Art. 1. Articolo unico
Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , sono estese, per quanto concerne l'attivita' di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.
Le disposizioni dell'articolo 169 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584 , sono estese, per quanto concerne l'attivita' di vigilanza esterna, ai militari della forza pubblica e delle forze armate chiamati a concorrere al rafforzamento dei servizi di sicurezza esterna degli istituti penitenziari.