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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 5604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5604 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 9791/2021 promossa da: quale imprenditore individuale Parte_1 con l'avv. M. Salari;
ATTRICE contro
, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
con l'avv. E. Ludini;
CONVENUTA
d , per esse, la mandataria Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_2 con l'avv. E. Ludini;
INTERVENUTE
Oggetto: contratto di leasing;
sospensione pagamento canoni;
Conclusioni:
Per l'attore:
Preliminarmente perché venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
-Nel merito si insiste nelle conclusioni così come già precisate nella ns. III memoria e cioè: “A) In via principale e nel merito, previa dichiarazione di nullità delle dichiarazioni di “risoluzione contrattuale” in data 18/1/2018, relativa ai contratti di locazione in atti (doc. n. 2 e 6 del fascicolo monitorio) dichiarare pagina 1 di 6 l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo e, quindi, la nullità e/o inefficacia dello stesso, in quanto comunque infondato, con conseguente revoca. B) In via riconvenzionale condannare a risarcire il danno reputazionale conseguente alla illegittima Controparte_1 dichiarazione di risoluzione contrattuale e correlata “segnalazione” alla Banca d'Italia, danno da determinarsi quantitativamente secondo equità, così come il danno ex art. 96 cpc. Vinte le spese, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. C) Solo subordinatamente, ritenendo che la fondatezza della proposta domanda sia documentalmente stata provata, si insiste per la ammissione della prova per testi così come formulata nella ns. II memoria.
Per quale mandataria di convenuta e intervenuta: CP_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa e previa concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo la presente opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta e facile soluzione
IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'opposizione promossa avverso il DECRETO
INGIUNTIVO del TRIBUNALE DI BRESCIA n. 2469/2021 del 21/6/2021 (r.g. n. 6236/2021) in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto.
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale dei contratti di locazione finanziaria (già nr. 309646, ed ora) nr PS/ e (già nr. 308228, ed ora) nr AS/ e, per P.IVA_1 P.IVA_2
l'effetto, condannare la impresa individuale , con sede legale in Parte_1
SPOLETO (PG) C.F. , Partita IVA, Parte_2 C.F._1
alla immediata riconsegna in favore di ei seguenti beni: P.IVA_3 Controparte_1
-AUTOVETTURA FORD KUGA TITANIUM 4WD 2.0 TDCI 163 CV USATA ANNO DI PRIMA
IMMATRICOLAZIONE 21.11.2008 TARGA DT07FE, TELAIO WFORXXGCDR8L14422
-TRATRICE FENDT 828 VARIO, TELAIO NR 836211895 completo di ZAVORRE FENDT
ANTERIORI KG 180.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
in qualità di imprenditore individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2469 del 21.6.2021, con cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di restituire a
[...]
(“ ) due beni (un'autovettura e un macchinario industriale), oggetto CP_1 CP_1 rispettivamente dei contratti di locazione finanziaria n. 308228 (ora n. AS/01588866) e n. 309646 (ora n.
PS/ 01590027) conclusi nel 2012 con – poi incorporata in in Controparte_6 Controparte_1
( ) - e risolti dalla concedente per inadempimento dell'utilizzatrice.
[...] CP_1 pagina 2 di 6 A fondamento della propria opposizione, ha dedotto: a) l'improcedibilità della Parte_1 domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b) l'illegittimità della risoluzione dei contratti operata dalla concedente, stante l'applicazione di una normativa eccezionale (D.L.
17/10/2017 n. 189) emanata per far fronte all'emergenza terremoto nel centro Italia – ove ha sede l'impresa individuale – e volta a sospendere e/o prorogare i termini dei pagamenti, tra gli altri, dei canoni relativi a contratti di locazione finanziaria;
b) l'illegittima segnalazione dell'impresa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e il conseguente danno reputazionale sofferto dall'opponente, di cui viene chiesto il risarcimento.
(“ ) si è costituita per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_1 CP_7 chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Sono, infine, intervenute ex art. 111 c.p.c. – in qualità di cessionarie della concedente - Controparte_3 ed – per il tramite della mandataria – facendo proprie tutte le
[...] Controparte_4 CP_5 istanze ed eccezioni formulate dalla convenuta.
***
L'opposizione merita parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'improcedibilità della domanda
Il leasing non rientra tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di mediazione a condizione di procedibilità.
Sulla normativa emergenziale
L'opponente ha dedotto l'applicabilità ai contratti intercorrenti con della normativa emanata a CP_1 partire dall'agosto 2016 per fronteggiare l'emergenza terremoto nelle regioni del centro Italia. Più nello specifico, l'art. 48, lett. G) del D.L. 189/2016 prevede per una serie di Comuni, tra cui Spoleto – ove ha sede l'impresa individuale attrice -, la sospensione del pagamento dei canoni “per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale”.
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è pagina 3 di 6 prorogato al 31 dicembre 2025 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2025".
Ciò premesso, si rende quindi necessario verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'applicabilità della normativa citata e, cioè se: a) l'attività imprenditoriale si svolga nella zona rossa istituita mediante apposito provvedimento amministrativo;
b) i beni mobili oggetto dei contratti di leasing – in questo caso un'autovettura e un trattore – siano strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Quanto al primo presupposto, dalla visura camerale e dai contratti di leasing prodotti dalla concedente già in sede monitoria, risulta che la sede dell'impresa individuale è Spoleto (PG), Parte_1 località Sant'Angelo in Mercole n. 2. È pacifico tra le parti che la sede dell'attività imprenditoriale ricada nell'ambito territoriale interessato dalla normativa eccezionale.
Quanto al secondo presupposto, lo stesso non può dirsi integrato per entrambi i contratti.
Deve essere ravvisato infatti soltanto con riferimento al contratto n. 309646 avente ad oggetto “trattrice
Fendt 828”: sia pur in assenza di allegazioni specifiche, è del tutto verosimile che tale bene mobile, per la sua natura, venga utilizzato nell'esercizio dell'impresa, che svolge – come si ricava dalla visura camerale –
“attività di movimento terra e lavori agricoli c/ terzi”.
Alla medesima conclusione non si può pervenire con riferimento al contratto n. 308228, avente ad oggetto
“un'autovettura Ford Kuga”: non è stata, infatti, fornita alcuna prova (e in vero ancor prima allegazione) sul fatto che la stessa venga utilizzata nell'esercizio dell'impresa, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il contratto di locazione finanziaria sia stato concluso da nella sua Parte_1 qualità di imprenditore individuale e non quale persona fisica.
In definitiva, la sospensione di cui all'art. 48, lett. g) D.L. 189/2016 è legittima solo con riferimento al contratto n. 309646 (trattore) e non anche per il contratto n. 308228 (ford kuga)
Sulla risoluzione stragiudiziale dei contratti di leasing
Con riferimento al contratto n. 309646 (trattore), trovando applicazione la normativa emergenziale e dunque la sospensione dall'obbligo di pagamento dei canoni, deve concludersi che il credito vantato da pagina 4 di 6 non era sussistente al momento della comunicazione di risoluzione stragiudiziale, talché il CP_1 contratto non è stato legittimamente risolto.
Al contrario, il contratto n. 308228 è stato legittimamente risolto, posto che l'insoluto, alla data di comunicazione di risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa, ammontava a € 2.067,67 (è raggiunta la soglia di gravità dell'inadempimento ex art. 137 L. 124/2017, posto che il mancato pagamento ha riguardo un numero di canoni (ciascuna dei quali di € 345,30 al mese) superiore a 4.
Essendo il contratto risolto, non sussiste alcun titolo che giustifichi la detenzione del bene mobile, che dovrà essere restituito alla proprietaria. Medio tempore, la proprietà del bene è stata trasferita a
[...]
CP_4
Sul risarcimento del danno e sulla segnalazione alla centrale rischi
L'attore ha altresì dedotto l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia effettuata da e ha chiesto il risarcimento del danno reputazionale asseritamente subito. CP_1
Ancorché, per le ragioni esposte, la segnalazione appaia illegittima con riferimento al preteso – ma in vero inesistente – inadempimento rispetto al contratto n. 309646 (trattore), si osserva che l'attore non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla sussistenza del danno lamentato, talché l'accertamento sulla legittimità o meno delle segnalazioni rimane assorbito (non si registrano domande di inibitoria funzionale all'avvio dell'iter per la cancellazione).
Come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (ex multis Cass. civ., sez. I, sent. 6589/2023;
Cass. civ., sez. III, sent. n. 25536/2024; Cass. civ., sez. III, sent. n. 29252/2024).
Sulle spese
Attesa la reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di quale mandataria di CP_5 Controparte_3
e di Controparte_4 in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2469 del 21.6.2021 emesso dal Tribunale di Brescia;
pagina 5 di 6 dichiara l'inefficacia della risoluzione stragiudiziale del contratto n. 309646 oggetto di causa, avente ad oggetto “trattrice Fendt 828”; dichiara la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 308228 oggetto di causa;
conseguentemente condanna l'attore alla restituzione, in favore della convenuta, con efficacia ex art. 111
c.p.c. nei confronti di quale mandataria di e dunque alla restituzione in CP_5 Controparte_4 favore di quest'ultima del seguente bene: AUTOVETTURA FORD KUGA TITANIUM 4WD 2.0 TDCI
163 CV USATA ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 21.11.2008 TARGA DT07FE, TELAIO
WFORXXGCDR8L14422; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; spese integralmente compensate.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID FI
pagina 6 di 6
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice ID FI, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 9791/2021 promossa da: quale imprenditore individuale Parte_1 con l'avv. M. Salari;
ATTRICE contro
, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
con l'avv. E. Ludini;
CONVENUTA
d , per esse, la mandataria Controparte_3 Controparte_4 [...]
CP_2 con l'avv. E. Ludini;
INTERVENUTE
Oggetto: contratto di leasing;
sospensione pagamento canoni;
Conclusioni:
Per l'attore:
Preliminarmente perché venga dichiarata l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
-Nel merito si insiste nelle conclusioni così come già precisate nella ns. III memoria e cioè: “A) In via principale e nel merito, previa dichiarazione di nullità delle dichiarazioni di “risoluzione contrattuale” in data 18/1/2018, relativa ai contratti di locazione in atti (doc. n. 2 e 6 del fascicolo monitorio) dichiarare pagina 1 di 6 l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'opposto decreto ingiuntivo e, quindi, la nullità e/o inefficacia dello stesso, in quanto comunque infondato, con conseguente revoca. B) In via riconvenzionale condannare a risarcire il danno reputazionale conseguente alla illegittima Controparte_1 dichiarazione di risoluzione contrattuale e correlata “segnalazione” alla Banca d'Italia, danno da determinarsi quantitativamente secondo equità, così come il danno ex art. 96 cpc. Vinte le spese, con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. C) Solo subordinatamente, ritenendo che la fondatezza della proposta domanda sia documentalmente stata provata, si insiste per la ammissione della prova per testi così come formulata nella ns. II memoria.
Per quale mandataria di convenuta e intervenuta: CP_5
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali di cui in premessa e previa concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo la presente opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta e facile soluzione
IN VIA PRINCIPALE, rigettare integralmente l'opposizione promossa avverso il DECRETO
INGIUNTIVO del TRIBUNALE DI BRESCIA n. 2469/2021 del 21/6/2021 (r.g. n. 6236/2021) in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto.
IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale dei contratti di locazione finanziaria (già nr. 309646, ed ora) nr PS/ e (già nr. 308228, ed ora) nr AS/ e, per P.IVA_1 P.IVA_2
l'effetto, condannare la impresa individuale , con sede legale in Parte_1
SPOLETO (PG) C.F. , Partita IVA, Parte_2 C.F._1
alla immediata riconsegna in favore di ei seguenti beni: P.IVA_3 Controparte_1
-AUTOVETTURA FORD KUGA TITANIUM 4WD 2.0 TDCI 163 CV USATA ANNO DI PRIMA
IMMATRICOLAZIONE 21.11.2008 TARGA DT07FE, TELAIO WFORXXGCDR8L14422
-TRATRICE FENDT 828 VARIO, TELAIO NR 836211895 completo di ZAVORRE FENDT
ANTERIORI KG 180.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DI DIRITTO
in qualità di imprenditore individuale, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2469 del 21.6.2021, con cui il Tribunale di Brescia gli ha ingiunto di restituire a
[...]
(“ ) due beni (un'autovettura e un macchinario industriale), oggetto CP_1 CP_1 rispettivamente dei contratti di locazione finanziaria n. 308228 (ora n. AS/01588866) e n. 309646 (ora n.
PS/ 01590027) conclusi nel 2012 con – poi incorporata in in Controparte_6 Controparte_1
( ) - e risolti dalla concedente per inadempimento dell'utilizzatrice.
[...] CP_1 pagina 2 di 6 A fondamento della propria opposizione, ha dedotto: a) l'improcedibilità della Parte_1 domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria;
b) l'illegittimità della risoluzione dei contratti operata dalla concedente, stante l'applicazione di una normativa eccezionale (D.L.
17/10/2017 n. 189) emanata per far fronte all'emergenza terremoto nel centro Italia – ove ha sede l'impresa individuale – e volta a sospendere e/o prorogare i termini dei pagamenti, tra gli altri, dei canoni relativi a contratti di locazione finanziaria;
b) l'illegittima segnalazione dell'impresa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e il conseguente danno reputazionale sofferto dall'opponente, di cui viene chiesto il risarcimento.
(“ ) si è costituita per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_1 CP_7 chiedendo il rigetto delle pretese attoree.
Sono, infine, intervenute ex art. 111 c.p.c. – in qualità di cessionarie della concedente - Controparte_3 ed – per il tramite della mandataria – facendo proprie tutte le
[...] Controparte_4 CP_5 istanze ed eccezioni formulate dalla convenuta.
***
L'opposizione merita parziale accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Sull'improcedibilità della domanda
Il leasing non rientra tra le materie per le quali è previsto l'obbligo di mediazione a condizione di procedibilità.
Sulla normativa emergenziale
L'opponente ha dedotto l'applicabilità ai contratti intercorrenti con della normativa emanata a CP_1 partire dall'agosto 2016 per fronteggiare l'emergenza terremoto nelle regioni del centro Italia. Più nello specifico, l'art. 48, lett. G) del D.L. 189/2016 prevede per una serie di Comuni, tra cui Spoleto – ove ha sede l'impresa individuale attrice -, la sospensione del pagamento dei canoni “per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale”.
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dalla L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 14, comma 6) che "per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è pagina 3 di 6 prorogato al 31 dicembre 2025 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta. Con riguardo alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, il termine di sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, è fissato al 31 dicembre 2025".
Ciò premesso, si rende quindi necessario verificare se, nel caso in esame, sussistano i presupposti per l'applicabilità della normativa citata e, cioè se: a) l'attività imprenditoriale si svolga nella zona rossa istituita mediante apposito provvedimento amministrativo;
b) i beni mobili oggetto dei contratti di leasing – in questo caso un'autovettura e un trattore – siano strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Quanto al primo presupposto, dalla visura camerale e dai contratti di leasing prodotti dalla concedente già in sede monitoria, risulta che la sede dell'impresa individuale è Spoleto (PG), Parte_1 località Sant'Angelo in Mercole n. 2. È pacifico tra le parti che la sede dell'attività imprenditoriale ricada nell'ambito territoriale interessato dalla normativa eccezionale.
Quanto al secondo presupposto, lo stesso non può dirsi integrato per entrambi i contratti.
Deve essere ravvisato infatti soltanto con riferimento al contratto n. 309646 avente ad oggetto “trattrice
Fendt 828”: sia pur in assenza di allegazioni specifiche, è del tutto verosimile che tale bene mobile, per la sua natura, venga utilizzato nell'esercizio dell'impresa, che svolge – come si ricava dalla visura camerale –
“attività di movimento terra e lavori agricoli c/ terzi”.
Alla medesima conclusione non si può pervenire con riferimento al contratto n. 308228, avente ad oggetto
“un'autovettura Ford Kuga”: non è stata, infatti, fornita alcuna prova (e in vero ancor prima allegazione) sul fatto che la stessa venga utilizzata nell'esercizio dell'impresa, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza che il contratto di locazione finanziaria sia stato concluso da nella sua Parte_1 qualità di imprenditore individuale e non quale persona fisica.
In definitiva, la sospensione di cui all'art. 48, lett. g) D.L. 189/2016 è legittima solo con riferimento al contratto n. 309646 (trattore) e non anche per il contratto n. 308228 (ford kuga)
Sulla risoluzione stragiudiziale dei contratti di leasing
Con riferimento al contratto n. 309646 (trattore), trovando applicazione la normativa emergenziale e dunque la sospensione dall'obbligo di pagamento dei canoni, deve concludersi che il credito vantato da pagina 4 di 6 non era sussistente al momento della comunicazione di risoluzione stragiudiziale, talché il CP_1 contratto non è stato legittimamente risolto.
Al contrario, il contratto n. 308228 è stato legittimamente risolto, posto che l'insoluto, alla data di comunicazione di risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa, ammontava a € 2.067,67 (è raggiunta la soglia di gravità dell'inadempimento ex art. 137 L. 124/2017, posto che il mancato pagamento ha riguardo un numero di canoni (ciascuna dei quali di € 345,30 al mese) superiore a 4.
Essendo il contratto risolto, non sussiste alcun titolo che giustifichi la detenzione del bene mobile, che dovrà essere restituito alla proprietaria. Medio tempore, la proprietà del bene è stata trasferita a
[...]
CP_4
Sul risarcimento del danno e sulla segnalazione alla centrale rischi
L'attore ha altresì dedotto l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia effettuata da e ha chiesto il risarcimento del danno reputazionale asseritamente subito. CP_1
Ancorché, per le ragioni esposte, la segnalazione appaia illegittima con riferimento al preteso – ma in vero inesistente – inadempimento rispetto al contratto n. 309646 (trattore), si osserva che l'attore non ha fornito alcuna allegazione né prova in ordine alla sussistenza del danno lamentato, talché l'accertamento sulla legittimità o meno delle segnalazioni rimane assorbito (non si registrano domande di inibitoria funzionale all'avvio dell'iter per la cancellazione).
Come da consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento” (ex multis Cass. civ., sez. I, sent. 6589/2023;
Cass. civ., sez. III, sent. n. 25536/2024; Cass. civ., sez. III, sent. n. 29252/2024).
Sulle spese
Attesa la reciproca soccombenza, le spese devono essere integralmente compensate. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando, con efficacia ex art. 111 c.p.c. nei confronti di quale mandataria di CP_5 Controparte_3
e di Controparte_4 in accoglimento parziale dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 2469 del 21.6.2021 emesso dal Tribunale di Brescia;
pagina 5 di 6 dichiara l'inefficacia della risoluzione stragiudiziale del contratto n. 309646 oggetto di causa, avente ad oggetto “trattrice Fendt 828”; dichiara la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. 308228 oggetto di causa;
conseguentemente condanna l'attore alla restituzione, in favore della convenuta, con efficacia ex art. 111
c.p.c. nei confronti di quale mandataria di e dunque alla restituzione in CP_5 Controparte_4 favore di quest'ultima del seguente bene: AUTOVETTURA FORD KUGA TITANIUM 4WD 2.0 TDCI
163 CV USATA ANNO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE 21.11.2008 TARGA DT07FE, TELAIO
WFORXXGCDR8L14422; rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.; spese integralmente compensate.
Brescia, 17.12.2025
Il giudice
ID FI
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