Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/02/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2189/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 2189/2024 promosso da:
, (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Moncalieri (TO), Strada Carignano n. 33, elettivamente domiciliata in Roma, Viale della Piramide Cestia n. 63 presso lo studio dell'Avv. Daniella MAGURNO (c.f.:
, che la difende e rappresenta giusta delega in calce al presente C.F._2 atto.
RICORRENTE
Contro
c.f. nato in [...], in data [...], CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...], nel presente procedimento rappresentato e difeso, giusta procura in data 12 aprile 2024, allegata alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente, dall'Avv. Letizia
Trabucco (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_4
10041 Carignano, Via Roma n. 2,
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia in accoglimento del presente ricorso, accertare dichiarare la intervenuta sopravvenienza di giustificati motivi, idonei a dar luogo alla revisione dei provvedimenti di cui al decreto del Tribunale di Torino
n. RG. 10644/2022 disporre quanto segue:
A) Affidare le minori e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento presso la madre nell'abitazione in Moncalieri Strada Carignano n. 33 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione e previo accordo;
B) Disporre che entrambi i genitori siano collaborativi in ordine alla gestione delle minori e alle decisioni relative la frequentazione del doposcuola, del catechismo e di ogni attività ludica e scolastica delle figli, senza frapporre alcun ostacolo non giustificato da eIGenze concrete;
C) Disporre che entrambi i genitori possano, in autonomia, decidere in ordine alle modalità di uscita dalla scuola della minore di anni 12, quando la Persona_1 stessa è sotto la rispettiva responsabilità, nell'ottica della crescita e autodeterminazione della minore;
D) Disporre a carico del Sig. il contributo di mantenimento mensile in CP_1 favore delle minori per €.600,00 (€. 300,00 per ciascuna figlia), da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso l'abitazione della ricorrente, con accredito sul conto corrente, intestato alla IG.ra , (IBAN: [...]), Pt_1 oltre al pagamento delle spese extra, nella misura del 70% a carico del resistente e del 30% a carico della IG.ra . Queste ultime spese, previo accordo tra le Pt_1 parti ed invio della documentazione idonea. La retta scolastica dell'Istituto frequentato dalle minori, continuerà ad essere pagata integralmente dal IG.
. CP_1
E) Disporre altresì che la ricorrente percepisca l'Assegno Unico Universale al 50%.
F) Disporre che le minori trascorrano con il padre il fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì quando verranno riaccompagnate a scuola;
durante la settimana il padre trascorrerà con le minori il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente.
Se entrambi i genitori saranno impegnati, per turni lavorativi o eIGenze personali, dovranno provvedere essi stessi a delegare persona di fiducia o una baby sitter
(che ognuno pagherà a proprie spese) per recuperare le bambine a scuola o accompagnarle, come da piano genitoriale che si deposita.
G) Le minori trascorreranno le festività (natalizie, pasquali ed estive) con ciascun genitore ad anni alterni dalla chiusura della scuola, previo accordo tra loro. Ciascun genitore comunicherà all'altro luogo di vacanza, come da piano genitoriale che si deposita.
H) La IG.ra non autorizza il rinnovo del passaporto. Pt_1
*
Per il convenuto: NEL MERITO:
In ordine all'affidamento delle minori, ci si rimette alla decisione che codesto ill.mo
Tribunale riterrà opportuno assumere nell'esclusivo interesse delle due minori.
Confermare il collocamento, nonché la residenza anagrafica delle due minori presso il padre.
Nell'eventualità in cui venisse confermato l'affidamento condiviso delle minori, disporre l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione.
In ordine ai tempi di permanenza delle minori presso ciascun genitore, ci si rimette alla decisione di codesto Tribunale, ribadendo come il calendario recepito con Decreto in data 26 maggio 2022 sia il risultato di un confronto avvenuto, a suo tempo, tra le parti.
Si precisa unicamente che il IGnor , per eIGenze aziendali, ha necessità di tenere CP_1 con sé le minori, nel periodo estivo, per n. 2 settimane consecutive, nel mese di agosto, da comunicarsi, in ogni caso, all'altro genitore, entro il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che ciascun genitore provvederà, in maniera diretta, al mantenimento delle minori quando le ha con sé.
Disporre che le spese straordinarie relative alle minori, così come previste e disciplinate nel Protocollo adottato dal Tribunale di Torino in data 15 marzo 2016, vengano sostenute nella misura del 30-40% dalla IGnora . Il residuo verrà sostenuto dal Pt_1 IGnor . CP_1
Confermare l'assegnazione dell'immobile già casa familiare al IGnor . CP_1
Dare atto che l'AUU viene percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno. Dare atto dell'assenso a suo tempo prestato, da parte di entrambi i genitori, al rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e di ogni altro documento, anche valido per l'espatrio, proprio e/o per le minori
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente procedimento trae origine dal ricorso materno diretto ad ottenere una modifica del regime di affidamento delle figlie , nata nel 2012, e Persona_1 Per_2 nata nel 2017, come disciplinato dal decreto del Tribunale di Torino del 26 maggio 2022 che disponeva, su accordo dei genitori, per quanto di interesse:
l'affidamento delle minori in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso il padre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
un regime di visita materno decorrente da “quando la IGnora avrà reperito una collocazione abitativa in cui condurre anche le minori e, in ogni caso, con decorrenza 10 maggio 2022”; il mantenimento delle figlie in base ai tempi di permanenza con suddivisione percentualmente diversificata delle spese straordinarie;
l'assegnazione della casa familiare al padre;
l'assegno unico per intero al padre.
In particolare, la ricorrente instava, ferma restando la condivisione, per la collocazione delle minori presso di sé; e che fosse disposto: che entrambi i genitori siano collaborativi in ordine alla gestione delle minori e alle decisioni relative la frequentazione del doposcuola, del catechismo e di ogni attività ludica e scolastica delle figlie, senza frapporre alcun ostacolo non giustificato da eIGenze concrete;
che entrambi i genitori possano, in autonomia, decidere in ordine alle modalità di uscita dalla scuola della minore di anni 12, quando la stessa è sotto la Persona_1 rispettiva responsabilità, nell'ottica della crescita e autodeterminazione della minore;
a carico del Sig. il contributo di mantenimento mensile in favore delle CP_1 minori per €.600,00 (€. 300,00 per ciascuna figlia), da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese presso l'abitazione della ricorrente, con accredito sul conto corrente, oltre al pagamento delle spese extra, nella misura del 70% a carico del resistente e del 30% a carico della IG.ra . Queste ultime spese, previo accordo tra le parti ed invio della Pt_1 documentazione idonea. La retta scolastica dell'Istituto frequentato dalle minori continuerà ad essere pagata integralmente dal IG. . CP_1 che la ricorrente percepisca l'Assegno Unico Universale al 50%. che le minori trascorrano con il padre il fine settimana alterni dal venerdì all'uscita della scuola fino al lunedì quando verranno riaccompagnate a scuola;
durante la settimana il padre trascorrerà con le minori il martedì ed il giovedì pomeriggio, dall'uscita di scuola e li riaccompagnerà a scuola il giorno seguente. Se entrambi i genitori saranno impegnati, per turni lavorativi o eIGenze personali, dovranno provvedere essi stessi a delegare persona di fiducia o una baby sitter (che ognuno pagherà a proprie spese) per recuperare le bambine a scuola o accompagnarle, come da piano genitoriale che si deposita. che le minori trascorreranno le festività (natalizie, pasquali ed estive) con ciascun genitore ad anni alterni dalla chiusura della scuola, previo accordo tra loro. Ciascun genitore comunicherà all'altro luogo di vacanza, come da piano genitoriale che si deposita.
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Nella opposizione del convenuto, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Va anzitutto premesso che l'art. 473 bis 29 cpc stabilisce che i provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici possano essere modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”.
Nel caso concreto, non è dato comprendere quali sarebbero i motivi che dovrebbero imporre una modifica dell'assetto a suo tempo concordato, ed in particolare della collocazione delle figlie – di cui le ulteriori richieste diretta sono conseguenza – che la parte ricorrente non ha specificatamente allegato appellandosi, semmai, ad un presunto atteggiamento non collaborativo paterno, a presunte inadempienze del genitore collocatario sia rispetto alla concreta attuazione del diritto di visita materno sia in relazione ad alcuni aspetti economici, questioni che, ai fini della richiesta, appaiono del tutto irrilevanti, trovando piuttosto possibilità di valutazione mediante il ricorso a diverse procedure.
Anche in relazione agli aspetti economici del regime concordato, che prevedevano il c.d. mantenimento diretto con ripartizione diversificata delle spese straordinarie (30/40% la mamma il resto il papà), non vi è ragione di intervenire non modificandosi né il regime di affidamento né quello di visita (v. infra), tanto più che la ricorrente ha allegato di avere visto migliorata “seppur leggermente” la propria condizione reddituale. Quanto al regime di vista, infine, la ricorrente formula richieste rispetto a quello paterno sulla base di un presupposto (la collocazione presso di sè) infondato.
C'è comunque di più.
La stessa ricorrente, con mail indirizzata al padre l'8 giugno 2024, dunque in pendenza di lite, scriveva “…Faccio seguito a quanto già comunicato dal mio avvocato, visto che non sono più in grado di provvedere economicamente alle nostre figlie da ora e fino a quando avrò nuovamente le possibilità di mantenere dignitosamente le stesse, te ne dovrai occupare tu, ti cedo temporaneamente la custodia esclusiva”, e che “…da quel momento, la IGnora non ha più chiesto al padre di vedere e tenere le figlie con Pt_1 sé” mostrando nei fatti di non avere ulteriore interesse alla modifica.
Si tratta di mail prodotta dal convenuto (doc. 18) e affermazioni che la ricorrente non ha nel contenuto contestato, limitandosi a chiedere lo “stralcio” del documento.
Superflui nel contesto sia l'attività istruttoria che l'ascolto della minore . Persona_1
Inammissibili da ultimo le deduzioni di cui alla memoria depositata dal convenuto il 18 novembre 2024 quando la causa era già stata rimessa al collegio.
In ogni caso il riferito diradarsi dei rapporti non implica la necessità di adottare provvedimenti di sorta.
Va rigettata l'istanza del convenuto la cancellazione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 89 c.p.c. e 52 CDF di alcune espressioni riportate nella memoria ex art. 473 bis .17 c.p.c. rientrando nell'esercizio dell'attività difensiva.
Spese di lite secondo soccombenza.
Valori minimi per le quattro fasi.
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definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa domanda ed eccezione: rigetta il ricorso poiché infondato.
Condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese di lite che liquida in € 3.808,00 oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 18/02/2025
Il Presidente
Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.