Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 04/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1338/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Dario Maria C.F._1
Dolei (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
Parte_2
(in persona del legale
[...]
rappresentante p.t. nato a [...], Brasile, l'8.12.1979), Controparte_1
sedente in Mira (c.f. ), rappresentato e difeso per procura in atti dagli C.F._2
Avv.ti Isabella Lucati e Mario Mazzeo (entrambi del Foro di Roma) presso i cui indirizzi di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellato
OGGETTO: successione mortis causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella sua citazione del 25.1.2022 - con cui conveniva innanzi al Tribunale di Catania
l' Controparte_2
(avente sede in quel di Mira) - esponeva: Parte_1
- che i coniugi e avevano, per il tempo in Controparte_3 Controparte_4
cui avessero cessato di vivere, disposto con rispettivi testamenti pubblici entrambi in notar del 19.11.2014 (Rep. 110 e 111): il Per_1 CP
designando proprio erede universale la e – quale sostituito al primo _4
chiamato all'eredità, ex art. 688 c.c. – l'Associazione anzidetta;
la _4
designando proprio erede universale il e – quale sostituito al primo CP
chiamato all'eredità, ex art. 688 c.c. – esso Pt_1
- che addì 20.5.2017 i coniugi e venivano Controparte_3 Controparte_4
ritrovati all'interno della loro abitazione – in Catania, via Lecce n. 9 – privi di vita,
- che la scena disvelatasi al personale di polizia che era intervenuto sui luoghi – in uno con le risultanze autoptiche e con gli accertamenti sul fucile che era stato rinvenuto nei pressi del cadavere del – inducevano il Pubblico CP
Ministero a concludere che questi avesse dapprima colpito a morte, con il fucile anzidetto, la moglie (affetta da patologie bisognevoli di cure non compatibili con le condizioni economiche della famiglia) e che avesse subito dopo rivolto l'arma contro di sé, suicidandosi: ricostruzione avallata dal competente G.I.P. del Tribunale di Catania che, con decreto del 5.2.2019, archiviava il fascicolo processuale già aperto sulla vicenda,
- che, apertasi la successione in morte dei due coniugi, le controversie già insorte tra attore e convenuta venivano risolte con la stipula di transazione novativa del 19.02.2021, in forza della quale i predetti si davano reciproco atto che “le parti subentrano agli istituiti eredi originari quali sostituiti, riconoscendosi reciprocamente e senza riserve eredi universali dei de cuius nei loro rispettivi assi ereditari. Pertanto, l Controparte_2
riconosce quale unico erede universale della defunta
[...]
l'avv. mentre Controparte_4 Parte_1
quest'ultimo, dal canto suo, riconosce la detta Associazione erede universale del defunto . In ragione di quanto sopra tutti i beni mobili ed Controparte_3
immobili, mobilia e suppellettili in comunione verranno suddivisi nella misura del 50%, mentre resteranno nella totale, piena ed esclusiva disponibilità di ciascuna delle parti le somme residue depositate nei due conti correnti rispettivamente intestati ai due de cuius, nonché i beni e gli effetti personali di proprietà esclusiva di ognuno dei defunti coniugi. Non avendo nessuna delle parti interesse all'acquisto della quota del bene immobile, si conviene che lo stesso verrà - previa stima - messo in vendita ad un prezzo non inferiore al
15% del valore stimato ed il ricavato verrà poi suddiviso tra le parti nella misura del 50% cadauna”.
Ciò premesso, deduceva l'attore che la possibilità di perfezionare le pratiche successorie conformemente a quanto pure previsto da detta transazione dovesse imprescindibilmente passare (come pure segnalatogli da notaio di fiducia) per una declaratoria giudiziale di indegnità del a succedere alla ex art. CP _4
463, n. 1), c.c.
Per il che chiedeva che il Tribunale adito provvedesse in conformità.
§§§
Costituendosi in contraddittorio l Controparte_2
(oggi - a seguito di Decreto della Giunta della Regione
[...]
Veneto n. 183 del 2 marzo 2023, Rep. n. 50073 - CP_2 [...]
) dichiarava di aderire alla Parte_2
domanda attorea. Di diverso avviso era, tuttavia, il primo giudice che, dopo aver riassunto i fatti di causa, con sentenza n. 1455/2023 del 24.3.2023 detta domanda rigettava, avendo ritenuto:
- che “Secondo la maggioritaria dottrina, qualora l'istituito muoia dopo
l'apertura della successione, ma prima di aver accettato l'eredità, il diritto di manifestare la volontà di accettazione si trasmette ai suoi eredi ai sensi dell'art. 479, co. I c.c.: il chiaro tenore di tale norma porta a ritenere che, anche in presenza di una disposizione di sostituzione, la devoluzione operi, per trasmissione, a favore degli eredi dell'istituito, i quali prevarranno sul sostituito”,
- che “all'atto del decesso della , chiamato ex testamento alla di lei _4
eredità era il marito, il quale si suicidò subito dopo senza accettare il lascito, né rinunciarvi, sicché il relativo diritto (di accettare o meno l'eredità della consorte) si trasmise ai di lui eredi ai sensi del co. 1 dell'art. 479 c.c.”,
- che “Il aveva però precedentemente istituito quale erede proprio CP
- vale a dire la persona della cui successione di discute Controparte_4
nel caso di specie - la quale era premorta al marito. In astratto … dovrebbe in tal caso operare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467, co. I,
c.c. (con conseguente subentro dei discendenti del premorto nel luogo e nel grado del loro ascendente). Senonché, secondo il co. II della suddetta norma, si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare
l'eredità, ciò che invece la aveva ben fatto designando quale _4
sostituito dell'erede istituito proprio l' , Pt_1
- che “In conclusione, al di là di ogni considerazione sul merito della domanda svolta da ai sensi dell'art. 463, n. 1), c.c., Parte_1
deve ritenersi che l'attore difetti di un qualche interesse rilevante ex art. 100
c.p.c. a veder dichiarata l'indegnità del a succedere alla defunta CP
consorte perché, alla luce delle argomentazioni sopra illustrate, anche laddove non fosse dichiarata l'indegnità del primo a succedere alla seconda, chiamato all'eredità della sarebbe sempre e comunque l . _4 Pt_1
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con Parte_1
citazione del 20.10.2023 tempestivamente notificata, appello mercè il quale censurava “il ragionamento farraginoso e di difficile comprensione seguito dal
Tribunale”: che riteneva di poter contestare anche in forza “del parere pro veritate richiesto ad uno dei notai interpellati che hanno rigettato - sia prima che dopo
l'emissione della sentenza impugnata - la richiesta dell di procedere con gli Pt_1
adempimenti successori in proprio favore in carenza di una sentenza dichiarativa di indegnità in capo all'erede designato ”. Controparte_3
Parere – quello del Notaio Dr. - “in cui si legge:”La trasmissione Persona_2
della delazione ex art. 479 c.c. non ha interferenze con gli altri fenomeni che presuppongono il venir meno della delazione (quali, ad esempio, la sostituzione, la rappresentazione o il diritto di accrescimento): essa infatti presuppone una situazione differente, ossia il permanere della delazione, che non si consuma ma si trasmette in modo integro. Non si verifica dunque un "non voler" od un "non poter" accettare l'eredità; semplicemente il designato muore prima che maturino i presupposti dell'uno o dell'altro. Dovendo a questo punto individuarsi il soggetto chiamato all'eredità di non può non rilevarsi come in tal caso si Controparte_3
renderebbe operativa la sostituzione prevista da quest'ultimo per il caso in cui il di lui coniuge (prima chiamata) non volesse o non potesse accettare. Essendo questa premorta risulta evidente come l'eredità del - compreso il diritto di accettare CP
l'eredità della stessa - si devolva al proprio chiamato in subordine (nel caso di specie all . Controparte_2
Elemento discriminante della effettiva devoluzione ereditaria del primo de cuius
( ) è la possibile pronuncia di indegnità a carico del coniuge Controparte_4
omicida. Ove tale indegnità sia in effetti pronunciata ciò comporterebbe la sua esclusione dalla successione della moglie ed inibirebbe la Controparte_4 trasmissione ereditaria del suo diritto di accettare ex art. 479 c.c. con conseguente efficacia della chiamata in favore del sostituito indicato nel testamento dalla predetta
e specificamente in favore dell'avv.to Controparte_4 Parte_1
. Da ciò discende un chiaro ed evidente interesse di quest'ultimo a
[...]
veder dichiarata l'indegnità del a succedere alla defunta consorte Controparte_3
””. Controparte_4
Concludeva dunque l'appellante chiedendo che la Corte adita provvedesse a:”1) accertare e dichiarare l'indegnità del sig. [nato a [...] il Controparte_3
28.02.1935 e deceduto a Catania il 20.05.2017] a succedere nell'eredità del coniuge, sig.ra [nata a [...] il giorno 25 luglio 1936 e deceduta a Controparte_4
Catania il 20.05.2017], per le causali spiegate in fatto ed in diritto;
2) dichiarare, ove necessario, la validità e l'efficacia della transazione novativa del 19.02.2021, già raggiunta dalle parti;
3) Spese e compensi in caso di opposizione di parte appellata”.
Parte appellata che, costituendosi in giudizio, nulla opponeva: anzi prestando piena adesione agli assunti di controparte ed infine ribadendo che “L'indegnità a succedere,
a mente dell'art. 463 c.c., pur essendo operativa ipso iure, deve essere dichiarata con sentenza costitutiva su domanda del soggetto interessato, costituendo semplice causa di esclusione dalla successione e non ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità”.
§§§
Chiamata la causa direttamente innanzi al collegio ex art. 349bis c.p.c., all'esito della sua trattazione la Corte rimetteva le parti ad udienza di discussione finale. Udienza tolta la quale la causa era trattenuta in decisione, riservandosi la Corte il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dell'art. 281sexies c.p.c.
§§§
Non men che esattamente l'appellante – con il conforto della stessa appellata – è venuto a ribadire che – essendosi, in ragione della accertata dinamica dei tragici eventi nella specie occorsi, la successione del apertasi in un momento CP
successivo a quello in cui si apriva la successione della – chiamato a _4
succedere a quest'ultima in seguito al suicidio del di lei coniuge non sia stato esso nella sua veste di erede sostituito, ex art. 688 c.c., dalla de cuius quanto, Pt_1
invece, ex art. 479 c.c. l'associazione oggi appellata nella sua veste di erede sostituito dal per il caso che il primo chiamato alla sua eredità, vale a dire la CP
, non potesse o non volesse accettare l'eredità medesima. _4
Ed invero, appare pressocchè pacifico in dottrina – posta la premessa che gli istituti codicistici che attendono alla funzione di consentire l'allocazione della delazione mortis causa nonostante l'impossibilità o la volontà contraria del primo chiamato si identificano nella trasmissione ex art. 479 c.c., nella sostituzione ex art. 688 c.c., nella rappresentazione ex art. 467 c.c. e nell'accrescimento ex artt. 522, 523 e 674 c.c. – che la trasmissione, nella ricorrenza dei relativi presupposti, sia destinata a prevalere in tutti i casi sia sulla sostituzione sia sulla rappresentazione (come pure sull'accrescimento).
Secondo il primo giudice, invece, la chiamata all'eredità del in favore - ex CP
art. 479 c.c., e quale erede designato dal de cuius in sostituzione ex art. 688 c.c. - dell'associazione oggi appellata sarebbe neutralizzata dalla sostituzione a sua volta prevista dalla (giacchè, come s'è visto, a dire del Tribunale “dovrebbe in _4
tal caso operare l'istituto della rappresentazione ai sensi dell'art. 467, co. I, c.c. (con conseguente subentro dei discendenti del premorto nel luogo e nel grado del loro ascendente). Senonché, secondo il co. II della suddetta norma, si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituito non possa o non voglia accettare l'eredità, ciò che invece la
aveva ben fatto designando quale sostituito dell'erede istituito proprio _4
l' ). Tesi – questa – la cui erroneità in diritto si lascia agevolmente apprezzare Pt_1
ove si consideri che sia la rappresentazione che la sostituzione sono destinate ad operare, per espresso disposto normativo, nei soli casi in cui l'ascendente (nell'ipotesi di rappresentazione) ovvero il primo chiamato (nell'ipotesi di sostituzione) non possano (perché premorti) o non vogliano (dichiarando di rinunciarvi) accettare l'eredità (e non anche nell'ipotesi disciplinata dall'art. 479 c.c., in cui il primo chiamato all'eredità ben potrebbe, prima della sua morte, accettare l'eredità delatagli, neppure avendovi rinunciato): mentre il (ancorchè affatto macabro – si vuol CP
dire – risulti dover così disquisire) prima di darsi la morte avrebbe potuto accettare l'eredità della coniuge neppure avendovi, per altro verso, validamente rinunciato.
Così fornita la vicenda di più corretta, sub specie juris, cornice emerge allora, fuor di dubbio, l'interesse ad agire dell' dal primo giudice, per converso, Pt_1
erroneamente escluso (in quanto, come premesso in narrativa, “anche laddove non fosse dichiarata l'indegnità del primo [il , n.d.r.] a succedere alla seconda [la CP
, n.d.r.], chiamato all'eredità della sarebbe sempre e _4 _4
comunque l ). La domanda che l'appellante ha riproposto deve pertanto dirsi Pt_1
ammissibile non meno di quanto sia fondata: ed in accoglimento della stessa deve essere dunque dichiarata, in riforma della sentenza impugnata, l'indegnità ex art. 463,
n. 1), c.c. (secondo cui “E' escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha volontariamente ucciso … la persona della cui successione si tratta, ….”) di CP
a succedere mortis causa alla coniuge
[...] Controparte_4
Nulla deve disporsi quanto alle spese del doppio grado di giudizio non avendole, infatti, l'appellante reclamate per il caso di mancata opposizione di controparte – registratasi sia in prime che in seconde cure di giudizio – all'accoglimento della sua domanda.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 1455/2023 del 24.3.2023 proposto, con citazione del
20.10.2023, da nei confronti dell'associazione Parte_1
Parte_2
– così provvede:
[...]
- dichiara aperta in Catania addì 20.5.2017 la successione in morte di _4
(che era nata a [...] il [...]),
[...]
- in accoglimento dell'appello dichiara, in riforma della sentenza impugnata,
l'indegnità di a succedere mortis causa a Controparte_3 _4
[...] - dichiara irripetibili le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)