Art. 13. 1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti gia' titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell' art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 , verranno disciplinati le modalita' di passaggio dei compiti predetti, nonche' i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.
2. Nella definizione della citata disciplina si dovra' salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicita' e di migliorare la qualita' del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.
3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:
a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;
b) le modalita' di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;
c) le modalita' di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie gia' destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , vedi nota alle premesse.
2. Nella definizione della citata disciplina si dovra' salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicita' e di migliorare la qualita' del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.
3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:
a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;
b) le modalita' di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;
c) le modalita' di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie gia' destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto.
Nota all'art. 13:
- Per il testo dell' art. 6 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71 , vedi nota alle premesse.