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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/10/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COMPOSTELLA ANNA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORELLI, N. 17, 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. COMPOSTELLA ANNA
ATTORE contro
C.F. ) IN GIUDIZIALE Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c., del giorno 19 giugno 2025 ed in particolare:
- parte attrice ha precisato le conclusioni come da ricorso in riassunzione depositato in data 18.09.2024, ovvero: “1) Accertarsi e dichiararsi l'esistenza un contratto di appalto sottoscritto tra le parti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in Coriano (RN) via Puglie 55 nonché di un ulteriore contratto atto a stabilire gli interventi per l'efficientamento energetico dell'immobile medesimo;
2) Accertarsi e dichiararsi la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite da parte della convenuta nell'immobile di proprietà del dott. così come indicati in Pt_1 narrativa e nella perizia;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1667 e ss. Codice Civile della società nell'esecuzione delle opere commissionate non Controparte_1 a regola d'arte; 4) Accertarsi altresì la violazione da parte di del termine Controparte_1 stabilito per la fine dei lavori così come contrattualmente determinato e la conseguente applicazione della penale di € 200,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo;
Condannare pertanto CP_1 e quindi la a corrispondere
[...] Controparte_3 Controparte_1 al dott. la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti così come Parte_1 indicata in narrativa e come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, ammontante a complessivi € 31.060,00 oltre iva, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
6) Condannare altresì CP_1
pagina 1 di 13 e quindi la al Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore del dott. della somma di € 11.400,00 a titolo di penale così Parte_1 come indicata nel contratto di appalto e come quantificata in narrativa;
7) Condannare infine
[...] quindi al Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 rimborso della somma di € 1.000,00 anticipata per il tecnico incaricato dalla convenuta, così come argomentato in atti, nonché al risarcimento in favore del dott. di tutti i danni Parte_1 subiti e subendi derivati dai difetti e vizi dell'opera di ristrutturazione, ivi comprese le spese di pulizia dell'immobile, così come indicate in narrativa ed ammontanti a complessivi € 6.540,00, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa;
8) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento”;
- parte convenuta in riassunzione è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in seguito anche solo Parte_1 committente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito Controparte_1 anche senza indicazione del tipo sociale o solo appaltatore) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 19.06.2025. In sintesi, parte attrice deduceva a) di aver concluso in data 22.02.2021 contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile, che lo stesso committente stava acquistando, sito in Coriano, via Puglie n. 55, al fine di godere delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato, e successivo accordo contrattuale relativo alle condizioni economiche;
inoltre, le parti contraenti si accordavano altresì per la realizzazione di opere extracontratto, con versamento da parte del committente a saldo e stralcio della somma pari ad euro 8.500,00 in data 8.06.2021; b) che, nonostante il termine contrattualmente previsto per la fine dei lavori, a luglio 2021 l'immobile era tutt'altro che finito e decideva comunque di trasferirsi presso l'immobile, ancora privo dei serramenti, in data 28.08.2021, non potendo più attendere oltre, con l'accordo che i lavori, almeno interni, sarebbero stati portati a termine nel più breve tempo possibile;
c) di aver subito danni causati dai plurimi inadempimenti contestati all'appaltatore e soprattutto derivanti da vizi e difetti riscontrati via via nel tempo nell'immobile a seguito dell'esecuzione delle opere interne e sin da subito denunciati per iscritto all'appaltatore; d) inoltre, di aver incaricato un consulente di fiducia al fine di fotografare la situazione esistente all'interno dell'immobile, in considerazione del sostanziale disinteresse manifestato dalla società a seguito di iniziali interventi di sistemazione parziale dei vizi denunciati dal Controparte_1 committente. Parte attrice quindi si doleva, per un verso, del ritardo nell'esecuzione delle opere di appalto commissionate imputabile all'appaltatore e domandava la corresponsione della penale convenzionalmente pattuita in euro 200,00 per la consegna ritardata dell'immobile e, per altro verso, domandava l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. per la realizzazione delle opere commissionate non a regola d'arte e il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 50.000,00, oltre I.V.A.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.09.2022, si costituiva
[...] che contestava e si opponeva all'accoglimento delle avversarie domande proponeste dal CP_1 committente con il proprio atto introduttivo, ricostruendo preliminarmente le vicende negoziali che hanno coinvolto le parti contraenti e respingendo ogni addebito mosso nei propri confronti. Parte convenuta, innanzitutto, evidenziava come nel corso del rapporto di appalto sono stati concordati tra le parti ulteriori lavori inizialmente non previsti, come da contratti sottoscritti in data 8.06.2021, in data 29.09.2021 e ancora in data 3.08.2021, con conseguente slittamento dei tempi di consegna dell'immobile. Inoltre, parte convenuta dava atto delle problematiche sorte nelle more a livello pagina 2 di 13 urbanistico che hanno coinvolto anche il proprietario dell'immobile confinante e che aveva venduto l'immobile in ristrutturazione all'odierna parte attrice. Quanto ai lamentati vizi e alla richiesta avversaria di risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 deduceva l'assenza di riconducibilità causale all'opera prestata dall'appaltatore dei richiesti costi di pulizia dell'immobile, nonché delle problematiche dell'impianto elettrico, appaltato direttamente alla ditta;
in aggiunta, allegava il completamento dell'impianto fotovoltaico, regolarmente Parte_2 funzionate e si doleva della genericità dell'ulteriore domanda di risarcimento danni quantificati in euro 5.000,00, senza alcuna concreta descrizione del pregiudizio patito. In ultima analisi, parte convenuta contestava la decontestualizzazione temporale delle fotografie ex adverso prodotte e poste a fondamento della consulenza di parte prodotta in giudizio, nonché lamentava la violazione da parte del committente del dovere di buona fede, non avendo consentito all'appaltatore di prendere contezza dei vizi riscontrati e di eseguire i necessari lavori di ripristino. Parte convenuta documentava come i lavori oggetto di contestazione attorea erano stati eseguiti dalla ditta subappaltatrice di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Parte_3
Per tutte le predette ragioni, parte convenuta, nel merito, chiedeva respingersi integralmente tutte le domande avanzate da parte attrice ed in via subordinata, in caso di accoglimento Parte_1 anche solo parziale delle domande attoree, l'accertamento della responsabilità esclusiva dalla ditta subappaltatrice e la condanna di quest'ultima a tenere indenne l'appaltatore in ogni Controparte_1 caso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 22.09.2022, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano ai rispettivi atti e parte convenuta insisteva per la chiamata in causa del terzo, a cui parte attrice si opponeva. Con ordinanza del 23.09.2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta da parte convenuta e, su richiesta delle parti, concedeva alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 23.03.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava per gli interrogatori formali delle parti e per l'escussione di tutti i testimoni ammessi l'udienza istruttoria del 28.09.2023. All'udienza del 28.09.2023, venivano escussi i testimoni di parte attrice, , Parte_2 e e, all'esito, verificata la regolare intimazione del testimone non Testimone_1 Testimone_2 comparso di parte attrice e ritenuta necessaria l'audizione del testimone di riferimento ex art. 257 c.p.c.
, fissava la successiva udienza istruttoria al giorno 8.02.2024. Controparte_7 All'udienza del 8.02.2024, venivano escussi il residuo testimone di parte attrice e Parte_4 il testimone di riferimento , nonché rendeva interrogatorio formale parte attrice Controparte_7
mentre parte convenuta non compariva comunicando telefonicamente al proprio Parte_1 difensore la sussistenza di precedenti impegni di lavoro. Con ordinanza del 14.02.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non riteneva giustificata la mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta e ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice. All'udienza del 18.04.2024, prestava il giuramento di rito il CTU nominato, geometra Per_1
e gli veniva affidato il quesito già formulato.
[...] Con decreto del 21.06.2024, il giudice dichiarava l'interruzione del processo a seguito della comunicata apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta con sentenza del 6.06.2024 del Tribunale di Rimini e sospendeva le operazioni Controparte_1 peritali in corso. Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.09.2024, parte attrice Parte_1 riassumeva tempestivamente il processo, notificando il proprio ricorso tanto al Curatore nominato,
pagina 3 di 13 quanto all'indirizzo pec della Liquidazione Giudiziale ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande originariamente proposte nei confronti dell'appaltatore. All'udienza del 7.11.2024, il giudice rilevava d'ufficio possibili profili di inammissibilità e prendeva atto delle precisazioni fornite dal difensore di parte attrice e, con ordinanza del 16.11.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, dichiarava la contumacia di parte convenuta
[...]
in persona del Curatore, dott. e fissava per la Controparte_8 CP_9 prosecuzione dell'istruttoria ammessa prima della disposta interruzione del processo ovvero per provvedere al rinnovo del giuramento del CTU nominato con provvedimento del 12.04.2024, geometra
, ed in ordine alla ripresa delle operazioni peritali temporaneamente sospese, nonché Persona_1 per comparizione personale ex art. 117 c.p.c. di parte attrice , l'udienza in presenza Parte_1 del giorno 13.02.2025. All'udienza del 13.02.2025, il giudice preliminarmente sentiva in libero interrogatorio parte attrice e prendeva atto della volontà di di proseguire nel presente procedimento Parte_1 civile, in quanto ha interesse all'ottenimento di una consulenza tecnica atta a quantificare i vizi lamentati;
il CTU rinnovava il proprio giuramento e venivano riprese le operazioni peritali. Il CTU, geometra , depositava la relazione peritale in data 13.06.2025. Persona_1 All'udienza del 19.06.2025 svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c., parte attrice formulava le proprie osservazioni in merito alla relazione peritale e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte attrice a precisare contestualmente le proprie conclusioni;
parte attrice precisava le conclusioni e dichiarava di rinunciare alla concessione del termine per la memoria di replica e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande attoree proposte dal committente nei confronti dell'appaltatore Controparte_10 sono parzialmente fondate e vanno, dunque, accolte limitatamente alla Controparte_1 denunciata responsabilità ex art. 1667 c.c. di parte convenuta e alla conseguente condanna della stessa, per il caso in cui, al termine della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale attualmente pendente, torni in bonis, al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione, suddivisa in autonomi paragrafi aventi ad oggetto le plurime questioni in esame. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, occorre in ogni caso rilevare che, a seguito dell'intervenuta declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta dichiarato con sentenza del Tribunale di Rimini emessa in Controparte_1 data 6.06.2024 (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 20.06.2024) nelle more del presente giudizio ordinario di cognizione e della tempestiva riassunzione del processo interrotto da parte attrice eventuali domande attoree formulate nei confronti della Liquidazione Parte_1 CP_3
convenuta in riassunzione e dichiarata nella presente sede contumace a seguito Controparte_1 della mancata costituzione in riassunzione, sono senza dubbio improcedibili. A tal proposito, infatti, si ricorda che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna e/o la domanda di condanna al pagamento proposta contro un soggetto fallito – dovendosi ritenere lo stesso valido in via estensiva anche nei confronti di un soggetto giuridico in liquidazione giudiziale in forza del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza - è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (attualmente prevista dalle disposizioni di cui al C.C.I.I., per quanto di interesse sostanzialmente analoghe alla precedente disciplina), restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita.
pagina 4 di 13 In particolare, qualora il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall. e/o ai sensi del nuovo art. 143 C.C.I.I., la pretesa della parte che agisce in giudizio nei confronti del debitore, nelle more dichiarato fallito o entrato in liquidazione giudiziale, non può che essere accertata in sede concorsuale, nel pieno rispetto dei principi di universalità e di concorsualità che regolavano la procedura concorsuale del fallimento, prima, e che regolano, ora, la procedura concorsuale della liquidazione giudiziale. In un tale contesto, l'eventuale riassunzione del processo nei confronti della Curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non già di condanna, comunque inopponibile alla procedura concorsuale pendente ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere, in futuro, verso il debitore ove lo stesso, all'esito, dovesse tornare in bonis. In tal senso consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes” (cfr. Cass. n. 24156 del 4.10.2018, nonché conformi Cass. n. 8782 del 31.05.2012, Cass. n. 128 del 8.01.2016 e più di recente Cass. n. 9461 del 22.05.2020). Sempre in via preliminare, ci si limita a rilevare che, nel caso di specie, è necessario evidenziare come la scelta della Curatela della Liquidazione Giudiziale parte processuale Controparte_1 ritualmente convenuta in riassunzione, dopo l'interruzione del processo, di non costituirsi e quindi di non partecipare fattivamente al presente giudizio ordinario di cognizione, non comporta alcuna formale lesione all'integrità del contraddittorio tra le parti originarie, né implica alcun abbandono delle domande già proposte quando il soggetto debitore era ancora in bonis.
In sintesi, dunque, le domande proposte e precisate da parte attrice Parte_1 all'udienza del 19.06.2025 sono certamente ammissibili e devono essere valutate nel merito.
2. Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle parti, prima dell'interruzione del processo, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dal non contestato contratto di appalto stipulato e sottoscritto dalle parti in data 22.02.2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), in forza del quale il committente ha Parte_1 appaltato alla società l'esecuzione delle opere di ristrutturazione – aventi ad oggetto Controparte_1
“(…)muratura completa come da preventivo allegato, impianto elettrico completo come da preventivo allegato, direzione lavori, lavori idraulici come da preventivo allegato, extra ed eventuali da quantificare (…)” con formula cd. chiavi in mano e corrispettivo a corpo pari ad euro 95.000,00 I.V.A. esclusa - dell'immobile, appena acquistato dal venditore (cfr. doc. n. 2 parte attrice), Persona_2 sito in Coriano, via Puglie n. 55, con espressa indicazione all'art. 2 del regolamento contrattuale delle date di “inizio dei lavori: entro inizio Marzo 2021. Fine dei lavori: entro fine Giugno 2021”, nonché al successivo art. 3 la previsione di penali convenzionali per il caso di inadempimento e/o di ritardo dell'appaltatore. Sul punto, si ritiene opportuno riportare testualmente la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti contraenti per cui “ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo all'impresario o di ritardata consegna dell'opera, l'impresario si impegna a pagare al committente la cifra di euro 200,00 (di norma 200-300 euro) per ciascun giorno solare di ritardo”. Seguivano, poi, ulteriori accordi scritti modificativi ed aggiuntivi del precedente contratto di appalto, anche in ragione dell'intenzione concorde delle parti contraenti di beneficiare degli incentivi fiscali del cd. Superbonus 110% (cfr. doc. nn. 3, 4, 6 e 7 parte attrice): per un verso e relativamente all'esterno, le pagina 5 di 13 medesime parti contraenti sottoscrivevano in data 3.08.2021 (cfr. doc. n. 5 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta) “offerta per lavori di riqualificazione energetica dell'immobile ad uso civile” avente ad oggetto isolamento termico a cappotto ed isolamento termo acustico;
mentre, per altro verso, in data 8.06.2021 le parti contraenti dichiaravano la sopravvenuta necessità e realizzazione, per il tramite di subappaltatori, di “esecuzione di lavori extra rispetto a quanto pattuito” ivi indicate e convenivano l'ulteriore corrispettivo forfettario pari ad euro 8.500,00, versato dal committente (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). A fronte dell'incontestata stipulazione di tali accordi contrattuali e del perfezionamento degli stessi, ai fini della presente decisione, si ritiene opportuno richiamare alcune delle ulteriori circostanze pacifiche tra le parti processuali. Da un lato, la sottoscrizione da parte del committente delle dichiarazioni utili per procedere con la cessione del credito di imposta in favore della società convenuta nel mese di agosto 2021 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte attrice), nonché l'inoltro in via stragiudiziale nei mesi di maggio, giugno ed agosto 2021 di solleciti all'appaltatore, al fine di eseguire le prestazioni convenzionalmente assunte e nello specifico relative sia alla posa in opera delle finestre da parte del subappaltatore , sia all'esecuzione del ripristino del camino, della posa del battiscopa e CP_11 delle opere di tinteggiatura interna e al completamento delle opere idrauliche;
opere queste ultime che venivano poi portate a termine. Dall'altro lato, l'ingresso del committente presso l'immobile, in corso di ristrutturazione e ancora privo dei serramenti esterni, con tapparelle e portoncino d'ingresso montati, a far data dal 28.08.2021. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, non vi è dubbio che il contratto di appalto sottoscritto in data 22.02.2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), nonché i successivi accordi modificativi ed integrativi conclusi dalle medesime parti contraenti nei mesi di giugno e agosto 2021 (cfr. doc. nn. 2 e 4 parte convenuta e doc. nn. 5 e 11 parte attrice) abbiano forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e producano i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità e/o messo in discussione in alcun modo l'effettiva stipulazione, ponendo sostanzialmente unicamente questioni interpretative in relazione agli stessi. Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione, per quanto di specifico interesse, è la validità e l'efficacia dell'intero regolamento contrattuale di appalto concluso tra le parti, che è stato stipulato tra il committente e l'appaltatore nel mese di febbraio Parte_1 Controparte_1 2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale. A tal proposito, in ultima analisi ci si limita solo a ricordare che l'interpretazione del contratto in generale, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni insite nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali. Ancora, si deve premettere come, pur in presenza di un contratto scritto (quale idonea e sufficiente fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti), sia comunque ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare il comportamento delle parti in sede di trattative per giungere ad un tale accordo, prima del relativo perfezionamento, così come volta a chiarire fatti storici influenti sulla pagina 6 di 13 vicenda fattuale complessivamente oggetto di esame in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 59 del 14.01.1971 e Cass. n. 5880 del 04.03.2021).
3. In primo luogo, alla luce della documentazione in atti (cfr. doc. n. 1, 11 e 12 parte attrice) e delle specifiche deduzioni ed allegazioni formulate dalle parti processuali – entrambe costituite in giudizio prima dell'interruzione del processo -, la domanda attorea di accertamento della violazione da parte dell'appaltatore del termine stabilito contrattualmente per la conclusione dei lavori di ristrutturazione originariamente commissionati e di conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della penale per il ritardo, quantificata in euro 11.400,00 (euro 200 x 57 giorni di ritardo) non può trovare accoglimento, essendo senza dubbio risultata sprovvista di idonea prova circa l'imputabilità del ritardo in via esclusiva all'appaltatore Controparte_1 Sul punto, in via generale, ci si limita a ricordare che il nostro ordinamento giuridico, in ossequio al principio generale dell'autonomia contrattuale ai sensi dell'art. 1322 c.c., prevede che le parti contraenti abbiano, altresì, la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe. In particolare, la clausola penale, codicisticamente prevista dall'art. 1382 c.c., mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi espressamente pattuita (inadempimento o ritardo) e ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la penale non opera nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. n. 23706/2009). Si ricorda, peraltro, che, come noto, per poter esigere la penale non è necessario un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. già Cass. n. 9532/2000), ma che necessariamente la clausola penale presuppone la connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti contrattuali (Cass. n. 7180 del 10.05.2012). Se, infatti, parte attrice certamente ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto all'ottenimento della penale convenzionalmente stabilità per il ritardo (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e ha allegato l'inadempimento di controparte in ordine all'integrale completamento delle opere di appalto commissionate con previsione di corrispettivo a corpo entro la fine del mese di giugno 2021 (cfr. doc. n. 12 parte attrice), parte convenuta ha dimostrato la mancanza di imputabilità del ritardo verificatosi alla condotta dell'appaltatore, avendo provato un fatto impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, Cass. n. 12396 del 07.05.2024 e Cass. n. 9152 del 02.04.2019), costituito dalla documentata richiesta di variazioni delle opere originariamente commissionate e di esecuzione di opere extracontratto, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente Parte_1 Per un verso, si deve valorizzare, quanto confermato anche dal CTU nominato e risultante dalla scrittura privata integrativa del precedente contratto di appalto sottoscritta tra le medesime parti contraenti in data 8.06.2021 (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), per cui, a meno di un mese dal termine di fine lavori originariamente previsto per fine giugno 2021, si da atto della sopravvenuta necessità di realizzare, per il tramite di subappaltatori, “lavori extra rispetto a quanto pattuito” ovvero “lavori di montaggio ed installazione finestre eseguiti dalla società CP_11 con sede in San Clemente di Rimini;
lavori di termidraulica eseguiti dalla società Parte_5
con sede in San Clemente di Rimini;
e lavori di serramenti eseguiti dalla società
[...] CP_12
[... con sede in Coriano di Rimini, per un importo complessivo di €. 13.660,97 oltre Iva” (cfr. relazione peritale pagg. 12 e 13). In un tale contesto, se in effetti le opere extracontrattuali commissionate dal committente in corso d'opera non possono qualificarsi come notevoli e importanti per quanto attiene allo specifico aspetto economico – tenuto conto della previsione di un'ulteriore corrispettivo forfettario pari ad euro 8.500,00, effettivamente poi versato dal committente – lo sono senza dubbio in considerazione del periodo temporale (prossimo alla scadenza) in cui le stesse sono state pattuite e alla luce della natura delle stesse. In aggiunta, si deve considerare che costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c. che nel periodo in questione, in ragione dei bonus fiscali concessi dallo Stato, il pronto pagina 7 di 13 reperimento di maestranze nel settore degli appalti risultasse alquanto improbabile, in ragione dell'ampia richiesta di tali interventi. Pur in mancanza di idonea documentazione che attesti l'effettiva consegna all'appaltatore CP_1 dell'immobile nei tempi preventivati, in via assorbente si deve considerare quanto emerso con
[...] chiarezza nel corso dell'istruttoria orale tanto in relazione all'esecuzione delle opere subappaltate alla ditta sin dall'inizio del mese di marzo 2021 (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023 Parte_2 testimone e doc. n. 35). Inoltre, l'allegazione di parte convenuta circa l'esistenza di Parte_2 ritardi nella presentazione della fine dei lavori e dell'ottenimento dell'abitabilità, a causa di una problematica urbanistica che coinvolgeva il venditore e proprietario dell'unità confinante Per_2
è risultata sostanzialmente avallata dalle dichiarazioni testimoniali rese da ,
[...] Testimone_2 collaboratore dello studio – a propria volta consulente esterno Parte_6 del committente – che essendosi in più occasioni recatosi presso il cantiere per verificare la corretta esecuzione di opere architettoniche ha dichiarato “ricordo che il vicino in questione si chiama
[...]
. Ricordo che il vicino diede il proprio assenso che noi presentammo regolarmente nei tempi Per_2 di legge la fine lavori. Non ricordo però più il periodo esatto. ADR: preciso che in base all'iter burocratico, la fine lavori viene indicata all'interno della richiesta di abitabilità. ADR: per quanto ricordo alla data dell'assenso del vicino le opere di cantiere erano sostanzialmente terminate, salvo la necessità di completamento di alcune finiture impiantistiche per quanto suppongo. Preciso che nel periodo in cui ho ricevuto l'assenso del vicino ero anche stato personalmente in cantiere dove avevo constatato la sostanziale realizzazione delle opere” (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023).
Per altro verso e facendo congiunta applicazione dei principi sopra richiamati, occorre poi evidenziare come le già richiamate contestazioni stragiudiziali di ritardo nell'ultimazione delle opere commissionate (cfr. doc. n. 12 parte attrice), attengono proprio anche alle opere extracontratto successivamente commissionate con la scrittura privata sottoscritta in data 8.06.2021 ed in particolare a ritardi nel montaggio delle finestre da parte del subappaltatore , nonché nell'esecuzione di CP_11 lavori di termoidraulica parimenti subappaltati a ditta terza. Quindi, in ragione della sopravvenienza documentata in atti e relativa all'originario contratto di appalto intercorso tra le parti e della mancata pattuizione di comune accordo di un nuovo termine per la fine delle opere di appalto complessivamente commissionate all'appaltatore dagli atti Controparte_1 del presente giudizio, parte attrice non ha dimostrato in maniera idonea profili di colpa in capo alla controparte contrattuale, tali da legittimare la propria richiesta giudiziale di applicazione nel caso di specie della penale convenzionale per il ritardo nella consegna dell'immobile di cui all'art. 3 del regolamento contrattuale sottoscritto in data 22.02.2021.
4. Diversamente, in secondo luogo, la domanda di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per i vizi e i difetti riscontrati e tempestivamente denunciati dal Controparte_1 committente (cfr. doc. nn. 15-32 parte attrice) è fondata e deve trovare puntuale Parte_1 accoglimento nella presente sede giudiziale, con conseguente e parziale accoglimento, anche, della domanda attorea di condanna della società appaltatrice, attualmente in liquidazione giudiziale e limitatamente all'ipotesi in cui torni in bonis, al risarcimento dei danni subiti, quali conseguenza immediata e diretta ex artt. 1223 c.c. dell'inadempimento imputabile della controparte contrattuale.
4.1 Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere ed in ragione delle plurime contestazioni circa le difformità delle opere nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, si rende necessaria, innanzitutto, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto disciplinato ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c.. In via generale e come noto, anche per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 8 di 13 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno tratteggiare in sintesi, poi, i contorni della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione e del conseguente danno risarcibile, al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle singole poste di danno allegate e richieste dall'odierna parte attrice. In primo luogo, accanto ai rimedi alternativi ed autonomi di riduzione del prezzo e di risoluzione contrattuale previste dall'art. 1668 c.c. a favore del committente, nel caso di sussistenza di vizi dell'opera appaltata, si deve evidenziare come l'ordinamento giuridico legittimi il soggetto danneggiato a richiedere ed ottenere il relativo risarcimento del danno subito, consistente nel ristoro delle spese sopportate dallo stesso committente per provvedere, in genere, a cura di terzi, ai lavori di completamento dell'opera e/o ripristinatori secondo le regole dell'arte e le buone prassi costruttive. A tale specifico proposito, si ricorda che l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità e/o vizi dell'opera. L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera, nonché nel caso in cui le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili. Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667 c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore all'eliminazione a sue spese delle difformità oppure alla riduzione proporzionale del prezzo. Come previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c. “la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. In aggiunta, sempre in merito al riparto dell'onere della prova, è indispensabile evidenziare che, da un lato, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema però di vizi del bene compravenduto (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019), condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale che onera il committente che abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita, di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. già Cass. n. 19146/2013, conforme n. 26566 del 30.09.2021); diversamente nel caso in cui l'opera sia stata solo consegnata al committente ma non accettata, è sufficiente l'allegazione dell'esistenza dei vizi. Dall'altro lato, si deve richiamare altresì il condivisibile orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui qualora l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012). Centrale a tale specifico proposito è, infatti, l'obbligazione che sorge in capo all'appaltatore – quale professionista soggetto ad un onere di diligenza qualifica ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nei limiti della propria cognizione tecnica e specializzata – di eseguire l'opera commissionata, non già solo in conformità alle pattuizioni contrattuali, bensì anche a regola d'arte. In secondo luogo, si osserva, sempre in via generale, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile, quale conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento imputabile e colposo della controparte contrattuale, sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce in via risarcitoria, in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione assunta non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'inadempimento e/o illecito. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio derivante dalla condotta inadempiente e colposa della controparte è elemento in difetto del pagina 9 di 13 quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria patrimoniale. 4.2 Facendo congiunta applicazione di tutti i predetti principi, nonché del generale principio dell'autonomia negoziale e dell'autoresponsabilità delle parti contraenti, che tanto nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, quanto nella fase di esecuzione dello stesso devono attenersi ai canoni generali della correttezza, lealtà e buona fede oggettiva, nel caso di specie, si ritiene integrata la responsabilità contrattuale imputabile all'appaltatore autorizzato al subappalto Controparte_1 delle opere commissionate, non avendo quest'ultimo adeguatamente dimostrato in atti di aver eseguito compiutamente le opere e/o quantomeno successivamente provveduto ad una utile e risolutiva riparazione dei denunciati vizi e dei difetti delle stesse secondo le regole dell'arte. La sussistenza di tali specifici profili di inadempimento imputabile all'appaltatore è stata documentata da parte attrice sin dal proprio atto di citazione, mediante produzione in giudizio delle plurime denunce di vizi e difformità delle opere realizzate presso l'immobile di proprietà sito in Coriano, via Puglie n. 55, dello scambio di comunicazioni mail intercorso tra le parti contraenti prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. doc. nn. 15-27, 34 parte attrice), nonché in forza delle specifiche allegazioni contenute nella consulenza tecnica di parte redatta dal geometra Tes_1 all'epoca dei fatti (cfr. doc. nn. 32 e 38 parte attrice).
[...] A tal proposito, si deve precisare come le, peraltro generiche, contestazioni sollevate da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta relative alla decontestualizzazione temporale delle fotografie offerte in comunicazione da parte attrice sono state smentite nel corso dell'istruttoria orale dalla dichiarazione resa dallo stesso nel senso di aver personalmente provveduto a Testimone_1 scattare le fotografie allegate alle proprie relazioni tecniche di parte al momento dei propri sopralluoghi (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023). Inoltre, la sussistenza di tali specifici vizi denunciati dal committente in corso di rapporto deve considerarsi già in buona parte riconosciuta dall'appaltatore, il quale in sede stragiudiziale, per un verso, ha riscontrato le contestazioni avversarie, ponendo in essere, direttamente o mediante i propri subappaltatori, alcuni interventi parzialmente riparatori dei primi vizi riscontrati presso l'immobile (cfr. doc. nn. 21, 23, 26 e 34 parte attrice e dichiarazioni testimoniali di all'epoca dei fatti Parte_4 dipendente dell'appaltatore, di cui al verbale d'udienza del 8.02.2024) e, per altro verso, non ponendo in essere una contestazione specifica delle circostanze fattuali allegate dalla controparte, né avendo dimostrato in maniera adeguata il proprio eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del committente e di aver prestato la propria opera con la diligenza Parte_1 qualificata richiesta ed in conformità al contratto di appalto concluso. In aggiunta, la persistenza di vizi e difformità dell'opera prestata dall'appaltatore, aventi principalmente ad oggetto il controsoffitto in cartongesso e i faretti ivi installati, le pareti interne ed esterne, le opere di rasatura e tinteggiatura, nonché gronde, pluviali, ringhiere metalliche, nonché botole, profili e battiscopa esterni, ha poi trovato puntuale riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ottenute tramite l'esame della documentazione tecnica e fotografica offerta in comunicazione dalle parti, nonché a seguito dell'analisi dello stato dei luoghi mediante sopralluoghi e approfondimenti tecnici (cfr. relazione peritale pagg. 4 e ss.). Alla luce dell'accertamento tecnico condotto dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alle opere commissionate da deve ritenersi integrata la responsabilità causalmente Parte_1 riconducibile all'appaltatore che “ha eseguito il lavoro con scarsa professionalità, Controparte_1 come per i punti già sopra elencati” e deve essere ritenuta responsabile per le “operazioni male eseguite dall'impresa”, puntualmente elencate alle pagg. 13, 14 e 15 della relazione peritale che si richiama sul punto integralmente. Di conseguenza, il CTU, geometra , attenendosi al quesito affidatogli, ha puntualmente Persona_1 indicato gli interventi risolutivi dei vizi e dei difetti riscontrati e ha quantificato i relativi costi di ripristino, con metodologia oggettiva e motivata in base alle proprie conoscenze tecniche – si richiama in particolare l'affermazione per cui “Trattandosi di interventi di opere necessarie per la sistemazione pagina 10 di 13 di vizi localizzati, non è stato possibile procedere con una quantificazione a superficie, poiché la quantificazione a superficie prevede dei prezzi per interventi a nuovo o per superfici ampie, per cui la stima degli interventi è basata sul prezzo orario della mano d'opera con l'aggiunta di materiali. Attualmente sul mercato si trovano imprese artigiane che hanno prezzi mediamente tra €. 30.00 ad €. 35.00 all'ora. Considerando la tipologia dei lavori, si ritiene di assumere il valore medio di €. 32.50/h.” -, in complessivi euro 25.193,00, derivante dal “Totale mano d'opera €. 20.770,00” sommato al “Totale materiale di consumo €. 4.423,00” (cfr. relazione peritale pagg. 17 e 25). 4.3 A quest'ultimo proposito, viste le reiterate richieste ed osservazioni formulate da parte attrice in merito agli ulteriori importi per cui richiede il risarcimento del danno – in particolare, costi per pulizie dell'immobile, perdita di risparmio elettrico per mancato posizionamento del contatore fotovoltaico ed “euro 5.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore”, si deve precisare quanto segue e rigettare la domanda risarcitoria proposta dal committente. In linea teorica, innanzitutto, si rende necessario a questo punto precisare il risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016), conseguendo così il committente la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012 e Cass. 4161 del 02.03.2015). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale e delle riconducibilità causale alla condotta illecita e/o inadempiente della controparte, convenuta in giudizio. Sulla base di tali principi esplicitati in via generale, si deve rilevare che parte attrice e nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non ha, invece, fornito adeguata prova circa l'effettiva ed integrale sussistenza di una perdita qualificabile come danno ingiusto, a titolo di costi sostenuti per le pulizie dell'immobile prima di procedere al trasferimento al suo interno avvenuto in data 28.08.2021 e dopo tale data – quantificati in euro 1.540,00, oltre I.V.A. (cfr. doc. n. 33 parte attrice), derivante da una specifica obbligazione assunta dall'appaltatore e/o in forza dei generali principi di correttezza e buona fede. Parimenti priva di idoneo substrato probatorio è la solo pretesa riconducibilità causale del dedotto, e non meglio provato, mancato risparmio di spesa a causa della mancata installazione del contatore fotovoltaico. L'ulteriore posta di danno quantificata unilateralmente in euro 1.000,00, non è stata oggetto di specifica prova nell'ambito del presente giudizio e anzi risulta non dovuta alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa ditta , incaricata prima quale Parte_2 subappaltatore e poi direttamente dal committente medesimo (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023). In ultima analisi e per le stesse ragioni, del tutto genericamente allegati e quantificati dalla parte richiedente è altresì l'ulteriore importo di euro 5.000,00, senza dedurre specificamente a quali ulteriori danni subiti dal committente debba farsi riferimento. Si tratta di danni di natura del Controparte_10 tutto ipotetica e comunque non idoneamente provate, per loro stessa natura non risarcibili. Sul punto, ci si limita a ricordare che, anche con riferimento all'ipotesi di danno non patrimoniale – fattispecie in ogni caso non allegata da parte attrice -, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (quali l'immagine, la reputazione e più in generale il diritto alla tutela della vita privata) non può costituire un mero danno-evento in re ipsa, ma deve essere anch'esso oggetto di allegazione e di prova, quantomeno tramite presunzioni semplici. Per queste ragioni, la domanda attorea di risarcimento del danno è parzialmente fondata e può trovare accoglimento limitatamente alla somma valutata e stimata come congrua dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ai fatti di causa (complessivi euro 25.193,00), come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, inteso come debito di valore da liquidarsi al momento della decisione avuto riguardo al potere di acquisto della moneta e tenuto conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza che il creditore debba allegare o pagina 11 di 13 dimostrare un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. L'importo liquidato in dispositivo viene in ogni caso determinato all'attualità ovvero già debitamente devalutato e rivalutato oltre interessi legali alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto delle concrete tempistiche in cui si sono svolti gli eventi ed in ogni caso del generale parametro dell'equità. 5. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 5.1 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione alla metà. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per la metà e porle a carico per la restante metà della parte originariamente convenuta, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione sia del rigetto delle domande attoree in merito al riconoscimento della penale convenzionale da ritardo imputabile all'appaltatore sia del parziale rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c., in ogni caso accertata all'esito dell'istruttoria condotta nell'ambito del presente giudizio. 5.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio vengono posti definitivamente a carico di parte attrice, in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato causa, nonché tenuto conto delle risultanze della stessa e delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria orale preventivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1168/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte attrice nei confronti di Parte_1 parte convenuta attualmente in liquidazione giudiziale, nei limiti e per le Controparte_1 ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA, DICHIARA E CO parte convenuta nel caso in cui Controparte_1 dovesse tornare in bonis a seguito di liquidazione giudiziale attualmente pendente, al pagamento in favore di parte attrice della somma - già devalutata e rivalutata all'attualità oltre Parte_1 interessi alla data della presente sentenza - di euro 27.836,27, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
3. DICHIARA che non c'è vincolo di giudicato della presente sentenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta in riassunzione Parte_1 Controparte_8
in persona del Curatore, dott. rimasta contumace.
[...] CP_9
4. DICHIARA le spese di lite compensate per la metà tra le parti;
conseguentemente,
5. CO parte convenuta nel caso in cui dovesse tornare in bonis a Controparte_1 seguito di liquidazione giudiziale, al pagamento in favore di parte attrice delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuta la metà di tutto quanto in appresso) in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
pagina 12 di 13 6. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Forlì, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 COMPOSTELLA ANNA, elettivamente domiciliato in VIA VITTORELLI, N. 17, 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. COMPOSTELLA ANNA
ATTORE contro
C.F. ) IN GIUDIZIALE Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza, svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c., del giorno 19 giugno 2025 ed in particolare:
- parte attrice ha precisato le conclusioni come da ricorso in riassunzione depositato in data 18.09.2024, ovvero: “1) Accertarsi e dichiararsi l'esistenza un contratto di appalto sottoscritto tra le parti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile sito in Coriano (RN) via Puglie 55 nonché di un ulteriore contratto atto a stabilire gli interventi per l'efficientamento energetico dell'immobile medesimo;
2) Accertarsi e dichiararsi la presenza di gravi vizi e difetti nelle opere eseguite da parte della convenuta nell'immobile di proprietà del dott. così come indicati in Pt_1 narrativa e nella perizia;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1667 e ss. Codice Civile della società nell'esecuzione delle opere commissionate non Controparte_1 a regola d'arte; 4) Accertarsi altresì la violazione da parte di del termine Controparte_1 stabilito per la fine dei lavori così come contrattualmente determinato e la conseguente applicazione della penale di € 200,00 giornaliere per ogni giorno di ritardo;
Condannare pertanto CP_1 e quindi la a corrispondere
[...] Controparte_3 Controparte_1 al dott. la somma necessaria per l'eliminazione dei vizi e difetti così come Parte_1 indicata in narrativa e come da perizia tecnica di parte allegata agli atti, ammontante a complessivi € 31.060,00 oltre iva, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa tramite apposita CTU, oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo;
6) Condannare altresì CP_1
pagina 1 di 13 e quindi la al Controparte_1 Controparte_4 pagamento in favore del dott. della somma di € 11.400,00 a titolo di penale così Parte_1 come indicata nel contratto di appalto e come quantificata in narrativa;
7) Condannare infine
[...] quindi al Controparte_5 Controparte_6 Controparte_1 rimborso della somma di € 1.000,00 anticipata per il tecnico incaricato dalla convenuta, così come argomentato in atti, nonché al risarcimento in favore del dott. di tutti i danni Parte_1 subiti e subendi derivati dai difetti e vizi dell'opera di ristrutturazione, ivi comprese le spese di pulizia dell'immobile, così come indicate in narrativa ed ammontanti a complessivi € 6.540,00, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà determinata in corso di causa;
8) In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento”;
- parte convenuta in riassunzione è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, (in seguito anche solo Parte_1 committente) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, (in seguito Controparte_1 anche senza indicazione del tipo sociale o solo appaltatore) al fine di ottenere, per le ragioni meglio esplicitate in atto di citazione e nei successivi scritti difensivi, qui solo sinteticamente riportate, l'accoglimento delle proprie domande così come precisate all'udienza del 19.06.2025. In sintesi, parte attrice deduceva a) di aver concluso in data 22.02.2021 contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione dell'immobile, che lo stesso committente stava acquistando, sito in Coriano, via Puglie n. 55, al fine di godere delle agevolazioni fiscali concesse dallo Stato, e successivo accordo contrattuale relativo alle condizioni economiche;
inoltre, le parti contraenti si accordavano altresì per la realizzazione di opere extracontratto, con versamento da parte del committente a saldo e stralcio della somma pari ad euro 8.500,00 in data 8.06.2021; b) che, nonostante il termine contrattualmente previsto per la fine dei lavori, a luglio 2021 l'immobile era tutt'altro che finito e decideva comunque di trasferirsi presso l'immobile, ancora privo dei serramenti, in data 28.08.2021, non potendo più attendere oltre, con l'accordo che i lavori, almeno interni, sarebbero stati portati a termine nel più breve tempo possibile;
c) di aver subito danni causati dai plurimi inadempimenti contestati all'appaltatore e soprattutto derivanti da vizi e difetti riscontrati via via nel tempo nell'immobile a seguito dell'esecuzione delle opere interne e sin da subito denunciati per iscritto all'appaltatore; d) inoltre, di aver incaricato un consulente di fiducia al fine di fotografare la situazione esistente all'interno dell'immobile, in considerazione del sostanziale disinteresse manifestato dalla società a seguito di iniziali interventi di sistemazione parziale dei vizi denunciati dal Controparte_1 committente. Parte attrice quindi si doleva, per un verso, del ritardo nell'esecuzione delle opere di appalto commissionate imputabile all'appaltatore e domandava la corresponsione della penale convenzionalmente pattuita in euro 200,00 per la consegna ritardata dell'immobile e, per altro verso, domandava l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c. per la realizzazione delle opere commissionate non a regola d'arte e il conseguente risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 50.000,00, oltre I.V.A.. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.09.2022, si costituiva
[...] che contestava e si opponeva all'accoglimento delle avversarie domande proponeste dal CP_1 committente con il proprio atto introduttivo, ricostruendo preliminarmente le vicende negoziali che hanno coinvolto le parti contraenti e respingendo ogni addebito mosso nei propri confronti. Parte convenuta, innanzitutto, evidenziava come nel corso del rapporto di appalto sono stati concordati tra le parti ulteriori lavori inizialmente non previsti, come da contratti sottoscritti in data 8.06.2021, in data 29.09.2021 e ancora in data 3.08.2021, con conseguente slittamento dei tempi di consegna dell'immobile. Inoltre, parte convenuta dava atto delle problematiche sorte nelle more a livello pagina 2 di 13 urbanistico che hanno coinvolto anche il proprietario dell'immobile confinante e che aveva venduto l'immobile in ristrutturazione all'odierna parte attrice. Quanto ai lamentati vizi e alla richiesta avversaria di risarcimento dei danni subiti, Controparte_1 deduceva l'assenza di riconducibilità causale all'opera prestata dall'appaltatore dei richiesti costi di pulizia dell'immobile, nonché delle problematiche dell'impianto elettrico, appaltato direttamente alla ditta;
in aggiunta, allegava il completamento dell'impianto fotovoltaico, regolarmente Parte_2 funzionate e si doleva della genericità dell'ulteriore domanda di risarcimento danni quantificati in euro 5.000,00, senza alcuna concreta descrizione del pregiudizio patito. In ultima analisi, parte convenuta contestava la decontestualizzazione temporale delle fotografie ex adverso prodotte e poste a fondamento della consulenza di parte prodotta in giudizio, nonché lamentava la violazione da parte del committente del dovere di buona fede, non avendo consentito all'appaltatore di prendere contezza dei vizi riscontrati e di eseguire i necessari lavori di ripristino. Parte convenuta documentava come i lavori oggetto di contestazione attorea erano stati eseguiti dalla ditta subappaltatrice di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Parte_3
Per tutte le predette ragioni, parte convenuta, nel merito, chiedeva respingersi integralmente tutte le domande avanzate da parte attrice ed in via subordinata, in caso di accoglimento Parte_1 anche solo parziale delle domande attoree, l'accertamento della responsabilità esclusiva dalla ditta subappaltatrice e la condanna di quest'ultima a tenere indenne l'appaltatore in ogni Controparte_1 caso con vittoria di spese di lite. All'udienza del 22.09.2022, i difensori delle parti contestavano quanto ex adverso dedotto e prodotto, si riportavano ai rispettivi atti e parte convenuta insisteva per la chiamata in causa del terzo, a cui parte attrice si opponeva. Con ordinanza del 23.09.2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il giudice non autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta da parte convenuta e, su richiesta delle parti, concedeva alle stesse i termini istruttori di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.. Le parti provvedevano, poi, al deposito delle rispettive memorie istruttorie. All'udienza del 23.03.2023, il giudice ammetteva e non ammetteva le istanze istruttorie formulate dalle parti e fissava per gli interrogatori formali delle parti e per l'escussione di tutti i testimoni ammessi l'udienza istruttoria del 28.09.2023. All'udienza del 28.09.2023, venivano escussi i testimoni di parte attrice, , Parte_2 e e, all'esito, verificata la regolare intimazione del testimone non Testimone_1 Testimone_2 comparso di parte attrice e ritenuta necessaria l'audizione del testimone di riferimento ex art. 257 c.p.c.
, fissava la successiva udienza istruttoria al giorno 8.02.2024. Controparte_7 All'udienza del 8.02.2024, venivano escussi il residuo testimone di parte attrice e Parte_4 il testimone di riferimento , nonché rendeva interrogatorio formale parte attrice Controparte_7
mentre parte convenuta non compariva comunicando telefonicamente al proprio Parte_1 difensore la sussistenza di precedenti impegni di lavoro. Con ordinanza del 14.02.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, non riteneva giustificata la mancata comparizione del legale rappresentante della società convenuta e ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice. All'udienza del 18.04.2024, prestava il giuramento di rito il CTU nominato, geometra Per_1
e gli veniva affidato il quesito già formulato.
[...] Con decreto del 21.06.2024, il giudice dichiarava l'interruzione del processo a seguito della comunicata apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta con sentenza del 6.06.2024 del Tribunale di Rimini e sospendeva le operazioni Controparte_1 peritali in corso. Con ricorso in riassunzione depositato in data 18.09.2024, parte attrice Parte_1 riassumeva tempestivamente il processo, notificando il proprio ricorso tanto al Curatore nominato,
pagina 3 di 13 quanto all'indirizzo pec della Liquidazione Giudiziale ed insistendo per l'accoglimento delle proprie domande originariamente proposte nei confronti dell'appaltatore. All'udienza del 7.11.2024, il giudice rilevava d'ufficio possibili profili di inammissibilità e prendeva atto delle precisazioni fornite dal difensore di parte attrice e, con ordinanza del 16.11.2024, a scioglimento della riserva assunta in udienza, dichiarava la contumacia di parte convenuta
[...]
in persona del Curatore, dott. e fissava per la Controparte_8 CP_9 prosecuzione dell'istruttoria ammessa prima della disposta interruzione del processo ovvero per provvedere al rinnovo del giuramento del CTU nominato con provvedimento del 12.04.2024, geometra
, ed in ordine alla ripresa delle operazioni peritali temporaneamente sospese, nonché Persona_1 per comparizione personale ex art. 117 c.p.c. di parte attrice , l'udienza in presenza Parte_1 del giorno 13.02.2025. All'udienza del 13.02.2025, il giudice preliminarmente sentiva in libero interrogatorio parte attrice e prendeva atto della volontà di di proseguire nel presente procedimento Parte_1 civile, in quanto ha interesse all'ottenimento di una consulenza tecnica atta a quantificare i vizi lamentati;
il CTU rinnovava il proprio giuramento e venivano riprese le operazioni peritali. Il CTU, geometra , depositava la relazione peritale in data 13.06.2025. Persona_1 All'udienza del 19.06.2025 svoltasi mediante collegamenti audiovisivi a distanza ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 bis c.p.c., parte attrice formulava le proprie osservazioni in merito alla relazione peritale e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava parte attrice a precisare contestualmente le proprie conclusioni;
parte attrice precisava le conclusioni e dichiarava di rinunciare alla concessione del termine per la memoria di replica e, all'esito, il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
Le domande attoree proposte dal committente nei confronti dell'appaltatore Controparte_10 sono parzialmente fondate e vanno, dunque, accolte limitatamente alla Controparte_1 denunciata responsabilità ex art. 1667 c.c. di parte convenuta e alla conseguente condanna della stessa, per il caso in cui, al termine della procedura concorsuale di liquidazione giudiziale attualmente pendente, torni in bonis, al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento imputabile all'appaltatore, nei limiti e per le ragioni di cui alla seguente motivazione, suddivisa in autonomi paragrafi aventi ad oggetto le plurime questioni in esame. 1. Preliminarmente e per completezza espositiva, occorre in ogni caso rilevare che, a seguito dell'intervenuta declaratoria di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società convenuta dichiarato con sentenza del Tribunale di Rimini emessa in Controparte_1 data 6.06.2024 (cfr. nota di deposito di parte convenuta del 20.06.2024) nelle more del presente giudizio ordinario di cognizione e della tempestiva riassunzione del processo interrotto da parte attrice eventuali domande attoree formulate nei confronti della Liquidazione Parte_1 CP_3
convenuta in riassunzione e dichiarata nella presente sede contumace a seguito Controparte_1 della mancata costituzione in riassunzione, sono senza dubbio improcedibili. A tal proposito, infatti, si ricorda che, come noto, la domanda di accertamento di un credito in funzione di condanna e/o la domanda di condanna al pagamento proposta contro un soggetto fallito – dovendosi ritenere lo stesso valido in via estensiva anche nei confronti di un soggetto giuridico in liquidazione giudiziale in forza del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza - è inammissibile o improcedibile, in quanto la stessa è soggetta al rito speciale ed esclusivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. (attualmente prevista dalle disposizioni di cui al C.C.I.I., per quanto di interesse sostanzialmente analoghe alla precedente disciplina), restando peraltro esclusa la possibilità di sospendere il giudizio di opposizione allo stato passivo, nel caso in cui sia pendente altro giudizio in sede ordinaria per l'accertamento del medesimo credito verso la società in bonis, poi fallita.
pagina 4 di 13 In particolare, qualora il processo sia interrotto, ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall. e/o ai sensi del nuovo art. 143 C.C.I.I., la pretesa della parte che agisce in giudizio nei confronti del debitore, nelle more dichiarato fallito o entrato in liquidazione giudiziale, non può che essere accertata in sede concorsuale, nel pieno rispetto dei principi di universalità e di concorsualità che regolavano la procedura concorsuale del fallimento, prima, e che regolano, ora, la procedura concorsuale della liquidazione giudiziale. In un tale contesto, l'eventuale riassunzione del processo nei confronti della Curatela potrà condurre alla pronuncia di una sentenza meramente dichiarativa e non già di condanna, comunque inopponibile alla procedura concorsuale pendente ed idonea esclusivamente a costituire un titolo da fare valere, in futuro, verso il debitore ove lo stesso, all'esito, dovesse tornare in bonis. In tal senso consolidato è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità nell'affermare che
“l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes” (cfr. Cass. n. 24156 del 4.10.2018, nonché conformi Cass. n. 8782 del 31.05.2012, Cass. n. 128 del 8.01.2016 e più di recente Cass. n. 9461 del 22.05.2020). Sempre in via preliminare, ci si limita a rilevare che, nel caso di specie, è necessario evidenziare come la scelta della Curatela della Liquidazione Giudiziale parte processuale Controparte_1 ritualmente convenuta in riassunzione, dopo l'interruzione del processo, di non costituirsi e quindi di non partecipare fattivamente al presente giudizio ordinario di cognizione, non comporta alcuna formale lesione all'integrità del contraddittorio tra le parti originarie, né implica alcun abbandono delle domande già proposte quando il soggetto debitore era ancora in bonis.
In sintesi, dunque, le domande proposte e precisate da parte attrice Parte_1 all'udienza del 19.06.2025 sono certamente ammissibili e devono essere valutate nel merito.
2. Ancora in via preliminare, si rende opportuno delineare, in sintesi, le vicende fattuali oggetto del presente giudizio, rilevando che tali circostanze risultano adeguatamente documentate dagli atti offerti in comunicazione e comunque non sono state di fatto specificamente contestate dalle parti, prima dell'interruzione del processo, costituendo, pertanto, circostanze fattuali pacifiche che devono essere poste a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c.. Il presente giudizio trae origine dal non contestato contratto di appalto stipulato e sottoscritto dalle parti in data 22.02.2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), in forza del quale il committente ha Parte_1 appaltato alla società l'esecuzione delle opere di ristrutturazione – aventi ad oggetto Controparte_1
“(…)muratura completa come da preventivo allegato, impianto elettrico completo come da preventivo allegato, direzione lavori, lavori idraulici come da preventivo allegato, extra ed eventuali da quantificare (…)” con formula cd. chiavi in mano e corrispettivo a corpo pari ad euro 95.000,00 I.V.A. esclusa - dell'immobile, appena acquistato dal venditore (cfr. doc. n. 2 parte attrice), Persona_2 sito in Coriano, via Puglie n. 55, con espressa indicazione all'art. 2 del regolamento contrattuale delle date di “inizio dei lavori: entro inizio Marzo 2021. Fine dei lavori: entro fine Giugno 2021”, nonché al successivo art. 3 la previsione di penali convenzionali per il caso di inadempimento e/o di ritardo dell'appaltatore. Sul punto, si ritiene opportuno riportare testualmente la clausola contrattuale sottoscritta dalle parti contraenti per cui “ai sensi dell'art. 1382 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali in capo all'impresario o di ritardata consegna dell'opera, l'impresario si impegna a pagare al committente la cifra di euro 200,00 (di norma 200-300 euro) per ciascun giorno solare di ritardo”. Seguivano, poi, ulteriori accordi scritti modificativi ed aggiuntivi del precedente contratto di appalto, anche in ragione dell'intenzione concorde delle parti contraenti di beneficiare degli incentivi fiscali del cd. Superbonus 110% (cfr. doc. nn. 3, 4, 6 e 7 parte attrice): per un verso e relativamente all'esterno, le pagina 5 di 13 medesime parti contraenti sottoscrivevano in data 3.08.2021 (cfr. doc. n. 5 parte attrice e doc. n. 4 parte convenuta) “offerta per lavori di riqualificazione energetica dell'immobile ad uso civile” avente ad oggetto isolamento termico a cappotto ed isolamento termo acustico;
mentre, per altro verso, in data 8.06.2021 le parti contraenti dichiaravano la sopravvenuta necessità e realizzazione, per il tramite di subappaltatori, di “esecuzione di lavori extra rispetto a quanto pattuito” ivi indicate e convenivano l'ulteriore corrispettivo forfettario pari ad euro 8.500,00, versato dal committente (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta). A fronte dell'incontestata stipulazione di tali accordi contrattuali e del perfezionamento degli stessi, ai fini della presente decisione, si ritiene opportuno richiamare alcune delle ulteriori circostanze pacifiche tra le parti processuali. Da un lato, la sottoscrizione da parte del committente delle dichiarazioni utili per procedere con la cessione del credito di imposta in favore della società convenuta nel mese di agosto 2021 (cfr. doc. nn. 13 e 14 parte attrice), nonché l'inoltro in via stragiudiziale nei mesi di maggio, giugno ed agosto 2021 di solleciti all'appaltatore, al fine di eseguire le prestazioni convenzionalmente assunte e nello specifico relative sia alla posa in opera delle finestre da parte del subappaltatore , sia all'esecuzione del ripristino del camino, della posa del battiscopa e CP_11 delle opere di tinteggiatura interna e al completamento delle opere idrauliche;
opere queste ultime che venivano poi portate a termine. Dall'altro lato, l'ingresso del committente presso l'immobile, in corso di ristrutturazione e ancora privo dei serramenti esterni, con tapparelle e portoncino d'ingresso montati, a far data dal 28.08.2021. Tutto ciò doverosamente premesso e ricostruito in fatto, non vi è dubbio che il contratto di appalto sottoscritto in data 22.02.2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), nonché i successivi accordi modificativi ed integrativi conclusi dalle medesime parti contraenti nei mesi di giugno e agosto 2021 (cfr. doc. nn. 2 e 4 parte convenuta e doc. nn. 5 e 11 parte attrice) abbiano forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e producano i propri effetti nei confronti delle stesse, che si sono obbligate al suo rispetto in sede di stipulazione e non ne hanno nelle more del presente giudizio eccepito l'invalidità e/o messo in discussione in alcun modo l'effettiva stipulazione, ponendo sostanzialmente unicamente questioni interpretative in relazione agli stessi. Pertanto, presupposto imprescindibile della presente decisione, per quanto di specifico interesse, è la validità e l'efficacia dell'intero regolamento contrattuale di appalto concluso tra le parti, che è stato stipulato tra il committente e l'appaltatore nel mese di febbraio Parte_1 Controparte_1 2021 (cfr. doc. n. 1 parte attrice), in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale. A tal proposito, in ultima analisi ci si limita solo a ricordare che l'interpretazione del contratto in generale, così come l'interpretazione delle singole clausole e condizioni insite nello stesso, deve essere effettuata facendo applicazione dei generali criteri ermeneutici contenuti negli artt. 1362 e ss. c.c.. In primis, infatti, il criterio che deve essere utilizzato è quello della “comune intenzione delle parti”, che deve essere valutato anche in relazione al comportamento complessivo delle stesse, eventualmente tenuto anche dopo la conclusione del contratto, in ogni caso senza limitarsi al solo senso letterale delle parole. In aggiunta, si ricorda come il successivo art. 1363 c.c. preveda espressamente che “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” e che, quali norme di chiusura, gli artt. 1366 e 1367 c.c. statuiscono che, in ogni caso, “il contratto deve essere interpretato secondo buona fede” e che “nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”, così garantendo e rendendo effettivo anche l'ulteriore principio generale di conservazione degli atti negoziali. Ancora, si deve premettere come, pur in presenza di un contratto scritto (quale idonea e sufficiente fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti), sia comunque ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare il comportamento delle parti in sede di trattative per giungere ad un tale accordo, prima del relativo perfezionamento, così come volta a chiarire fatti storici influenti sulla pagina 6 di 13 vicenda fattuale complessivamente oggetto di esame in sede giudiziale (cfr. ex multis Cass. n. 59 del 14.01.1971 e Cass. n. 5880 del 04.03.2021).
3. In primo luogo, alla luce della documentazione in atti (cfr. doc. n. 1, 11 e 12 parte attrice) e delle specifiche deduzioni ed allegazioni formulate dalle parti processuali – entrambe costituite in giudizio prima dell'interruzione del processo -, la domanda attorea di accertamento della violazione da parte dell'appaltatore del termine stabilito contrattualmente per la conclusione dei lavori di ristrutturazione originariamente commissionati e di conseguente condanna di parte convenuta al pagamento della penale per il ritardo, quantificata in euro 11.400,00 (euro 200 x 57 giorni di ritardo) non può trovare accoglimento, essendo senza dubbio risultata sprovvista di idonea prova circa l'imputabilità del ritardo in via esclusiva all'appaltatore Controparte_1 Sul punto, in via generale, ci si limita a ricordare che il nostro ordinamento giuridico, in ossequio al principio generale dell'autonomia contrattuale ai sensi dell'art. 1322 c.c., prevede che le parti contraenti abbiano, altresì, la facoltà di predeterminare con una clausola penale l'entità del risarcimento del danno sia per l'ipotesi di inadempimento sia per quella di ritardo nell'inadempimento, nonché anche cumulativamente per entrambe. In particolare, la clausola penale, codicisticamente prevista dall'art. 1382 c.c., mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni soltanto in relazione all'ipotesi espressamente pattuita (inadempimento o ritardo) e ne consegue che, ove sia stata stipulata per il semplice ritardo e si sia verificato l'inadempimento, la penale non opera nei confronti di questo secondo evento (cfr. Cass. n. 23706/2009). Si ricorda, peraltro, che, come noto, per poter esigere la penale non è necessario un inadempimento di non scarsa importanza (cfr. già Cass. n. 9532/2000), ma che necessariamente la clausola penale presuppone la connessione con l'inadempimento colpevole di una delle parti contrattuali (Cass. n. 7180 del 10.05.2012). Se, infatti, parte attrice certamente ha fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto all'ottenimento della penale convenzionalmente stabilità per il ritardo (cfr. doc. n. 1 parte attrice) e ha allegato l'inadempimento di controparte in ordine all'integrale completamento delle opere di appalto commissionate con previsione di corrispettivo a corpo entro la fine del mese di giugno 2021 (cfr. doc. n. 12 parte attrice), parte convenuta ha dimostrato la mancanza di imputabilità del ritardo verificatosi alla condotta dell'appaltatore, avendo provato un fatto impeditivo dell'altrui pretesa (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, Cass. n. 12396 del 07.05.2024 e Cass. n. 9152 del 02.04.2019), costituito dalla documentata richiesta di variazioni delle opere originariamente commissionate e di esecuzione di opere extracontratto, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente Parte_1 Per un verso, si deve valorizzare, quanto confermato anche dal CTU nominato e risultante dalla scrittura privata integrativa del precedente contratto di appalto sottoscritta tra le medesime parti contraenti in data 8.06.2021 (cfr. doc. n. 11 parte attrice e doc. n. 2 parte convenuta), per cui, a meno di un mese dal termine di fine lavori originariamente previsto per fine giugno 2021, si da atto della sopravvenuta necessità di realizzare, per il tramite di subappaltatori, “lavori extra rispetto a quanto pattuito” ovvero “lavori di montaggio ed installazione finestre eseguiti dalla società CP_11 con sede in San Clemente di Rimini;
lavori di termidraulica eseguiti dalla società Parte_5
con sede in San Clemente di Rimini;
e lavori di serramenti eseguiti dalla società
[...] CP_12
[... con sede in Coriano di Rimini, per un importo complessivo di €. 13.660,97 oltre Iva” (cfr. relazione peritale pagg. 12 e 13). In un tale contesto, se in effetti le opere extracontrattuali commissionate dal committente in corso d'opera non possono qualificarsi come notevoli e importanti per quanto attiene allo specifico aspetto economico – tenuto conto della previsione di un'ulteriore corrispettivo forfettario pari ad euro 8.500,00, effettivamente poi versato dal committente – lo sono senza dubbio in considerazione del periodo temporale (prossimo alla scadenza) in cui le stesse sono state pattuite e alla luce della natura delle stesse. In aggiunta, si deve considerare che costituisce fatto notorio ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c. che nel periodo in questione, in ragione dei bonus fiscali concessi dallo Stato, il pronto pagina 7 di 13 reperimento di maestranze nel settore degli appalti risultasse alquanto improbabile, in ragione dell'ampia richiesta di tali interventi. Pur in mancanza di idonea documentazione che attesti l'effettiva consegna all'appaltatore CP_1 dell'immobile nei tempi preventivati, in via assorbente si deve considerare quanto emerso con
[...] chiarezza nel corso dell'istruttoria orale tanto in relazione all'esecuzione delle opere subappaltate alla ditta sin dall'inizio del mese di marzo 2021 (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023 Parte_2 testimone e doc. n. 35). Inoltre, l'allegazione di parte convenuta circa l'esistenza di Parte_2 ritardi nella presentazione della fine dei lavori e dell'ottenimento dell'abitabilità, a causa di una problematica urbanistica che coinvolgeva il venditore e proprietario dell'unità confinante Per_2
è risultata sostanzialmente avallata dalle dichiarazioni testimoniali rese da ,
[...] Testimone_2 collaboratore dello studio – a propria volta consulente esterno Parte_6 del committente – che essendosi in più occasioni recatosi presso il cantiere per verificare la corretta esecuzione di opere architettoniche ha dichiarato “ricordo che il vicino in questione si chiama
[...]
. Ricordo che il vicino diede il proprio assenso che noi presentammo regolarmente nei tempi Per_2 di legge la fine lavori. Non ricordo però più il periodo esatto. ADR: preciso che in base all'iter burocratico, la fine lavori viene indicata all'interno della richiesta di abitabilità. ADR: per quanto ricordo alla data dell'assenso del vicino le opere di cantiere erano sostanzialmente terminate, salvo la necessità di completamento di alcune finiture impiantistiche per quanto suppongo. Preciso che nel periodo in cui ho ricevuto l'assenso del vicino ero anche stato personalmente in cantiere dove avevo constatato la sostanziale realizzazione delle opere” (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023).
Per altro verso e facendo congiunta applicazione dei principi sopra richiamati, occorre poi evidenziare come le già richiamate contestazioni stragiudiziali di ritardo nell'ultimazione delle opere commissionate (cfr. doc. n. 12 parte attrice), attengono proprio anche alle opere extracontratto successivamente commissionate con la scrittura privata sottoscritta in data 8.06.2021 ed in particolare a ritardi nel montaggio delle finestre da parte del subappaltatore , nonché nell'esecuzione di CP_11 lavori di termoidraulica parimenti subappaltati a ditta terza. Quindi, in ragione della sopravvenienza documentata in atti e relativa all'originario contratto di appalto intercorso tra le parti e della mancata pattuizione di comune accordo di un nuovo termine per la fine delle opere di appalto complessivamente commissionate all'appaltatore dagli atti Controparte_1 del presente giudizio, parte attrice non ha dimostrato in maniera idonea profili di colpa in capo alla controparte contrattuale, tali da legittimare la propria richiesta giudiziale di applicazione nel caso di specie della penale convenzionale per il ritardo nella consegna dell'immobile di cui all'art. 3 del regolamento contrattuale sottoscritto in data 22.02.2021.
4. Diversamente, in secondo luogo, la domanda di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per i vizi e i difetti riscontrati e tempestivamente denunciati dal Controparte_1 committente (cfr. doc. nn. 15-32 parte attrice) è fondata e deve trovare puntuale Parte_1 accoglimento nella presente sede giudiziale, con conseguente e parziale accoglimento, anche, della domanda attorea di condanna della società appaltatrice, attualmente in liquidazione giudiziale e limitatamente all'ipotesi in cui torni in bonis, al risarcimento dei danni subiti, quali conseguenza immediata e diretta ex artt. 1223 c.c. dell'inadempimento imputabile della controparte contrattuale.
4.1 Per quanto di specifico interesse ai fini del decidere ed in ragione delle plurime contestazioni circa le difformità delle opere nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, si rende necessaria, innanzitutto, una breve ricostruzione della disciplina relativa all'inadempimento contrattuale, certamente valevole anche in relazione ai rapporti intercorsi tra le odierne parti sussumibili nell'alveo del contratto tipico di appalto disciplinato ai sensi degli artt. 1655 ss. c.c.. In via generale e come noto, anche per pacifica e condivisibile giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza pagina 8 di 13 dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. già Cass. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, nonché Cass. n. 826 del 20.01.2015). Con specifico riferimento al contratto di appalto è, in aggiunta, opportuno tratteggiare in sintesi, poi, i contorni della responsabilità da inadempimento dell'obbligazione e del conseguente danno risarcibile, al fine di procedere all'analisi ed alla valutazione delle singole poste di danno allegate e richieste dall'odierna parte attrice. In primo luogo, accanto ai rimedi alternativi ed autonomi di riduzione del prezzo e di risoluzione contrattuale previste dall'art. 1668 c.c. a favore del committente, nel caso di sussistenza di vizi dell'opera appaltata, si deve evidenziare come l'ordinamento giuridico legittimi il soggetto danneggiato a richiedere ed ottenere il relativo risarcimento del danno subito, consistente nel ristoro delle spese sopportate dallo stesso committente per provvedere, in genere, a cura di terzi, ai lavori di completamento dell'opera e/o ripristinatori secondo le regole dell'arte e le buone prassi costruttive. A tale specifico proposito, si ricorda che l'appaltatore, senza bisogno di alcuna specifica pattuizione a riguardo, è tenuto a garantire il committente per eventuali difformità e/o vizi dell'opera. L'art. 1667 c.c. prevede che la garanzia non sia dovuta ogni qualvolta il committente ha accettato l'opera, nonché nel caso in cui le difformità o i vizi fossero da lui conosciuti o riconoscibili. Diversamente se i vizi erano occulti, il committente ai sensi del secondo comma dell'art. 1667 c.c. è onerato di formulare denuncia degli stessi “entro sessanta giorni dalla scoperta”, avendo il diritto di pretendere dall'appaltatore all'eliminazione a sue spese delle difformità oppure alla riduzione proporzionale del prezzo. Come previsto dall'art. 1667, comma 2, c.c. “la denunzia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati”. In aggiunta, sempre in merito al riparto dell'onere della prova, è indispensabile evidenziare che, da un lato, anche alla luce della recente pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tema però di vizi del bene compravenduto (cfr. Cass. S.U. n. 11748 del 3.05.2019), condivisibile è l'orientamento giurisprudenziale che onera il committente che abbia accettato l'opera, anche in maniera tacita, di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (cfr. già Cass. n. 19146/2013, conforme n. 26566 del 30.09.2021); diversamente nel caso in cui l'opera sia stata solo consegnata al committente ma non accettata, è sufficiente l'allegazione dell'esistenza dei vizi. Dall'altro lato, si deve richiamare altresì il condivisibile orientamento interpretativo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità per cui qualora l'oggetto dell'appalto sia costituito dalla realizzazione di una res, gli interventi emendativi si rapportano all'opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d'arte (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012). Centrale a tale specifico proposito è, infatti, l'obbligazione che sorge in capo all'appaltatore – quale professionista soggetto ad un onere di diligenza qualifica ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., nei limiti della propria cognizione tecnica e specializzata – di eseguire l'opera commissionata, non già solo in conformità alle pattuizioni contrattuali, bensì anche a regola d'arte. In secondo luogo, si osserva, sempre in via generale, che l'esistenza e l'entità del danno risarcibile, quale conseguenza immediata e diretta dell'accertato inadempimento imputabile e colposo della controparte contrattuale, sono circostanze fattuali che devono essere specificamente allegate e provate da colui che agisce in via risarcitoria, in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione assunta non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 28995 del 5.12.2017). Il risarcimento del danno patrimoniale richiede, infatti, la prova circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, tenuto conto che la funzione primaria dell'obbligazione di risarcimento è la compensazione del pregiudizio arrecato ovvero la restaurazione della situazione del soggetto leso antecedente all'inadempimento e/o illecito. Pertanto, la puntuale prova di una effettiva ed esatta diminuzione di patrimonio derivante dalla condotta inadempiente e colposa della controparte è elemento in difetto del pagina 9 di 13 quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria patrimoniale. 4.2 Facendo congiunta applicazione di tutti i predetti principi, nonché del generale principio dell'autonomia negoziale e dell'autoresponsabilità delle parti contraenti, che tanto nella fase delle trattative e della conclusione del contratto, quanto nella fase di esecuzione dello stesso devono attenersi ai canoni generali della correttezza, lealtà e buona fede oggettiva, nel caso di specie, si ritiene integrata la responsabilità contrattuale imputabile all'appaltatore autorizzato al subappalto Controparte_1 delle opere commissionate, non avendo quest'ultimo adeguatamente dimostrato in atti di aver eseguito compiutamente le opere e/o quantomeno successivamente provveduto ad una utile e risolutiva riparazione dei denunciati vizi e dei difetti delle stesse secondo le regole dell'arte. La sussistenza di tali specifici profili di inadempimento imputabile all'appaltatore è stata documentata da parte attrice sin dal proprio atto di citazione, mediante produzione in giudizio delle plurime denunce di vizi e difformità delle opere realizzate presso l'immobile di proprietà sito in Coriano, via Puglie n. 55, dello scambio di comunicazioni mail intercorso tra le parti contraenti prima dell'instaurazione del presente giudizio (cfr. doc. nn. 15-27, 34 parte attrice), nonché in forza delle specifiche allegazioni contenute nella consulenza tecnica di parte redatta dal geometra Tes_1 all'epoca dei fatti (cfr. doc. nn. 32 e 38 parte attrice).
[...] A tal proposito, si deve precisare come le, peraltro generiche, contestazioni sollevate da parte convenuta in comparsa di costituzione e risposta relative alla decontestualizzazione temporale delle fotografie offerte in comunicazione da parte attrice sono state smentite nel corso dell'istruttoria orale dalla dichiarazione resa dallo stesso nel senso di aver personalmente provveduto a Testimone_1 scattare le fotografie allegate alle proprie relazioni tecniche di parte al momento dei propri sopralluoghi (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023). Inoltre, la sussistenza di tali specifici vizi denunciati dal committente in corso di rapporto deve considerarsi già in buona parte riconosciuta dall'appaltatore, il quale in sede stragiudiziale, per un verso, ha riscontrato le contestazioni avversarie, ponendo in essere, direttamente o mediante i propri subappaltatori, alcuni interventi parzialmente riparatori dei primi vizi riscontrati presso l'immobile (cfr. doc. nn. 21, 23, 26 e 34 parte attrice e dichiarazioni testimoniali di all'epoca dei fatti Parte_4 dipendente dell'appaltatore, di cui al verbale d'udienza del 8.02.2024) e, per altro verso, non ponendo in essere una contestazione specifica delle circostanze fattuali allegate dalla controparte, né avendo dimostrato in maniera adeguata il proprio eventuale esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del committente e di aver prestato la propria opera con la diligenza Parte_1 qualificata richiesta ed in conformità al contratto di appalto concluso. In aggiunta, la persistenza di vizi e difformità dell'opera prestata dall'appaltatore, aventi principalmente ad oggetto il controsoffitto in cartongesso e i faretti ivi installati, le pareti interne ed esterne, le opere di rasatura e tinteggiatura, nonché gronde, pluviali, ringhiere metalliche, nonché botole, profili e battiscopa esterni, ha poi trovato puntuale riscontro nelle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ottenute tramite l'esame della documentazione tecnica e fotografica offerta in comunicazione dalle parti, nonché a seguito dell'analisi dello stato dei luoghi mediante sopralluoghi e approfondimenti tecnici (cfr. relazione peritale pagg. 4 e ss.). Alla luce dell'accertamento tecnico condotto dal consulente tecnico d'ufficio in relazione alle opere commissionate da deve ritenersi integrata la responsabilità causalmente Parte_1 riconducibile all'appaltatore che “ha eseguito il lavoro con scarsa professionalità, Controparte_1 come per i punti già sopra elencati” e deve essere ritenuta responsabile per le “operazioni male eseguite dall'impresa”, puntualmente elencate alle pagg. 13, 14 e 15 della relazione peritale che si richiama sul punto integralmente. Di conseguenza, il CTU, geometra , attenendosi al quesito affidatogli, ha puntualmente Persona_1 indicato gli interventi risolutivi dei vizi e dei difetti riscontrati e ha quantificato i relativi costi di ripristino, con metodologia oggettiva e motivata in base alle proprie conoscenze tecniche – si richiama in particolare l'affermazione per cui “Trattandosi di interventi di opere necessarie per la sistemazione pagina 10 di 13 di vizi localizzati, non è stato possibile procedere con una quantificazione a superficie, poiché la quantificazione a superficie prevede dei prezzi per interventi a nuovo o per superfici ampie, per cui la stima degli interventi è basata sul prezzo orario della mano d'opera con l'aggiunta di materiali. Attualmente sul mercato si trovano imprese artigiane che hanno prezzi mediamente tra €. 30.00 ad €. 35.00 all'ora. Considerando la tipologia dei lavori, si ritiene di assumere il valore medio di €. 32.50/h.” -, in complessivi euro 25.193,00, derivante dal “Totale mano d'opera €. 20.770,00” sommato al “Totale materiale di consumo €. 4.423,00” (cfr. relazione peritale pagg. 17 e 25). 4.3 A quest'ultimo proposito, viste le reiterate richieste ed osservazioni formulate da parte attrice in merito agli ulteriori importi per cui richiede il risarcimento del danno – in particolare, costi per pulizie dell'immobile, perdita di risparmio elettrico per mancato posizionamento del contatore fotovoltaico ed “euro 5.000,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore”, si deve precisare quanto segue e rigettare la domanda risarcitoria proposta dal committente. In linea teorica, innanzitutto, si rende necessario a questo punto precisare il risarcimento del danno include, certamente, tutte le spese necessarie per eliminare definitivamente e radicalmente i difetti, a condizione che le stesse siano utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione (cfr. Cass. n. 18552/2016), conseguendo così il committente la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato (cfr. Cass. n. 19103 del 06.11.2012 e Cass. 4161 del 02.03.2015). Sempre in tema di risarcibilità dei danni, si precisa che il risarcimento del danno patrimoniale richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale e delle riconducibilità causale alla condotta illecita e/o inadempiente della controparte, convenuta in giudizio. Sulla base di tali principi esplicitati in via generale, si deve rilevare che parte attrice e nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione non ha, invece, fornito adeguata prova circa l'effettiva ed integrale sussistenza di una perdita qualificabile come danno ingiusto, a titolo di costi sostenuti per le pulizie dell'immobile prima di procedere al trasferimento al suo interno avvenuto in data 28.08.2021 e dopo tale data – quantificati in euro 1.540,00, oltre I.V.A. (cfr. doc. n. 33 parte attrice), derivante da una specifica obbligazione assunta dall'appaltatore e/o in forza dei generali principi di correttezza e buona fede. Parimenti priva di idoneo substrato probatorio è la solo pretesa riconducibilità causale del dedotto, e non meglio provato, mancato risparmio di spesa a causa della mancata installazione del contatore fotovoltaico. L'ulteriore posta di danno quantificata unilateralmente in euro 1.000,00, non è stata oggetto di specifica prova nell'ambito del presente giudizio e anzi risulta non dovuta alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese dalla stessa ditta , incaricata prima quale Parte_2 subappaltatore e poi direttamente dal committente medesimo (cfr. verbale d'udienza del 28.09.2023). In ultima analisi e per le stesse ragioni, del tutto genericamente allegati e quantificati dalla parte richiedente è altresì l'ulteriore importo di euro 5.000,00, senza dedurre specificamente a quali ulteriori danni subiti dal committente debba farsi riferimento. Si tratta di danni di natura del Controparte_10 tutto ipotetica e comunque non idoneamente provate, per loro stessa natura non risarcibili. Sul punto, ci si limita a ricordare che, anche con riferimento all'ipotesi di danno non patrimoniale – fattispecie in ogni caso non allegata da parte attrice -, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti (quali l'immagine, la reputazione e più in generale il diritto alla tutela della vita privata) non può costituire un mero danno-evento in re ipsa, ma deve essere anch'esso oggetto di allegazione e di prova, quantomeno tramite presunzioni semplici. Per queste ragioni, la domanda attorea di risarcimento del danno è parzialmente fondata e può trovare accoglimento limitatamente alla somma valutata e stimata come congrua dal consulente tecnico d'ufficio in relazione ai fatti di causa (complessivi euro 25.193,00), come meglio indicata nel relativo punto del dispositivo, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, inteso come debito di valore da liquidarsi al momento della decisione avuto riguardo al potere di acquisto della moneta e tenuto conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta senza che il creditore debba allegare o pagina 11 di 13 dimostrare un maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. L'importo liquidato in dispositivo viene in ogni caso determinato all'attualità ovvero già debitamente devalutato e rivalutato oltre interessi legali alla data della pronuncia della presente sentenza, tenuto conto delle concrete tempistiche in cui si sono svolti gli eventi ed in ogni caso del generale parametro dell'equità. 5. Infine, le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, nei valori medi in ogni fase, in base al valore della controversia, ai fini dell'applicazione degli scaglioni previsti dal D.M. n. 55 del 2014. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha altresì diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). 5.1 Nel caso di specie, il criterio della parziale reciproca soccombenza ex art. 92 c.p.c., come meglio descritta in motivazione, porta a ritenere opportuna una parziale compensazione delle spese di lite in relazione alla metà. Si ritiene, infatti, equo compensare le spese di lite per la metà e porle a carico per la restante metà della parte originariamente convenuta, in quanto sostanzialmente soccombente, in ragione sia del rigetto delle domande attoree in merito al riconoscimento della penale convenzionale da ritardo imputabile all'appaltatore sia del parziale rigetto della domanda di risarcimento dei danni per responsabilità dell'appaltatore ex art. 1667 c.c., in ogni caso accertata all'esito dell'istruttoria condotta nell'ambito del presente giudizio. 5.2 I costi della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio vengono posti definitivamente a carico di parte attrice, in ragione del fatto che sostanzialmente vi ha dato causa, nonché tenuto conto delle risultanze della stessa e delle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria orale preventivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 1168/2022, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE parzialmente le domande proposte da parte attrice nei confronti di Parte_1 parte convenuta attualmente in liquidazione giudiziale, nei limiti e per le Controparte_1 ragioni di cui in motivazione.
2. ACCERTA, DICHIARA E CO parte convenuta nel caso in cui Controparte_1 dovesse tornare in bonis a seguito di liquidazione giudiziale attualmente pendente, al pagamento in favore di parte attrice della somma - già devalutata e rivalutata all'attualità oltre Parte_1 interessi alla data della presente sentenza - di euro 27.836,27, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale posto in essere dall'appaltatore ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo saldo.
3. DICHIARA che non c'è vincolo di giudicato della presente sentenza nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta in riassunzione Parte_1 Controparte_8
in persona del Curatore, dott. rimasta contumace.
[...] CP_9
4. DICHIARA le spese di lite compensate per la metà tra le parti;
conseguentemente,
5. CO parte convenuta nel caso in cui dovesse tornare in bonis a Controparte_1 seguito di liquidazione giudiziale, al pagamento in favore di parte attrice delle Parte_1 spese di lite, che si liquidano nell'intero (dunque, dovuta la metà di tutto quanto in appresso) in euro 7.616,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato e anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA, se dovuti, sull'imponibile come per legge.
pagina 12 di 13 6. PONE i costi di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico di parte attrice Parte_1
per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Forlì, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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