specie, nulla è stato allegato e provato dall'attrice in termini di pregiudizio effettivamente e concretamente subito in conseguenza del preteso
5 inadempimento della convenuta, ferme restando le osservazioni innanzi svolte in ordine alla insussistenza dello specifico obbligo in capo alla convenuta. 4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia e l'esito della stessa, con l'integrale rigetto della domanda attorea;
l'attrice soccombente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società
Parte_1 condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 4 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2267/2022 avente ad oggetto risoluzione rapporto contrattuale, promossa DA ( ), con il patrocinio dell'Avv. Angelo Chirumbolo, Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti ATTRICE CONTRO
), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'Avv. Giuseppe D'Alessandro, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,contrariis reiectis,
-accertare il grave inadempimento di per Controparte_1 le ragioni di cui in espositiva e,per l'effetto, pronunciare la risoluzione della scrittura privata di compravendita del 19.11.2021,c on la condanna di essa Società,in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni subiti da che saranno quantificati nel corso del giudizio. Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio,da distrarsi ,ex art.93 cpc,in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Parte_2
Voglia il Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così statuire:
- Accertata e dichiarata l'insussistenza di inadempimento grave e rilevante per risoluzione contrattuale invocata dalla parte attrice, rigettare tutte le domande da essa formulate perché destituite di fondamento giuridico;
- Condannare la parte attrice alla refusione di spese e competenze del giudizio, con la maggiorazione del 30% prevista dal D.M., Giustizia, 8 marzo 2018, n. 37 in quanto tutti
1 gli atti di causa saranno stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, tali che consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. La società esercente l'attività di gestione di corsi di insegnamento Parte_1 per mediatori linguistici ha promosso il presente giudizio nei confronti della società convenuta alla quale aveva ceduto, con scrittura Controparte_1 privata munita di autentica notarile del 19 novembre 2021, la titolarità del diritto a gestire i suddetti corsi di insegnamento presso la sede di Pinerolo, per un corrispettivo di euro 100.000,00, chiedendo la risoluzione del contratto per il grave inadempimento della società acquirente. In forza di tale accordo, il pagamento, dovuto in due rate da euro 50.000,00 cadauna, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023, poteva essere richiesto anche al socio e amministratore unico della società cessionaria, CP_2
e al titolare del 50% delle quote sociali, .
[...] Persona_1
1.1. Nondimeno, all'esito della cessione, la società cessionaria non aveva mai provveduto a volturare il diritto all'insegnamento oggetto del contratto di compravendita, in tal modo facendosi carico dei corsi presso la sede di Pinerolo;
conseguentemente, la società cedente, al fine di evitare la revoca dell'autorizzazione ministeriale, aveva proseguito nel gravoso impegno di organizzazione dei corsi. Allega altresì l'attrice le precarie condizioni economiche della cessionaria, che non avrebbero consentito di far fronte agli obblighi discendenti dal contratto di cessione, tanto da indurre il socio garante a chiedere lo scioglimento dell'obbligo di garantire Per_1 personalmente il pagamento, che aveva peraltro proposto agli altri soci, detentori del residuo 50% delle quote, la liquidazione della società, proposta rifiutata da questi ultimi. In ragione di tali circostanze, stante la prospettata incapacità della società convenuta di gestire la sede di Pinerolo e in considerazione dei reiterati inadempimenti, la società attrice ha chiesto la risoluzione del contratto di compravendita del 19 novembre 2021, per grave inadempimento della convenuta e con conseguente condanna della medesima al risarcimento del danno.
2. All'udienza fissata per la trattazione, nessuno è comparso per parte convenuta;
è stato richiesto a parte attrice di depositare il contratto di compravendita oggetto di causa, già richiesto con decreto di fissazione dell'udienza. Alla successiva udienza, dichiarata la contumacia della convenuta non comparsa, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Nelle more, si è costituita la società convenuta, contestando la sussistenza di prova del fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'attrice e rilevando che la voltura del titolo è soggetta ad un complesso iter amministrativo e che, già prima dell'introduzione del giudizio, la società attrice aveva già ceduto il medesimo titolo ad altro operatore del settore.
2.1. La convenuta ha pertanto contestato la sussistenza dell'inadempimento, non contemplando l'accordo alcun obbligo di volturazione del titolo presso il Ministero
2 competente e ritenendo, in ogni caso, l'addebito di inadempimento non connotato dalla gravità richiesta dall'art. 1455 c.c. per dichiarare la risoluzione del contratto, concludendo per il rigetto della domanda di risoluzione, vinte le spese di lite. Alla successiva udienza, la convenuta si è opposta alle richieste istruttorie formulate da parte attrice. Sciolta la riserva, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria e rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. Trattasi di controversia avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un rapporto contrattuale per grave inadempimento;
in tal senso vanno pertanto richiamati i principi in punto di distribuzione dell'onere della prova, espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale da inadempimento, sicchè il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione del contratto, è tenuto a fornire la prova del titolo su cui si fonda la pretesa, allegando al contempo l'inadempimento del debitore, su cui, correlativamente, incombe l'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa (C. Civ. n. 17915/2024; C. Civ. Sez. Un. 13533/2001).
3.1. Nel caso di specie, la società attrice agisce per la risoluzione per grave inadempimento della convenuta società in ordine agli Controparte_1 obblighi discendenti da un contratto di vendita della titolarità del diritto a gestire corsi di insegnamento per mediatori linguistici, per la sede di Pinerolo, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo, denominata “Andrea Macagno” e autorizzata con decreto del del 27 ottobre 2009, pubblicato in Controparte_3
Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2009, n. 270. Il corrispettivo per la cessione era stato stabilito in euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2022 e il restante importo di euro 50.000,00 da corrispondersi entro il 31 dicembre 2023 (doc. 1 fascicolo parte attrice).
3.2. Le parti avevano altresì convenuto il diritto della venditrice di richiedere il pagamento nei confronti dei soci della società cessionaria, e CP_2 [...]
, che avevano pertanto assunto il debito in parti uguali e senza vincolo di Persona_1 solidarietà. Al punto 4 del contratto di compravendita la venditrice, nel garantire la piena titolarità del diritto ceduto, aveva dichiarato di prestare “…consenso, per quanto di sua competenza, per la voltura di tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione dei corsi di insegnamento per mediatori linguistici, afferente alla sede periferica di Pinerolo della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Cuneo…”. Secondo la prospettazione attorea, la società cessionaria si sarebbe resa gravemente inadempiente rispetto ai suddetti obblighi, non avendo provveduto, nonostante reiterati solleciti, a volturare a suo nome presso il il diritto oggetto di CP_4 compravendita, assumendo l'effetto immediato di tale obbligo, con conseguenti gravi ricadute sull'attività della società attrice, poiché la vendita del titolo sarebbe stata effettuata al fine di sollevare l'attrice dalla gestione dei corsi della sede di Pinerolo, al fine di concentrarsi su altre attività e che invece è costretta a proseguire nella gestione di tale sede al fine di evitare la revoca del Decreto autorizzativo.
3.3. Non è pertanto in discussione, per quanto emerge dalla documentazione in atti, la sussistenza del titolo su cui parte attrice fonda la propria pretesa;
ciò che invece non
3 risulta è la previsione, nell'accordo, dello specifico obbligo di volturazione cui era tenuta la società cessionaria, a pena di perdita del titolo abilitativo all'insegnamento decretato con provvedimento ministeriale del 27 novembre 2009. Le allegazioni di parte attrice in tal senso provano troppo poco: il richiamato punto 4, lungi dal prevedere un obbligo di volturazione e un termine per l'adempimento, prevede soltanto la mera prestazione del consenso dell'attrice alla volturazione. L'assenza di uno specifico obbligo di volturazione e, soprattutto, di un termine per l'adempimento di tale obbligo, in assenza di ulteriori specifici elementi desumibili dall'accordo, al fine di confortare la prospettazione attorea, precludono la valutazione della gravità dell'inadempimento, necessaria per la pronuncia di risoluzione.
3.4. Gli unici termini espressamente previsti risultano essere quelli per il pagamento delle due tranches di 50.000,00 euro, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023; non si può peraltro trascurare che la domanda attorea è stata promossa ben prima di tali scadenze, con la conseguenza che, a fortiori, non è possibile la formulazione di un giudizio di gravità dell'inadempimento, considerato il tenore della clausola sub 4 innanzi richiamata. Soltanto con gli scritti conclusivi parte attrice prospetta l'inadempimento della convenuta rispetto al pagamento della prima tranche del corrispettivo, pari ad euro 50.000,00, non corrisposta entro il termine del 31 dicembre 2022. Trattasi di allegazione tardiva e come tale inammissibile che, pertanto, non muta i termini del presente giudizio, introdotto per l'invocato inadempimento della convenuta rispetto al preteso obbligo di volturazione.
3.5. Le ulteriori allegazioni di parte attrice sul punto sono del tutto irrilevanti ai fini del sindacato giudiziale sulla gravità dell'inadempimento, poiché parte attrice valorizza in particolare talune vicende interne alla società cessionaria, risultanti da uno scritto di provenienza del socio titolare del 50% delle quote della società convenuta,
[...]
, recante la data del 14 giugno 2022, in cui il medesimo descrive, peraltro Persona_1 genericamente, talune criticità nella gestione della società cessionaria, la sostanziale incapacità patrimoniale della società, al fine di far fronte agli obblighi assunti con l'accordo di cui trattasi, e i dissidi con gli altri soci, titolari della restante quota del 50%, circostanze che di fatto avevano comportato il blocco dell'attività sociale. Trattasi tuttavia di circostanze che, non solo risultano genericamente descritte, senza essere supportate da sufficienti riscontri probatori ma, a tutto voler concedere, non hanno alcuna pertinenza con l'oggetto del presente giudizio, in cui si discute dell'inadempimento della convenuta in ordine al solo obbligo di volturazione.
3.6. La documentazione depositata dall'attrice, a sostegno della propria prospettazione, nulla provano a tal fine. Non la comunicazione del luglio 2022, con cui la stessa società attrice, per mezzo del suo procuratore, richiede lo scioglimento della società cessionaria senza liquidazione, peraltro priva dell'allegato bilancio della società convenuta;
né la corrispondenza intercorsa tra i procuratori delle società, che addebitano reciproci inadempimenti. In altri termini, ed in conclusione, non risultando in alcun modo la prova che la voltura della titolarità del diritto oggetto di compravendita costituisse specifico obbligo a carico della convenuta, la domanda attorea di risoluzione
4 del contratto di cui trattasi non può essere accolta;
né tale prova poteva essere raggiunta con una inammissibile prova orale, posto che, in disparte la valutazione già contenuta nell'ordinanza di rigetto del 27 ottobre 2023, i capitoli dovevano ritenersi in ogni caso totalmente irrilevanti ai fini della decisione.
3.7. Anche ad una ulteriore valutazione, i capitoli risultano nondimeno inammissibili. Nel dettaglio: il capitolo 1 aveva ad oggetto la “stesura” del riscontro, alla richiesta formulata alla società attrice, da parte della convenuta, di provvedere alla volturazione;
trattasi pertanto di circostanza superflua, oltre che irrilevante, in quanto già risultante provata con il mezzo documentale, ovvero il riscontro dell'11 luglio 2022. Il capitolo 2 aveva ad oggetto la contestazione dell'addebito mosso dalla convenuta all'attrice, con la precisazione che alcun impegno alla volturazione era stata da quest'ultima assunto;
anche tale capitolo, stante la sussistenza del documento di cui trattasi in atti, non solo doveva ritenersi già provato, ma anche, correlativamente, irrilevante e superfluo. Stesso a dirsi per il capitolo 3, che oltre ad essere formulato in negativo risulta del tutto superfluo, oltre che genericamente formulato, non essendovi alcuna contestualizzazione temporale. L'ultimo capitolo di prova risulta del tutto generico, oltre che valutativo, in quanto avente ad oggetto le conseguenze della pretesa omessa voltura. È di tutta evidenza, pertanto, che i capitoli di prova risultano in ogni caso del tutto irrilevanti rispetto alla questione controversa oggetto del giudizio: l'esistenza di uno specifico obbligo di volturazione posto a carico della convenuta.
3.8. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con assorbimento della correlativa domanda risarcitoria, formulata dall'attrice in termini assolutamente generici e priva di qualsivoglia sostegno probatorio. È appena il caso di rilevare che in ordine al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, soccorrono i criteri indicati dalla norma dell'art. 1223 c.c., in forza della quale l'attore danneggiato è tenuto a dimostrare l'effettivo pregiudizio – il c.d. danno conseguenza – in termini di danno emergente e lucro cessante, che sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del debitore e a provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno conseguenza. E ciò anche in conformità alle coordinate interpretative elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che ha chiarito come “In tema di risarcimento danni, il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova è regolato dagli artt. 1218, 1223 e ss. e 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare 1) la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si lamenta non essere stata adempiuta, 2) il danno, 3) il nesso causale tra l'allegato inadempimento totale o parziale altrui e il proprio danno;
provato ciò incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non aver potuto adempiere per causa a sé non imputabile.” (Trib. Milano, sez. XI, n. 2446/2020), con la precisazione che “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato…” (C. Civ. n. 18832/2016). Nel caso di specie, nulla è stato allegato e provato dall'attrice in termini di pregiudizio effettivamente e concretamente subito in conseguenza del preteso
5 inadempimento della convenuta, ferme restando le osservazioni innanzi svolte in ordine alla insussistenza dello specifico obbligo in capo alla convenuta. 4. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerando lo scaglione individuato in base al valore della controversia e l'esito della stessa, con l'integrale rigetto della domanda attorea;
l'attrice soccombente deve pertanto essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi ed accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente la domanda di risoluzione del contratto formulata dalla società
Parte_1 condanna la società attrice alla rifusione delle spese di lite in favore della società convenuta spese che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.052,00 per compensi, oltre esborsi ed oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA come per legge. Cuneo, 4 aprile 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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