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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/07/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 3435/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 03/07/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. FALLACI MARCO;
Avv. IMBRIACI SILVANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: obbligazioni contributive – accertamento negativo- Conclusioni parte ricorrente, stante l'annullamento in autotutela del debito, si concorda sulla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. CP_
ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con pensazione delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 30/11/2023 Parte_1
ha impugnato l'atto di accertamento d'ufficio Prot. .
[...] CP_1 3000.28/04/2023.0234718, datato 28 aprile 2023 e ricevuto a mezzo posta in data 19 maggio 2023, con cui l' ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.105,41, di CP_1 cui € 1.556,41 per sanzioni, per insufficiente pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2016, in relazione al modello unico 2017 (redditi 2016).
A motivo dell'opposizione, in sintesi, ha dedotto che la richiesta di pagamento si sarebbe basata su errate risultanze dell'accertamento effettuato dall'
[...]
sulla base di una pretesa incongruenza fra quanto recuperato a titolo di CP_2 CP_ contribuzione nell'apposita Gestione separata per l'anno 2016 e il reddito imponibile dichiarato dalla ricorrente per il medesimo anno di imposta pari all'importo di Euro 26.605,00, con conseguente quantificazione della somma di € 3.549,00 quale differenziale contributivo dovuto.
Invero, tale presunto maggiore reddito sarebbe stato desunto dall'Ente impositore in ragione dell'errore materiale contenuto in detta dichiarazione dei redditi mod. Unico 2017, recante l'indicazione di un ulteriore reddito - per vero insussistente - di € 12.802,00 nella colonna 4 del Rigo RR5 – neppure ritenuto rilevante da parte della stessa Agenzia delle Entrate. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' in resistenza, riportandosi ai dati testuali della dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa contribuente. CP_ Nelle more, l' deducendo la circostanza di avere provveduto, in autotutela, a sistemare la posizione contributiva della parte ricorrente con conseguente annullamento del debito contributivo, richiesto con l'atto di accertamento opposto, ha concluso chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
La difesa di parte ricorrente ha aderito a siffatta richiesta anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite così come da conclusioni in atti.
2. - Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere come richiesto concordemente dalle parti.
3. - Quanto alle spese, vi è altresì concorde richiesta di integrale compensazione tra le parti e il Tribunale non vede ragioni ostative ad una pronuncia in tal senso conforme anche in considerazione della circostanza dell'originario errore di trasmissione da parte della contribuente dei dati reddituali, che come tali sono stati CP_ recepiti dall' sino quando lo stesso Ente non ha provveduto, svolti i necessari accertamenti di non sussistenza di un maggior reddito imponibile, ad annullare in autotutela l'iniziale pretesa contributiva. Trattasi all'evidenza di motivi di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelli tipici espressamente previsti dalla dall'art. 92, che giustificano pienamente la compensazione delle spese anche alla luce della nota pronuncia della Corte cost. n. 77/2018.
___________________________________________________________________ 2
N. 3435/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
II) Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 03/07/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
___________________________________________________________________ 3
N. 3435/2023 R.G.S.L.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
in persona del dott. Carlo Chiriaco, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, il giorno 03/07/2025, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione, ex art. 429 c.p.c. la seguente nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie in primo grado iscritta al n. 3435 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(c.f. rappresentata e Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E CP_
( c.f. ), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. GORGONI P.IVA_1
MASSIMILIANO e dall'Avv. FALLACI MARCO;
Avv. IMBRIACI SILVANO, con domicilio eletto in VIALE BELFIORE 28/A - FIRENZE
RESISTENTE
Oggetto: obbligazioni contributive – accertamento negativo- Conclusioni parte ricorrente, stante l'annullamento in autotutela del debito, si concorda sulla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. CP_
ha concluso chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere con pensazione delle spese di lite.
Tribunale di Firenze
___________________
1. - Con ricorso depositato in data 30/11/2023 Parte_1
ha impugnato l'atto di accertamento d'ufficio Prot. .
[...] CP_1 3000.28/04/2023.0234718, datato 28 aprile 2023 e ricevuto a mezzo posta in data 19 maggio 2023, con cui l' ha richiesto il pagamento dell'importo di € 5.105,41, di CP_1 cui € 1.556,41 per sanzioni, per insufficiente pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2016, in relazione al modello unico 2017 (redditi 2016).
A motivo dell'opposizione, in sintesi, ha dedotto che la richiesta di pagamento si sarebbe basata su errate risultanze dell'accertamento effettuato dall'
[...]
sulla base di una pretesa incongruenza fra quanto recuperato a titolo di CP_2 CP_ contribuzione nell'apposita Gestione separata per l'anno 2016 e il reddito imponibile dichiarato dalla ricorrente per il medesimo anno di imposta pari all'importo di Euro 26.605,00, con conseguente quantificazione della somma di € 3.549,00 quale differenziale contributivo dovuto.
Invero, tale presunto maggiore reddito sarebbe stato desunto dall'Ente impositore in ragione dell'errore materiale contenuto in detta dichiarazione dei redditi mod. Unico 2017, recante l'indicazione di un ulteriore reddito - per vero insussistente - di € 12.802,00 nella colonna 4 del Rigo RR5 – neppure ritenuto rilevante da parte della stessa Agenzia delle Entrate. CP_ Radicato il contraddittorio si è costituito l' in resistenza, riportandosi ai dati testuali della dichiarazione dei redditi presentata dalla stessa contribuente. CP_ Nelle more, l' deducendo la circostanza di avere provveduto, in autotutela, a sistemare la posizione contributiva della parte ricorrente con conseguente annullamento del debito contributivo, richiesto con l'atto di accertamento opposto, ha concluso chiedendo di dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
La difesa di parte ricorrente ha aderito a siffatta richiesta anche in ordine alla regolamentazione delle spese di lite così come da conclusioni in atti.
2. - Va dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere come richiesto concordemente dalle parti.
3. - Quanto alle spese, vi è altresì concorde richiesta di integrale compensazione tra le parti e il Tribunale non vede ragioni ostative ad una pronuncia in tal senso conforme anche in considerazione della circostanza dell'originario errore di trasmissione da parte della contribuente dei dati reddituali, che come tali sono stati CP_ recepiti dall' sino quando lo stesso Ente non ha provveduto, svolti i necessari accertamenti di non sussistenza di un maggior reddito imponibile, ad annullare in autotutela l'iniziale pretesa contributiva. Trattasi all'evidenza di motivi di pari o maggiore gravità ed eccezionalità di quelli tipici espressamente previsti dalla dall'art. 92, che giustificano pienamente la compensazione delle spese anche alla luce della nota pronuncia della Corte cost. n. 77/2018.
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N. 3435/2023 R.G.S.L.
Tribunale di Firenze
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
I ) dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
II) Spese interamente compensate tra le parti. Così deciso in Firenze, il 03/07/2025
IL GIUDICE
DOTT. CARLO CHIRIACO
( F.to dig.te)
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N. 3435/2023 R.G.S.L.