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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. BE CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 771/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Miceli)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.ti Bontempo e Moretti)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1263 del 3/10/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell si dichiarava che il ricorrente era affetto da malattia professionale, da cui derivava una menomazione dell'integrità psico-fisica in misura pari complessivamente al 14%, con decorrenza dalla domanda amministrativa, e si condannava il resistente al pagamento dell'indennizzo in capitale di cui all'art. 13, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 38/2000 per un'inabilità permanente pari al 14%, con la decorrenza di legge e con gli interessi legali.
Il interponeva appello, cui resisteva l . Pt_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante rimprovera al primo giudice di non aver considerato le “effettive condizioni cliniche sofferte” dal , al quale, per le sue mansioni di autista, Pt_1 occupandosi anche del carico/scarico di merci pesanti - segnatamente, lamiere in ferro - dovrebbe riconoscersi, invece, una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 9% (e, quindi, procedendo all'unificazione con una precedente menomazione, nella misura del 18%).
Le doglianze si rivelano complessivamente infondate.
Invero, la CTU espletata nel primo grado (v. perizia del dott. ha accertato che il è affetto Per_1 Pt_1 da “artropatia alle spalle con lesione della cuffia dei rotatori a destra trattata chirurgicamente”, concludendo nel senso che tale infermità comporta un danno biologico pari al 7% - con decorrenza dal momento della presentazione della domanda amministrativa - applicando il codice di menomazione voce 227 e precisando che “una quota parte della malattia professionale denunciata va ricondotta causalmente a fenomeni degenerativi”.
Stando così le cose, si osserva che, nell'appello, manca una differente prospettazione medico-legale che possa motivare un maggior grado di menomazione, atteso che il presente libello impugnatorio si rivela silente riguardo all'individuazione degli asseriti errori commessi dall'ausiliario.
In particolare, l'appellante si limita a rinviare alla documentazione già depositata nel giudizio di primo grado, ma non indica né da quale esame diagnostico si possa evincere una menomazione di grado maggiore del 7% (e non del 6%, come erroneamente indicato nel ricorso in appello) per giungere ad una valutazione non inferiore al 10% (anche se, poi, nelle conclusioni si chiede il 9%), né gli eventuali codici di menomazione, la cui applicazione porterebbe a giungere ad una maggior valutazione.
Ultronee ai fini del quantum invalidante si rivelano, poi, le richiamate deposizioni rese dai testi escussi dal primo giudice, che militano soltanto nel senso di confermare il nesso causale della malattia professionale, in base alle posture incongrue ed al sollevamento dei pesi.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (rendendo meramente esplorativa l'istanza di ammissione della CTU medico-legale).
In difetto della dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante la tipologia di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, a carico dell'appellante, le condizioni
“oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.500,00 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(BE ES)