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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/04/2025, n. 15725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15725 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO SE nato a [...] il [...] NO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORT)APPELLO di NAPOLI. Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al capo A di imputazione e senza rinvio in relazione al capo B;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 novembre 2022 con cui SE e MI TI erano stati ritenuti responsabili e condannati alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un vaglia postale di provenienza illecita e di truffa tentata ai danni di un ufficio postale in Maddaloni. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa degli imputati deducendo con un primo motivo la violazione di legge (art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15725 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SE Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2025 648 cod. pen.) perché il reato di cui al capo A (ricettazione) non è previsto dalla legge come reato. Infatti, si sostiene nel ricorso, non sussiste il reato presupposto (la falsificazione del vaglia postale) a seguito della depenalizzazione dell'art. 485 c.p.. Con un secondo motivo, si deduce altresì violazione di legge (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione al reato di tentata truffa, perché il fatto contestato agli imputati non costituisce reato. Dalla ricostruzione emersa dall'istruttoria, infatti, risulta che gli imputati non hanno conseguito alcun vantaggio economico dal versamento dell'assegno e, d'altra parte, che il soggetto passivo non ha subito alcuna 'demínutio patrimoníi". 3. Con memoria inviata per PEC, la difesa, associandosi alle conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore generale, ha chiesto, in relazione al reato del capo A, l'accoglimento del ricorso, associandosi, in relazione al reato del capo B, alla richiesta dichiarazione di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al reato di ricettazione;
la conseguente ammissibilità del ricorso quoad poenam in relazione al reato di truffa comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione di quest'ultimo. 2. Come accennato, il primo motivo riguarda il reato di ricettazione. Esso si incentra sulla intervenuta depenalizzazione del reato che si assume 'presupposto' della ricettazione (la falsificazione del titolo di credito negoziato dai TI). Ebbene, a prescindere dalla (ed ancor prima della) questione sollevata dalla difesa, relativa alla depenalizzazione del falso in titolo di credito, deve osservarsi che il reato contestato (la ricettazione) non sussiste perché, in radice, non sussiste un reato presupposto. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado (pg. 6) si comprende che i TI non hanno ricevuto un vaglia postale, sottraendolo alla legittima proprietaria 'traente' (tal LA Petrillo, promissaria acquirente di una vettura posta in vendita dagli imputati su un sito online). Semplicemente, i TI hanno ottenuto dalla donna una fotografia del vaglia effettivamente esistente (e sempre rimasto presso la Petrillo), adducendo, a giustificazione, la necessità di effettuare verifiche sul titolo. Ottenuta la foto e proceduto alla sua alterazione, i TI si sono rivolti all'ufficio postale per la riscossione del titolo falso. La falsificazione, quindi, costituì il raggiro congegnato per trarre in inganno l'addetto allo sportello dell'ufficio postale, nel tentativo di conseguire così la 2 conversione del titolo in denaro contante. Avendo proceduto alla falsificazione della fotografia, i TI non possono nemmeno essere ritenuti responsabili della ricettazione del documento, in virtù della clausola di esclusione posta all'incipit dell'art. 648 cod. pen.. Non vi è, pertanto, nessun reato presupposto e non si può nemmeno sostenere (né l'ipotesi traspare dal capo di imputazione) che alla truffa ai danni della potenziale acquirente della vettura, abbia fatto seguito una seconda truffa (tentata) ai danni dell'ufficio postale, poiché le due azioni sono in realtà frazioni della stessa condotta diretta al fine ultimo di ottenere il corrispettivo consegnato dalla donna per l'acquisto della Range Rover che i TI avevano posto in vendita sul portale Subito.it. Ciò premesso, deve concludersi per l'insussistenza della condotta di ricettazione. La questione, anche se non sollevata dalla difesa dall'angolo visuale ora illustrato, appartiene comunque al devoluto poiché riguarda il punto della decisione (contestato con il primo motivo) attinente alla responsabilità penale degli imputati per il reato di ricettazione, campo di indagine abbondantemente arato nel ricorso ed ancor prima nell'appello. Non v'è, quindi, ostacolo all'esercizio dei poteri ufficiosi di qualificazione giuridica della fattispecie da parte della Corte, che sussisterebbe nell'ipotesi in cui il punto non fosse stato in precedenza devoluto (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaiev, Rv. 261029 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che, detratte le citazioni di giurisprudenza, esso si riduce a poche considerazioni che contestano in definitiva che non si sia realizzato il reato per non esser avvenuta alcuna deminutio patrimonii, è sufficiente considerare che ciò dipende dal fatto che, nel caso specifico, il reato si è arrestato a livello di (ed è contestato come) tentativo. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, non si confronta nemmeno con la spiegazione di tale specifico aspetto, che si trova a pg. 5 (in mezzo) della motivazione della sentenza, condannandosi quindi alla genericità. 4. Cionondimeno, il reato di tentata truffa va dichiarato estinto per prescrizione. La prescrizione del reato di truffa (commesso il 19 giugno 2017), in assenza di eventi sospensivi, non emergenti dall'esame del fascicolo, è maturata, secondo l'ordinario termine minimo di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., esteso a sette anni e sei mesi a seguito delle successive interruzioni (art. 161 cod. pen.), il 19 gennaio 2025. 3 4.1 Si è affermato che in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane 'aperto' in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524 - 01). In altre parole, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati;
pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione» (così, di recente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04). Occorre peraltro dare atto che l'interpretazione ora esposta non è univoca nella giurisprudenza di questa Corte, né in quella di questa stessa Sezione, contrapponendovisi pronunce come la Sez. 2, n. 22365 del 24/03/2023, D., Rv. 284742 - 01 (secondo cui 'in caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza') o Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022 Komarov Rv. 283269 - 01. 4.2 L'incertezza che ne deriva sul piano applicativo comporta, peraltro, la non inammissibilità del ricorso anche in riferimento alla truffa. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con le formule indicate in dispositivo. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione, perché il fatto non sussiste, e limitatamente al reato di tentata truffa perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 marzo 2025
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio in relazione al capo A di imputazione e senza rinvio in relazione al capo B;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen.. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 novembre 2022 con cui SE e MI TI erano stati ritenuti responsabili e condannati alla pena di giustizia per il reato di ricettazione di un vaglia postale di provenienza illecita e di truffa tentata ai danni di un ufficio postale in Maddaloni. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato il ricorso per Cassazione la difesa degli imputati deducendo con un primo motivo la violazione di legge (art. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 15725 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SE Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 06/03/2025 648 cod. pen.) perché il reato di cui al capo A (ricettazione) non è previsto dalla legge come reato. Infatti, si sostiene nel ricorso, non sussiste il reato presupposto (la falsificazione del vaglia postale) a seguito della depenalizzazione dell'art. 485 c.p.. Con un secondo motivo, si deduce altresì violazione di legge (art. 606, lett. b), cod. proc. pen.) in relazione al reato di tentata truffa, perché il fatto contestato agli imputati non costituisce reato. Dalla ricostruzione emersa dall'istruttoria, infatti, risulta che gli imputati non hanno conseguito alcun vantaggio economico dal versamento dell'assegno e, d'altra parte, che il soggetto passivo non ha subito alcuna 'demínutio patrimoníi". 3. Con memoria inviata per PEC, la difesa, associandosi alle conclusioni formulate dal Sostituto Procuratore generale, ha chiesto, in relazione al reato del capo A, l'accoglimento del ricorso, associandosi, in relazione al reato del capo B, alla richiesta dichiarazione di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto al reato di ricettazione;
la conseguente ammissibilità del ricorso quoad poenam in relazione al reato di truffa comporta la declaratoria di estinzione per prescrizione di quest'ultimo. 2. Come accennato, il primo motivo riguarda il reato di ricettazione. Esso si incentra sulla intervenuta depenalizzazione del reato che si assume 'presupposto' della ricettazione (la falsificazione del titolo di credito negoziato dai TI). Ebbene, a prescindere dalla (ed ancor prima della) questione sollevata dalla difesa, relativa alla depenalizzazione del falso in titolo di credito, deve osservarsi che il reato contestato (la ricettazione) non sussiste perché, in radice, non sussiste un reato presupposto. Infatti, dalla lettura della sentenza di primo grado (pg. 6) si comprende che i TI non hanno ricevuto un vaglia postale, sottraendolo alla legittima proprietaria 'traente' (tal LA Petrillo, promissaria acquirente di una vettura posta in vendita dagli imputati su un sito online). Semplicemente, i TI hanno ottenuto dalla donna una fotografia del vaglia effettivamente esistente (e sempre rimasto presso la Petrillo), adducendo, a giustificazione, la necessità di effettuare verifiche sul titolo. Ottenuta la foto e proceduto alla sua alterazione, i TI si sono rivolti all'ufficio postale per la riscossione del titolo falso. La falsificazione, quindi, costituì il raggiro congegnato per trarre in inganno l'addetto allo sportello dell'ufficio postale, nel tentativo di conseguire così la 2 conversione del titolo in denaro contante. Avendo proceduto alla falsificazione della fotografia, i TI non possono nemmeno essere ritenuti responsabili della ricettazione del documento, in virtù della clausola di esclusione posta all'incipit dell'art. 648 cod. pen.. Non vi è, pertanto, nessun reato presupposto e non si può nemmeno sostenere (né l'ipotesi traspare dal capo di imputazione) che alla truffa ai danni della potenziale acquirente della vettura, abbia fatto seguito una seconda truffa (tentata) ai danni dell'ufficio postale, poiché le due azioni sono in realtà frazioni della stessa condotta diretta al fine ultimo di ottenere il corrispettivo consegnato dalla donna per l'acquisto della Range Rover che i TI avevano posto in vendita sul portale Subito.it. Ciò premesso, deve concludersi per l'insussistenza della condotta di ricettazione. La questione, anche se non sollevata dalla difesa dall'angolo visuale ora illustrato, appartiene comunque al devoluto poiché riguarda il punto della decisione (contestato con il primo motivo) attinente alla responsabilità penale degli imputati per il reato di ricettazione, campo di indagine abbondantemente arato nel ricorso ed ancor prima nell'appello. Non v'è, quindi, ostacolo all'esercizio dei poteri ufficiosi di qualificazione giuridica della fattispecie da parte della Corte, che sussisterebbe nell'ipotesi in cui il punto non fosse stato in precedenza devoluto (Sez. 5, n. 48416 del 06/10/2014, Dudaiev, Rv. 261029 - 01). 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che, detratte le citazioni di giurisprudenza, esso si riduce a poche considerazioni che contestano in definitiva che non si sia realizzato il reato per non esser avvenuta alcuna deminutio patrimonii, è sufficiente considerare che ciò dipende dal fatto che, nel caso specifico, il reato si è arrestato a livello di (ed è contestato come) tentativo. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, non si confronta nemmeno con la spiegazione di tale specifico aspetto, che si trova a pg. 5 (in mezzo) della motivazione della sentenza, condannandosi quindi alla genericità. 4. Cionondimeno, il reato di tentata truffa va dichiarato estinto per prescrizione. La prescrizione del reato di truffa (commesso il 19 giugno 2017), in assenza di eventi sospensivi, non emergenti dall'esame del fascicolo, è maturata, secondo l'ordinario termine minimo di sei anni previsto dall'art. 157 cod. pen., esteso a sette anni e sei mesi a seguito delle successive interruzioni (art. 161 cod. pen.), il 19 gennaio 2025. 3 4.1 Si è affermato che in caso di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, qualora l'ammissibilità dell'impugnazione sia limitata al capo relativo al reato ritenuto più grave, l'annullamento della sentenza in relazione a tale capo e alla pena per esso determinata si ripercuote anche sugli aumenti sanzionatori disposti per i reati satellite, sicché il rapporto processuale rimane 'aperto' in punto pena anche in relazione all'impugnazione della condanna per tali reati, nonostante i motivi di ricorso ad essi riferiti siano inammissibili, dimodoché, se matura il termine di prescrizione per uno di essi nelle more della definizione dell'impugnazione, ne deve essere dichiarata l'estinzione (Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023, Sili, Rv. 284524 - 01). In altre parole, l'annullamento della sentenza in relazione al reato più grave e alla pena per esso determinata «si ripercuote necessariamente sugli aumenti disposti in relazione ai reati-satellite: la pena inflitta per i reati satellite dipende infatti dalla pena-base in relazione alla quale (tra l'altro) viene parametrata. L'instaurazione del rapporto processuale correlata all'ammissibilità dell'impugnazione per il reato più grave impone di ritenere "aperto" il rapporto processuale - in punto pena - anche relativamente ai reati satellite: tale situazione processuale impedisce il passaggio in giudicato dell'accertamento di responsabilità in relazione a tutti i reati unificati;
pertanto se, nelle more della definizione dell'impugnazione, decorre il termine di prescrizione per uno di essi ne deve essere dichiarata l'estinzione» (così, di recente, Sez. 2, n. 36376 del 23/06/2021, Cimini, Rv. 282015-04). Occorre peraltro dare atto che l'interpretazione ora esposta non è univoca nella giurisprudenza di questa Corte, né in quella di questa stessa Sezione, contrapponendovisi pronunce come la Sez. 2, n. 22365 del 24/03/2023, D., Rv. 284742 - 01 (secondo cui 'in caso di sentenza di condanna riguardante più reati ascritti allo stesso imputato, la proposizione di un motivo di ricorso con cui si deduca l'errore di calcolo nella determinazione della pena finale, conseguente alla mancata eliminazione della pena relativa ad alcuni segmenti della condotta illecita dichiarati estinti per prescrizione, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza con riferimento ai reati per i quali i restanti motivi di ricorso siano inammissibili, stante l'autonomia del rapporto processuale inerente a ciascun capo della sentenza') o Sez. 6, n. 20525 del 13/04/2022 Komarov Rv. 283269 - 01. 4.2 L'incertezza che ne deriva sul piano applicativo comporta, peraltro, la non inammissibilità del ricorso anche in riferimento alla truffa. 5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con le formule indicate in dispositivo. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione, perché il fatto non sussiste, e limitatamente al reato di tentata truffa perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 6 marzo 2025