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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G.5617/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Pappalettera, all'esito dell'udienza del 27/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5617/2023 promossa da:
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il Parte_1 12/02/1990, residente in [...]n. 1619, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, la quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente della patria potestà della figlia minore
, nata nella città di Frisco, stato del Texas, Stati Uniti d'America, il Persona_1 05/04/2021
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, il 05/05/1984, residente in Avenida Presidente Altino n. 1619, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il quale agisce esclusivamente in qualità di esercente della patria potestà della figlia minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mignacca (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM) alla Via Salaria n. 83 – CAP 00198
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni dei ricorrenti come precisate nelle note depositate il 21/11/25, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 27/11/25:
«Piaccia all'ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione • accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto • dichiarare le Sig.re Pt_1 [...]
, , cittadini italiani “jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni Parte_1 Persona_1 conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
pagina 1 di 7 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; • nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di dover disporre la compensazione delle spese di lite, si chiede che venga quantomeno pronunciata, in considerazione dell'esborso effettivamente sostenuto dai ricorrenti, una condanna in punto di rimborso, da parte del , delle spese sostenute dai ricorrenti per l'acquisto del Controparte_1 contributo unificato, al sottoscritto procuratore. »
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 18/04/2023 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di e di Parte_1 Persona_1 deducendo essere le stesse discendenti del sig. cittadino italiano, nato a Persona_2
OD (FE), il 09/01/1891 (doc. 5 ricorso), figlio di e successivamente Persona_3 Per_4 emigrato in Brasile, ove si sposava una prima volta, il 09/10/1915 (doc. 6 ricorso), con Persona_5
e una seconda volta, in data 02/05/1931 (doc. 7 ricorso), con ,
[...] Persona_6 morendo poi in data 10/04/1955 (doc. 8 ricorso), senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 18 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva la Sig.ra da Persona_2 Persona_6 Per_7 [...]
nata nella città di São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais, Brasile, in data 24/01/1932 Per_8
(All. 9); la stessa in data 18/11/1950 nella città di São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais,
Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. (All. 10); infine decedeva in data Persona_9
04/01/2019, nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile (All. 11). Dall'unione della Sig.ra
da con il Sig. , nasceva il Sig. , nato nella città di Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais, Brasile, in data 25/09/1957 (All. 12); lo stesso in data
02/07/1985 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra
(All. 13); successivamente divorziava e, in data 19/12/2020 nella città di San Paolo, Parte_3 stato di San Paolo, Brasile, si univa in seconde nozze con la Sig.ra (All. Persona_11
14). d) Dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva la Sig.ra Persona_10 Parte_3 [...]
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 12/02/1990 (All. 15); Parte_1 la stessa in data 18/10/2017 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. (All. 16). Dall'unione della Sig.ra Parte_2 [...]
con il Sig. , nasceva , Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata nella città di Frisco, stato del Texas, Stati Uniti d'America, in data 05/04/2021 (All. 17)».
Fissata con decreto 22/05/24 la prima udienza nel giorno 05/03/25, eseguita da parte dei ricorrenti la notificazione al convenuto in data 29/12/24, lo stesso non si costituiva, così come ad oggi CP_1 non si è costituito e viene dichiarato contumace. A seguito di ulteriori rinvii, la causa è stata rimessa al
27/11/25 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la decisione, dopo essere stata assegnata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del pagina 2 di 7 Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
È stata eseguita in data 23/05/24 la comunicazione al PM, che non ha preso conclusioni.
Solo i ricorrenti hanno depositato, in data 21/11/2025 note scritte in partecipazione all'udienza del
27/11/25, recanti le conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
OD, in provincia di Ferrara.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero. pagina 3 di 7 Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, riporta le sottoscrizioni di tutti i ricorrenti rese alla presenza e autenticate da pubblici ufficiali a tanto abilitati in Brasile, tradotte e apostillate.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato la richiesta avanzata per via consolare dalla sig.ra in data 20/03/23, attraverso il servizio di prenotazione via internet Parte_1
Prenot@mi, predisposto dal consolato italiano per la gestione delle domande. Tuttavia, a seguito della presentazione di tale istanza, alla parte è stato reso noto, attraverso l'incedere della procedura pagina 4 di 7 elettronica, che il passo successivo sarebbe stato la convocazione per la presentazione dei documenti e che, al momento, stavano procedendo alla chiamata per le domande presentate nell'anno 2012 (docc.
19-20).
Poiché la risposta amministrativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis richiede, nel Paese di residenza dei richiedenti, svariati anni è giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria, con conseguente ammissibilità delle domande oggi in esame.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta di e di dal Parte_1 Persona_1 cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione alle medesime della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo capostipite il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 18 ricorso).
Inoltre, non essendosi l'Amministrazione costituita, non vi è stata alcuna contestazione della circostanza della mancata naturalizzazione brasiliana, ricordandosi, altresì, che, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che
«il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese pagina 5 di 7 estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento»
(Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla sig.ra Parte_4
coniugatasi in data 18/11/1950 con il cittadino brasiliano , dal quale aveva
[...] Persona_9 poi avuto il figlio , nato il [...]. Persona_12
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009). pagina 6 di 7 In conseguenza di quanto sopra, a e di deve essere Parte_1 Persona_1 riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
, nata in [...], Brasile, il 12/02/1990, Parte_1
, nata in [...], Texas, Stati Uniti d'America, il 05/04/2021 Persona_1
conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Bologna, 28 novembre 2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Pappalettera, all'esito dell'udienza del 27/11/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5617/2023 promossa da:
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il Parte_1 12/02/1990, residente in [...]n. 1619, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, la quale agisce in proprio nonché in qualità di esercente della patria potestà della figlia minore
, nata nella città di Frisco, stato del Texas, Stati Uniti d'America, il Persona_1 05/04/2021
, nato nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Parte_2 Brasile, il 05/05/1984, residente in Avenida Presidente Altino n. 1619, città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, il quale agisce esclusivamente in qualità di esercente della patria potestà della figlia minore Persona_1 rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mignacca (C.F.: ), elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio sito in Roma (RM) alla Via Salaria n. 83 – CAP 00198
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 CONVENUTO CONTUMACE con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni dei ricorrenti come precisate nelle note depositate il 21/11/25, in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 27/11/25:
«Piaccia all'ill.mo Tribunale Ordinario di Bologna adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione • accogliere la domanda così come formulata e per l'effetto • dichiarare le Sig.re Pt_1 [...]
, , cittadini italiani “jure sanguinis” dalla nascita;
con ogni Parte_1 Persona_1 conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, ordinando al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_1 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone
pagina 1 di 7 indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.; • nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse di dover disporre la compensazione delle spese di lite, si chiede che venga quantomeno pronunciata, in considerazione dell'esborso effettivamente sostenuto dai ricorrenti, una condanna in punto di rimborso, da parte del , delle spese sostenute dai ricorrenti per l'acquisto del Controparte_1 contributo unificato, al sottoscritto procuratore. »
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 18/04/2023 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis di e di Parte_1 Persona_1 deducendo essere le stesse discendenti del sig. cittadino italiano, nato a Persona_2
OD (FE), il 09/01/1891 (doc. 5 ricorso), figlio di e successivamente Persona_3 Per_4 emigrato in Brasile, ove si sposava una prima volta, il 09/10/1915 (doc. 6 ricorso), con Persona_5
e una seconda volta, in data 02/05/1931 (doc. 7 ricorso), con ,
[...] Persona_6 morendo poi in data 10/04/1955 (doc. 8 ricorso), senza essersi mai naturalizzato brasiliano (doc. 18 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva la Sig.ra da Persona_2 Persona_6 Per_7 [...]
nata nella città di São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais, Brasile, in data 24/01/1932 Per_8
(All. 9); la stessa in data 18/11/1950 nella città di São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais,
Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. (All. 10); infine decedeva in data Persona_9
04/01/2019, nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile (All. 11). Dall'unione della Sig.ra
da con il Sig. , nasceva il Sig. , nato nella città di Per_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
São João Nepomuceno, stato di Minas Gerais, Brasile, in data 25/09/1957 (All. 12); lo stesso in data
02/07/1985 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in prime nozze con la Sig.ra
(All. 13); successivamente divorziava e, in data 19/12/2020 nella città di San Paolo, Parte_3 stato di San Paolo, Brasile, si univa in seconde nozze con la Sig.ra (All. Persona_11
14). d) Dall'unione del Sig. con la Sig.ra , nasceva la Sig.ra Persona_10 Parte_3 [...]
, nata nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, in data 12/02/1990 (All. 15); Parte_1 la stessa in data 18/10/2017 nella città di San Paolo, stato di San Paolo, Brasile, si univa in matrimonio con il Sig. (All. 16). Dall'unione della Sig.ra Parte_2 [...]
con il Sig. , nasceva , Parte_1 Parte_2 Persona_1 nata nella città di Frisco, stato del Texas, Stati Uniti d'America, in data 05/04/2021 (All. 17)».
Fissata con decreto 22/05/24 la prima udienza nel giorno 05/03/25, eseguita da parte dei ricorrenti la notificazione al convenuto in data 29/12/24, lo stesso non si costituiva, così come ad oggi CP_1 non si è costituito e viene dichiarato contumace. A seguito di ulteriori rinvii, la causa è stata rimessa al
27/11/25 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e la decisione, dopo essere stata assegnata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del pagina 2 di 7 Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione.
È stata eseguita in data 23/05/24 la comunicazione al PM, che non ha preso conclusioni.
Solo i ricorrenti hanno depositato, in data 21/11/2025 note scritte in partecipazione all'udienza del
27/11/25, recanti le conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
***
I
Competenza
Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che tutti i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in Brasile, dall'altro il Comune di nascita del loro avo, cittadino italiano, è quello di
OD, in provincia di Ferrara.
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero. pagina 3 di 7 Infatti, ricordandosi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n.
8174/2018, Cass. n. 11165/2015); la procura alle liti, depositata con il ricorso, riporta le sottoscrizioni di tutti i ricorrenti rese alla presenza e autenticate da pubblici ufficiali a tanto abilitati in Brasile, tradotte e apostillate.
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite,
25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno documentato la richiesta avanzata per via consolare dalla sig.ra in data 20/03/23, attraverso il servizio di prenotazione via internet Parte_1
Prenot@mi, predisposto dal consolato italiano per la gestione delle domande. Tuttavia, a seguito della presentazione di tale istanza, alla parte è stato reso noto, attraverso l'incedere della procedura pagina 4 di 7 elettronica, che il passo successivo sarebbe stato la convocazione per la presentazione dei documenti e che, al momento, stavano procedendo alla chiamata per le domande presentate nell'anno 2012 (docc.
19-20).
Poiché la risposta amministrativa alla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis richiede, nel Paese di residenza dei richiedenti, svariati anni è giustificato il ricorso all'autorità giudiziaria, con conseguente ammissibilità delle domande oggi in esame.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta di e di dal Parte_1 Persona_1 cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione alle medesime della cittadinanza iure sanguinis.
Dall'esame della documentazione prodotta non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo capostipite il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 18 ricorso).
Inoltre, non essendosi l'Amministrazione costituita, non vi è stata alcuna contestazione della circostanza della mancata naturalizzazione brasiliana, ricordandosi, altresì, che, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le citate SS UU hanno rilevato di recente che
«il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese pagina 5 di 7 estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento»
(Corte di Cassazione SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
Deve anche escludersi che la trasmissione iure sanguinis si sia interrotta alla sig.ra Parte_4
coniugatasi in data 18/11/1950 con il cittadino brasiliano , dal quale aveva
[...] Persona_9 poi avuto il figlio , nato il [...]. Persona_12
Come è noto, il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito». Successivamente, la L. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3).
Sotto il profilo normativo, dunque, solo con la L. 5 febbraio 1992, n. 91 si è arrivati a stabilire che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini», dando attuazione ai principi di parità e uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
Nel frattempo, il compito di adeguamento è stato assolto, in primo luogo, dalla Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. n. 87 del 1975, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si fosse sposata con un cittadino straniero. La Corte, infatti, ha ritenuto che la norma violasse gli artt. 3 e 29 della Costituzione, provocando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e ponendo la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Di poi, per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha affermato che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009). pagina 6 di 7 In conseguenza di quanto sopra, a e di deve essere Parte_1 Persona_1 riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso,
ACCERTA la cittadinanza italiana di:
, nata in [...], Brasile, il 12/02/1990, Parte_1
, nata in [...], Texas, Stati Uniti d'America, il 05/04/2021 Persona_1
conseguentemente, ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
COMPENSA integralmente le spese di lite
Bologna, 28 novembre 2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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