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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.3671/2023 vertente
TRA
, nato in [...] il [...], (CF: Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Massimiliano Cornacchione, (CF:
[...]
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad litem in calce C.F._2
all'atto di citazione in riassunzione;
entrambi domiciliati presso l'Avv. Rocco
Barbato in Benevento alla Via Nicola Sala n. 29;
-Appellante nel giudizio di rinvio-
CONTRO
, in persona del in carica p.t., e Controparte_1 CP_2
Controparte_3
, in persona del l.r.p.t.,
[...]
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli (C.F. presso i cui Uffici in Napoli, alla Via Diaz n. 11, C.F._3
(P.E.C ; -Appellati nel giudizio di rinvio- Email_1
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione con rinvio, della sentenza n. 2508/2022 pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli, pubblicata il
06.06.2022 nel giudizio iscritto al R.G. 1008/2018.
CONCLUSIONI:
- per l'appellante : "previa assunzione dei mezzi istruttori ritenuti Parte_1
rilevanti e/o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti in
1 accoglimento della domanda provveda a:
a) annullare il provvedimento di diniego della protezione internazionale per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché ai sensi dell'art. 10, co. 3) Cost. e dell'art 7 del D.lgs. 251/2007, lo status di rifugiato del ricorrente e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria a sensi dell'art. 14 del D.lgs. 251/07 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del ricorrente;
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 del D.lgs. 286/1998 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari in favore del ricorrente;
e) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa sia per il presente giudizio, quanto per il giudizio tenutosi innanzi alla Corte di cassazione".
Per il e per la Controparte_1 [...]
: Controparte_3
a) rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza di prime cure impugnata;
b) ove riproposta da controparte, rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata per mancanza dei presupposti previsti dalla legge;
c) rigettare le istanze istruttorie in quanto inammissibili ex art. 702 quater;
d) vinte le spese, diritti ed onorari dei diversi gradi di giudizio integralmente a carico di controparte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado:
Con ricorso introdotto ex art. 702 bis c.p.c. e art. 19 D. Lgs. 150/2011, il sig.
conveniva dinanzi al Tribunale Civile di Napoli il Parte_1 [...]
e la CP_1 Controparte_3
di in persona del l.r.p.t. impugnando il provvedimento n.
[...] CP_3
ID BN1357 emesso il 02.05.2016 dalla convenuta, notificato il CP_3
2 18.08.2016, col quale veniva rigettata la domanda di Protezione Internazionale dal ricorrente formulata e negata ogni altra forma di protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 del D.lgs. n. 286/1998.
Premetteva: di essere cittadino nigeriano, nato il [...] in [...], di religione cristiana cattolica è di etnia igbo;
- che la sua famiglia è composta dalla moglie, due figli, due fratelli ed una sorella mentre i genitori sono deceduti;
- ha lavorato come farmacista;
- nel Paese d'origine il ricorrente faceva parte dell'organizzazione non governativa denominata "Human Rights Organitation" che si occupava di incitare i giovani a non partecipare ai gruppi criminali;
- il medesimo era addetto alle pubbliche relazioni nell'ambito dell'organizzazione;
- il 24.08.2014, durante un convegno, il ricorrente unitamente al leader dell'organizzazione ed altri esponenti, veniva accusato di essere contro il governo;
- alcuni membri venivano arrestati e ricercati dalla Polizia locale;
- temendo di essere ingiustamente arrestato, sapendo di non trovare protezione nelle autorità locali, il ricorrente decideva di lasciare il proprio paese ed arrivava in Italia ove presentava richiesta di asilo;
- veniva convocato per l'audizione innanzi alla
[...]
per il 02.05.2016; Controparte_3
- la Commissione ritenendo che non si ravvisassero i presupposti di cui all'art.
1. lett. A della Convenzione, con il provvedimento impugnato rigettava la richiesta di rifugio, escludendo l'ammissione al beneficio dell'onere agevolato della prova di cui all'art 3, D.lgs. 251/2007, osservando, che non sussistevano i presupposti di cui all'art. 14, lett. a) e b) D.lgs. 251/2007; che non era ipotizzabile il presupposto del grave danno ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007 in considerazione del fatto che nel Paese d'origine del richiedente non si registravano specifici indici di pericolosità;
- che al ricorrente veniva rilasciato dalla Questura di Benevento un permesso di soggiorno con scadenza il 19.09.2016.
Rilevava che il provvedimento era palesemente illegittimo formulando gravame per i seguenti motivi:
3 - violazione dell'obbligo di cooperazione durante la fase istruttoria riguardante la zona di provenienza del richiedente asilo;
- omesso esame dei profili di danno grave di cui alla lett. a) e b) del D. Lgs.
251/2007;
- illogica e contradditoria motivazione;
- omessa valutazione degli elementi di riscontri esterni, quali l'indice di pericolosità della zona di provenienza e le informazioni della Commissione
Nazionale;
- illegittimo rigetto della domanda di protezione sussidiaria ed umanitaria.
Concludeva affinché il Tribunale adito, provvedesse :
a) ad annullare il provvedimento di diniego della protezione internazionale per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del
1951, nonché ai sensi dell'art. 10, co. 3) Cost. e dell'art 7 del D.lgs. 251/2007, lo status di rifugiato del ricorrente ordinando alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- in subordine:
c) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria, a sensi dell'art. 14 del D.lgs. 251/07, ordinando alla Questura competente il rilascio di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- in via ulteriormente gradata:
d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 del D.lgs. 286/1998 ordinando alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- in ogni caso: e) vinte le spese, competenze ed onorari di giudizio".
Si costituiva il Controparte_4
, depositando copia
[...] degli atti della procedura amministrativa ai quali si riportava.
Il P.M. interveniva depositando conclusioni scritte.
All'esito, con ordinanza n. 26102/2016 pubblicata il 12.01.2018, il Tribunale di
4 Napoli, XIII Sezione civile: "a) rigettava la domanda;
b) dichiarava le spese di liti irripetibili" ritenendo di aderire alle conclusioni della commissione territoriale laddove aveva ritenuto scarsamente credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla dinamica dei fatti narrati e notevolmente incongruenti (…) atteso che
“contrariamente a quanto dedotto in ricorso l'Imo State, posto a sud della confederazione nigeriana, non è teatro di violenza indiscriminata da conflitto armato interno o internazionale generalizzato per essere tale conflitto localizzato nel Nord Est (Stati del
Borno, e a causa della attività del gruppo terroristico di;
Per_1 Per_2 CP_5 che non risultano attacchi di tale gruppo terroristico nella zona di Imo State (cfr. rapporto
Commissione Nazionale Asilo, rapporto ACLED ed EASO) né sussistono i presupposti di cui agli artt. 5 e 19 d.lgs. 286/1998 od ulteriori elementi di vulnerabilità positivamente valutabili ai fini dell'accoglimento della domanda di protezione umanitaria;
non sono state documentate spese vive sostenute presso la sicché Controparte_3 per l'esito del giudizio, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili”.
Giudizio di appello:
Con atto ex art. 702 quater c.p.c. e contestuale istanza di sospensione ex art. 283
c.p.c., chiedeva la riforma della prefata ordinanza resa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, XIII, per i seguenti motivi:
“A) violazione della disciplina transitoria;
B) violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria – omesso esame dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato – illogica e contraddittoria motivazione – omessa motivazione elementi di riscontro esterni;
C) violazione od errata valutazione dell'indice di pericolosità della zona di provenienza – minaccia grave e protezione sussidiaria - omesso esame dei requisiti per la concessione della misura minore – illogica e contraddittoria motivazione – omessa motivazione;
D) erronea valutazione della sussistenza dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria – omessa ed illogica motivazione”.
Concludeva per : “a) l'accoglimento della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sia inaudita altera parte che previa fissazione dell'udienza di comparizione;
5 in ogni caso:
b) per l'annullamento del provvedimento per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
in via principale:
c) per accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951, nonché ai sensi dell'art. 10, co. 3) Cost. e dell'art 7 del D.lgs 251/2007, lo status di rifugiato dell'appellante ed ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno, ovvero d) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla protezione sussidiaria, a sensi dell'art. 14 del D.lgs. 251/07, od ancora e) accertare e dichiarare il diritto dell'appellante alla protezione umanitaria ex art. 5 co. 6 del D.lgs. 286/1998 ed ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero per la protezione sussidiaria o per motivi umanitari in suo favore;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 1008/2018, si costitutiva il
[...]
Controparte_4
nonché il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello; dopo vari rinvii d'ufficio, all'esito dell'udienza del 10.11.2021, la Corte si riservava la decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 2508/2022, pubblicata il 06.06.2022 la Corte d'Appello di Napoli,
Sezione Persone e Famiglia, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
“1) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Parte_1
Tribunale di Napoli, emessa il 9 gennaio 2018;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
3) revoca l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 6.3.2018”.
Invero, secondo la Corte l'inammissibilità dell'appello derivava dal fatto che il gravame era stato proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell'impugnata ordinanza, atteso che quest'ultima, pubblicata il 9 gennaio 2018, venne comunicata al difensore il successivo 12 gennaio sicché l'appello
6 doveva proporsi (…) con citazione da notificare entro il termine di trenta giorni o con ricorso depositato nel medesimo termine, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata avvenuta il 12 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 704 quater c.p.c. ovvero entro il
12 febbraio 2018 (l'11 febbraio, trentesimo giorno, cadeva di domenica): diversamente, nella specie l'appello è stato iscritto a ruolo, equipollente al deposito del ricorso, il 22 febbraio 2018, oltre il termine decadenziale predetto (…).
Alla pronuncia di inammissibilità dell'appello segue, ai sensi dell'art. 136, comma 2,
d.P.R. n. 115 del 2002, stante l'evidente colpa grave del difensore nel proporre un'impugnazione tardiva (…) anche la revoca dell'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 6 marzo 2018.
Le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti attesa la natura della controversia".
La prefata sentenza veniva impugnata con ricorso per cassazione per tre ordini di motivi: “1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 702 quater c.p.c., nonché dell'art. 19 D.lgs. 150/2011 (vigente pro-tempore) come modificato dall'art. 27 del D.lgs. 142/2015
e dell'art 111 Cost. in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3 per avere la Corte erroneamente dichiarato inammissibile l'appello introdotto con citazione secondo il previgente orienta- mento (Cass. Sez. 6° n. 17420/2017). In ogni caso, il ricorrente invocava l'errore incolpevole, in applicazione del principio del c.d. prospective overruling, avendo fatto affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale;
2) nullità della sentenza per omessa pronuncia – violazione dell'art. 112 c.p.c., degli artt.
2, 7, 9, 11 e 17 D.lgs. 251/2007, e dell'articolo 11, n. 1, lettera e) della direttiva del
Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE e direttiva 2001/95/CE, nonché dell'art. 10
(Direttiva Procedure) Direttiva 2013/32/UE, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. – errore in procedendo – per avere il Collegio di seconda istanza omesso l'esame dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;
3) violazione dell'art. 5, comma 6, dell'art. 19 d.lgs.286/1998, art. 3 D.lgs. 251/2017, art. 8 e dell'art. 32, comma 3, D.lgs.25/2008 in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, quanto al mancato riconoscimento della protezione umanitaria in violazione del principio di non refoulement (dal francese refouler = respingere, far tornare indietro) che è uno degli
7 elementi fondanti della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato, confermato dall'art. 3 CEDU, anche in relazione la rilevanza di un fatto sopravvenuto quale l'emergenza sanitaria ed al rischio della diffusione della pandemia da covid-19; violazione dell'obbligo di cooperazione istruttoria senza considerazione della grave situazione di vulnerabilità personale del ricorrente e della rilevanza della pandemia nel paese d'origine”.
Con ordinanza n. 15713/2022, la Corte di cassazione così provvedeva: “accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità”.
Sul punto, in ossequio a quanto statuito dalle Sezioni Unite (sentenza 28575/2018) la Corte di Legittimità ha chiarito che nel regime previsto dall'art. 19 d. lgs.
150/2011, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. f), d. lgs. 142/2015, l'appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione;
e tuttavia tale nuovo principio di diritto costituisce un overrulling processuale sin dall'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 19 citato.
Si legge nella decisione della Corte di legittimità che l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione doveva essere proposto effettivamente con ricorso, da depositarsi nei termini prescritti (trenta giorni), ma la Corte d'appello, fin dall'entrata in vigore della norma de qua, avrebbe dovuto tener conto della difficoltà interpretativa nascente da un'improvvisa modifica legislativa distonica con le forme stabilite - secondo l'interpretazione dominante - in ordine all'appello in casi simili, così da eventualmente escludere l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling (in tal caso, originario) nei confronti della parte che, come l'odierno ricorrente, avesse confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (cfr., in generale, Cass., Sez. U, 15144/2011). E la precedente interpretazione riteneva che la tempestività del gravame andasse verificata calcolando, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata (Cass. 17420/2017).
8 Occorreva perciò constatare che l'atto di citazione in appello era stato notificato entro il termine (12 febbraio 2018) indicato dalla stessa Corte di merito per l'esercizio del diritto di impugnazione.(cfr ordinanza n. 15713/22)
Nel caso in esame l'impugnazione doveva considerarsi tempestiva.
Giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione con rinvio.
Con citazione formulata ex art. 392 c.p.c. a seguito di Cassazione con rinvio, del giudizio di appello iscritto al R.G.N. 1008/2018 presso la Corte d'Appello di
Napoli, concluso con sentenza n.2508/2022, pubblicata il 06.06.2022, parte attrice concludeva per l'accoglimento dell'appello come originariamente formulato chiedendo il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine il diritto alla protezione umanitaria.
Iscritta la causa a ruolo al r.g.c. n. 3671/2023, si costitutiva il
[...]
Controparte_4
eccependo: “l'infondatezza dell'appello proposto e dell'atto di riassunzione del
[...] giudizio di appello e della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato politico ex art. 1 lett. a) convenzione di Ginevra e art.7 d.lgs. n. 251/2007; della richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria ex artt. 2, comma 1, lett. g) e h) e 14 del d.lgs.
n. 251/2007; della protezione umanitaria ex art. 5, co. 6, d.lgs. 286/98; dell'onere della prova”.
Il Procuratore Generale dichiarava: “l'inesistenza dei presupposti per rendere le proprie conclusioni”.
La Corte, all'esito dell'udienza del 31.05.2024, riservava la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Parte appellante depositava comparsa conclusionale, parte appellata non effettuava alcun deposito.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'atto in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato il 31.07.2023 a fronte dell'ordinanza n. 9 15713/2022, non notificata, pubblicata il 12.06.2023.
Passando al merito del
RICORSO IN RIASSUNZIONE con il primo motivo l'appellante afferma il proprio diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine al riconoscimento della protezione sussidiaria;
in ogni caso diritto alla protezione umanitaria, atteso che i fatti narrati (in primo grado) possono essere facilmente inquadrati tra i motivi di persecuzione per “appartenenza ad un particolare gruppo sociale” (art. 8 D.lgs. 251/2007). Inoltre, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, i report internazionali e dalle fonti accreditate emerge che la situazione politica e civile in Nigeria rende le condizioni di vita dell'intera popolazione pressoché invivibili.
Dai dati forniti dal Rapporto Amnesty International 2017/2018 emerge che in Nigeria le condizioni di vita sono assolutamente precarie e la Nazione è lacerata anche dal terrorismo.
Amnesty International ha diffuso un rapporto di 90 pagine fondato su testimonianze, interviste di uomini e donne musulmane e cristiane, vittime e testimoni oculari degli attacchi del gruppo terroristico, documentato dalle immagini satellitari ed intitolato il
“regno del terrore di ”. La Nigeria, da sempre, ed in modo ancora più CP_5 accentuato negli ultimi anni, è una zona interessata da una continua serie di scontri a fuoco, scioperi e manifestazioni violente che stanno salendo pericolosamente. Analoghe notizie si traggono dal sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri che evidenzia in Nigeria una situazione particolarmente precaria e sconsiglia di intraprendere viaggi per recarsi in Nigeria. [http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html].
Una corretta valutazione delle circostanze sopracitate, devono condurre alla individuazione di atti persecutori, di violenza fisica e psichica, sufficientemente gravi per la loro natura da rappresentare una violazione grave dei diritti fondamentali tutelati dalla
Convenzione sui Diritti dell'Uomo.
Per il diritto alla protezione umanitaria, in ragione della sua integrazione sociale in Italia, della sua condizione di vulnerabilità, in ragione della situazione generale di insicurezza del suo Paese di origine come riportato nell'atto di appello ex art 702 quater cpc.
Il motivo è infondato.
Invero secondo l'iter argomentativo posto a base della decisione del Tribunale 10 partenopeo, qui gravata (…) la commissione territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando scarsamente credibili le dichiarazioni rese dal richiedente in ordine alla dinamica dei fatti narrati e considerate le notevoli incongruenze (..). A sostegno del suo ricorso, il ricorrente dichiarava innanzi alla Commissione territoriale “di provenire dalla Nigeria, in particolare da Imo State;
di aver deciso di espatriare perché la sua vita era in pericolo in quanto appartenente ad una organizzazione non governativa (Human Rights Organitation) che si occupa di dare una vita migliore in Nigeria. A causa di un convegno tenutosi il 24 agosto del 2014, alcuni membri dell'organizzazione erano stati arrestati;
anche il leader dell'organizzazione era stato arrestato. In caso di rimpatrio non sa cosa gli potrebbe succedere”.
Come motivato dalla Commissione, la genericità dei fatti narrati, le contraddizioni e le incongruenze degli stessi, inducevano a concludere per il non riconoscimento di alcuna forma di protezione. (…) atteso che il ricorrente poneva a fondamento della domanda di protezione, di provenire dalla Nigeria, in particolare dall'Imo State;
di aver deciso di espatriare perché la sua vita era in pericolo in quanto appartenente ad una organizzazione non governativa (Human Rights Organitation) che si occupa di dare una vita migliore in
Nigeria. (cfr. ordinanza del 09/01/18).
Ebbene, le argomentazioni sopra riportate non concretizzano i requisiti necessari per riconoscere lo status di rifugiato come richiesti dall'art 2 del D. Leg., 2007 n.
251, atteso che:
1) per il legislatore ha diritto a tale riconoscimento il "cittadino straniero che, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e, per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...";
2) a mente del successivo art. 7 gli atti di persecuzione devono : a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) e possono, assumere la
11 forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
Ne segue che l'argomentazione posta dal ricorrente alla base della sua domanda di protezione (ovvero l'essere nigeriano della regione dell'Imo State ed appartenere ad una organizzazione non governativa per denunciare la grave situazione economica del paese), non rientra nelle ipotesi rilevanti ai fini della normativa fin qui richiamata.
Tanto più che la regione dell'Imo State, posta a sud della confederazione nigeriana, non è coinvolta in una violenza indiscriminata né in un conflitto armato interno o internazionale generalizzato, essendo il medesimo localizzato nel Nord Est
(Stati del Borno, e a causa della attività del gruppo terroristico di Per_1 Per_2 CP_5
assente, invece, nell'Imo State (cfr. rapporto Commissione Nazionale Asilo,
[...]
rapporto ACLED ed EASO) (cfr. ordinanza gravata).
Né risultano estensibili alla regione di provenienza del ricorrente i dati forniti e le considerazioni contenute nel Rapporto Amnesty International 2017/2018 dal quale
è emerso che “in Nigeria le condizioni di vita sono assolutamente precarie e la Nazione è lacerata anche dal terrorismo. In Nigeria, infatti, attualmente, è insediato il gruppo terroristico del famigerato “ ”, che viene definito come uno dei gruppi CP_5 terroristici più feroci al mondo. “ ”, soltanto nel 2014 ha cagionato la morte di CP_5
5.500 civili ed altri 1500 nel 2015 in almeno 70 attacchi in villaggi e città del Paese nigeriano. L'organizzazione criminale uccide, distrugge, tortura, violenta e dall'inizio del
2014 ha rapito circa 2000 donne e bambini. Quasi 50 persone morte e più di 180 ferite in soli 2 giorni nel paese nigeriano nel mese di novembre 2015. Il 17.11.2015 oltre 32 persone
12 sono state uccise da una bomba a Yola ed il giorno dopo altri 14 sono morti a seguito di un doppio attentato suicida di due donne in un mercato di kano. Per_3
“ ”, approfittando della crescente tensione tra cristiani e musulmani, ha CP_5 distrutto chiese e ucciso cristiani che rifiutavano di convertirsi all'Islam, prendendo di mira anche i musulmani moderati.
Amnesty International ha diffuso un rapporto di 90 pagine fondato su testimonianze, interviste di uomini e donne musulmane e cristiane, vittime e testimoni oculari degli attacchi del gruppo terroristico, documentato dalle immagini satellitari, ed intitolato il
“regno del terrore di ”. In Nigeria vige un clima di violenza diffusa e CP_5 indiscriminata a causa di conflitti armati tra etnie, scontri di religione, attentati dinamitardi, lotta armata condotta da gruppi nativi che si battono contro lo sfruttamento delle risorse naturali da parte di società multinazionali, da disordini politici e sociali per il controllo dei giacimenti petroliferi. La violenza indiscriminata in Nigeria è accertata ormai in tutto il territorio, in presenza di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia, anzi spesso coinvolgenti gli stessi apparati statali al fianco dell'uno o dell'altro gruppo in conflitto. Da sempre, ed in modo ancora più accentuato negli ultimi anni, è una zona interessata da una continua serie di scontri a fuoco, scioperi e manifestazioni violente in continuo e pericoloso aumento. Analoghe notizie si traggono dal sito Viaggiare
Sicuri del Ministero degli Affari Esteri che evidenzia in Nigeria una situazione particolarmente precaria e sconsiglia di intraprendere viaggi per recarsi in Nigeria
[http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/nigeria.html].
Orbene, dall'unico dato certo della provenienza del ricorrente dalla Nigeria, non può desumersi, neppure in via presuntiva, l'esistenza delle condizioni evidenziate nel rapporto di Amnesty International 2017/2018 e la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato politico come sopra evidenziati.
Tanto più che il ricorrente:
a) non ha allegato né provato che nel suo Stato d'origine sia incorso in atti persecutori (o nel loro rischio) ovvero in episodi di violenza o discriminazione correlati ai motivi di cui al citato art. 8 (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, opinione politica);
13 b) non ha dedotto né precisato come la sua partecipazione alla organizzazione non governativa Human Rights Organitation, risalente al 1990, abbia inciso negativamente sulla sua situazione personale concretizzando un pericolo tale da costringerlo ad andare via.
Neppure è stata allegata né provata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria (un “ rischio effettivo di danno grave”) o per motivi umanitari (“seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano).
Non è stato provato il pericolo incombente sul ricorrente di essere sottoposto a tortura nello stato di provenienza né la ricorrenza di gravi motivi umanitari quale fattispecie atipica configurabile ogni qual volta lo stato di provenienza del richiedente adotti atti o comportamenti lesivi dei diritti fondamentali tutelati dalla
Costituzione.
La decisione di primo grado merita la conferma.
Quanto al governo delle spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio (di appello, di Cassazione e di rinvio), della natura della controversia
(avente ad oggetto i diritti umani) e delle condizioni del richiedente asilo, ricorrono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti costituite.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 09/01/18 adottata nel giudizio RG 26102/16, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa interamente le spese del giudizio di appello, di cassazione e di rinvio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 03/03/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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