CASS
Ordinanza 3 aprile 2023
Ordinanza 3 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 03/04/2023, n. 13841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13841 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: CO BR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13841 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/11/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Rilevato che con sentenza in data 20/11/2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 05/02/2019 del Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RR RU in ordine al reato di cui al capo d)- art 4 d.lgs 74/2000 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine ai residui reati di cui ai restanti capi di imputazione - reati di cui agli artt. 4,5,10 d.lgs 74/2000; considerato che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie di reato di cui agli artt. 4, 5 e 10 d.lgs. 54/2000 è manifestamente infondato,perché non scandito da necessaria critica argomentativa nonchè meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del gravame con motivazione non manifestamente illogica;
in particolare, la Corte territoriale ha messo in evidenza come l'intenzionalità delle condotte delittuose ascritte all'imputato e il dolo specifico dei reati erano dimostrate da plurimi elementi di fatto, quali il volume di affari dell'attività, la reiterazione - negli anni e con medesime modalità - delle condotte illecite e l'artificioso utilizzo di quattro società ai fini dell'illecito comportamento fiscale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13841 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 11/11/2022 Il consigliere estensore Il Presidente Rilevato che con sentenza in data 20/11/2020 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza in data 05/02/2019 del Tribunale di Roma, dichiarava non doversi procedere nei confronti di RR RU in ordine al reato di cui al capo d)- art 4 d.lgs 74/2000 perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena in ordine ai residui reati di cui ai restanti capi di imputazione - reati di cui agli artt. 4,5,10 d.lgs 74/2000; considerato che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie di reato di cui agli artt. 4, 5 e 10 d.lgs. 54/2000 è manifestamente infondato,perché non scandito da necessaria critica argomentativa nonchè meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice del gravame con motivazione non manifestamente illogica;
in particolare, la Corte territoriale ha messo in evidenza come l'intenzionalità delle condotte delittuose ascritte all'imputato e il dolo specifico dei reati erano dimostrate da plurimi elementi di fatto, quali il volume di affari dell'attività, la reiterazione - negli anni e con medesime modalità - delle condotte illecite e l'artificioso utilizzo di quattro società ai fini dell'illecito comportamento fiscale (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 11 novembre 2022