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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/10/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
Sezione per i Minorenni
composta dai magistrati:
Dr. TT ND Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere
Dr. Nicole Scala Esperta
Dr. Danilo D'Addazio Esperto
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.335/2025 V.G. vertente tra
nata in [...] il giorno 8/7/1993, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Di Pietro, come da procura in calce al ricorso in appello
- LL
e
nata in [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dalla curatrice speciale Avv. Gabriella
Fiasca
- appellata con l'intervento del
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 115 del
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila pubblicata il 4/6/2025 in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità
Conclusioni dell'LL
“1) In via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal
Tribunale per i Minorenni dell'Aquila del 4.6.2025 notificata in data 27.6.2025 a questo difensore
2) Nel merito riformare la sentenza per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità della minore, non dichiarandone l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati
3) Di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare
i genitori ovvero la madre al fine di ricostituire il legame famigliare dettandone eventualmente le modalità di supervisione al fine di ricostituire il nucleo famigliare originale
4) Di conseguenza disporre la prosecuzione della frequentazione della minore con i genitori ovvero con la madre con frequenza settimanale o mensile e i colloqui telefonici, disponendo un percorso terapeutico di recupero del rapporto genitoriale
5) Si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali
6) Si dia avvio ad un percorso di recupero della genitorialità
e del ripristino del legame genitori - figlia
7) Si acquisiscano relazioni aggiornata da parte del servizio sociale romeno sul territorio e sul ripristino dell'efficienza dell'abitazione delli nonni materni e sulla situazione della nonna materna per valutare affidamento della minore a parenti entro il quarto grado , si valuti altresì' la presenza della disponibilità.
8) Disporre l'ascolto della minore dopo il percorso di riavvicinamento.
9) Disporre che il servizio sociale si occupi di un aiuto concreto mettendo a disposizione risorse e mezzi per fornire un aiuto concreto.
10) in ulteriore subordine, affidare la bambina a Padre Per_1 parroco della comunità Ortodossa Romena, il quale è coniugato e padre di due figli minori”.
Conclusioni della curatrice della minore
“Conclude chiedendo il rigetto dell'atto di impugnazione ex adverso proposta e la conferma della sentenza resa in data
04/06/2025 dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila, nel giudizio iscritto al N. R.G. 837/2024 AD.”
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata (n.r.g. 837/2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 04/06/2025) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 115 pubblicata il 4/6/2025 il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila dichiarava lo stato di adottabilità della minore nata in [...] il 23 Persona_2 dicembre 2020; dichiarava la decadenza dei sig.ri Parte_1
e dalla responsabilità genitoriale
[...] Controparte_2 nei confronti della figlia minore;
confermava la nomina del tutore provvisorio e della curatrice speciale della minore e ne disponeva il collocamento a scopo adottivo presso la casa famiglia nella quale era già inserita, vietando ogni contatto con i genitori.
2. Con ricorso depositato 29/7/2025 la sig.ra
[...]
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata, Parte_1 notificatale il 27/6/2025 presso la sua procuratrice, concludendo come riportato in rubrica.
2.1. Si è costituita la curatrice della minore, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. Anche il Procuratore Generale della Repubblica ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
3. L'udienza del 7/10/2025, fissata per la discussione dell'appello, si è svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
3.1. Nelle note depositate ai sensi della norma citata la curatrice si è riportata alla propria comparsa di costituzione.
3.2. L'LL non ha depositato note.
4. L'appello proposto dalla sig.ra deve essere Parte_1 dichiarato inammissibile, giacché il ricorso in appello è stato depositato il 29 luglio 2025, decorso il termine perentorio di trenta giorni fissato dall'art. 26 della legge n. 184 del 1983, decorrente dalla notificazione della sentenza di primo grado, eseguita dalla Cancelleria del Tribunale per i minorenni il
27/6/2025 presso la procuratrice dell'LL, scaduto lunedì
28 luglio 2025.
5. La declaratoria di inammissibilità dell'appello esonera questa Corte dal disporre la notifica del ricorso introduttivo in favore del padre della minore. In applicazione del principio della ragionevole durata del processo devono essere infatti evitati comportamenti che ostacolino una sollecita definizione del giudizio, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività e in formalità superflue, che non potrebbero modificare l'esito del processo (così Cass. n.
6924 del 2020).
6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'LL a rifondere allo Stato le spese del presente grado di giudizio, essendo la curatrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidate come in dispositivo sulla base degli importi minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per i procedimenti di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto che la causa è stata definita su questione di rito.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere allo Stato le spese Parte_1 del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 1.168,00 per compensi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16/10/2025
La Presidente estensora dr. TT ND