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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2024, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi
n.2002 del 29.11.2022
Oggetto: infortunio sul lavoro
N. R.G. 318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Mariano e Cosimo Parte_1
Summa
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Rosalba Caracuta
Appellato
FATTO
Con ricorso del 21.11.2019 aveva adito il Tribunale di Brindisi. In Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 4.03.2019, per il quale gli era stata riconosciuta da solo un'invalidità permanente nella misura del 2%, e CP_1 chiedendo invece il riconoscimento di menomazioni permanenti pari all'8%, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito CP_2 CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che il danno biologico quantificato risultava pari al 2% e restava inferiore al minimo indennizzabile, ha respinto la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione del Giudice di primo grado, poiché fondata sulla valutazione medico-legale erronea e lacunosa espressa dal CTU.
L' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
In data 28.11.2023 ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello, di Parte_1 cui l' ha preso atto con nota del 30.01.2024. CP_1
All'udienza di discussione del 23.4.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, a mezzo dei suoi procuratori, ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio di appello.
Tale atto, che deve essere inteso come rinunzia all'impugnazione, non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello.
Si rileva che la predetta rinunzia è stata espressa anteriormente all'espletamento delle attività peritali demandate al consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che nulla deve stabilirsi per le relative spese e che le altre sono suscettibili di compensazione in ragione delle difficoltà tecniche delle questioni medico-legali originariamente proposte.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17/05/2023 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 29/11/2022 n.ro 2002 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23.04.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno
n.2002 del 29.11.2022
Oggetto: infortunio sul lavoro
N. R.G. 318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Silvana Botrugno Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere
ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Mariano e Cosimo Parte_1
Summa
Appellante
e
- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Rosalba Caracuta
Appellato
FATTO
Con ricorso del 21.11.2019 aveva adito il Tribunale di Brindisi. In Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver subito un infortunio sul lavoro in data 4.03.2019, per il quale gli era stata riconosciuta da solo un'invalidità permanente nella misura del 2%, e CP_1 chiedendo invece il riconoscimento di menomazioni permanenti pari all'8%, con condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo. Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito CP_2 CP_1
l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, rilevato che il danno biologico quantificato risultava pari al 2% e restava inferiore al minimo indennizzabile, ha respinto la domanda.
Avverso tale decisione ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1 decisione del Giudice di primo grado, poiché fondata sulla valutazione medico-legale erronea e lacunosa espressa dal CTU.
L' ha chiesto il rigetto dell'avverso gravame. CP_1
In data 28.11.2023 ha depositato dichiarazione di rinuncia all'appello, di Parte_1 cui l' ha preso atto con nota del 30.01.2024. CP_1
All'udienza di discussione del 23.4.2024 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, a mezzo dei suoi procuratori, ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio di appello.
Tale atto, che deve essere inteso come rinunzia all'impugnazione, non necessita di accettazione delle controparti ed è immediatamente efficace, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione.
Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello.
Si rileva che la predetta rinunzia è stata espressa anteriormente all'espletamento delle attività peritali demandate al consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che nulla deve stabilirsi per le relative spese e che le altre sono suscettibili di compensazione in ragione delle difficoltà tecniche delle questioni medico-legali originariamente proposte.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17/05/2023 da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del 29/11/2022 n.ro 2002 del Tribunale di Brindisi, così provvede: CP_1
Dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 23.04.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.ssa Silvana Botrugno