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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 in data 12 aprile 2021 al numero 2999 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale e risarcimento del danno
TRA
e , rappresentata e difesa, in Parte_1 Parte_2
virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 ottobre 2024, dall'avv. Matteo Dente, presso lo studio del quale, sito in
San Gregorio Magno (Salerno) alla via Dogali n. 22, sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 20 luglio 2021,
1 dall'avv. Raffaele Malinconico, presso lo studio del quale, sito in Salerno al corso Garibaldi n. 194, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2021 e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il notaio
[...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
asseritamente patito – “da quantificarsi in corso di causa” - in conseguenza dell'imperito e negligente contegno professionale. In particolare, le attrici hanno dedotto che: 1) in data 20 marzo 2019 il notaio convenuto aveva stipulato un atto di donazione – contrassegnato da numero di repertorio 79243
e da numero di raccolta 38887 - tra i coniugi e Controparte_2 CP_3
da una parte, e la loro figlia , dall'altra, sul
[...] Controparte_4
presupposto della dichiarazione di usucapione della proprietà espressa dai donanti, senza compiere, al riguardo, alcun accertamento circa la provenienza dei beni;
2) di essere comproprietarie degli immobili donati dai coniugi alla propria figlia, immobili tutti siti nel comune di Ricigliano CP_2
(Salerno), alla località “Pantano”, identificati al foglio 22, contrassegnati dalle particelle 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 141,
162, 163, 164, 165 e 221, al foglio 29, contrassegnate dalle particelle 16, 18,
26 e 27 e, infine, al foglio 33, contrassegnate dalle particelle 01 e 06,
unitamente ad altri terreni;
3) di avere acquistato il diritto di proprietà su detti beni in virtù di accettazione dell'eredità dei genitori, , Persona_1
2 deceduto in data 28 marzo 1991, e , deceduta in data 10 Persona_2
dicembre 2012; 4) che la dichiarazione mercé la quale i disponenti aveva rappresentato l'acquisito a titolo originario per usucapione dei beni alienati non era veritiera, in quanto detti beni erano stati affittati da e, dal Controparte_2
5 ottobre 2015, da , i quali, pertanto, ne avevano avuta la Controparte_4
detenzione in qualità di conduttori;
5) che erano state costrette ad adire il
Tribunale di Salerno per ottenere l'annullamento della liberalità donativa,
fondata sulla dichiarazione di usucapione, invero non maturata;
6) che il notaio, dal canto suo, avrebbe dovuto accertarsi della provenienza dei fondi,
svolgendo le opportune visure catastali dell'ultimo ventennio e che l'atto pubblico “era inficiato di nullità”; 7) che “il convenuto notaio era incorso in
responsabilità professionale per i motivi soprammenzionati”, che avevano patito “danni enormi sia patrimoniali e non patrimoniali”, in quanto erano state private dei propri beni, e che erano state costrette a impugnare l'atto di donazione dinanzi al Tribunale di Salerno.
Instaurato il contraddittorio, in data 20 luglio 2021 si è costituito CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa in quanto infondata in fatto e in
[...]
diritto, evidenziando, in particolare, l'assenza di profili di responsabilità
risarcitoria.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6
luglio 2023 e differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
3 Tanto puntualizzato, la domanda risarcitoria esperita da e Parte_1
non merita accoglimento. Parte_2
Orbene, va sin da subito avvertito, sul piano delle considerazioni di ordine generale, che la Corte di cassazione si è occupata, sovente, della responsabilità
professionale del notaio nei confronti delle parti contrattuali e, in particolare,
della responsabilità invocata dall'acquirente di un immobile di cui l'alienante,
al momento del perfezionamento dell'atto pubblico, si sia – in assenza di un accertamento giudiziale sul punto - dichiarato proprietario in virtù della maturata usucapione.
Nel caso in esame, però, le attrici hanno invocato la responsabilità del notaio rogante l'atto di donazione, in qualità di “terzi” estranei alla contrattazione,
svolta tra e da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
dall'altro lato.
[...]
Più in dettaglio, e - dichiaratesi effettive Parte_2 Parte_1
proprietarie dei beni trasferiti a titolo di liberalità donativa (profilo non oggetto di specifica ed esigibile contestazione) da e Controparte_2 Controparte_3
alla figlia - si sono dolute della mancata verificazione dell'effetto acquisitivo a titolo originario dichiarato dai disponenti, rappresentando altresì di essere state pregiudicate dall'attività professionale svolta del notaio convenuto, il quale le avrebbe “private dei loro beni”, provvedendo a rogare una donazione nulla, avente per oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari non appartenenti agli alienanti, e omettendo, sul tema della legittimazione a disporre, le opportune verifiche catastali e ipotecarie “allo scopo d'individuare
esattamente i beni e verificarne la libertà”.
Dunque, non viene in rilievo la valutazione dell'adempimento, da parte del notaio, degli obblighi di verifica, informazione e dissuasione, oltre che di
4 consiglio e di consulenza tecnica posti a tutela del cliente [si vedano su tali aspetti Cass. n. 12482 del 2017; Cass. n. 11665 del 2015; Cass. n. 7707 del
2007 (“Poiché il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle
parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere
di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche,
che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di
percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare
possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile
trasferito; tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di
circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come
la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del
prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (...)”], ma la verifica della condotta del professionista al lume del dovere generale di neminem laedere.
Pertanto, non appare del tutto conferente il riferimento – contenuto nel libello introduttivo del giudizio - alla responsabilità da inadempimento del contratto d'opera professionale, al quale le attrici sono – si ribadisca - estranee.
A ben vedere, non si è neppure al cospetto di una responsabilità da “contatto
sociale”, atteso che non risulta dedotto il patimento di pregiudizi correlati all'affidamento riposto nella piena validità, o nell'autorevolezza, che devono attribuirsi ad un atto rogato da notaio ed inerente alla circolazione o al regime giuridico di uno o più beni immobili (da ultimo Cass. n. 19849 del 2024).
La norma di riferimento nell'indagine che ci impegna è, allora, (solo) quella di cui all'art. 2043 c.c., che sancisce, per tutti i consociati, il dovere di neminem
laedere. A lume di siffatta disposizione normativa – come anticipato - va esaminata l'allegazione della sopportazione, da parte delle attrici, di pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, correlati alla condotta illecita del
5 professionista intellettuale, prospettato, in buona sostanza, come autore di un contributo causale, doloso o colposo, alla verificazione dell'evento lesivo determinato dai donanti.
Del resto, di recente, la Corte di cassazione ha affermato, nitidamente, che “se
il notaio è consapevole che l'atto richiestogli si pone in violazione di una o più
norme giuridiche, quand'anche queste non ne comportino la nullità, deve
evidentemente interrogarsi su quali possano esserne le conseguenze,
specialmente nei confronti di quei soggetti terzi che, inequivocamente, sono
individuabili ex ante quali destinatari degli effetti dell'atto, benché non vi
abbiano partecipato, sì da restare potenzialmente danneggiati dal compimento
dell'atto stesso” (Cass. n 486 del 2025).
È chiaro, infatti, che il notaio, pur tenuto (in base allo status notarile) a rogare gli atti che gli vengano richiesti, col solo divieto inerente agli atti nulli (artt. 27
e 28 legge n. 89 del 1913), non può comunque rogare l'atto richiesto ove consapevole che detto atto, benché non nullo, sia potenzialmente idoneo ad arrecare danno a terzi. Detto altrimenti – secondo la Corte di cassazione –
nessun dovere di rogare l'atto può mai configurarsi ove esso sia potenzialmente pregiudizievole nei confronti di terzi estranei e, conseguentemente, anche dello stesso notaio, chiamato se del caso a risarcire il danno arrecato (Cass. n. 486
cit.).
Ora, l'ascrizione della responsabilità notarile qui in scrutinio entro il paradigma della responsabilità aquiliana è gravida, chiaramente,
d'implicazioni pratiche, prima su tutte l'imposizione di un più gravoso onere probatorio in capo al soggetto che si assume danneggiato, chiamato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il dolo o, quanto meno, la colpa del professionista intellettuale.
6 Le coordinate ermeneutiche offerte, più di recente, dalla Corte di cassazione consentono di enucleare le due fondamentali direttrici da percorrere per potere formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del notaio: A) la verifica, in via incidentale, della nullità dell'atto di donazione;
B) l'accertamento della consapevolezza ovvero della conoscibilità
del contenuto lesivo, per la sfera giuridica dei terzi, del contratto rogato.
Orbene, sotto il primo angolo prospettico, deve evidenziarsi che rappresenta un assetto interpretativo ormai consolidato quello che riconosce la possibilità
di procedere al perfezionamento di un atto di alienazione a titolo oneroso ovvero a titolo liberale anche nell'ipotesi in cui l'alienante assuma di essere divenuto titolare del bene trasferito non già per un acquisto a titolo derivativo,
ma per effetto di un acquisto a titolo originario, e precisamente a titolo di usucapione, sebbene questa non sia stata ancora accertata.
In particolare, il nodo della validità della vendita di un immobile usucapito, in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in capo al venditore, è stata da tempo risolta dalla prevalente giurisprudenza a favore della tesi che ne ammette la piena validità ed efficacia.
Si può certamente riconoscere che l'ipotesi della donazione presenti qualche profilo maggiormente problematico rispetto alla compravendita;
tuttavia, non ci sono ragioni per giungere a una conclusione diversa. Come già chiarito dalla
Corte di cassazione, nell'uno e nell'altro caso, l'alienante enuncia un titolo,
comunque, astrattamente idoneo ad escludere l'altruità della res: chi dona un bene, acquistato per usucapione non giudizialmente accertato, trasferisce, nelle intenzioni, un bene proprio (Cass. n. 17558 del 2023; Cass. n. 8626 del 2022;
ma Cass. n. 10372 del 2000; Cas n. 13184 del 1999).
7 Dunque, per la giurisprudenza di legittimità, la donazione di bene usucapito (e cioè per il quale siano effettivamente maturati tutti i presupposti per acquisto a titolo originario alla data della donazione) è valida ed efficace, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale.
In altri termini, in forza dell'usucapione, l'effetto acquisitivo del diritto si produce ex lege e consegue al possesso continuato per il tempo necessario a consolidare la titolarità del diritto reale in capo all'acquirente. In questa prospettiva, il proprietario potrà legittimamente disporre del bene,
indipendentemente dall'esistenza di una pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione, essendo gli eventuali negozi dispositivi posti in essere al termine del periodo prescritto, atti provenienti a domino.
Differentemente, ben potrebbe predicarsi l'invalidità della donazione di un bene rispetto al quale non siano maturati, in capo al disponente, al momento dell'atto, i requisiti costituitivi della fattispecie dell'acquisto a titolo originario per usucapione, sebbene quest'ultima sia stata evocata dalla parte alienante al precipuo fine di evidenziare la propria legittimazione a disporre della res.
Ed è proprio su siffatta direttrice che si colloca, a ben vedere, la doglianza espressa dalle attrici tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio, nel corpo del quale, a ben vedere, è stata lamentata l'invalidità
dell'atto pubblico mercé il quale i coniugi e Controparte_2 CP_3
pur non avendo mai esercitato il possesso ad usucapionem, hanno
[...]
nondimeno donato alla figlia, , beni immobili dei quali è Controparte_4
stato solo rappresentata usucapione.
Se così è, può ritenersi che l'evocazione della riferita patologia negoziale,
supponga il richiamo, da parte delle odierne attrici, alla fattispecie della
“donazione di beni altrui”, richiamo effettuato, chiaramente, al precipuo (e
8 limitato) fine di affermare la responsabilità risarcitoria del professionista convenuto per non avere compiuto le opportune verifiche sul titolo d'acquisto dichiarato dal disponente.
Al riguardo, giova rammentare che la Corte di cassazione ha ritenuto che la donazione di bene altrui, ancorché non espressamente disciplinata, versi in uno stato patologico di nullità e ciò alla luce della complessiva disciplina dell'istituto e, in particolare, dell'art. 771 c.c. (in tal senso, Cass. n. 10356 del
2009; già Cass. n. 3315 del 1979).
L'opzione ricostruttiva che precede è stata confermata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che, con la nota pronuncia contrassegnata da numero 5068 del 2016, hanno chiarito come l'invalidità non deriva dall'applicazione, in via analogica, della nullità prevista dall'art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione, essendone elementi costitutivi sia l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante, sia lo spirito di liberalità, il cosiddetto
animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione,
giuridica o morale (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n.
1411 del 1987; Cass. n. 3621 del 1980), e dovendosi, perciò, applicare l'art. 1418, secondo comma, c.c. allorché sancisce la nullità del contratto quando manchino i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., tra cui per l'appunto la causa (la pronuncia ha, peraltro e condivisibilmente escluso la correttezza dell'isolato indirizzo espresso da Cass. n. 1596 del 2001, che ha ascritto la donazione di cosa altrui nell'ambito della categoria dell'inefficacia, presupponente, dunque,
9 la validità dell'atto, non essendosi esso posto il problema della compatibilità di un tale negozio con la causa del contratto di donazione stesso).
In tale prospettiva, la donazione di un bene che, nonostante la dichiarazione afferente alla maturata usucapione espressa dal donante - veicolata in mancanza dell'accertamento giudiziale -, non sia ancora entrato nella sfera giuridico patrimoniale del disponente potrebbe certamente rappresentare una donazione di cosa altrui, nulla per difetto di causa (si veda supra).
La configurazione di siffatto stato patologico – che, se incidentalmente accertato in questo giudizio, potrebbe consentire, al cospetto, però, di tutti i requisiti (ulteriori) dell'illecito aquiliano, la formulazione dell'invocato giudizio di responsabilità risarcitoria a carico del notaio rogante – deve essere provata dalle attrici, cui spetta, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2043 c.c., la dimostrazione dell'integrazione di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie di responsabilità da violazione del dovere di
neminem laedere.
Ora, ponendo mente al (più) gravoso statuto probatorio della responsabilità
aquiliana, deve evidenziarsi come gli esiti istruttori del dibattito processuale svolto in questo giudizio non consentono di affermare, in modo univoco e pregnante, che i donanti non avessero usucapito i diritti reali immobiliari alienati al momento del rogito notarile. Ed invero, il contratto di affitto allegato all'atto di citazione – che avrebbe potuto orientare verso il convincimento della
“detenzione qualificata”, inidonea all'usucapione del bene – risulta essere stato stipulato dalla donataria, id est , e, in ogni caso, non reca Controparte_4
la precisa indicazione degli immobili affittati.
Utile alla difesa attorea (cui la prova è, in ogni caso, “più vicina”) avrebbe potuto rivelarsi, al limite, la dimostrazione del perfezionamento, prima della
10 stipulazione del rogito de quo vertitur, di un atto interruttivo del possesso "ad
usucapionem", circostanza che avrebbe potuto senz'altro suggerire, in via presuntiva, la mancata integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., tenuto, però, conto del fatto che, solo con l'esercizio d'una azione giudiziaria che abbia anche (ma non necessariamente il solo) scopo di ricuperare la pienezza del diritto reale mediante il ripristino "ex ante" o la cessazione della situazione possessoria sfavorevole, si ha l'effetto interruttivo
[in tema, è appena il caso di osservare, infatti, che, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi,
sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass. n. 6029 del 2019; ma già, fra le tante, Cass. n. 14659 del 2012 e success., Cass. n. 30079 del 2019); più di recente, poi, la Corte di cassazione ha enucleato il seguente principio di diritto:
In conclusione deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "Fermo il
principio secondo il quale, in tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio
fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti
interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da
quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la
volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione
della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura
ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali
accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal
giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas"” (si confronti Cass.
n. 22032 del 2024)].
11 Gli attori, però, non hanno neppure richiesto di provare atti interruttivi della prescrizione acquisitiva nei termini delineati.
Ciò chiarito, giova anche evidenziare che, secondo la giurisprudenza dominante, il notaio, in tema di trasferimento del bene di cui il disponente si sia dichiarato proprietario per usucapione, non è comunque tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione dell'alienante e può limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all'effetto traslativo, anche se lo stesso sia insicuro.
Nondimeno, poiché il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell'atto che gli affida l'art. 47, comma secondo, cd.
legge notarile, egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, per aver fondato l'alienante la sua proprietà
sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente. Sulla scorta di siffatto accertamento, allora, il notaio dovrà precisare che il compratore è consapevole che l'acquisto possa essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione,
per segnalare altresì ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile ed all'inesistenza di formalità pregiudizievoli
(Cass. n. 32147 del 2018).
Nella vicenda che ci impegna, la precisazione indicata è stata fatta dal notaio ai paciscenti, resi chiaramente edotti (si veda il primo articolo dell'atto pubblico) del rischio assunto, provvedendo pure a menzionare la clausola contrattuale nel quadro “D” della nota di trascrizione.
Dunque, a fronte della dichiarazione di usucapione del diritto di proprietà
trasferito, il notaio ha sicuramente adempiuto ai propri doveri informativi, di
12 consiglio e, latu sensu, di diligenza nei confronti delle parti, rendendole edotte della carenza della pubblica fede notarile in ordine alla provenienza dell'immobile e, dunque, dell'instabilità dell'acquisto.
Al cospetto di tali evenienze, pur volendo ritenere che i beni donati non fossero effettivamente dei disponenti, non potrebbe comunque riscontrarsi un contegno illecito di natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, non avendo gli attori – pur assumendosi danneggiati dall'attività professionale svolta inter
alios – dimostrato, né chiesto di dimostrare, che il professionista incaricato di redigere l'atto pubblico fosse consapevole della non appartenenza dei diritti reali immobiliari in capo ai disponenti o che potesse, in ogni caso, percepire -
con uno sforzo di diligenza proprio dello statuto professionale - “segnali d'allarme” circa l'attitudine del “proprio” atto a contribuire, sul piano
(con)causale, alla lesione della sfera giuridica dei terzi rispetto ai paciscenti.
In tale ottica, non può non avvertirsi che il contegno del professionista deve valutarsi ex ante e non ex post, e dunque giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche, ancorché le stesse successivamente si verifichino.
Pertanto, alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, la pretesa risarcitoria veicolata in questo giudizio non merita accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza degli attori, chiamati in solido a sopportarne il peso (in ragione dell'identità nelle questioni sollevate e dibattute, nonché della convergenza degli atteggiamenti difensivi) nei confronti di . Gli oneri processuali vanno Controparte_1
liquidati tenuto conto del disputatum (valore indeterminabile, in quanto viene preteso il pagamento di una somma non specificamente determinata per il ristoro dei pregiudizi), delle questioni effettivamente trattate, caratterizzate da
13 un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda esperita da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese processuali sostenute dal , Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
14 c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Raffaele Malinconico.
Così deciso in Salerno il 15 marzo 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ha pronunziato, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. - sciogliendo la riserva di decisione assunta all'esito dell'udienza del 13 marzo 2025 - la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 in data 12 aprile 2021 al numero 2999 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale e risarcimento del danno
TRA
e , rappresentata e difesa, in Parte_1 Parte_2
virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell'8 ottobre 2024, dall'avv. Matteo Dente, presso lo studio del quale, sito in
San Gregorio Magno (Salerno) alla via Dogali n. 22, sono elettivamente domiciliate;
ATTRICI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura Controparte_1
stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 20 luglio 2021,
1 dall'avv. Raffaele Malinconico, presso lo studio del quale, sito in Salerno al corso Garibaldi n. 194, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
All'esito della discussione orale svolta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. il
Tribunale – sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti –, una volta riservata la decisione, ha depositato la sentenza che segue.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 6 aprile 2021 e Parte_2 Parte_1
hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, il notaio
[...]
per ottenerne la condanna al risarcimento del danno Controparte_1
asseritamente patito – “da quantificarsi in corso di causa” - in conseguenza dell'imperito e negligente contegno professionale. In particolare, le attrici hanno dedotto che: 1) in data 20 marzo 2019 il notaio convenuto aveva stipulato un atto di donazione – contrassegnato da numero di repertorio 79243
e da numero di raccolta 38887 - tra i coniugi e Controparte_2 CP_3
da una parte, e la loro figlia , dall'altra, sul
[...] Controparte_4
presupposto della dichiarazione di usucapione della proprietà espressa dai donanti, senza compiere, al riguardo, alcun accertamento circa la provenienza dei beni;
2) di essere comproprietarie degli immobili donati dai coniugi alla propria figlia, immobili tutti siti nel comune di Ricigliano CP_2
(Salerno), alla località “Pantano”, identificati al foglio 22, contrassegnati dalle particelle 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 141,
162, 163, 164, 165 e 221, al foglio 29, contrassegnate dalle particelle 16, 18,
26 e 27 e, infine, al foglio 33, contrassegnate dalle particelle 01 e 06,
unitamente ad altri terreni;
3) di avere acquistato il diritto di proprietà su detti beni in virtù di accettazione dell'eredità dei genitori, , Persona_1
2 deceduto in data 28 marzo 1991, e , deceduta in data 10 Persona_2
dicembre 2012; 4) che la dichiarazione mercé la quale i disponenti aveva rappresentato l'acquisito a titolo originario per usucapione dei beni alienati non era veritiera, in quanto detti beni erano stati affittati da e, dal Controparte_2
5 ottobre 2015, da , i quali, pertanto, ne avevano avuta la Controparte_4
detenzione in qualità di conduttori;
5) che erano state costrette ad adire il
Tribunale di Salerno per ottenere l'annullamento della liberalità donativa,
fondata sulla dichiarazione di usucapione, invero non maturata;
6) che il notaio, dal canto suo, avrebbe dovuto accertarsi della provenienza dei fondi,
svolgendo le opportune visure catastali dell'ultimo ventennio e che l'atto pubblico “era inficiato di nullità”; 7) che “il convenuto notaio era incorso in
responsabilità professionale per i motivi soprammenzionati”, che avevano patito “danni enormi sia patrimoniali e non patrimoniali”, in quanto erano state private dei propri beni, e che erano state costrette a impugnare l'atto di donazione dinanzi al Tribunale di Salerno.
Instaurato il contraddittorio, in data 20 luglio 2021 si è costituito CP_1
pretendendo il rigetto della pretesa in quanto infondata in fatto e in
[...]
diritto, evidenziando, in particolare, l'assenza di profili di responsabilità
risarcitoria.
Esaurita l'istruttoria orale, la causa è stata assegnata allo scrivente in data 6
luglio 2023 e differita per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale, sciogliendo la riserva di decisione assunta ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 19, lett. b) del d.lgs. n. 149 del 2022, ha, quindi, depositato la presente sentenza nel fascicolo telematico.
3 Tanto puntualizzato, la domanda risarcitoria esperita da e Parte_1
non merita accoglimento. Parte_2
Orbene, va sin da subito avvertito, sul piano delle considerazioni di ordine generale, che la Corte di cassazione si è occupata, sovente, della responsabilità
professionale del notaio nei confronti delle parti contrattuali e, in particolare,
della responsabilità invocata dall'acquirente di un immobile di cui l'alienante,
al momento del perfezionamento dell'atto pubblico, si sia – in assenza di un accertamento giudiziale sul punto - dichiarato proprietario in virtù della maturata usucapione.
Nel caso in esame, però, le attrici hanno invocato la responsabilità del notaio rogante l'atto di donazione, in qualità di “terzi” estranei alla contrattazione,
svolta tra e da un lato, e Controparte_2 Controparte_3 CP_4
dall'altro lato.
[...]
Più in dettaglio, e - dichiaratesi effettive Parte_2 Parte_1
proprietarie dei beni trasferiti a titolo di liberalità donativa (profilo non oggetto di specifica ed esigibile contestazione) da e Controparte_2 Controparte_3
alla figlia - si sono dolute della mancata verificazione dell'effetto acquisitivo a titolo originario dichiarato dai disponenti, rappresentando altresì di essere state pregiudicate dall'attività professionale svolta del notaio convenuto, il quale le avrebbe “private dei loro beni”, provvedendo a rogare una donazione nulla, avente per oggetto il trasferimento di diritti reali immobiliari non appartenenti agli alienanti, e omettendo, sul tema della legittimazione a disporre, le opportune verifiche catastali e ipotecarie “allo scopo d'individuare
esattamente i beni e verificarne la libertà”.
Dunque, non viene in rilievo la valutazione dell'adempimento, da parte del notaio, degli obblighi di verifica, informazione e dissuasione, oltre che di
4 consiglio e di consulenza tecnica posti a tutela del cliente [si vedano su tali aspetti Cass. n. 12482 del 2017; Cass. n. 11665 del 2015; Cass. n. 7707 del
2007 (“Poiché il notaio non è un destinatario passivo delle dichiarazioni delle
parti, contenuto essenziale della sua prestazione professionale è il c.d. dovere
di consiglio, che peraltro ha ad oggetto questioni tecniche, cioè problematiche,
che una persona non dotata di competenza specifica non sarebbe in grado di
percepire, collegate al possibile rischio, ad es., che una vendita immobiliare
possa risultare inefficace a causa della condizione giuridica dell'immobile
trasferito; tale contenuto non può essere peraltro dilatato fino al controllo di
circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza, come
la solvibilità del compratore nella vendita con pagamento dilazionato del
prezzo, o l'inesistenza di vizi della cosa (...)”], ma la verifica della condotta del professionista al lume del dovere generale di neminem laedere.
Pertanto, non appare del tutto conferente il riferimento – contenuto nel libello introduttivo del giudizio - alla responsabilità da inadempimento del contratto d'opera professionale, al quale le attrici sono – si ribadisca - estranee.
A ben vedere, non si è neppure al cospetto di una responsabilità da “contatto
sociale”, atteso che non risulta dedotto il patimento di pregiudizi correlati all'affidamento riposto nella piena validità, o nell'autorevolezza, che devono attribuirsi ad un atto rogato da notaio ed inerente alla circolazione o al regime giuridico di uno o più beni immobili (da ultimo Cass. n. 19849 del 2024).
La norma di riferimento nell'indagine che ci impegna è, allora, (solo) quella di cui all'art. 2043 c.c., che sancisce, per tutti i consociati, il dovere di neminem
laedere. A lume di siffatta disposizione normativa – come anticipato - va esaminata l'allegazione della sopportazione, da parte delle attrici, di pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, correlati alla condotta illecita del
5 professionista intellettuale, prospettato, in buona sostanza, come autore di un contributo causale, doloso o colposo, alla verificazione dell'evento lesivo determinato dai donanti.
Del resto, di recente, la Corte di cassazione ha affermato, nitidamente, che “se
il notaio è consapevole che l'atto richiestogli si pone in violazione di una o più
norme giuridiche, quand'anche queste non ne comportino la nullità, deve
evidentemente interrogarsi su quali possano esserne le conseguenze,
specialmente nei confronti di quei soggetti terzi che, inequivocamente, sono
individuabili ex ante quali destinatari degli effetti dell'atto, benché non vi
abbiano partecipato, sì da restare potenzialmente danneggiati dal compimento
dell'atto stesso” (Cass. n 486 del 2025).
È chiaro, infatti, che il notaio, pur tenuto (in base allo status notarile) a rogare gli atti che gli vengano richiesti, col solo divieto inerente agli atti nulli (artt. 27
e 28 legge n. 89 del 1913), non può comunque rogare l'atto richiesto ove consapevole che detto atto, benché non nullo, sia potenzialmente idoneo ad arrecare danno a terzi. Detto altrimenti – secondo la Corte di cassazione –
nessun dovere di rogare l'atto può mai configurarsi ove esso sia potenzialmente pregiudizievole nei confronti di terzi estranei e, conseguentemente, anche dello stesso notaio, chiamato se del caso a risarcire il danno arrecato (Cass. n. 486
cit.).
Ora, l'ascrizione della responsabilità notarile qui in scrutinio entro il paradigma della responsabilità aquiliana è gravida, chiaramente,
d'implicazioni pratiche, prima su tutte l'imposizione di un più gravoso onere probatorio in capo al soggetto che si assume danneggiato, chiamato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il dolo o, quanto meno, la colpa del professionista intellettuale.
6 Le coordinate ermeneutiche offerte, più di recente, dalla Corte di cassazione consentono di enucleare le due fondamentali direttrici da percorrere per potere formulare un giudizio di responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del notaio: A) la verifica, in via incidentale, della nullità dell'atto di donazione;
B) l'accertamento della consapevolezza ovvero della conoscibilità
del contenuto lesivo, per la sfera giuridica dei terzi, del contratto rogato.
Orbene, sotto il primo angolo prospettico, deve evidenziarsi che rappresenta un assetto interpretativo ormai consolidato quello che riconosce la possibilità
di procedere al perfezionamento di un atto di alienazione a titolo oneroso ovvero a titolo liberale anche nell'ipotesi in cui l'alienante assuma di essere divenuto titolare del bene trasferito non già per un acquisto a titolo derivativo,
ma per effetto di un acquisto a titolo originario, e precisamente a titolo di usucapione, sebbene questa non sia stata ancora accertata.
In particolare, il nodo della validità della vendita di un immobile usucapito, in assenza di una sentenza che abbia accertato e dichiarato l'intervenuta usucapione in capo al venditore, è stata da tempo risolta dalla prevalente giurisprudenza a favore della tesi che ne ammette la piena validità ed efficacia.
Si può certamente riconoscere che l'ipotesi della donazione presenti qualche profilo maggiormente problematico rispetto alla compravendita;
tuttavia, non ci sono ragioni per giungere a una conclusione diversa. Come già chiarito dalla
Corte di cassazione, nell'uno e nell'altro caso, l'alienante enuncia un titolo,
comunque, astrattamente idoneo ad escludere l'altruità della res: chi dona un bene, acquistato per usucapione non giudizialmente accertato, trasferisce, nelle intenzioni, un bene proprio (Cass. n. 17558 del 2023; Cass. n. 8626 del 2022;
ma Cass. n. 10372 del 2000; Cas n. 13184 del 1999).
7 Dunque, per la giurisprudenza di legittimità, la donazione di bene usucapito (e cioè per il quale siano effettivamente maturati tutti i presupposti per acquisto a titolo originario alla data della donazione) è valida ed efficace, pur in assenza di un preventivo accertamento giudiziale.
In altri termini, in forza dell'usucapione, l'effetto acquisitivo del diritto si produce ex lege e consegue al possesso continuato per il tempo necessario a consolidare la titolarità del diritto reale in capo all'acquirente. In questa prospettiva, il proprietario potrà legittimamente disporre del bene,
indipendentemente dall'esistenza di una pronuncia di accertamento dell'intervenuta usucapione, essendo gli eventuali negozi dispositivi posti in essere al termine del periodo prescritto, atti provenienti a domino.
Differentemente, ben potrebbe predicarsi l'invalidità della donazione di un bene rispetto al quale non siano maturati, in capo al disponente, al momento dell'atto, i requisiti costituitivi della fattispecie dell'acquisto a titolo originario per usucapione, sebbene quest'ultima sia stata evocata dalla parte alienante al precipuo fine di evidenziare la propria legittimazione a disporre della res.
Ed è proprio su siffatta direttrice che si colloca, a ben vedere, la doglianza espressa dalle attrici tra le pieghe argomentative del libello introduttivo del giudizio, nel corpo del quale, a ben vedere, è stata lamentata l'invalidità
dell'atto pubblico mercé il quale i coniugi e Controparte_2 CP_3
pur non avendo mai esercitato il possesso ad usucapionem, hanno
[...]
nondimeno donato alla figlia, , beni immobili dei quali è Controparte_4
stato solo rappresentata usucapione.
Se così è, può ritenersi che l'evocazione della riferita patologia negoziale,
supponga il richiamo, da parte delle odierne attrici, alla fattispecie della
“donazione di beni altrui”, richiamo effettuato, chiaramente, al precipuo (e
8 limitato) fine di affermare la responsabilità risarcitoria del professionista convenuto per non avere compiuto le opportune verifiche sul titolo d'acquisto dichiarato dal disponente.
Al riguardo, giova rammentare che la Corte di cassazione ha ritenuto che la donazione di bene altrui, ancorché non espressamente disciplinata, versi in uno stato patologico di nullità e ciò alla luce della complessiva disciplina dell'istituto e, in particolare, dell'art. 771 c.c. (in tal senso, Cass. n. 10356 del
2009; già Cass. n. 3315 del 1979).
L'opzione ricostruttiva che precede è stata confermata anche dalle sezioni unite della Corte di cassazione, che, con la nota pronuncia contrassegnata da numero 5068 del 2016, hanno chiarito come l'invalidità non deriva dall'applicazione, in via analogica, della nullità prevista dall'art. 771 c.c. per la donazione di beni futuri, ma dalla mancanza della causa del negozio di donazione, essendone elementi costitutivi sia l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante, sia lo spirito di liberalità, il cosiddetto
animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione,
giuridica o morale (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n.
1411 del 1987; Cass. n. 3621 del 1980), e dovendosi, perciò, applicare l'art. 1418, secondo comma, c.c. allorché sancisce la nullità del contratto quando manchino i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., tra cui per l'appunto la causa (la pronuncia ha, peraltro e condivisibilmente escluso la correttezza dell'isolato indirizzo espresso da Cass. n. 1596 del 2001, che ha ascritto la donazione di cosa altrui nell'ambito della categoria dell'inefficacia, presupponente, dunque,
9 la validità dell'atto, non essendosi esso posto il problema della compatibilità di un tale negozio con la causa del contratto di donazione stesso).
In tale prospettiva, la donazione di un bene che, nonostante la dichiarazione afferente alla maturata usucapione espressa dal donante - veicolata in mancanza dell'accertamento giudiziale -, non sia ancora entrato nella sfera giuridico patrimoniale del disponente potrebbe certamente rappresentare una donazione di cosa altrui, nulla per difetto di causa (si veda supra).
La configurazione di siffatto stato patologico – che, se incidentalmente accertato in questo giudizio, potrebbe consentire, al cospetto, però, di tutti i requisiti (ulteriori) dell'illecito aquiliano, la formulazione dell'invocato giudizio di responsabilità risarcitoria a carico del notaio rogante – deve essere provata dalle attrici, cui spetta, in applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 2043 c.c., la dimostrazione dell'integrazione di tutti gli elementi costituitivi della fattispecie di responsabilità da violazione del dovere di
neminem laedere.
Ora, ponendo mente al (più) gravoso statuto probatorio della responsabilità
aquiliana, deve evidenziarsi come gli esiti istruttori del dibattito processuale svolto in questo giudizio non consentono di affermare, in modo univoco e pregnante, che i donanti non avessero usucapito i diritti reali immobiliari alienati al momento del rogito notarile. Ed invero, il contratto di affitto allegato all'atto di citazione – che avrebbe potuto orientare verso il convincimento della
“detenzione qualificata”, inidonea all'usucapione del bene – risulta essere stato stipulato dalla donataria, id est , e, in ogni caso, non reca Controparte_4
la precisa indicazione degli immobili affittati.
Utile alla difesa attorea (cui la prova è, in ogni caso, “più vicina”) avrebbe potuto rivelarsi, al limite, la dimostrazione del perfezionamento, prima della
10 stipulazione del rogito de quo vertitur, di un atto interruttivo del possesso "ad
usucapionem", circostanza che avrebbe potuto senz'altro suggerire, in via presuntiva, la mancata integrazione dei requisiti costituitivi della fattispecie di cui all'art. 1158 c.c., tenuto, però, conto del fatto che, solo con l'esercizio d'una azione giudiziaria che abbia anche (ma non necessariamente il solo) scopo di ricuperare la pienezza del diritto reale mediante il ripristino "ex ante" o la cessazione della situazione possessoria sfavorevole, si ha l'effetto interruttivo
[in tema, è appena il caso di osservare, infatti, che, con il rinvio fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c., la legge elenca tassativamente gli atti interruttivi,
sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione della prescrizione non ammette equipollenti (Cass. n. 6029 del 2019; ma già, fra le tante, Cass. n. 14659 del 2012 e success., Cass. n. 30079 del 2019); più di recente, poi, la Corte di cassazione ha enucleato il seguente principio di diritto:
In conclusione deve enunciarsi il seguente principio di diritto: "Fermo il
principio secondo il quale, in tema di possesso "ad usucapionem", con il rinvio
fatto dall'art. 1165 c.c. all'art. 2943 c.c. la legge elenca tassativamente gli atti
interruttivi, sicché non è consentito attribuire tale efficacia ad atti diversi da
quelli stabiliti dalla norma, per quanto con essi si sia inteso manifestare la
volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi di interruzione
della prescrizione non ammette equipollenti, tali atti, aventi natura
ricuperatoria o demolitoria, possono consistere anche in domande giudiziali
accessorie rispetto ad altre, rivolte ad autorità giudiziaria anche diversa dal
giudice civile, purché dotata della necessaria "potestas"” (si confronti Cass.
n. 22032 del 2024)].
11 Gli attori, però, non hanno neppure richiesto di provare atti interruttivi della prescrizione acquisitiva nei termini delineati.
Ciò chiarito, giova anche evidenziare che, secondo la giurisprudenza dominante, il notaio, in tema di trasferimento del bene di cui il disponente si sia dichiarato proprietario per usucapione, non è comunque tenuto ad uno specifico controllo della legittimazione dell'alienante e può limitarsi a prendere atto che la volontà delle parti è espressamente diretta all'effetto traslativo, anche se lo stesso sia insicuro.
Nondimeno, poiché il notaio ha un obbligo di informazione e di chiarimento nei confronti delle parti, anche ai fini della funzione di adeguamento nella compilazione prescritta dell'atto che gli affida l'art. 47, comma secondo, cd.
legge notarile, egli dovrà accertarsi che il compratore abbia ben chiaro il rischio che assume con l'acquisto, per aver fondato l'alienante la sua proprietà
sulla maturata usucapione non accertata giudizialmente. Sulla scorta di siffatto accertamento, allora, il notaio dovrà precisare che il compratore è consapevole che l'acquisto possa essere a rischio, mediante apposita clausola del negozio stipulato tra le parti, da menzionare nel quadro "D" della nota di trascrizione,
per segnalare altresì ai terzi la carenza della pubblica fede notarile con riguardo alla provenienza dell'immobile ed all'inesistenza di formalità pregiudizievoli
(Cass. n. 32147 del 2018).
Nella vicenda che ci impegna, la precisazione indicata è stata fatta dal notaio ai paciscenti, resi chiaramente edotti (si veda il primo articolo dell'atto pubblico) del rischio assunto, provvedendo pure a menzionare la clausola contrattuale nel quadro “D” della nota di trascrizione.
Dunque, a fronte della dichiarazione di usucapione del diritto di proprietà
trasferito, il notaio ha sicuramente adempiuto ai propri doveri informativi, di
12 consiglio e, latu sensu, di diligenza nei confronti delle parti, rendendole edotte della carenza della pubblica fede notarile in ordine alla provenienza dell'immobile e, dunque, dell'instabilità dell'acquisto.
Al cospetto di tali evenienze, pur volendo ritenere che i beni donati non fossero effettivamente dei disponenti, non potrebbe comunque riscontrarsi un contegno illecito di natura extracontrattuale nei confronti dei terzi, non avendo gli attori – pur assumendosi danneggiati dall'attività professionale svolta inter
alios – dimostrato, né chiesto di dimostrare, che il professionista incaricato di redigere l'atto pubblico fosse consapevole della non appartenenza dei diritti reali immobiliari in capo ai disponenti o che potesse, in ogni caso, percepire -
con uno sforzo di diligenza proprio dello statuto professionale - “segnali d'allarme” circa l'attitudine del “proprio” atto a contribuire, sul piano
(con)causale, alla lesione della sfera giuridica dei terzi rispetto ai paciscenti.
In tale ottica, non può non avvertirsi che il contegno del professionista deve valutarsi ex ante e non ex post, e dunque giammai sulla base di circostanze future e meramente ipotetiche, ancorché le stesse successivamente si verifichino.
Pertanto, alla stregua delle articolate osservazioni che precedono, la pretesa risarcitoria veicolata in questo giudizio non merita accoglimento.
Non resta che statuire sulle spese di lite, che seguono la soccombenza degli attori, chiamati in solido a sopportarne il peso (in ragione dell'identità nelle questioni sollevate e dibattute, nonché della convergenza degli atteggiamenti difensivi) nei confronti di . Gli oneri processuali vanno Controparte_1
liquidati tenuto conto del disputatum (valore indeterminabile, in quanto viene preteso il pagamento di una somma non specificamente determinata per il ristoro dei pregiudizi), delle questioni effettivamente trattate, caratterizzate da
13 un basso livello di complessità in ragione della complessiva piattaforma istruttoria esaminata, e dell'attività difensiva concretamente svolta, elementi che orientano verso l'applicazione dei valori prossimi ai minimi [peraltro, è
consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio alla stregua del quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva all'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo della tariffa,
a loro volta derogabili con apposita motivazione, sicché se, da un lato,
l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, dall'altro è doverosa la motivazione allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni dello scostamento dalla tariffa e della quantificazione operata (si confrontino fra le tante Cass. n. 89 del 2021; Cass.
19989 del 2021; Cass. n. 21848 del 2022)].
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda esperita da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna e , in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese processuali sostenute dal , Controparte_1
che si liquidano in euro 3.809,00 per competenze della difesa, oltre i.v.a.,
14 c.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Raffaele Malinconico.
Così deciso in Salerno il 15 marzo 2025
Il giudice dott. Giulio Fortunato
15