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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/07/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. n. 10/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 10/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
ed rappresentati e difesi dall'Avv. CALIFANO OLGA ed Parte_1 Parte_2 icil studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/01/2025, ed hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia za avendo contratto matrimonio in PALMA CAMPANIA il 19/10/1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di PALMA CAMPANIA, anno 1997, parte II, serie A, n. 78), deducendo che dal matrimonio era nata , in [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniu tollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 01.07.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
uniti in matrimonio in PALMA CAMPANIA il 19/10/1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di PALMA CAMPANIA, anno 1997, parte II, serie A, n. 78);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza, dandone in ogni caso comunicazione all'altro coniuge;
2) la casa familiare, ubicata nell'immobile locato in Sarno (SA) Via Livenza 19, in uno al mobilio, gli arredi e le pertinenze rimarrà assegnata alla sign.ra mentre il sig. continuerà Pt_1 Pt_2
a risiedere presso l'immobile in San Valentino Torio, ove risiede;
4) in relazione al figlio minore i coniugi si impegnano a rispettare il seguente piano genitoriale
5) La piccola sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
6) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi ma sempre nel rispetto di un indirizzo comune;
7) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio minore saranno adottate dai genitori di comune accordo e pertanto i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative ai figli;
8) in ordine al mantenimento del figlio, il sign. si impegna a corrispondere in favore Parte_2 della sign.ra € 300,00 (trece rsi entro il 5 di ogni mese su conto Parte_1 corrente inte Parte_1
9) i genitori provvederanno altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche/ludiche/scolastiche/sportive) sia necessarie ed urgenti sostenute da un coniuge durante il tempo di permanenza del figlio presso di esso, sia quelle a programmarsi, non necessarie
o urgenti, che saranno comunque previamente concordate tra i coniugi ed opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute per il rimborso della rispettiva metà; 10) i coniugi concordano che la figlia trascorrerà 2 week end al mese alternati con il padre Per_1
e lo stesso potrà vedere la figlia 2 ggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina;
11) il genitore che ha con sé il bambino provvederà a quanto ordinariamente necessario al minore in termini di igiene, salute e vestiario, avendo cura che frequenti regolarmente la scuola, di accompagnarlo a scuola e riprenderlo rispettando puntualmente gli orari impartiti dall'istituto scolastico, che nel pomeriggio svolga tutti i compiti assegnati durante le mattine dei periodi di permanenza presso ciascuno senza rinviare lo studio e accompagnandolo costantemente nelle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo occupano;
12) in ogni caso i coniugi concordano che, durante i reciproci tempi di permanenza, il minore vedrà l'altro genitore ogni volta che lo vorrà, consentendo in tal modo comunque una piena partecipazione attiva di entrambi i genitori alla vita del figlio;
13) per il periodo estivo, i genitori concordano che il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive per il mese di luglio e due settimane per il mese di agosto e che il figlio possa andare in vacanza con l'uno o l'altro genitore, previo loro accordo, che tenga conto anche degli impegni del minore, da formalizzarsi orientativamente entro il mese di giugno.
14) per quel che concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che il minore trascorra le stesse alternativamente con l'uno e l'altro genitore, in base ad accordi tra loro assunti preventivamente, sempre nel puntale rispetto del “criterio di alternanza” e dei desideri e degli impegni del minore stesso, anche seguendo la medesima turnazione del periodo scolastico qualora i genitori concordino. Per il principio dell'alternanza, il genitore a cui spetta la festività andrà a prelevare il figlio presso la collocazione momentanea e, quando spetta all'altro genitore, sarà sua cura andarlo a prelevare presso il genitore in quel momento collocatario, senza alcun onere da parte dell'altro genitore;
15) i genitori concordano che, per ciò che attiene il compleanno del figlio, ovvero altri eventi affini (cresima, diploma, ecc…) di volta in volta il minore festeggerà con le rispettive famiglie di origine dei genitori, anche separatamente;
16) i coniugi si impegnano a mantenere un dialogo pacifico tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e al contempo conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“3) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al versamento del contributo al mantenimento per essi stessi da parte dell'altro coniuge;
* * * * 17) le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello del minore, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.v.g. 10/2025, avente ad oggetto “Separazione consensuale” promossa da:
ed rappresentati e difesi dall'Avv. CALIFANO OLGA ed Parte_1 Parte_2 icil studio come da mandato apposto in calce al ricorso congiunto;
parti ricorrenti
Nonché Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 08/01/2025, ed hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di Nocera Inferiore che sia za avendo contratto matrimonio in PALMA CAMPANIA il 19/10/1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di PALMA CAMPANIA, anno 1997, parte II, serie A, n. 78), deducendo che dal matrimonio era nata , in [...] il [...]. Persona_1
Pertanto, esponevano che la convivenza dei coniu tollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
All'udienza del 01.07.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite. Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nel ricorso congiunto, nonché il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
uniti in matrimonio in PALMA CAMPANIA il 19/10/1997 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune di PALMA CAMPANIA, anno 1997, parte II, serie A, n. 78);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto e di seguito riportati:
“1) i coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, liberi di fissare ove credono la propria residenza, dandone in ogni caso comunicazione all'altro coniuge;
2) la casa familiare, ubicata nell'immobile locato in Sarno (SA) Via Livenza 19, in uno al mobilio, gli arredi e le pertinenze rimarrà assegnata alla sign.ra mentre il sig. continuerà Pt_1 Pt_2
a risiedere presso l'immobile in San Valentino Torio, ove risiede;
4) in relazione al figlio minore i coniugi si impegnano a rispettare il seguente piano genitoriale
5) La piccola sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
6) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza del minore presso ciascuno di essi ma sempre nel rispetto di un indirizzo comune;
7) le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio minore saranno adottate dai genitori di comune accordo e pertanto i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative ai figli;
8) in ordine al mantenimento del figlio, il sign. si impegna a corrispondere in favore Parte_2 della sign.ra € 300,00 (trece rsi entro il 5 di ogni mese su conto Parte_1 corrente inte Parte_1
9) i genitori provvederanno altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche/ludiche/scolastiche/sportive) sia necessarie ed urgenti sostenute da un coniuge durante il tempo di permanenza del figlio presso di esso, sia quelle a programmarsi, non necessarie
o urgenti, che saranno comunque previamente concordate tra i coniugi ed opportunamente documentate dal coniuge che le ha sostenute per il rimborso della rispettiva metà; 10) i coniugi concordano che la figlia trascorrerà 2 week end al mese alternati con il padre Per_1
e lo stesso potrà vedere la figlia 2 ggi a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici della bambina;
11) il genitore che ha con sé il bambino provvederà a quanto ordinariamente necessario al minore in termini di igiene, salute e vestiario, avendo cura che frequenti regolarmente la scuola, di accompagnarlo a scuola e riprenderlo rispettando puntualmente gli orari impartiti dall'istituto scolastico, che nel pomeriggio svolga tutti i compiti assegnati durante le mattine dei periodi di permanenza presso ciascuno senza rinviare lo studio e accompagnandolo costantemente nelle attività scolastiche ed extrascolastiche che lo occupano;
12) in ogni caso i coniugi concordano che, durante i reciproci tempi di permanenza, il minore vedrà l'altro genitore ogni volta che lo vorrà, consentendo in tal modo comunque una piena partecipazione attiva di entrambi i genitori alla vita del figlio;
13) per il periodo estivo, i genitori concordano che il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane consecutive per il mese di luglio e due settimane per il mese di agosto e che il figlio possa andare in vacanza con l'uno o l'altro genitore, previo loro accordo, che tenga conto anche degli impegni del minore, da formalizzarsi orientativamente entro il mese di giugno.
14) per quel che concerne le festività natalizie e pasquali, i genitori concordano che il minore trascorra le stesse alternativamente con l'uno e l'altro genitore, in base ad accordi tra loro assunti preventivamente, sempre nel puntale rispetto del “criterio di alternanza” e dei desideri e degli impegni del minore stesso, anche seguendo la medesima turnazione del periodo scolastico qualora i genitori concordino. Per il principio dell'alternanza, il genitore a cui spetta la festività andrà a prelevare il figlio presso la collocazione momentanea e, quando spetta all'altro genitore, sarà sua cura andarlo a prelevare presso il genitore in quel momento collocatario, senza alcun onere da parte dell'altro genitore;
15) i genitori concordano che, per ciò che attiene il compleanno del figlio, ovvero altri eventi affini (cresima, diploma, ecc…) di volta in volta il minore festeggerà con le rispettive famiglie di origine dei genitori, anche separatamente;
16) i coniugi si impegnano a mantenere un dialogo pacifico tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio e al contempo conservare rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale”
Prende atto degli accordi intervenuti di cui al ricorso congiunto, di seguito riportati:
“3) i ricorrenti rinunciano reciprocamente al versamento del contributo al mantenimento per essi stessi da parte dell'altro coniuge;
* * * * 17) le parti prestano fin d'ora il proprio consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quello del minore, ivi inclusi altri documenti equipollenti validi per l'espatrio”.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 03.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore dott. Simone Iannone La Presidente dott.ssa Enrica De Sire