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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 2942 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2942 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Jessica De Benedetto ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Marano Principato
(CS), alla via Persano Lento, n. 51
- RICORRENTE -
E
(C.F. , rappresentata e difesa, in forza di CP_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Piero Spiro Nicastro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Giovanni in
Fiore (CS), alla via XXV Aprile, n. 58
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.4.2025 dinanzi al giudice relatore, le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da , il quale Parte_1
premesso di aver contratto in data 16.5.1998 matrimonio con CP_1
chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, sul presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. In punto di statuizioni accessorie alla CP_ pronuncia di separazione, il ricorrente chiedeva porsi a carico della un assegno di mantenimento del coniuge pari a € 1.000,00 mensili, tanto in ragione della scelta
(riconducibile, a suo dire, alla volontà della moglie) di porre fine all'attività lavorativa prestata dal marito all'interno del ristorante di cui la stessa resistente risulta titolare. Si costituiva in giudizio non opponendosi alla CP_1
pronuncia di separazione, ma chiedendo: addebitarsi la stessa al marito, colpevole di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri del matrimonio;
rigettarsi la domanda di mantenimento dallo stesso formulata;
disporsi l'espulsione del Muto dalla società S.n.c. Caracas di IC AR & C. (con conseguente liquidazione della quota societaria di quest'ultimo nella misura di euro 5.003,00); porsi a carico Per del ricorrente un assegno a titolo di mantenimento della figlia , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Alla domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente, il - tramite atto di costituzione del nuovo difensore - rispondeva, Pt_1 chiedendo rigettarsi l'addebito della separazione e procedersi a una diversa liquidazione della propria quota societaria e domandando, in subordine,
l'accoglimento della richiesta di mantenimento in proprio favore.
All'udienza del 28.4.2025 dinanzi al relatore, fallita la possibilità di una conciliazione, i coniugi erano autorizzati a vivere separati senza ulteriori statuizioni, attesa la necessità di approfondire la situazione economica del ricorrente nonché la posizione della figlia maggiorenne in considerazione dell'età di quest'ultima (nata a San Giovanni in [...] l'[...]). I difensori delle parti 3
chiedevano, quindi, emettersi sentenza parziale di separazione, con fissazione di udienza in prosieguo. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi , Parte_2
proposta dal primo e a cui la seconda ha aderito, va senza dubbio accolta, in quanto le deduzioni di entrambe le parti e il fatto che ormai da tempo i coniugi vivano separati (come, altresì, dichiarato in sede di prima comparizione dei coniugi dinanzi al relatore) dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo, non essendo possibile la decisione immediata sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi (nato a [...] Parte_1
il 5.12.1972) e (nata a [...] il [...]); CP_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma