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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 17 settembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 3405 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024,
TRA
, con l'Avv. Valentina Piraino Parte_1
Appellante
E
Controparte_1
[...]
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 351/2024 pubblicata il 16.9.2024.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: “in accoglimento del presente gravame e in riforma dell'impugnata sentenza n. 351/2024 resa dal Tribunale di Civitavecchia Lavoro
Giudice Dott.ssa Abrusci Irene, R.G. n. 1650/2021, pubblicata in data 16.09.2024, non notificata e per l'effetto, accogliere le domande formulate nel giudizio di primo grado ovvero:
1.Previa disapplicazione, ove necessaria, del decreto di depennamento n. 3345/c07 del 15 aprile 2021 2. Accertare e Dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del decreto prot.
1 3442/c07 del 19.04.2021 dell' di , con il quale è stata decretato Controparte_2 CP_3
l'annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
3. Condannare le controparti, ciascuno per quanto di sua competenza, a reintegrare la docente nelle graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. n. 60/2020 e nelle corrispondenti Graduatorie Provinciali per le
Supplenze per la provincia di e, in ogni caso, ad emanare ogni provvedimento utile a CP_3 tutelare i diritti della ricorrente;
4. Condannare la controparte al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate e illegittimamente non corrisposte sino alla scadenza naturale del contratto;
5. Condannare le amministrazioni al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno per la perdita di chance, da determinarsi in via equitativa;
6. In ogni caso, riconoscere alla ricorrente il punteggio maturato per l'anno scolastico 2020/2021 sia per il servizio prestato e non riconosciuto che per il servizio non prestato nell'a. s. per esclusiva colpa della P.A. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/11/2021 aveva esposto di essere in possesso del Parte_1 diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito nell'a. s. 2000/2001; che in data
23.07.2020 presentava domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali e di istituto per le supplenze per la Provincia di;
che proprio in ragione dell'inserimento in tali CP_3 graduatorie veniva assunta con contratto a termine del 1 febbraio 2021 sino al 30 aprile 2021 per svolgere mansioni di docente supplente per un posto comune, per n. 24 ore settimanali di lezione presso l' di Tarquinia;
che, in sede di verifica dei titoli, con provv. CP_2
n.3345/c07 il disponeva la sua esclusione dalle Graduatorie di Controparte_1 istituto delle supplenze di cui all'O.M. 60/2020 e successivamente con il provv. prot.
3442/c07 decretava l'annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato.
Ritenendo tali provvedimenti illegittimi la ricorrente aveva chiesto al Tribunale di
Civitavecchia di:
- accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità e/o inefficacia del decreto prot. 3442/c07 del
19.04.2021 dell' di , con il quale è stato decretato Controparte_2 CP_3
l'annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato della ricorrente, e di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
2 - Condannare le controparti, ciascuno per quanto di sua competenza, a reintegrare la docente nelle graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. n. 60/2020 e nelle corrispondenti Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di e, in ogni CP_3 caso, ad emanare ogni provvedimento utile a tutelare i diritti della ricorrente;
- Condannare la controparte al pagamento in favore della ricorrente delle retribuzioni maturate e illegittimamente non corrisposte sino alla scadenza naturale del contratto;
- Condannare le amministrazioni al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno per la perdita di chance, da determinarsi in via equitativa;
- In ogni caso, riconoscere alla ricorrente il punteggio maturato per l'anno scolastico
2020/2021 sia per il servizio prestato e non riconosciuto che per il servizio non prestato nell'a. s. per esclusiva colpa della P.A.
- Oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese di lite da distrarsi.
Il , l' e l' ritualmente evocati in giudizio, restavano CP_1 CP_4 CP_2 contumaci.
Il ricorso veniva respinto.
In primo luogo il Tribunale di Civitavecchia ha rilevato un difetto di giurisdizione sulla domanda di dichiarare la nullità del decreto 3442/c07 del 19.4.2021 con il quale l' CP_1 aveva disposto la revoca del contratto di supplenza, devoluta, secondo il Tribunale,
[...] alla competenza del TAR territorialmente competente, potendo al più il giudice ordinario disapplicare tale atto.
Nel vagliare, poi, la sussistenza di una illegittima compressione del diritto soggettivo della ricorrente a proseguire nell'esecuzione del contratto di lavoro, all'esito della verifica, compiuta dall'Amministrazione, circa l'assenza di titolo idoneo alla inclusione nelle graduatorie di istituto di cui all'ordinanza ministeriale (O.M. nel prosieguo) n. 60/2020, il
Tribunale ha rilevato che i titoli all'uopo valutabili sono solo quelli conseguiti entro l'a.s.
2001-2002 “al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio
1991, n. 27”; e che invece la ricorrente vantava un titolo rilasciato da un liceo. Restava, dunque, ad avviso del Tribunale, inconferente la giurisprudenza ordinaria ed amministrativa allegata al ricorso e relativa alla equipollenza fra il diploma magistrale e il diploma magistrale “ad indirizzo linguistico sperimentale”, quale quello che la ricorrente avrebbe sì
3 conseguito, ma solo se il suo Istituto Magistrale (“Santa Rosa da Viterbo”) non fosse stato accorpato e trasformato in liceo ginnasio : momento in cui la ricorrente ben Persona_1 avrebbe potuto iscriversi ad un altro Istituto magistrale. Rileva altresì il Tribunale che “non è stato né allegato né dimostrato che la ricorrente abbia effettuato, a conclusione del percorso di studi iniziato presso l'Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo” e proseguito CP_1 presso in Liceo ginnasio Statale “Mariano Buratti”, le prescritte verifiche – tra cui rileva in modo determinante proprio il saggio di lezione – determinanti nell'attribuzione del valore abilitante al titolo conseguito.”. Da ciò deriverebbe la nullità ab origine del contratto di lavoro e il rigetto del ricorso. ha appellato la sentenza, riproponendo le difese del ricorso in merito alla Parte_1 equiparabilità, rispetto al fine proposto, del proprio titolo rispetto a quello conseguito in un
Istituto magistrale.
Le amministrazioni appellate, pur avendo ricevuto notifica dell'appello, non si sono costituite in giudizio.
Da ultimo, in data 12.9.2025, parte appellante ha depositato la sentenza resa fra le parti dal
TAR Lazio 11 settembre 2025 n. 16173 /2025 che ha dichiarato l'illegittimità del decreto di depennamento della dalle graduatorie GPS. Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
L'appello con un primo motivo contesta l'accertamento della parziale carenza di giurisdizione, ricordando che l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma secondo dello stesso decreto, incluse quelle relative all'assunzione e ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, restando devolute al giudice amministrativo le sole procedure concorsuali per l'assunzione e con la sola esclusione dei c.d. atti di macro-organizzazione; nel caso di specie è stata esclusa la natura concorsuale delle graduatorie né può dirsi che gli atti impugnati configurino dei provvedimenti di macro-organizzazione.
Deve preliminarmente prendersi atto che, come accennato, con sentenza 11.9.2025 n.
16173 il TAR del Lazio ha annullato il decreto prot. n. 3345/c07 del 15.04.2021 dell'Istituto
4 Comprensivo Statale “Ettore Sacconi”, nella parte in cui decreta l'esclusione della docente dalle graduatorie d'istituto delle supplenze di cui all''O. M 60/2020 per le classi di concorso
EEEE, per mancanza del titolo di accesso, per cui può dirsi parzialmente cessata la materia del contendere, residuando essa con mero riferimento decreto 3442/c07 del 19.4.2021 con il quale l' aveva disposto la revoca del contratto di supplenza, decreto sul quale Controparte_1 il G.A. non si è specificamente intrattenuto.
Il motivo è fondato.
Soccorre al riguardo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 17123 del 26/06/2019, che, in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione, ha affermato il seguente principio: “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
- di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.”
Nel caso in esame, in base al petitum sostanziale dedotto in giudizio, l'oggetto della domanda non è la richiesta di annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, quanto, solo quale effetto della rimozione di tale atto, di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa della docente all'inserimento in graduatoria, l'accertamento del diritto dell'istante all'inserimento in quella graduatoria, e della conseguente declaratoria di illegittimità del provvedimento di annullamento del contratto a tempo indeterminato.
Nel medesimo senso e per escludere il profilo concorsuale, “in presenza di un atto con cui il dirigente scolastico abbia rettificato un punteggio già attribuito ovvero depennato un
5 insegnante dalle graduatorie di istituto, atti inerenti a vicende del rapporto di impiego privatizzato, legati ad un potere operante su un piano paritetico, basato sull'accertamento di fatti specifici, che riguarda solamente la conformità o meno alla legge degli atti vincolati di gestione nella graduatoria, si verte in tema di accertamento di diritti soggettivi di docenti già iscritti in graduatorie, in assenza di una procedura concorsuale in senso stretto, ossia strumentale alla costituzione ex novo di un rapporto di pubblico impiego” (Cass., Sez. Un., n.
22693 del 20 luglio 2022).
È chiaro pertanto che, nel caso di specie, il giudice ordinario ben potrà disapplicare il depennamento dalla graduatoria e, a discesa, dichiarare illegittimo l'annullamento del contratto di lavoro. In questo caso, come accennato, nemmeno è necessario, ad oggi, disapplicare alcunché, dal momento che il decreto di depennamento dalla GPS è stato annullato in sede di giurisdizione amministrativa.
2.
L'appello è altresì fondato nel merito, come già statuito in numerose occasioni da questa
Corte in precedenti pronunce: le nn. 1795/2020, 1769/2020, 2839/2021, 756/2022,
1524/2022, 1996/2022, 720/2023, 4606/2023, 2681/2024, 3708/2024, 4093/2024 e come da ultimo sancito anche in una sentenza amministrativa resa fra le parti e depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione.
In particolare, va condivisa la motivazione della sentenza n. 3708/2024 che ha ad oggetto il caso identico di una collega dell'odierna appellante, pure in possesso del medesimo diploma di “Licenza linguistica Progetto Brocca” conseguito nell' a.s. 2000/2001 all'esito del percorso di studi iniziato presso l'Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da Viterbo” con sperimentazione linguistica e poi terminato presso il medesimo istituto che, per atto d'ufficio, veniva trasformato in Liceo ginnasio Statale "Mariano Buratti”.
L'appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 277 e ss. del D.Lgs del
1994 , degli artt. 1 e 2 del D.M. 10 marzo 1997, la violazione e falsa applicazione dell'O.M.
60 del 10 luglio 2020, la violazione dell'art. 2909 c.c. e del principio di cosa giudicata,
l'eccesso di potere per disparità, eccesso di potere, irragionevolezza, contraddittorietà, il difetto di motivazione.
Parte appellante, in sostanza, ha ritenuto la sentenza viziata per aver il primo Giudice interpretato in maniera non corretta la normativa in materia, facendo riferimento in particolare al D.lgs 16 aprile 1994 n. 297 che all'art. 279 riconosce “piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278,
6 secondo i criteri corrispondenti fissati dal Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione”; al successivo D.P.R n. 323 del 23-07-1998 che riconosce esplicitamente l'attuale valore legale a abilitante dei Corsi di studio dell'Istituto magistrale, compresi quello ad indirizzo sperimentale linguistico;
e richiamando da ultimo i criteri interpretativi indicati nella circolare di trasmissione del Decreto Interministeriale n. 175 del 19 marzo 1997.
Come nel caso deciso dalla sentenza n. 3708/2024 di questa Corte, l'appello si rivela fondato, riportandosi il Collegio - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - alle condivisibili argomentazioni già rese da questa Corte in identiche fattispecie (v., tra le altre, sent. n. 4606/23, n. 720/2023, n. 1996/2022, n. 1524/2022, n. 756/2022, n.
2839/2021, n. 1795/2020 e n. 1769/2020).
Il giudice di prime cure, dopo un'ampia ricostruzione della normativa succedutasi nella materia in esame, ha ritenuto la legittimità dell'operato delle Amministrazioni convenute – sia sotto il profilo dell'esclusione della dalle graduatorie che sotto quello Pt_1 dell'annullamento del contratto di lavoro in essere - sulla base del dato formale della provenienza del diploma da un liceo e non da un istituto magistrale.
Tuttavia, tale interpretazione della normativa in subiecta materia deve ritenersi oramai superata alla luce dell'ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, con numerose pronunce, ha concluso nel senso della “rilevanza del diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale, conseguito presso un istituto magistrale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria e della partecipazione ai relativi concorsi per il reclutamento del personale docente”, avendo già in precedenza ritenuto che “l'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine di corso quinquennale appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (v., in particolare,
Cons. Stato, sez. VI, n. 4515/2019).
Peraltro - come già statuito da questa Corte nei summenzionati precedenti - fino all'entrata in vigore dei d.P.R. n. 87/2010 (Riordino degli Istituti Professionali), n. 88/2010 (Riordino degli Istituti Tecnici) e n. 89/2010 (Revisione dei Licei), l'ordinamento “Degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore” (art. 191 del Testo Unico di cui al d.lgs. n.
297/1994) non prevedeva il liceo linguistico, che faceva parte, invece, del sistema delle scuole non statali ed era regolamentato dal d.m. 31/7/1973.
7 Le Istituzioni scolastiche, ai sensi del d.P.R. n. 419/1994, avevano attivato, comunque, numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, che consentivano il conseguimento di un titolo di studio denominato diploma di “licenza linguistica”, equivalente a quello che si conseguiva nei licei linguistici non statali.
L'art. 3 del citato decreto presidenziale aveva, peraltro, previsto che: “Annualmente, il autorizza con propri decreti le sperimentazioni, Controparte_5 determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici”.
Il successivo art. 4 (“Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali”, poi confluito nell'art. 279 del d.lgs. 16/4/1994, n. 297) aveva, inoltre, stabilito che: “È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.
In seguito, il d.lgs. n. 297/1994 aveva disposto:
1) all'art. 194, comma 1, che “Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne”;
2) all'art. 197, comma 1, che “A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione e all'insegnamento nella scuola elementare;
restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”;
3) all'art. 197, comma 3, che “Annualmente il autorizza Controparte_5 con propri decreti le sperimentazioni determinando le materie e gli orari di insegnamento, le modalità per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturità e la composizione delle commissioni esaminatrici”;
8 4) all'art. 279 che “E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”;
5) all'art. 402, comma 1, che “Fino al termine dell'ultimo anno dei corsi di studi universitari per il rilascio dei titoli previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti e a cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola materna;
b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare”.
L'art. 2 del decreto interministeriale 10/3/1997, stabiliva, altresì, che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi … sperimentali di scuola magistrale … comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare … ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994”.
Il giudice amministrativo, pronunciando sulla questione controversa, ha precisato che “la sperimentazione scolastica, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture è stata autorizzata ed attuata dall'istituto magistrale …. in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie” (così Cons. Stato, sez. VI, n. 5388/2016).
L'equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica rilasciati al termine del corso quinquennale appare conforme pure al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (v., altresì, Cons. Stato, sez. VI, n.
7550/2009, n. 4723/2014, n. 2218/2015, n. 4850/2016, n. 7550/2018).
Da ultimo, il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 25/5/2020, n. 3324, ha ribadito l'equiparazione al diploma magistrale del titolo magistrale sperimentale linguistico
9 conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, sempre ricordando che, in riferimento al titolo in questione, a suo tempo intervenne il d.i. 10/3/1997, stabilendo, all'art. 2, che “i titoli di studio conseguiti al termine del corso … sperimentali di scuola magistrale …. comunque conseguiti entro l'anno 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare …. ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del d.lgs. n. 297 del 1994.”
Giova richiamare sul punto, altresì, la recentissima Ordinanza della Suprema Corte n.
9691 del 20 marzo 2024, la quale, condividendo l'approdo della giurisprudenza amministrativa, afferma il principio secondo cui “poiché l'equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, si configura conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, essendo l'insegnamento della lingua straniera ricompreso negli ordinari programmi didattici, il diploma di maturità magistrale conseguito nell'indirizzo linguistico, rilasciato al termine di un corso quinquennale sperimentale, va considerato titolo valido per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari che richieda il possesso del diploma magistrale.”.
Ed infatti, con la recentissima pronuncia resa fra la e l'I.C. il TAR Lazio Pt_1 CP_2
(sent. n. 16173 /2025 in atti) ha statuito, per quanto qui rileva, che: “le esclusioni contenute nei decreti ministeriali sono in contrasto con la normativa primaria e non possono incidere su situazioni giuridiche già consolidate. È dunque illegittimo il provvedimento con cui l'Amministrazione ha ritenuto il diploma posseduto dalla ricorrente non abilitante e ha disposto la sua cancellazione dalle GPS.”.
In quest'ordine di concetti, anche in questa sede, risultando documentato che la era Pt_1 titolare di diploma linguistico sperimentale (nella specie, diploma di “licenza linguistica
Progetto Brocca”), conseguito nell'a.s. 2000/2001 presso un Istituto scolastico autorizzato alla sperimentazione dell'indirizzo linguistico (Istituto Magistrale Statale “Santa Rosa da
Viterbo”), erroneamente l'Amministrazione appellata ritenendo che la lavoratrice non possedesse il titolo di studio abilitante, ha illegittimamente annullato il rapporto di impiego di cui al contratto a termine con scadenza prevista al 30/6/2021.
Le superiori considerazioni assorbono tutte quelle della sentenza gravata che hanno operato un concreto raffronto fra gli insegnamenti degli istituti magistrali “tradizionali” e quelli impartiti alla ricorrente, raffronto non necessario alla luce della normativa e delle
10 autorevoli esegesi (Cassazione, Consiglio di Stato) sopra indicate e descritte. Infatti la Corte condivide la riferita esegesi, in quanto espressione di un'interpretazione della normativa in applicazione coerente con i principi fondanti la successione della legge nel tempo e orientata costituzionalmente, in quanto priva di profili di irragionevolezza.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si rivela illegittimo il decreto di depennamento dalla graduatoria (come già statuito dal TAR) nonché l'annullamento del contratto.
Dall'inadempimento del datore di lavoro consegue il diritto della al pagamento delle Pt_1 retribuzioni maturate e non pagate dal giorno del suddetto recesso sino alla data di scadenza naturale del contratto a termine. Su tale credito spettano all'appellante gli accessori secondo il regime stabilito dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, ossia la maggior somma tra la rivalutazione monetaria e interessi legali (v. Corte Cost. n. 459/2000 e Cass. n.
13624/2020) dalla maturazione del credito al saldo.
Infine, in ragione dell'accertato possesso del titolo abilitante da parte dell'appellante, va affermato anche il diritto della al riconoscimento del punteggio per il servizio che Pt_1 avrebbe dovuto prestare in ossequio al contratto illegittimamente annullato dall'Amministrazione.
Nulla, invece, è da riconoscersi a titolo di danno da lesione di chance, solo genericamente lamentato senza alcun riferimento a concrete occasioni di carriera pregiudicate dal contegno dell'Amministrazione per cui è appello.
3.
Per quanto fin qui esposto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi l'illegittimità del decreto prot. 3442/c07 del 19.4.2021 con cui l'Istituto Comprensivo “”E. Sacconi” di Tarquinia ha annullato il contratto di lavoro a tempo determinato dell'appellante; e per l'effetto dichiarato il diritto della stessa al riconoscimento del punteggio maturato nell'anno A.S. 2020/2021 per il servizio prestato e che avrebbe dovuto prestare fino al 30.4.2021; condannato il appellato a corrispondere alla CP_1 docente le retribuzioni maturate dalla revoca alla scadenza naturale del contratto oltre interessi dalla maturazione al saldo e a reintegrarla nelle graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso EEEE, nonché nelle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di . CP_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Valentina Piraino che se ne è dichiarata anticipataria.
11
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 10.12.2024 da avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 351/2024 pubblicata il Parte_1
16.9.2024 nei confronti del , dell' e dell' Controparte_1 Controparte_6 [...]
, così provvede: Controparte_7
- in totale accoglimento dell'appello ed in totale modifica della sentenza appellata, dichiara l'illegittimità del decreto prot. 3442/c07 del 19.4.2021 con cui l'Istituto
Comprensivo “”E. Sacconi” di Tarquinia ha annullato il contratto di lavoro a tempo determinato dell'appellante; e per l'effetto dichiara il diritto della stessa al riconoscimento del punteggio maturato nell'anno A.S. 2020/2021 per il servizio prestato e che avrebbe dovuto prestare fino al 30.4.2021; condanna il CP_1 appellato a corrispondere alla docente le retribuzioni maturate dalla revoca alla scadenza naturale del contratto oltre interessi dalla maturazione al saldo e a reintegrarla nelle graduatorie di istituto delle supplenze di cui all'O.M. 60/2020 per la classe di concorso EEEE, nonché nelle corrispondenti graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di;
CP_3
- condanna gli appellati in solido a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 5.000,00 e quanto al presente grado in euro 5.000,00 oltre al 15% per spese generali forfettarie e oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Valentina Piraino, antistataria.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
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