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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 19/06/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 592/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberta Brigato attrice contro
CP_1 convenuto contumace
OGGETTO: contratto di appalto – risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
MOTIVAZIONE
1. La domanda con cui ha chiesto la risoluzione – per inadempimento Parte_1 dell'appaltatore , rimasto contumace – al contratto d'appalto stipulato con CP_1 quest'ultimo nel maggio 2022, può essere senz'altro accolta senza necessità di dare ingresso ad alcuna attività istruttoria.
Dalla documentazione prodotta dalla risulta infatti dimostrata l'avvenuta Pt_1 conclusione di tale contratto.
Quanto all'onere della prova, va applicata la regola generale in base alla quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. per tutte Cass., sez. II, 21.05.2019, n. 13.685).
1 La contumacia del appare allora necessaria e sufficiente al fine di dimostrare il CP_1 suo inadempimento (comunque da lui ammesso nei messaggi whatsapp prodotti sub doc. 8a-
e).
2. Il doc. 4 dimostra il pagamento di euro 5.000,00 (e non di euro 8.320,00 come affermato dalla ); il doc. 5 attesta altri euro 5.500,00; per complessivi euro 10.500,00. Pt_1
3. Dalla consulenza tecnica redatta il 28.11.2023 dal consulente di parte della Pt_1
(v. doc. 10), dalla quale non vi è motivo di prescindere, risulta inoltre che, a causa dell'abbandono del cantiere da parte del , per il ripristino dello status quo ante CP_1 necessitano euro 17.000,00.
4. La stessa ha infine documentato che le spese inutilmente sostenute a causa Pt_1 dell'inadempimento del , ammontano a complessivi euro 2.921,61. CP_1
5. euro 30.421,61. Pt_2
Con interessi legali dalla prima messa in mora al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara che il contratto di appalto è risolto per inadempimento di , che condanna a pagare a la somma di euro 30.421,61, oltre CP_1 Parte_1 alle spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore dell'avv.
Roberta Brigato.
Padova, 19 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 592/2025 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Roberta Brigato attrice contro
CP_1 convenuto contumace
OGGETTO: contratto di appalto – risoluzione per inadempimento dell'appaltatore
MOTIVAZIONE
1. La domanda con cui ha chiesto la risoluzione – per inadempimento Parte_1 dell'appaltatore , rimasto contumace – al contratto d'appalto stipulato con CP_1 quest'ultimo nel maggio 2022, può essere senz'altro accolta senza necessità di dare ingresso ad alcuna attività istruttoria.
Dalla documentazione prodotta dalla risulta infatti dimostrata l'avvenuta Pt_1 conclusione di tale contratto.
Quanto all'onere della prova, va applicata la regola generale in base alla quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. per tutte Cass., sez. II, 21.05.2019, n. 13.685).
1 La contumacia del appare allora necessaria e sufficiente al fine di dimostrare il CP_1 suo inadempimento (comunque da lui ammesso nei messaggi whatsapp prodotti sub doc. 8a-
e).
2. Il doc. 4 dimostra il pagamento di euro 5.000,00 (e non di euro 8.320,00 come affermato dalla ); il doc. 5 attesta altri euro 5.500,00; per complessivi euro 10.500,00. Pt_1
3. Dalla consulenza tecnica redatta il 28.11.2023 dal consulente di parte della Pt_1
(v. doc. 10), dalla quale non vi è motivo di prescindere, risulta inoltre che, a causa dell'abbandono del cantiere da parte del , per il ripristino dello status quo ante CP_1 necessitano euro 17.000,00.
4. La stessa ha infine documentato che le spese inutilmente sostenute a causa Pt_1 dell'inadempimento del , ammontano a complessivi euro 2.921,61. CP_1
5. euro 30.421,61. Pt_2
Con interessi legali dalla prima messa in mora al saldo.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, dichiara che il contratto di appalto è risolto per inadempimento di , che condanna a pagare a la somma di euro 30.421,61, oltre CP_1 Parte_1 alle spese di giudizio, liquidate in euro 545,00 per spese ed euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, con distrazione a favore dell'avv.
Roberta Brigato.
Padova, 19 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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