Decreto cautelare 16 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 13/01/2022, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2022
N. 00023/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01694/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1694 del 2021, proposto dalla:
- Mistral S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Gallipoli, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudia Valentini, con domicilio digitale come da PEC di cui ai Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
a) dell’atto prot. n. 0058345 datato 29.10.2021 a firma del Dirigente della Sezione SUE del Comune di Gallipoli avente ad oggetto: “ Vs nota acquisita al prot. in entrata n. 0057795 del 27.10.2021 avente ad oggetto Comunicazione mantenimento annuale ex art 1, comma 246, della legge n. 145 del 30.12.2018, in combinato disposto con l’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal D.L. 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020, delle strutture presenti su area demaniale marittima in concessione funzionali all’attività dello stabilimento balneare denominato Oasi Beach. Concessionario Mistral S.r.l. - L. 241/90 art. 10-bis. Comunicazione preavviso di rigetto ”, avente natura provvedimentale nella parte in cui conferisce al detto preavviso valore quale diffida allo smontaggio delle strutture balneari in questione;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente al mantenimento annuale dei manufatti presenti su area demaniale in concessione sino al termine di 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza susseguente alla pandemia da COVID 19, in virtù del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 246, della legge n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 e s.m.i.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’art. 55 c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore alla camera di consiglio del 12 gennaio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Ritenuto che in considerazione della natura del pregiudizio dedotto - la nota gravata aveva valore di immediata diffida allo smontaggio - e dell’opportunità di consentire al Tribunale, nel merito, una decisione re adhuc integra della causa, e quindi immutabile fino alla sentenza l’attuale stato dei luoghi - e comunque richiedendo le questioni poste con il gravame un approfondimento quanto all’applicabilità al caso in esame dell’art. 1, comma 246, l. n. 145/2018 e dell’art. 103, comma 2, d.l. 18/2020 s.m.i. -, gli effetti degli atti impugnati debbono essere interinalmente sospesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, accoglie l’istanza cautelare indicata in epigrafe.
Fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica del 15 dicembre 2022.
Compensa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO