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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 3298/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI NITTO COSMO LUIGI avv Grasso in sost.
Avv. ZANGRILLO SIMONA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARTUSCIELLO ERMANNO avv Migliore in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3298 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C. Luigi Di Nitto Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: - PEC: e dall'Avv. Simona C.F._1 Email_1
Zangrillo (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Roma alla via Badia di Cava 56 presso lo studio dell'Avv. Di Nitto, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Controparte_1 C.F._3
Martusciello (C.F.: - PEC: ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi, via V. Gioberti, 11, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18/06/2020 la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
3133/2019, pubblicata in data 31/12/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7954/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 RG n. 4934/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data
30 novembre 2016 con il quale, su ricorso dell'Arch. , si ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 7.688,00 a titolo di pagamento compensi professionali, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione si eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della domanda monitoria, tenuto conto che nella convenzione per incarico tecnico professionale sottoscritto il 1° dicembre 2008 risultava all'art. 12 demandata da una clausola compromissoria ad un collegio arbitrale irrituale la soluzione di qualsiasi controversia legale. Parte opponente contestava la somma richiesta nel decreto ingiuntivo atteso che le parti avevano subordinato il pagamento alla erogazione di mutuo alla poi non avvenuta e Pt_1 conseguentemente “in quanto arbitraria e non dovuta” e dichiarava di aver corrisposto in data 4 ottobre 2016, anteriormente all'emesso decreto ingiuntivo, la somma di € 2.688,00. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo l'infondatezza della eccezione di arbitrato in considerazione del suo tenore avente ad oggetto il caso di “contrastante interpretazione”
e del fatto che risultava inesistente qualsiasi condizione sospensiva il cui mancato avveramento avrebbe ostacolato l'azione creditoria. Parte opposta dava atto del pagamento tra la data di deposito del ricorso per ingiunzione e l'emissione del decreto ingiuntivo opposto della somma di € 2.688,00 in data 5 ottobre 2016 onde risultava un saldo creditorio di € 4.678,144 oltre interessi e spese di lite”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore Parte_2 dell'Arch. della somma di € 4.678,144 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
Controparte_1
c) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare Parte_2 in favore dell'Arch. le spese del presente giudizio, liquidate, nella somma di € Controparte_1
1.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame, e per l'effetto riformare in toto la sentenza impugnata accogliendo le richieste della , che sono le seguenti: in via Parte_3 principale: 1) accogliere l'eccezione riguardante la Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. del procedimento per violazione dell'art. 808 ter c.p.c., per le motivazioni in rito antea esposte e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n
3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina. 2) accogliere l'eccezione riguardante la Nullità della sentenza per violazione ex art. 2697 c.c., per le motivazioni in rito antea esposte e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n 3133/2019 del
31.12.2019 del Tribunale di Latina. 3) accogliere e dichiarare la fondatezza delle motivazioni dell'appello proposto avverso la sentenza n 3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina e, conseguentemente annullare e dichiarare privo di effetto la sentenza n. 3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina. Con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'LA , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
23/03/2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello essendo passata in giudicato la statuizione sulla competenza del giudice ordinario. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo nel merito in ogni sua parte, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di compensi anche di questo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo è rubricato: “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e del procedimento per violazione dell'art. 808 ter c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Preliminarmente va ribadita la reiezione dell'eccezione di arbitrato formulata dall'opponente. Per costante orientamento la presenza nel contratto di una clausola compromissoria non esclude la possibilità di introdurre la domanda che su tale contratto si fondi con ricorso per ingiunzione né osta alla adozione di tale provvedimento, ferma restando la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di improponibilità della domanda al giudice dell'opposizione. L'improponibilità della domanda inerente ad un rapporto contrattuale per effetto di una clausola che demandi ad arbitri irrituali la definizione della relativa controversia resta esclusa solo qualora sia ravvisabile una rinuncia di entrambe le parti e non di una sola di esse ad avvalersi della clausola medesima come nel caso in cui la suddetta improponibilità non sia stata eccepita davanti ai giudici del merito. Nel caso di specie l'eccezione di arbitrato svolta dall'opponente si fonda sul tenore dell'art. 12 della convenzione per incarico tecnico professionale sottoscritto tra le parti che prevede la devoluzione ad un Collegio arbitrale irrituale di
“tutte le controversie che potranno insorgere tra le parti, in caso di contrastante interpretazione del presente atto”. Per giurisprudenza costante in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissione che comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria deve preferirsi una interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione statuale. Avuto riguardo al tenore della clausola in contestazione, la controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi dovuti in forza della convenzione deve ritenersi esulante dall'ambito di operatività della clausola stessa, come affermato dal precedente richiamato da parte opposta (Cass. 18 gennaio 2017
n. 1213) secondo cui la clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte”.
Deduce l'appellante che : “La clausola compromissoria contenuta nella convenzione sottoscritta, consacra l'espressa volontà delle parti a demandare ad arbitri la definizione di ogni controversia insorgente , infatti, troviamo la significativa locuzione della devoluzione delle insorgente controversie ad “ un amichevole compositore”, locuzione che va interpretata nel senso di conferire all'arbitro il potere di dare soluzione alla controversia non già mediante un atto suscettibile di acquisire efficacia vincolante della sentenza, ma mediante una manifestazione di volontà destinata ad essere recepita dalle parti compromittenti come propria volontà ( Cass. Civ. sez. I, 10 novembre
2006 n. 24059; Cass. Civ. sez. I, 13 aprile 2001 n. 5527; Cass. Civ. sez. I, 8 agosto 2002 n. 11976;
Cass. Civ. sez. I, 30 agosto 2002 n. 12714; Cass. Civ. Sez. Un. 3 ottobre 2002, n. 14223). Si tratta di una disciplina pattizia inequivoca e che consacra la volontà delle parti di rimettere la decisione delle possibili controversie ad un Collegio”.
L'LA ha eccepito, sul punto, l'inammissibilità dell'appello in quanto : “Con ordinanza riservata del 3.11.2017 il Giudice istruttore a seguito di articolata motivazione resa sulle note delle parti, respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda, ritenendo inapplicabile la clausola compromissoria arbitrale eccepita da controparte e: “RITENUTA PERTANTO PROPONIBILE LA
DOMANDA” concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.
Essendo tale pronunciamento definitorio della eccezione proposta da controparte, esso andava impugnato ex art. 819 ter cpc ai sensi degli artt. 42 e 43 cpc., con regolamento necessario di competenza”.
L'eccezione è infondata.
Invero, “In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.
Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria” (Cass. Sez. 2, 24/11/2020, n.
26696, Rv. 659723 - 01)
Nel merito il motivo è infondato.
La clausola arbitrale così dispone: “Tutte le controversie che potranno sorgere tra le parti, in caso di contrastante interpretazione del presente atto, saranno deferite alla decisione di un Collegio
Arbitrale tipo irrituale costituito da tre arbitri...”.
Dunque, le parti hanno deciso di devolvere alla cognizione degli arbitri tutte le controversie limitatamente all'interpretazione del contratto.
Tuttavia, nel caso di specie non vi è stata alcuna contestazione in ordine all'interpretazione del contratto e, a ben vedere, sulla stessa esecuzione delle prestazioni professionali da parte dell'architetto talché la detta clausola non poteva trovare applicazione. CP_1
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dall'esame della convenzione e segnatamente dell'art. 10 non risulta apposta alcuna condizione sospensiva al pagamento del dovuto, legato invece alle varie fasi di progettazione e realizzazione delle opere, tanto è vero che risultano regolarmente corrisposte tutte le somma ad eccezione di una parte dell'ultima rata di € 10.000,00, stante l'avvenuto pagamento prima della proposizione del decreto ingiuntivo della somma di € 3.000,00 e dopo il deposito del ricorso di € 2.688,00 in data 5 ottobre 2016. Ne deriva pertanto che il credito azionato monitoriamente risulti pienamente comprovato nell'an e nel quantum non risultando contestata l'esecuzione della prestazione della professionista creditrice ricorrente in via monitoria. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Tuttavia il pagamento intervento successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione ed anteriormente alla emissione del decreto ingiuntivo fa sì che a tale data la pretesa monitoria risultasse pari a € 4.678,144”.
Deduce l'appellante: “Va evidenziato che l'art. 2697 c.c. prevede che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento. Orbene, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso ed azionato con l'ingiunzione di pagamento. Il primo Giudice ha errato nel ritenere assolto l'onere probatorio spettante alla parte creditrice, infatti, ha attribuito alla fattura allegata al ricorso monitorio valore presuntiva circa l'esistenza del credito, e poi, la mancata contestazione della ”. Parte_3
Il motivo è infondato.
Invero non è contestata l'esecuzione della prestazione da parte dell'architetto cui CP_1 infatti veniva corrisposto, seppur parzialmente, il corrispettivo stabilito.
L'opponente deduceva invece che la corresponsione degli ulteriori compensi era legata alla mancata concessione di un mutuo.
L'esistenza di tale condizione (sospensiva) doveva essere provata da chi l'aveva dedotta.
Ciò non è avvenuto.
Il Tribunale ha quindi fatto buon governo delle regole in materia probatoria stabilite dall'articolo 2697 cc.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la: “3) Violazione dell'art. 169 secondo comma c.p.c. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”.
Deduce l'appellante che “Nell'impugnata sentenza, per motivi che la scrivente difesa ignora,
l'analisi degli elementi probatori emersi durante il processo avviene grossolanamente ad opera del
Giudice di prime cure che, nel valutarne il contenuto, adopera pesi e misure diversi”.
Il motivo è inammissibile a causa della sua genericità che non consente di individuare quali siano le critiche mosse alla sentenza impugnata. § 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, secondo scaglione, compensi medi eccetto che per la fase istruttoria/trattazione per cui i compensi vengono liquidati nella misura minima non essendo stata svolta alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria/trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.419,00
§ 10. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2019, così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida in complessivi € 2.419,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico della Parte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 3298/2020
All'udienza collegiale del giorno 10/09/2025 ore 12:35
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DI NITTO COSMO LUIGI avv Grasso in sost.
Avv. ZANGRILLO SIMONA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MARTUSCIELLO ERMANNO avv Migliore in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3298 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. C. Luigi Di Nitto Parte_1 P.IVA_1
(C.F.: - PEC: e dall'Avv. Simona C.F._1 Email_1
Zangrillo (C.F.: - PEC: ed elettivamente C.F._2 Email_2 domiciliata in Roma alla via Badia di Cava 56 presso lo studio dell'Avv. Di Nitto, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Ermanno Controparte_1 C.F._3
Martusciello (C.F.: - PEC: ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Fondi, via V. Gioberti, 11, giusta procura in atti;
- APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 18/06/2020 la ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Latina n.
3133/2019, pubblicata in data 31/12/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 7954/2016, promosso dall'odierno appellante nei confronti di . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva opposizione Parte_2 avverso il decreto ingiuntivo n. 2361/2016 RG n. 4934/2016 emesso dal Tribunale di Latina in data
30 novembre 2016 con il quale, su ricorso dell'Arch. , si ingiungeva il pagamento Controparte_1 della somma di € 7.688,00 a titolo di pagamento compensi professionali, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. A sostegno dell'opposizione si eccepiva l'improponibilità ed improcedibilità della domanda monitoria, tenuto conto che nella convenzione per incarico tecnico professionale sottoscritto il 1° dicembre 2008 risultava all'art. 12 demandata da una clausola compromissoria ad un collegio arbitrale irrituale la soluzione di qualsiasi controversia legale. Parte opponente contestava la somma richiesta nel decreto ingiuntivo atteso che le parti avevano subordinato il pagamento alla erogazione di mutuo alla poi non avvenuta e Pt_1 conseguentemente “in quanto arbitraria e non dovuta” e dichiarava di aver corrisposto in data 4 ottobre 2016, anteriormente all'emesso decreto ingiuntivo, la somma di € 2.688,00. Si costituiva la parte opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo l'infondatezza della eccezione di arbitrato in considerazione del suo tenore avente ad oggetto il caso di “contrastante interpretazione”
e del fatto che risultava inesistente qualsiasi condizione sospensiva il cui mancato avveramento avrebbe ostacolato l'azione creditoria. Parte opposta dava atto del pagamento tra la data di deposito del ricorso per ingiunzione e l'emissione del decreto ingiuntivo opposto della somma di € 2.688,00 in data 5 ottobre 2016 onde risultava un saldo creditorio di € 4.678,144 oltre interessi e spese di lite”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “a) Accoglie l'opposizione nei termini di cui in motivazione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore Parte_2 dell'Arch. della somma di € 4.678,144 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;
Controparte_1
c) Condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore a rimborsare Parte_2 in favore dell'Arch. le spese del presente giudizio, liquidate, nella somma di € Controparte_1
1.620,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA”.
§ 4. — Con l'atto di appello la ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi di appello esposti con il presente gravame, e per l'effetto riformare in toto la sentenza impugnata accogliendo le richieste della , che sono le seguenti: in via Parte_3 principale: 1) accogliere l'eccezione riguardante la Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. del procedimento per violazione dell'art. 808 ter c.p.c., per le motivazioni in rito antea esposte e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n
3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina. 2) accogliere l'eccezione riguardante la Nullità della sentenza per violazione ex art. 2697 c.c., per le motivazioni in rito antea esposte e che abbiansi qui per ripetute e trascritte, e conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza n 3133/2019 del
31.12.2019 del Tribunale di Latina. 3) accogliere e dichiarare la fondatezza delle motivazioni dell'appello proposto avverso la sentenza n 3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina e, conseguentemente annullare e dichiarare privo di effetto la sentenza n. 3133/2019 del 31.12.2019 del Tribunale di Latina. Con condanna alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — L'LA , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_1
23/03/2021, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello essendo passata in giudicato la statuizione sulla competenza del giudice ordinario. Nel merito ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello, dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo nel merito in ogni sua parte, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di compensi anche di questo grado di giudizio”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 7.1. — Il primo motivo è rubricato: “Nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c. e del procedimento per violazione dell'art. 808 ter c.p.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Preliminarmente va ribadita la reiezione dell'eccezione di arbitrato formulata dall'opponente. Per costante orientamento la presenza nel contratto di una clausola compromissoria non esclude la possibilità di introdurre la domanda che su tale contratto si fondi con ricorso per ingiunzione né osta alla adozione di tale provvedimento, ferma restando la facoltà dell'intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di improponibilità della domanda al giudice dell'opposizione. L'improponibilità della domanda inerente ad un rapporto contrattuale per effetto di una clausola che demandi ad arbitri irrituali la definizione della relativa controversia resta esclusa solo qualora sia ravvisabile una rinuncia di entrambe le parti e non di una sola di esse ad avvalersi della clausola medesima come nel caso in cui la suddetta improponibilità non sia stata eccepita davanti ai giudici del merito. Nel caso di specie l'eccezione di arbitrato svolta dall'opponente si fonda sul tenore dell'art. 12 della convenzione per incarico tecnico professionale sottoscritto tra le parti che prevede la devoluzione ad un Collegio arbitrale irrituale di
“tutte le controversie che potranno insorgere tra le parti, in caso di contrastante interpretazione del presente atto”. Per giurisprudenza costante in caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissione che comporta una deroga alla giurisdizione ordinaria deve preferirsi una interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione statuale. Avuto riguardo al tenore della clausola in contestazione, la controversia avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi dovuti in forza della convenzione deve ritenersi esulante dall'ambito di operatività della clausola stessa, come affermato dal precedente richiamato da parte opposta (Cass. 18 gennaio 2017
n. 1213) secondo cui la clausola compromissoria relativa alle sole controversie sull'interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l'accertamento della volontà delle parti, in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, ovvero, nella specie, le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all'accertamento dell'inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte”.
Deduce l'appellante che : “La clausola compromissoria contenuta nella convenzione sottoscritta, consacra l'espressa volontà delle parti a demandare ad arbitri la definizione di ogni controversia insorgente , infatti, troviamo la significativa locuzione della devoluzione delle insorgente controversie ad “ un amichevole compositore”, locuzione che va interpretata nel senso di conferire all'arbitro il potere di dare soluzione alla controversia non già mediante un atto suscettibile di acquisire efficacia vincolante della sentenza, ma mediante una manifestazione di volontà destinata ad essere recepita dalle parti compromittenti come propria volontà ( Cass. Civ. sez. I, 10 novembre
2006 n. 24059; Cass. Civ. sez. I, 13 aprile 2001 n. 5527; Cass. Civ. sez. I, 8 agosto 2002 n. 11976;
Cass. Civ. sez. I, 30 agosto 2002 n. 12714; Cass. Civ. Sez. Un. 3 ottobre 2002, n. 14223). Si tratta di una disciplina pattizia inequivoca e che consacra la volontà delle parti di rimettere la decisione delle possibili controversie ad un Collegio”.
L'LA ha eccepito, sul punto, l'inammissibilità dell'appello in quanto : “Con ordinanza riservata del 3.11.2017 il Giudice istruttore a seguito di articolata motivazione resa sulle note delle parti, respingeva l'eccezione di improcedibilità della domanda, ritenendo inapplicabile la clausola compromissoria arbitrale eccepita da controparte e: “RITENUTA PERTANTO PROPONIBILE LA
DOMANDA” concedeva la provvisoria esecuzione del d.i. opposto ed i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma cpc.
Essendo tale pronunciamento definitorio della eccezione proposta da controparte, esso andava impugnato ex art. 819 ter cpc ai sensi degli artt. 42 e 43 cpc., con regolamento necessario di competenza”.
L'eccezione è infondata.
Invero, “In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria.
Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria” (Cass. Sez. 2, 24/11/2020, n.
26696, Rv. 659723 - 01)
Nel merito il motivo è infondato.
La clausola arbitrale così dispone: “Tutte le controversie che potranno sorgere tra le parti, in caso di contrastante interpretazione del presente atto, saranno deferite alla decisione di un Collegio
Arbitrale tipo irrituale costituito da tre arbitri...”.
Dunque, le parti hanno deciso di devolvere alla cognizione degli arbitri tutte le controversie limitatamente all'interpretazione del contratto.
Tuttavia, nel caso di specie non vi è stata alcuna contestazione in ordine all'interpretazione del contratto e, a ben vedere, sulla stessa esecuzione delle prestazioni professionali da parte dell'architetto talché la detta clausola non poteva trovare applicazione. CP_1
§ 7.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “Nullità della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Dall'esame della convenzione e segnatamente dell'art. 10 non risulta apposta alcuna condizione sospensiva al pagamento del dovuto, legato invece alle varie fasi di progettazione e realizzazione delle opere, tanto è vero che risultano regolarmente corrisposte tutte le somma ad eccezione di una parte dell'ultima rata di € 10.000,00, stante l'avvenuto pagamento prima della proposizione del decreto ingiuntivo della somma di € 3.000,00 e dopo il deposito del ricorso di € 2.688,00 in data 5 ottobre 2016. Ne deriva pertanto che il credito azionato monitoriamente risulti pienamente comprovato nell'an e nel quantum non risultando contestata l'esecuzione della prestazione della professionista creditrice ricorrente in via monitoria. Com'è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come un ordinario giudizio di cognizione, avente ad oggetto l'accertamento non soltanto della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della pretesa avanzata dal ricorrente, in ordine alla quale trovano applicazione le regole generali in tema di ripartizione dell'onere della prova;
l'emissione del decreto ingiuntivo non determina infatti alcuna inversione nella posizione processuale delle parti, con la conseguenza che il ricorrente, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, dev'essere considerato attore in senso sostanziale, ed è pertanto tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi del credito fatto valere nel procedimento monitorio.
Tuttavia il pagamento intervento successivamente al deposito del ricorso per ingiunzione ed anteriormente alla emissione del decreto ingiuntivo fa sì che a tale data la pretesa monitoria risultasse pari a € 4.678,144”.
Deduce l'appellante: “Va evidenziato che l'art. 2697 c.c. prevede che chi agisce in giudizio deve provare i fatti che ne sono a fondamento. Orbene, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il creditore opposto a dover provare l'esistenza del titolo da cui deriva la legittimità del proprio credito, preteso ed azionato con l'ingiunzione di pagamento. Il primo Giudice ha errato nel ritenere assolto l'onere probatorio spettante alla parte creditrice, infatti, ha attribuito alla fattura allegata al ricorso monitorio valore presuntiva circa l'esistenza del credito, e poi, la mancata contestazione della ”. Parte_3
Il motivo è infondato.
Invero non è contestata l'esecuzione della prestazione da parte dell'architetto cui CP_1 infatti veniva corrisposto, seppur parzialmente, il corrispettivo stabilito.
L'opponente deduceva invece che la corresponsione degli ulteriori compensi era legata alla mancata concessione di un mutuo.
L'esistenza di tale condizione (sospensiva) doveva essere provata da chi l'aveva dedotta.
Ciò non è avvenuto.
Il Tribunale ha quindi fatto buon governo delle regole in materia probatoria stabilite dall'articolo 2697 cc.
§ 7.3. — Con il terzo motivo di appello è stata dedotta la: “3) Violazione dell'art. 169 secondo comma c.p.c. nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.- arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie”.
Deduce l'appellante che “Nell'impugnata sentenza, per motivi che la scrivente difesa ignora,
l'analisi degli elementi probatori emersi durante il processo avviene grossolanamente ad opera del
Giudice di prime cure che, nel valutarne il contenuto, adopera pesi e misure diversi”.
Il motivo è inammissibile a causa della sua genericità che non consente di individuare quali siano le critiche mosse alla sentenza impugnata. § 8. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 9. — Le spese di giudizio di cui al I° comma dell'articolo 15 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, vanno liquidate, a carico di parte soccombente, sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in relazione al valore della controversia (da € 1.101 ad € 5.200, tabella 12, secondo scaglione, compensi medi eccetto che per la fase istruttoria/trattazione per cui i compensi vengono liquidati nella misura minima non essendo stata svolta alcuna istruttoria) nel seguente modo:
Fase di studio della controversia: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio: € 536,00
Fase istruttoria/trattazione: € 496,00
Fase decisionale: € 851,00
Compenso tabellare € 2.419,00
§ 10. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Latina n. 3133/2019, così Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna la a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente grado che liquida in complessivi € 2.419,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002 a carico della Parte_1
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli