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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 534/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
UE MO Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI IL
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 162/2020 pubblicata il 03/02/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Patrizia Morabito, accogliere le seguenti conclusioni: a) Dichiarare responsabili dell'evento dannoso per cui è causa i convenuti
[...]
e l' ; Controparte_1 Controparte_2
b) Dichiarare tenuti e condannare i convenuti in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t. ed il Legale Rappresentante p.t dell'
[...]
in solido tra loro a risarcire i danni tutti alla salute, Controparte_2 patrimoniali, morali e di ogni tipo subiti dal sig. in conseguenza Parte_1 della condotta colposa e della negligenza sopra documentata nonchè della gravissima assenza di cure;
c) Condannare i suddetti convenuti al pagamento della somma di € 400.000,00 e/o a quelle somme maggiori e/o minori che saranno stabilite in conformità agli accertamenti espletati e delle risultanze di causa, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore ed al pagamento degli interessi di legge dal giorno dell'evento, su tutte le somme che verranno liquidate;
d) Condannare altresì i convenuti a risarcire i danni che sono derivati all'attore e che gli deriveranno dall'inadempimento delle obbligazioni di risarcimento e di pagamento suddette e liquidare in favore dell'attore la rivalutazione di tutte le somme dovute con criteri di equità o, in subordine, mediante utilizzazione delle variazioni in aumento rilevate dall'ISTAT dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
e) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, gravate di spese generali, e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, che venga ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata e con i testi già indicati, ove ritenuto necessario ai fini del decidere.
per parte appellata: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. In subordine, ritenere e dichiarare la domanda infondata rigettandola, Controparte_1 confermando la sentenza impugnata.
Per il caso non temuto di condanna, si chiede che l' sia Controparte_2 condannata a rivalere il per quanto sarà tenuto in forza Controparte_1 dell'emananda sentenza. pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggo Calabria, Parte_1 conveniva in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_4 affermando:
- di aver accusato disturbi visivi agli occhi nel mese di febbraio 2014 e di essersi sottoposto a visita oculistica presso gli Ospedali Riuniti di in data Controparte_2
19.5.2014, all'esito della quale gli era stata diagnosticata trombosi retinica nell'occhio sinistro e prescritto un esame fluoroangiografico;
- di essere stato ristretto il 30.05.2019 presso la casa circondariale di Arghillà (RC), in esecuzione di un residuo di pena di quattro mesi e ventidue giorni;
- di aver immediatamente rappresentato le sue esigenze di cura, chiedendo di essere sottoposto all'esame fluoroangiografico, e di aver anche presentato al Tribunale di
Sorveglianza in data 5.06.2014 un'istanza di differimento della pena ovvero di detenzione domiciliare per potersi curare;
- che le istanze venivano rigettare dal Tribunale di Sorveglianza, perché nella relazione sanitaria dell'1.07.2014 della Casa Circondariale era stata assicurata la possibilità di adeguate cure anche in ambito carcerario, in realtà non prestate;
- di essere stato sottoposto soltanto in data 22.07.2015 alla , il cui esito Parte_2 aveva comportato la prescrizione di trattamento laser fotocoagulativo dell'occhio sinistro, controllo della pressione sistemica e richiesta di valutazione ematochimica per trombosi;
- successivamente l'attore perdeva il visus dall'occhio sinistro e il visus dall'occhio destro si riduceva di 1,5 punti, ma sino al 25.8.2014 (scarcerazione per fine pena)
l'unica terapia cui era stato sottoposto era stata la somministrazione di eparina per gli ultimi 10 giorni di detenzione.
L'attore lamentava che la perdita di vista all'occhio sinistro e il conseguente strabismo divergente erano il risultato della ritardata fluorangiografia, perché se l'esame fosse stato effettuato tempestivamente, ossia entro un mese al massimo dall'insorgere della patologia, sarebbe stato possibile rallentare la perdita del visus mediante idoneo trattamento.
pag. 3/8 L'attore chiedeva pertanto il risarcimento del danno ai convenuti, quantificato in euro
400.000,00, ovvero di quella maggiore o minore determinata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente eccepiva il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, rilevando che le funzioni relative alla sanità penitenziaria erano di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, e nel merito concludeva per il rigetto della domanda. L si costituiva Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda, affermando che il danno si era consolidato ben prima dell'ingresso in carcere e che il trattamento laser non era stato effettuato in quanto l'apparecchio non era funzionante, come da comunicazione del 18.8.2014.
Con sentenza n. 162/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda di parte attrice, reputando non dimostrata l'epoca di insorgenza della patologia ed il ritardo nella prestazione delle cure. impugnava la predetta decisione, ritenendola errata in quanto: Parte_1
- L'epoca di insorgenza della malattia e la cronologia degli eventi erano stati documentati nel diario clinico;
- L'attore aveva articolato prova testimoniale per dimostrare di aver effettuato la visita presso il presidio sanitario di non ammessa dal primo Controparte_2 giudice;
- La relazione medico legale dei consulenti tecnici d'ufficio confermava le affermazioni dell'attore;
- La tesi della contraffazione del certificato del 19.5.2014 è contraddittoria e priva di fondamento alla luce della documentazione clinica in atti;
- Al momento della visita del 22.07.2014 l'edema del polo posteriore era presente, confermando che la malattia era nella fase iniziale, tanto che al momento della visita da parte dei consulenti tecnici d'ufficio non era più presente.
L'appellante chiedeva, pertanto, l'ammissione della prova testimoniale già articolata in primo grado e la riforma della sentenza impugnata nei termini su riportati.
Si costituiva in giudizio il , che concludeva per il rigetto Controparte_5 dell'appello, insistendo nella eccezione di carenza di legittimazione passiva. L
[...]
restava contumace. Controparte_4
pag. 4/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata implicitamente in primo grado,
è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate o comunque non ammesse dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), l'udienza di precisazione delle conclusioni si è conclusa senza alcun riferimento alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, che doveva essere espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte, né detta richiesta è stata mai menzionata nelle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Passando al merito dell'appello, si deve osservare che nella documentazione sanitaria acquisita nel corso del giudizio di primo grado non sussiste alcun documento che certifichi l'epoca di insorgenza della malattia. Il diario clinico redatto al momento dell'ingresso presso la casa circondariale non certifica la data della visita del 19.5.2014, ma si limita a registrare le affermazioni rese dal detenuto al momento dell'ingresso. Si tratta ovviamente di dichiarazioni rese dalla parte che agisce per il riconoscimento del danno, per cui non hanno alcun valore di prova all'interno del giudizio.
2.2. Non vi è traccia della visita del 19.5.2014 negli atti del Servizio Sanitario, a differenza di tutte le altre attività successivamente svoltesi e documentate nel diario clinico e nella documentazione prodotta. Il certificato prodotto, inoltre, è privo di data, difforme da ogni certificazione proveniente dal medesimo nosocomio acquisita in giudizio, e riporta esiti di trombosi con consiglio di “FAG” senza prescrizione della stessa né prenotazione, o altra indicazione utile per la prenotazione dell'esame.
Anche volendo ritenere veridico il documento, nonostante l'impossibilità di identificare il medico che lo ha sottoscritto, di individuare la registrazione della visita nel registro pag. 5/8 ospedaliero, nel quale vengono indicate anche le visite effettuate con esenzione, si può solo affermare che il documento è stato formato prima dell'ingresso presso la casa circondariale. Non vi è prova alcuna che detta prescrizione sia avvenuta in data
19.5.2014, che all'epoca il danno fosse appena insorto – visto che i problemi di visus erano ricondotti dall'attore al mese di febbraio del 2014 e che dall'occhio sinistro la visione era solo di luci ed ombre, e che dal certificato risulta la diagnosi di “esiti di trombosi retinica”. Infine, pur volendo ammettere che la visita specialistica fosse avvenuta il 19 maggio del 2014, alla data della esecuzione dell'ordine di carcerazione - intervenuta ben 11 giorni dopo - l'attore non aveva effettuato alcuna prenotazione per l'esame specialistico essenziale, ossia la fluorangiografia, né per gli esami propedeutici.
D'altra parte, proprio nella istanza al Tribunale di sorveglianza l'attore aveva precisato che, dopo aver ricevuto la prescrizione del 19 maggio si era recato solo il 29 maggio dal medico di fiducia per la prenotazione degli esami propedeutici alla fluorangiografia, che poi non aveva effettuato per l'avvenuta restrizione. In realtà, anche di queste prescrizioni non vi è traccia, visto che l'unico certificato medico datato 29 maggio 2014
è una mera attestazione (Si certifica che il sig. (19.7.1959) in base a Parte_1 certificazione specialistica presenta “esiti di trombosi retinica”. Per tale patologia deve effettuare ulteriori indagini al fine di una più attenta diagnosi e terapia.) e non contiene neanche la prescrizione dell'esame principale richiesto nel certificato asseritamente rilasciato il 19 maggio 2024.
2.3.La relazione medico legale dei consulenti tecnici d'ufficio non ha confermato le affermazioni dell'attore, in quanto non ha minimamente verificato l'epoca di insorgenza della malattia. I Consulenti Tecnici d'Ufficio, come accuratamente illustrato dalla sentenza di prime cure, si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni rese dall'attore al momento dell'ingresso presso la casa circondariale, senza verificare la compatibilità della data di insorgenza della malattia come indicata dall'attore con le risultanze cliniche in atti.
Questa carenza è particolarmente rilevante, posto che l'unica negligenza riscontrata dai consulenti è il ritardo nella indagine diagnostica e quindi nell'approntare la terapia. Se il problema alla vista era stato percepito dall'attore a febbraio 2014, e la tempestività dell'intervento diagnostico e terapico era essenziale (nell'arco di 30 giorni al massimo), pag. 6/8 l'attore avrebbe dovuto dimostrare con precisione l'epoca di insorgenza della patologia o quanto meno della sua scoperta. In difetto di questa dimostrazione, non vi è prova del nesso causale tra omessa esecuzione della fluoroangiografia fino al mese di luglio 2014
e perdita del visus.
La prova del nesso causale, in caso di responsabilità omissiva, si ottiene sostituendo l'omissione con la condotta dovuta e valutando quale sarebbe stato l'esito più probabile, secondo le regole scientifiche del settore. Nel caso in esame, non avendo un riferimento temporale certo dell'insorgenza e della prima diagnosi della trombosi retinica, non è possibile affermare che l'esecuzione dell'esame fluoroangiografico entro il 19 giugno
2014 avrebbe consentito una (più) efficace cura della patologia o comunque una riduzione degli esiti negativi.
2.5.Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che, al momento della visita del
22.07.2014, l'edema del polo posteriore fosse presente, poiché detto dato è stato ritenuto dai consulenti una progressione della malattia ed una complicanza, non una conferma del momento di insorgenza della malattia o della sua fase iniziale. Né detta conclusione può essere tratta dal mancato riscontro dell'edema al momento della visita da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, visto che questa è avvenuta a distanza di anni dai fatti di causa.
Infine, si deve escludere il valore probatorio del certificato del medico chirurgo del 29 maggio 2015, in cui si da atto della pregressa diagnosi di trombosi retinica, visto che non è indicata la data della diagnosi stessa né alcun altro elemento rilevante.
In conclusione, difetta la prova della responsabilità dei convenuti rispetto all'evoluzione negativa della malattia dell'attore, per cui la sentenza impugnata deve essere confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (il valore della causa viene determinato tenendo conto della domanda alla condanna alla somma di € 400.000,00 in applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle SU n. 20805/2025, secondo la quale “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della pag. 7/8 parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione, € 3.082,00 per la fase decisionale, per un totale di € 11.229,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 162/2020, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 11.229,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Presidente est.
UE MO
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 534/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
UE MO Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RI IL
appellante e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA
(C.F. Controparte_2
), contumace P.IVA_2
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 162/2020 pubblicata il 03/02/2020 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Patrizia Morabito, accogliere le seguenti conclusioni: a) Dichiarare responsabili dell'evento dannoso per cui è causa i convenuti
[...]
e l' ; Controparte_1 Controparte_2
b) Dichiarare tenuti e condannare i convenuti in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante p.t. ed il Legale Rappresentante p.t dell'
[...]
in solido tra loro a risarcire i danni tutti alla salute, Controparte_2 patrimoniali, morali e di ogni tipo subiti dal sig. in conseguenza Parte_1 della condotta colposa e della negligenza sopra documentata nonchè della gravissima assenza di cure;
c) Condannare i suddetti convenuti al pagamento della somma di € 400.000,00 e/o a quelle somme maggiori e/o minori che saranno stabilite in conformità agli accertamenti espletati e delle risultanze di causa, a titolo di risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore ed al pagamento degli interessi di legge dal giorno dell'evento, su tutte le somme che verranno liquidate;
d) Condannare altresì i convenuti a risarcire i danni che sono derivati all'attore e che gli deriveranno dall'inadempimento delle obbligazioni di risarcimento e di pagamento suddette e liquidare in favore dell'attore la rivalutazione di tutte le somme dovute con criteri di equità o, in subordine, mediante utilizzazione delle variazioni in aumento rilevate dall'ISTAT dal giorno dell'evento sino al soddisfo;
e) Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze ed onorari del presente giudizio e di quello di primo grado, gravate di spese generali, e accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede, che venga ammessa ed espletata la prova testimoniale come articolata e con i testi già indicati, ove ritenuto necessario ai fini del decidere.
per parte appellata: ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
[...]
. In subordine, ritenere e dichiarare la domanda infondata rigettandola, Controparte_1 confermando la sentenza impugnata.
Per il caso non temuto di condanna, si chiede che l' sia Controparte_2 condannata a rivalere il per quanto sarà tenuto in forza Controparte_1 dell'emananda sentenza. pag. 2/8 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Reggo Calabria, Parte_1 conveniva in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_4 affermando:
- di aver accusato disturbi visivi agli occhi nel mese di febbraio 2014 e di essersi sottoposto a visita oculistica presso gli Ospedali Riuniti di in data Controparte_2
19.5.2014, all'esito della quale gli era stata diagnosticata trombosi retinica nell'occhio sinistro e prescritto un esame fluoroangiografico;
- di essere stato ristretto il 30.05.2019 presso la casa circondariale di Arghillà (RC), in esecuzione di un residuo di pena di quattro mesi e ventidue giorni;
- di aver immediatamente rappresentato le sue esigenze di cura, chiedendo di essere sottoposto all'esame fluoroangiografico, e di aver anche presentato al Tribunale di
Sorveglianza in data 5.06.2014 un'istanza di differimento della pena ovvero di detenzione domiciliare per potersi curare;
- che le istanze venivano rigettare dal Tribunale di Sorveglianza, perché nella relazione sanitaria dell'1.07.2014 della Casa Circondariale era stata assicurata la possibilità di adeguate cure anche in ambito carcerario, in realtà non prestate;
- di essere stato sottoposto soltanto in data 22.07.2015 alla , il cui esito Parte_2 aveva comportato la prescrizione di trattamento laser fotocoagulativo dell'occhio sinistro, controllo della pressione sistemica e richiesta di valutazione ematochimica per trombosi;
- successivamente l'attore perdeva il visus dall'occhio sinistro e il visus dall'occhio destro si riduceva di 1,5 punti, ma sino al 25.8.2014 (scarcerazione per fine pena)
l'unica terapia cui era stato sottoposto era stata la somministrazione di eparina per gli ultimi 10 giorni di detenzione.
L'attore lamentava che la perdita di vista all'occhio sinistro e il conseguente strabismo divergente erano il risultato della ritardata fluorangiografia, perché se l'esame fosse stato effettuato tempestivamente, ossia entro un mese al massimo dall'insorgere della patologia, sarebbe stato possibile rallentare la perdita del visus mediante idoneo trattamento.
pag. 3/8 L'attore chiedeva pertanto il risarcimento del danno ai convenuti, quantificato in euro
400.000,00, ovvero di quella maggiore o minore determinata in corso di causa.
Si costituiva in giudizio il , il quale preliminarmente eccepiva il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva, rilevando che le funzioni relative alla sanità penitenziaria erano di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, e nel merito concludeva per il rigetto della domanda. L si costituiva Controparte_4 chiedendo il rigetto della domanda, affermando che il danno si era consolidato ben prima dell'ingresso in carcere e che il trattamento laser non era stato effettuato in quanto l'apparecchio non era funzionante, come da comunicazione del 18.8.2014.
Con sentenza n. 162/2020 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda di parte attrice, reputando non dimostrata l'epoca di insorgenza della patologia ed il ritardo nella prestazione delle cure. impugnava la predetta decisione, ritenendola errata in quanto: Parte_1
- L'epoca di insorgenza della malattia e la cronologia degli eventi erano stati documentati nel diario clinico;
- L'attore aveva articolato prova testimoniale per dimostrare di aver effettuato la visita presso il presidio sanitario di non ammessa dal primo Controparte_2 giudice;
- La relazione medico legale dei consulenti tecnici d'ufficio confermava le affermazioni dell'attore;
- La tesi della contraffazione del certificato del 19.5.2014 è contraddittoria e priva di fondamento alla luce della documentazione clinica in atti;
- Al momento della visita del 22.07.2014 l'edema del polo posteriore era presente, confermando che la malattia era nella fase iniziale, tanto che al momento della visita da parte dei consulenti tecnici d'ufficio non era più presente.
L'appellante chiedeva, pertanto, l'ammissione della prova testimoniale già articolata in primo grado e la riforma della sentenza impugnata nei termini su riportati.
Si costituiva in giudizio il , che concludeva per il rigetto Controparte_5 dell'appello, insistendo nella eccezione di carenza di legittimazione passiva. L
[...]
restava contumace. Controparte_4
pag. 4/8 Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
La richiesta di ammissione dei mezzi istruttori, rigettata implicitamente in primo grado,
è da ritenersi inammissibile in questa sede. Le istanze istruttorie rigettate o comunque non ammesse dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione (Cass. Sez. 6, 04/04/2022, n. 10767, Rv. 664646 - 01) Si precisa che, sebbene l'appellante avesse richiamato gli atti e le memorie depositate (quindi anche quelle in cui insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori), l'udienza di precisazione delle conclusioni si è conclusa senza alcun riferimento alla richiesta di ammissione delle istanze istruttorie, che doveva essere espressamente reiterata in tale sede, per consentire adeguata risposta da parte della controparte, né detta richiesta è stata mai menzionata nelle comparse conclusionali e memorie di replica.
2.1. Passando al merito dell'appello, si deve osservare che nella documentazione sanitaria acquisita nel corso del giudizio di primo grado non sussiste alcun documento che certifichi l'epoca di insorgenza della malattia. Il diario clinico redatto al momento dell'ingresso presso la casa circondariale non certifica la data della visita del 19.5.2014, ma si limita a registrare le affermazioni rese dal detenuto al momento dell'ingresso. Si tratta ovviamente di dichiarazioni rese dalla parte che agisce per il riconoscimento del danno, per cui non hanno alcun valore di prova all'interno del giudizio.
2.2. Non vi è traccia della visita del 19.5.2014 negli atti del Servizio Sanitario, a differenza di tutte le altre attività successivamente svoltesi e documentate nel diario clinico e nella documentazione prodotta. Il certificato prodotto, inoltre, è privo di data, difforme da ogni certificazione proveniente dal medesimo nosocomio acquisita in giudizio, e riporta esiti di trombosi con consiglio di “FAG” senza prescrizione della stessa né prenotazione, o altra indicazione utile per la prenotazione dell'esame.
Anche volendo ritenere veridico il documento, nonostante l'impossibilità di identificare il medico che lo ha sottoscritto, di individuare la registrazione della visita nel registro pag. 5/8 ospedaliero, nel quale vengono indicate anche le visite effettuate con esenzione, si può solo affermare che il documento è stato formato prima dell'ingresso presso la casa circondariale. Non vi è prova alcuna che detta prescrizione sia avvenuta in data
19.5.2014, che all'epoca il danno fosse appena insorto – visto che i problemi di visus erano ricondotti dall'attore al mese di febbraio del 2014 e che dall'occhio sinistro la visione era solo di luci ed ombre, e che dal certificato risulta la diagnosi di “esiti di trombosi retinica”. Infine, pur volendo ammettere che la visita specialistica fosse avvenuta il 19 maggio del 2014, alla data della esecuzione dell'ordine di carcerazione - intervenuta ben 11 giorni dopo - l'attore non aveva effettuato alcuna prenotazione per l'esame specialistico essenziale, ossia la fluorangiografia, né per gli esami propedeutici.
D'altra parte, proprio nella istanza al Tribunale di sorveglianza l'attore aveva precisato che, dopo aver ricevuto la prescrizione del 19 maggio si era recato solo il 29 maggio dal medico di fiducia per la prenotazione degli esami propedeutici alla fluorangiografia, che poi non aveva effettuato per l'avvenuta restrizione. In realtà, anche di queste prescrizioni non vi è traccia, visto che l'unico certificato medico datato 29 maggio 2014
è una mera attestazione (Si certifica che il sig. (19.7.1959) in base a Parte_1 certificazione specialistica presenta “esiti di trombosi retinica”. Per tale patologia deve effettuare ulteriori indagini al fine di una più attenta diagnosi e terapia.) e non contiene neanche la prescrizione dell'esame principale richiesto nel certificato asseritamente rilasciato il 19 maggio 2024.
2.3.La relazione medico legale dei consulenti tecnici d'ufficio non ha confermato le affermazioni dell'attore, in quanto non ha minimamente verificato l'epoca di insorgenza della malattia. I Consulenti Tecnici d'Ufficio, come accuratamente illustrato dalla sentenza di prime cure, si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni rese dall'attore al momento dell'ingresso presso la casa circondariale, senza verificare la compatibilità della data di insorgenza della malattia come indicata dall'attore con le risultanze cliniche in atti.
Questa carenza è particolarmente rilevante, posto che l'unica negligenza riscontrata dai consulenti è il ritardo nella indagine diagnostica e quindi nell'approntare la terapia. Se il problema alla vista era stato percepito dall'attore a febbraio 2014, e la tempestività dell'intervento diagnostico e terapico era essenziale (nell'arco di 30 giorni al massimo), pag. 6/8 l'attore avrebbe dovuto dimostrare con precisione l'epoca di insorgenza della patologia o quanto meno della sua scoperta. In difetto di questa dimostrazione, non vi è prova del nesso causale tra omessa esecuzione della fluoroangiografia fino al mese di luglio 2014
e perdita del visus.
La prova del nesso causale, in caso di responsabilità omissiva, si ottiene sostituendo l'omissione con la condotta dovuta e valutando quale sarebbe stato l'esito più probabile, secondo le regole scientifiche del settore. Nel caso in esame, non avendo un riferimento temporale certo dell'insorgenza e della prima diagnosi della trombosi retinica, non è possibile affermare che l'esecuzione dell'esame fluoroangiografico entro il 19 giugno
2014 avrebbe consentito una (più) efficace cura della patologia o comunque una riduzione degli esiti negativi.
2.5.Nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che, al momento della visita del
22.07.2014, l'edema del polo posteriore fosse presente, poiché detto dato è stato ritenuto dai consulenti una progressione della malattia ed una complicanza, non una conferma del momento di insorgenza della malattia o della sua fase iniziale. Né detta conclusione può essere tratta dal mancato riscontro dell'edema al momento della visita da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, visto che questa è avvenuta a distanza di anni dai fatti di causa.
Infine, si deve escludere il valore probatorio del certificato del medico chirurgo del 29 maggio 2015, in cui si da atto della pregressa diagnosi di trombosi retinica, visto che non è indicata la data della diagnosi stessa né alcun altro elemento rilevante.
In conclusione, difetta la prova della responsabilità dei convenuti rispetto all'evoluzione negativa della malattia dell'attore, per cui la sentenza impugnata deve essere confermata.
3. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore sino ad € 520.000,00 (il valore della causa viene determinato tenendo conto della domanda alla condanna alla somma di € 400.000,00 in applicazione dei principi affermati dalla sentenza delle SU n. 20805/2025, secondo la quale “nel caso di integrale rigetto della domanda di condanna al pagamento di una somma determinata di denaro, contenente l'indicazione alternativa del «diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa», la liquidazione delle spese di lite in favore della pag. 7/8 parte vittoriosa si determina sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile) dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini:
€ 1.772,00 per la fase di studio, € 1.169,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione, € 3.082,00 per la fase decisionale, per un totale di € 11.229,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 162/2020, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore del , Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 11.229,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 11 novembre 2025
La Presidente est.
UE MO
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