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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di GG Calabria , nella persona del Giudice unico, in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Paola Gargano , all'udienza del 21/03/2025 nel procedimento n. 2120/2024 R.G.A.C. ha pronunciato , ai sensi dell'art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivi contestuali della decisione e di cui ha dato lettura in pubblica udienza
TRA
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGIERO DOMENICO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in GG
Calabria, via Santa Lucia al Parco n. 25;
Ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 CP_2
Resistente Contumace
OGGETTO: Opposizione ad ATPO num. R.G. 3315/2023 art. 445 bis 6° comma c.p.c. -
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c., depositato in data 24/04/2024 , notificato entro i termini di legge, parte ricorrente evocava in giudizio l' , esponendo di proporre CP_2
contestazione per i motivi indicati in ricorso avverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del procedimento obbligatorio per ATPO ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. R.G. 3315/2023 finalizzato al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ( art. 1
L.222/1984).
Dedotto che il prescritto iter amministrativo si era esaurito con esito infruttuoso e che gli stati patologici denunciati davano diritto alla prestazione previdenziale, l'istante aveva chiesto ex art. 445 bis cpc, I co., la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa giuridica per prestazioni di invalidità civile. Esaurita la prima fase del procedimento di ATPO,
con accertamento peritale negativo, e proposto tempestivamente dissenso alle conclusioni medico legali, veniva introdotta la seconda fase del procedimento sommario in esame.
Nonostante la regolarità delle notifiche l' non si costituiva in giudizio e pertanto va CP_2
dichiarata la contumacia.
Sulla scorta delle deduzioni formulate dal ricorrente, che a sostegno del gravame ha allegato l'aggravamento delle condizioni sanitarie è stato disposto un supplemento istruttorio da parte del CTU che aveva conosciuto il procedimento in fase di ATPO.
Il ricorso deve essere accolto in quanto fondato.
Preliminarmente si osserva che il ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. è ammissibile in quanto presentato nei termini e nel rispetto dei requisiti di legge per avere il ricorrente specificato analiticamente i motivi della contestazione della consulenza.
Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto la contestazione della consulenza tecnica d'ufficio depositata dal CTU dott. Rindone in sede di ricorso obbligatorio ex art. 445 bis Per_1
c.p.c., finalizzato al solo accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
E' pacifico che colui che intende contestare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio opponendosi alla omologazione deve formulare il dissenso entro il termine perentorio dei 30
giorni dal decreto emesso dal giudice ai sensi del 5° comma art. 445 bis c.p.c. e depositare entro il termine dei successivi 30 giorni il ricorso in contestazione che a pena di inammissibilità deve contenere l'indicazione degli specifici motivi del ricorso. Pertanto, il ricorso presentato da parte ricorrente , depositato nei termini di legge, è
ammissibile in quanto sono indicati gli specifici motivi di contestazione della relazione del
CTU depositata in sede di ATP obbligatorio.
Nel corso del presente procedimento è stato quindi disposto l'integrazione dell'elaborato peritale ad opera dello stesso CTU della fase di ATPO.
Il CTU, dopo aver riconvocato la parte ed aver valutato la nuova documentazione prodotta con il deposito del ricorso in opposizione ha concluso : “ la Perizianda, Sig.ra Pt_1
che si è dimostrata affetta dal seguente complesso di patologie:“Ipertensione
[...]
arteriosa non complicata. Spondilodiscoartrosi lombare in esiti diintervento di discectomia
L5/S1 con recente emergenza di sofferenza radicolare sciatica persistente con impedimento
alla prolungata stazione eretta, resistente a terapia infiltrativa radicolare. Gonartrosi iniziale
bilaterale in esiti di remoto intervento di meniscectomia a dx. Diabete mellito senza evidenza,
clinica e documentale, di scompenso e danno d'organo. Modica sindrome ansioso-depressiva
in banconista di salumeria di 59 anni in bcg”…. “per l'ulteriore aggravamento del suo quadro
clinico e funzionale rispetto al precedentecontrollo, è da considerarsi:• Invalida, con
riduzione a meno di 1/3 della sua capacità di lavoro, ai sensidell'art. 1 Legge 222/1984 a
decorrere dal 01/07/2024 e con revisionesanitaria a 2 anni da tale data (01/07/2026)”.
Pertanto, la documentazione prodotta e la consulenza tecnica espletata hanno consentito di ravvisare la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere il beneficio richiesto.
Le argomentazioni del CTU appaiono condivisibili in quanto conformi alle norme di scienza ed esperienza medica, immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e formulate nel rispetto della normativa vigente.
Ne consegue il parziale accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6
c.p.c..
Le spese di lite, sia della fase di ATPO che di quella di merito, sono suscettibili di compensazione, in quanto i requisiti sanitari sono insorti successivamente al deposito del ricorso in opposizione;
Le spese di consulenza vengono invece poste a carico dell' , già liquidate con separati CP_2
provvedimenti.
P.Q.M.
Il G.O.T. dr.ssa Paola Gargano, in funzione di Giudice del lavoro , definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
• Accoglie il ricorso e , per l'effetto , riconosce al ricorrente il requisito sanitario per l'accesso al beneficio dell' assegno ordinario di invalidità previsto dall'art. 1 della legge
222/1984, con decorrenza 01.07.2024;
Compensa per intero le spese di lite ( sia della fase di ATP che di quella di merito);
Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della fase di A.T.P. O. e di merito, CP_2
liquidate come da separato decreto.
Così deciso in GG Calabria, 21/03/2025
Il Giudice
dr.ssa Paola Gargano