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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 14/01/2025, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nelle controversie iscritte al n. 4364 /2022 e 1827/2023 R.G., promosse da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. RIFICI STEFANIA , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. MONORITI ANTONELLO , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo, disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi depositati il 09/12/2022 e il 6.6.2023, riuniti per evidenti ragioni di identità soggettiva e connessione oggettiva, adiva questo Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2020 per 102 giornate annue alle dipendenze della ditta Il Feudo Società Semplice Agr..
Lamentava che l' , aveva immotivatamente disconosciuto tali giornate e che inopinatamente CP_1
non aveva erogato la pur richiesta indennità di disoccupazione agricola per il 2020. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli elenchi anagrafici per l'anno CP_1
e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché al pagamento dell'indennità di disoccupazione 2020, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. L' resisteva in giudizio eccependo la decadenza della ricorrente dal poter agire in giudizio CP_1
e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa, istruita documentalmente e mediante prova per testi veniva decisa con la presente sentenza.
Va, preliminarmente, dato atto della tempestività del ricorso. chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto/a Parte_1 presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità dedotte, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per le suindicate giornate alle dipendenze della ditta
Il Feudo Società Semplice Agr..
Parte ricorrente ha, sostanzialmente, proposto un'azione di accertamento giudiziale del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura con i caratteri propri delle subordinazione con conseguente condanna dell'Istituto previdenziale a ripristinare l'iscrizione della lavoratrice negli elenchi anagrafici per 102 giornate nel 2020.
Sul punto, va rilevato che l' , ha prodotto un verbale di accertamento ispettivo del 19.7.2022, CP_1
a firma degli ispettori e riguardante un accesso presso la ditta Il Feudo Società Semplice Per_1 Per_2
Agr., in esito al quale sono state riscontrate notevoli irregolarità ed incongruenze in odine all'azienda agricola ed ai rapporti di lavoro asseritamente esistenti alle sue dipendenze, oltre che discrepanze in ordine all'estensione dei terreni agricoli, alla tipologia coltivazione, ai volumi di vendita della ditta, tutti indici che hanno condotto l' a ricalcolare un fabbisogno di manodopera molto inferiore a quello CP_1
denunziato ed a ritenere il carattere fittizio dei rapporti di lavoro dichiarati, che pertanto sono stati disconosciuti nell'esercizio di un potere pubblicistico attribuito dalla legge all' . Controparte_2
Sulla base delle risultanze dei suddetti verbali l' , nel legittimo esercizio dei suoi poteri CP_1
autoritativi, ha disposto la cancellazione delle giornate lavorative a carico della ricorrente.
Ciò posto, la ricorrente aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze della ditta Il Feudo Società Semplice Agr..
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà
(che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
La prova offerta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, rappresentata dai modelli
DMAG costituisce documentazione insufficiente ai fini della prova della sussistenza di un effettivo rapporto lavorativo di natura dipendente in agricoltura, in quanto documentazione di formazione unilaterale, oltre che incompleta.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Infatti, nonostante la ricorrente abbia articolato prova per testi nel proprio ricorso introduttivo, e nonostante l'istanza istruttoria sia stata accolta, i testi indicati dalla ricorrente non si sono mai presentati in giudizio e parte ricorrente ha omesso di citare i testi per l'udienza del 2.10.2024, così andando incontro alla decadenza istruttoria.
Vale, a questo punto, richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte, secondo cui “nell'ipotesi di mancata comparizione, all'udienza, di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo (di cui all'art.255 cod. proc. civ.), l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, (…) non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa ratio alla base dell'art. 104 cit. (e degli artt. 208 e 250 cod. proc. civ.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e dell'art. 255 cit., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo”
(Cassazione Civile, sez. III, n.1020/2013).
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
09/12/2022 e il 6.6.2023, riunite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 14/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena