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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/09/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1490/2024, avverso la sentenza n.1247/2024 pubblicata il 9.8.2024 dal Tribunale di Trani tra
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Enrico Perchinunno, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo G. Gagliardi come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e
, elettivamente domiciliata in Terlizzi presso lo studio dell'avv. Lorenzo Chieffi, che la CP_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Trani il coniuge e, nell'allegare che con atto CP_1 Parte_1 del 8.3.73 avevano acquistato in regime di comunione legale l'appartamento sita in Trani a via Statuti
Marittimi 24, dove l'uomo aveva continuato ad abitare insieme ai loro figli anche dopo che nei primi mesi del
1974 lei era andata via di casa e dopo che nel 1981 era intervenuta tra loro separazione giudiziale con affidamento della prole al padre ma senza assegnazione della casa familiare, ha chiesto da un lato pronunciarsi lo scioglimento della comunione sull'immobile, dall'altro lato quantificarsi i frutti civili a lei spettanti per non avere goduto del bene comune, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto e ha chiesto, in via di riconvenzione, accertarsi l'intervenuta usucapione in suo favore dell'immobile o in subordine, in caso di rigetto di tale domanda, condannarsi la a pagargli CP_1 metà del prezzo di compravendita nonché metà delle spese da lui sostenute negli anni a titolo di addizioni, migliorie e spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Il Tribunale adìto dapprima con sentenza non definitiva 916 del 6.5.21 ha rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dal;
poi, all'esito di CTU, con la sentenza appellata per un Pt_1 verso ha disposto lo scioglimento della comunione mediante assegnazione dell'intero bene al (con Pt_1 ordine a quest'ultimo di pagare alla un conguaglio di € 44.111,00 quale valore della sua quota), per CP_1 altro verso ha dichiarato il diritto della a ricevere dal , a titolo di frutti civili non percepiti, CP_1 Pt_1
l'importo di € 323,73 mensili dalla domanda giudiziale sino al pagamento del conguaglio, con rigetto delle restanti domande, condanna del alle spese di giudizio, spese di CTU a carico di entrambe le parti in Pt_1 ragione di metà per ciascuna.
Avverso tali statuizioni ha interposto appello il per chiedere, in parziale riforma delle stesse, da un Pt_1 lato il ridimensionamento della sua condanna a pagare alla i frutti non percepiti entro il minor CP_1 importo di € 161,86 mensili e soltanto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dall'altro lato l'accoglimento della domanda – rigettata in primo grado – di condanna della a rifondergli la quota CP_1 di pertinenza delle spese per lavori straordinari sulle parti comuni che lui aveva pagato per intero dopo la deliberazione di approvazione dell'assemblea condominiale;
con conseguente diversa regolamentazione delle spese di difesa dei due gradi di giudizio (o comunque di quelle di primo grado).
Si è costituita la e, nel dedurre l'inammissibilità o l'infondatezza degli avversi motivi di CP_1 impugnazione, ha concluso nel senso del rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio del grado.
Assegnati i termini di legge ex art.352 cpc, all'udienza del 10.7.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Con il primo motivo di appello il lamenta che il primo giudice avrebbe sbagliato sia nel quantificare Pt_1 in € 323,73 mensili i frutti civili che lui era tenuto a restituire alla (posto che tale somma, indicata CP_1 dal CTU, corrispondeva al canone figurativo per l'intero bene e dunque spettava alla comproprietaria soltanto in ragione del 50%) sia nell'estendere l'obbligo sino all'intervenuto pagamento del conguaglio di € 44.111,00 anziché soltanto sino al momento della pubblicazione della sentenza impugnata.
Tale doglianza deve ritenersi in larga parte affetta da inammissibilità per intervenuta formazione, su tali questioni, di un giudicato c.d. esterno.
Ed invero è circostanza pacifica e comunque documentata che la abbia chiesto e ottenuto in data CP_1
18.10.24 il decreto n.1096/24 di ingiunzione al di pagamento dei ratei mensili di € 323,73 maturati Pt_1 dalla data di domanda di accertamento degli stessi sino alla data di deposito del ricorso per d.i. (14.10.24); iniziativa a cui l'ingiunto non si è opposto nei termini di legge, ma soltanto tardivamente ai sensi dell'art.650
c.p.c., e quindi con modalità che per la S.C. sono inidonee ad impedire il passaggio in giudicato del d.i. non opposto tempestivamente (cfr., in termini, Cass.19429/05).
Né può utilmente replicarsi che la abbia intrapreso, in modo scorretto e irrituale, un'iniziativa CP_1 giudiziale ultronea in quanto volta a duplicare un titolo giudiziale già in suo possesso, dovendosi osservare in proposito che il primo giudice, con decisione non oggetto di impugnazione, ha adottato sul punto una statuizione di natura meramente dichiarativa, come tale inidonea di per sé sola a sostenere un'iniziativa esecutiva nei confronti del . Pt_1
Deve dunque concludersi che il motivo di appello in esame, per la parte in cui mira a riformare la decisione di primo grado di quantificazione dei frutti mensili in € 323,73 e di estensione della debenza della quota di spettanza sino alla data di deposito del ricorso per d.i. (14.10.24), sia inammissibile perché in contrasto con un giudicato già intervenuto sui medesimi punti, sicchè resta precluso l'esame, nel merito, delle questioni su cui l'impugnazione si fonda.
Al contrario, per la parte in cui mira ad escludere la debenza della quota dei frutti anche oltre il deposito del d.i. e sino al pagamento del conguaglio, tale motivo di appello è ammissibile – perché non contrasta con alcun giudicato esterno – nonché meritevole di accoglimento.
Ciò in quanto con la decisione di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art.720 c.c. al e conguaglio in favore della – ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione delle Pt_1 CP_1 relative statuizioni – l'appellante è divenuto unico proprietario del bene e ha quindi diritto a tutti i frutti civili da esso ricavabili;
né rileva, al fine di escludere tale effetto, che il ancora non abbia adempiuto Pt_1
l'obbligo (peraltro ben suscettibile di esecuzione) di pagamento alla della somma di € 44.111,00 CP_1 stabilita nella sentenza appellata, poiché per condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di scioglimento della comunione (Cass.1656/17).
La sentenza appellata, dunque, va riformata nel senso che il rateo mensile di € 323,73 stabilito in primo grado deve essere dichiarato dovuto soltanto sino alla data di deposito del d.i. e non oltre.
Con il secondo motivo di appello, il contesta la decisione di primo grado nella (sola) parte in cui ha Pt_1 rigettato tra le altre, per mancanza di prova e dei presupposti di cui all'art.1110 c.c., la sua richiesta di condannare la a restituirgli – quale comproprietaria a ciò obbligata pro quota – metà delle spese CP_1 per lavori straordinari su parti comuni, da lui pagate per l'intero al a seguito dell'approvazione Parte_2 assembleare.
Tale doglianza è fondata per quanto di ragione.
Come correttamente osservato dall'appellante, la disposizione dell'art.1110 c.c., che il giudice di prime cure ha richiamato per fondare il rigetto della pretesa attorea, e che ancora nella presente sede l'appellata invoca per contrastare le avverse difese, prevede un regime – in tema di spese necessarie alla conservazione delle parti comuni dell'edificio – del tutto estraneo al caso in esame, poiché nella specie non si tratta di iniziative di spesa assunte da un condomino nella trascuranza degli altri o del , ma ben diversamente di Parte_2 una spesa legittimamente decisa ed approvata dagli organi condominiali e però versata al , in Parte_2 proporzione ai millesimi, da uno soltanto dei comproprietari dell'unità immobiliare, con conseguente diritto, da parte di quest'ultimo, di agire in regresso, nei rapporti interni con l'altro, per ottenere il rimborso della metà di quanto da lui versato.
Va piuttosto rilevato, sotto il profilo del quantum, che con riguardo ai lavori di straordinaria manutenzione di cui l'appellante chiede la ripetizione pro quota, gli unici di cui il ha chiaramente allegato e Pt_1 documentato (docc.4-5-6-7 del fascicolo di primo grado) il pagamento in favore del sono i Parte_2 quattro versamenti indicati al punto 12 della sua comparsa di risposta del 2017, per un complessivo importo di € 3.193,78, con conseguente suo diritto a recuperarne, in via di regresso, la metà, pari ad € 1.596,89.
Delle ulteriori somme pretese, invece, non risulta allegato, e comunque provato nei termini di legge,
l'effettivo pagamento al condominio creditore, presupposto perché possa sorgere un diritto del alla Pt_1 ripetizione della metà nei confronti della comproprietaria . CP_1
Tale ultima conclusione negativa si impone, con ancora maggiore evidenza, con riguardo agli ulteriori lavori di straordinaria amministrazione deliberati dal nel corso del presente giudizio, giacchè in tal caso Parte_2 la pretesa del di condanna della a ripetergli la metà delle somme dovute al in Pt_1 CP_1 Parte_2 relazioni a tali opere si scontra, prima ancora che con le considerazioni di cui sopra, con il divieto di proporre domande nuove in corso di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello, la CP_1 va condannata a pagare al , a titolo di ripetizione della sua quota di spese condominiali, l'importo di Pt_1
€ 1.596,89, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
La riforma parziale della sentenza appellata impone una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio (con assorbimento del terzo e ultimo motivo di appello proposto dal in relazione alla sua Pt_1 soccombenza in primo grado).
In proposito, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi.
Restano ovviamente ferme le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e divenute definitive perché non impugnate dalle parti, ivi compresa la decisione di porre i costi dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1247/24 emessa dal Tribunale di Trani il 9.8.24, lo accoglie nei limiti Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che il diritto di di ricevere in pagamento da , a titolo di quota a lei CP_1 Parte_1 spettante dei frutti civili dell'immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione tra loro, la somma di € 323,73 mensili a partire dalla data di notificazione della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio, sussiste sino alla (e non oltre la) data del 14.10.24;
2) condanna a pagare a , quale quota a suo carico dei versamenti eseguiti dal CP_1 Parte_1
in favore del condominio per lavori di straordinaria manutenzione delle parti comuni, l'importo Pt_1 di € 1.596,89, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) conferma nel resto la sentenza appellata;
4) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1490/2024, avverso la sentenza n.1247/2024 pubblicata il 9.8.2024 dal Tribunale di Trani tra
elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio dell'avv. Enrico Perchinunno, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo G. Gagliardi come da procura speciale allegata all'atto di appello
Appellante
e
, elettivamente domiciliata in Terlizzi presso lo studio dell'avv. Lorenzo Chieffi, che la CP_1 rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
ha citato innanzi al Tribunale di Trani il coniuge e, nell'allegare che con atto CP_1 Parte_1 del 8.3.73 avevano acquistato in regime di comunione legale l'appartamento sita in Trani a via Statuti
Marittimi 24, dove l'uomo aveva continuato ad abitare insieme ai loro figli anche dopo che nei primi mesi del
1974 lei era andata via di casa e dopo che nel 1981 era intervenuta tra loro separazione giudiziale con affidamento della prole al padre ma senza assegnazione della casa familiare, ha chiesto da un lato pronunciarsi lo scioglimento della comunione sull'immobile, dall'altro lato quantificarsi i frutti civili a lei spettanti per non avere goduto del bene comune, con vittoria di spese.
Si è costituito il convenuto e ha chiesto, in via di riconvenzione, accertarsi l'intervenuta usucapione in suo favore dell'immobile o in subordine, in caso di rigetto di tale domanda, condannarsi la a pagargli CP_1 metà del prezzo di compravendita nonché metà delle spese da lui sostenute negli anni a titolo di addizioni, migliorie e spese condominiali ordinarie e straordinarie.
Il Tribunale adìto dapprima con sentenza non definitiva 916 del 6.5.21 ha rigettato la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dal;
poi, all'esito di CTU, con la sentenza appellata per un Pt_1 verso ha disposto lo scioglimento della comunione mediante assegnazione dell'intero bene al (con Pt_1 ordine a quest'ultimo di pagare alla un conguaglio di € 44.111,00 quale valore della sua quota), per CP_1 altro verso ha dichiarato il diritto della a ricevere dal , a titolo di frutti civili non percepiti, CP_1 Pt_1
l'importo di € 323,73 mensili dalla domanda giudiziale sino al pagamento del conguaglio, con rigetto delle restanti domande, condanna del alle spese di giudizio, spese di CTU a carico di entrambe le parti in Pt_1 ragione di metà per ciascuna.
Avverso tali statuizioni ha interposto appello il per chiedere, in parziale riforma delle stesse, da un Pt_1 lato il ridimensionamento della sua condanna a pagare alla i frutti non percepiti entro il minor CP_1 importo di € 161,86 mensili e soltanto fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, dall'altro lato l'accoglimento della domanda – rigettata in primo grado – di condanna della a rifondergli la quota CP_1 di pertinenza delle spese per lavori straordinari sulle parti comuni che lui aveva pagato per intero dopo la deliberazione di approvazione dell'assemblea condominiale;
con conseguente diversa regolamentazione delle spese di difesa dei due gradi di giudizio (o comunque di quelle di primo grado).
Si è costituita la e, nel dedurre l'inammissibilità o l'infondatezza degli avversi motivi di CP_1 impugnazione, ha concluso nel senso del rigetto dell'appello con vittoria delle spese di giudizio del grado.
Assegnati i termini di legge ex art.352 cpc, all'udienza del 10.7.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Con il primo motivo di appello il lamenta che il primo giudice avrebbe sbagliato sia nel quantificare Pt_1 in € 323,73 mensili i frutti civili che lui era tenuto a restituire alla (posto che tale somma, indicata CP_1 dal CTU, corrispondeva al canone figurativo per l'intero bene e dunque spettava alla comproprietaria soltanto in ragione del 50%) sia nell'estendere l'obbligo sino all'intervenuto pagamento del conguaglio di € 44.111,00 anziché soltanto sino al momento della pubblicazione della sentenza impugnata.
Tale doglianza deve ritenersi in larga parte affetta da inammissibilità per intervenuta formazione, su tali questioni, di un giudicato c.d. esterno.
Ed invero è circostanza pacifica e comunque documentata che la abbia chiesto e ottenuto in data CP_1
18.10.24 il decreto n.1096/24 di ingiunzione al di pagamento dei ratei mensili di € 323,73 maturati Pt_1 dalla data di domanda di accertamento degli stessi sino alla data di deposito del ricorso per d.i. (14.10.24); iniziativa a cui l'ingiunto non si è opposto nei termini di legge, ma soltanto tardivamente ai sensi dell'art.650
c.p.c., e quindi con modalità che per la S.C. sono inidonee ad impedire il passaggio in giudicato del d.i. non opposto tempestivamente (cfr., in termini, Cass.19429/05).
Né può utilmente replicarsi che la abbia intrapreso, in modo scorretto e irrituale, un'iniziativa CP_1 giudiziale ultronea in quanto volta a duplicare un titolo giudiziale già in suo possesso, dovendosi osservare in proposito che il primo giudice, con decisione non oggetto di impugnazione, ha adottato sul punto una statuizione di natura meramente dichiarativa, come tale inidonea di per sé sola a sostenere un'iniziativa esecutiva nei confronti del . Pt_1
Deve dunque concludersi che il motivo di appello in esame, per la parte in cui mira a riformare la decisione di primo grado di quantificazione dei frutti mensili in € 323,73 e di estensione della debenza della quota di spettanza sino alla data di deposito del ricorso per d.i. (14.10.24), sia inammissibile perché in contrasto con un giudicato già intervenuto sui medesimi punti, sicchè resta precluso l'esame, nel merito, delle questioni su cui l'impugnazione si fonda.
Al contrario, per la parte in cui mira ad escludere la debenza della quota dei frutti anche oltre il deposito del d.i. e sino al pagamento del conguaglio, tale motivo di appello è ammissibile – perché non contrasta con alcun giudicato esterno – nonché meritevole di accoglimento.
Ciò in quanto con la decisione di scioglimento della comunione mediante assegnazione ex art.720 c.c. al e conguaglio in favore della – ormai divenuta definitiva per mancata impugnazione delle Pt_1 CP_1 relative statuizioni – l'appellante è divenuto unico proprietario del bene e ha quindi diritto a tutti i frutti civili da esso ricavabili;
né rileva, al fine di escludere tale effetto, che il ancora non abbia adempiuto Pt_1
l'obbligo (peraltro ben suscettibile di esecuzione) di pagamento alla della somma di € 44.111,00 CP_1 stabilita nella sentenza appellata, poiché per condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità il pagamento del conguaglio non costituisce condizione di efficacia della sentenza di scioglimento della comunione (Cass.1656/17).
La sentenza appellata, dunque, va riformata nel senso che il rateo mensile di € 323,73 stabilito in primo grado deve essere dichiarato dovuto soltanto sino alla data di deposito del d.i. e non oltre.
Con il secondo motivo di appello, il contesta la decisione di primo grado nella (sola) parte in cui ha Pt_1 rigettato tra le altre, per mancanza di prova e dei presupposti di cui all'art.1110 c.c., la sua richiesta di condannare la a restituirgli – quale comproprietaria a ciò obbligata pro quota – metà delle spese CP_1 per lavori straordinari su parti comuni, da lui pagate per l'intero al a seguito dell'approvazione Parte_2 assembleare.
Tale doglianza è fondata per quanto di ragione.
Come correttamente osservato dall'appellante, la disposizione dell'art.1110 c.c., che il giudice di prime cure ha richiamato per fondare il rigetto della pretesa attorea, e che ancora nella presente sede l'appellata invoca per contrastare le avverse difese, prevede un regime – in tema di spese necessarie alla conservazione delle parti comuni dell'edificio – del tutto estraneo al caso in esame, poiché nella specie non si tratta di iniziative di spesa assunte da un condomino nella trascuranza degli altri o del , ma ben diversamente di Parte_2 una spesa legittimamente decisa ed approvata dagli organi condominiali e però versata al , in Parte_2 proporzione ai millesimi, da uno soltanto dei comproprietari dell'unità immobiliare, con conseguente diritto, da parte di quest'ultimo, di agire in regresso, nei rapporti interni con l'altro, per ottenere il rimborso della metà di quanto da lui versato.
Va piuttosto rilevato, sotto il profilo del quantum, che con riguardo ai lavori di straordinaria manutenzione di cui l'appellante chiede la ripetizione pro quota, gli unici di cui il ha chiaramente allegato e Pt_1 documentato (docc.4-5-6-7 del fascicolo di primo grado) il pagamento in favore del sono i Parte_2 quattro versamenti indicati al punto 12 della sua comparsa di risposta del 2017, per un complessivo importo di € 3.193,78, con conseguente suo diritto a recuperarne, in via di regresso, la metà, pari ad € 1.596,89.
Delle ulteriori somme pretese, invece, non risulta allegato, e comunque provato nei termini di legge,
l'effettivo pagamento al condominio creditore, presupposto perché possa sorgere un diritto del alla Pt_1 ripetizione della metà nei confronti della comproprietaria . CP_1
Tale ultima conclusione negativa si impone, con ancora maggiore evidenza, con riguardo agli ulteriori lavori di straordinaria amministrazione deliberati dal nel corso del presente giudizio, giacchè in tal caso Parte_2 la pretesa del di condanna della a ripetergli la metà delle somme dovute al in Pt_1 CP_1 Parte_2 relazioni a tali opere si scontra, prima ancora che con le considerazioni di cui sopra, con il divieto di proporre domande nuove in corso di giudizio.
Alla luce di quanto sopra, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di appello, la CP_1 va condannata a pagare al , a titolo di ripetizione della sua quota di spese condominiali, l'importo di Pt_1
€ 1.596,89, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
La riforma parziale della sentenza appellata impone una nuova regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio (con assorbimento del terzo e ultimo motivo di appello proposto dal in relazione alla sua Pt_1 soccombenza in primo grado).
In proposito, la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di entrambi i gradi.
Restano ovviamente ferme le restanti statuizioni contenute nella sentenza di primo grado e divenute definitive perché non impugnate dalle parti, ivi compresa la decisione di porre i costi dell'espletata CTU a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1247/24 emessa dal Tribunale di Trani il 9.8.24, lo accoglie nei limiti Parte_1 di cui in motivazione, e per l'effetto, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) dichiara che il diritto di di ricevere in pagamento da , a titolo di quota a lei CP_1 Parte_1 spettante dei frutti civili dell'immobile oggetto della domanda di scioglimento della comunione tra loro, la somma di € 323,73 mensili a partire dalla data di notificazione della domanda introduttiva del primo grado del presente giudizio, sussiste sino alla (e non oltre la) data del 14.10.24;
2) condanna a pagare a , quale quota a suo carico dei versamenti eseguiti dal CP_1 Parte_1
in favore del condominio per lavori di straordinaria manutenzione delle parti comuni, l'importo Pt_1 di € 1.596,89, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
3) conferma nel resto la sentenza appellata;
4) dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 10.9.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo