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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Sebastiano Napolitano, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 16/10/2025, nella causa RG 1093/2024, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, difesa dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Parte_1
Valle, domiciliata in Via Dorso n. 16 Caserta appellante
E in persona del R.L. p.t., difesa dall'Avv. Antonio Zonfrillo, CP_1 domiciliata in Corso Duca D'Aosta 86, Napoli
appellata
* * *
Con ricorso depositato in data 21.07.2022 al Tribunale di Benevento -sezione lavoro-, convenne in giudizio la società Parte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 2.09.2020 al 30.06.2022, senza CP_1 alcun contratto di lavoro;
- di aver lavorato da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 20.30, per 72 ore settimanali complessive, senza alcuna pausa;
Pag. 1 di 10 - di non avere goduto di ferie e di non aver percepito quanto spettante a titolo di retribuzione, compensi per lavoro supplementare e straordinario, riduzioni orarie, festività e permessi;
- di non aver firmato alcun contratto di lavoro;
- di aver lavorato dapprima presso la sede di Montesarchio, via San Cappetto 5, e dal
18.12.2021 presso la sede di RO, strada provinciale 7, civico 137;
- di avere svolto mansioni di segretaria tuttofare, e di essere stata anche obbligata a preparare il pranzo e la cena e a eseguire ogni genere di pulizia nella casa di abitazione delle sig.re e , madre e figlia, nonché legale Persona_1 Persona_2 rapp.te della;
CP_1
- di avere appreso, solo dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, dell'esistenza di un contratto di lavoro part time a tempo determinato, mai sottoscritto, che prevedeva un orario di 20 ore settimanali;
- di aver svolto, durante tutto il periodo di lavoro, dall'1.06.2021, mansioni di segretaria, con inquadramento nel II livello del CCNL enti di istruzione, formazione e cultura;
- di avere percepito la retribuzione, le mensilità aggiuntive e il TFR calcolati sulla base di un orario di 20 ore settimanali, nonostante l'orario effettivo fosse di 72 ore settimanali.
Tanto premesso in fatto, concluse chiedendo la condanna della società resistente, previo accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto, al pagamento dell'importo complessivo di € 57.000,20 a titolo di differenze paga, competenze per lavoro straordinario, di cui euro 2,642,33 a titolo di tredicesima mensilità, euro 2642,33 a titolo quattordicesima mensilità, euro 2642,33 a titolo di differenza ferie e ferie non godute, ed € 4.346,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
con vittoria delle spese
Si costituì in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno all'immagine della società, quantificato in €
50.000,00.
Pag. 2 di 10 La resistente, in particolare, eccepì che la ricorrente era stata presentata da un conoscente comune, e che era stata assunta con contratto a tempo determinato dall'1.06.2021, prorogato una volta sino al 30.06.2022, part time su richiesta della lavoratrice, e che aveva sempre svolto semplici compiti di segreteria, riconducibili al livello assegnatole, ovvero il livello II del CCNL enti di istruzione, formazione e cultura. A fondamento della domanda riconvenzionale espose che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente aveva disatteso i propri doveri e l'obbligo di diligenza nell'eseguire i compiti assegnati, aveva screditato l'intera compagine sociale, aveva distratto a proprio favore somme di danaro destinate da terzi alla società e aveva sottratto dati e informazioni riservate dal pc aziendale, cagionando un ingente danno.
Istruita la causa anche mediante l'espletamento di una prova per testi, il Tribunale di
Benevento, con sentenza n. 326\2024 del 26\03\2024, in questa sede impugnata, rigettò sia il ricorso che la domanda riconvenzionale, compensando le spese.
In sintesi, il giudice del primo grado, ritenne in primo luogo non provata la domanda di accertamento dell'inizio del rapporto di lavoro in epoca antecedente al mese di giugno 2021, mentre, per quanto riguarda, invece, il periodo formalizzato, ritenne non assolto l'onere di dimostrare lo svolgimento del maggior orario indicato in ricorso.
Quanto alla domanda riconvenzionale la respinse in quanto rimasta completamente sfornita di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi che le condotte asseritamente poste in essere dalla dipendente avrebbero arrecato alla datrice di lavoro, nonché perché erano rimaste sfornite di prova le presunte condotte negligenti e/o infedeli della lavoratrice non avendo la società citato nessuno dei testi di riferimento.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 25/04/2024, la lavoratrice ha impugnato la predetta Sentenza e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, insistendo per l'accoglimento in toto della domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese. In via gradata ha chiesto la condanna della società resistente alla minor somma che la Corte d'Appello accerterà dovuta, comunque almeno pari al minore importo per il lavoro part time riconosciuto e formalizzato con buste paga senza aver ricevuto alcun bonifico.
Pag. 3 di 10 Si è ricostituita l'appellata con memoria di costituzione con appello CP_1 incidentale depositata il 03/09/2024, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato e chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale ha riproposto la domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 16/10/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello è infondato potendosi condividere anche in questa sede la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e correttamente motivata.
La lavoratrice appellante ripropone sostanzialmente la domanda rigettata in primo grado insistendo per il riconoscimento di differenze retributive per l'intero periodo dal
2.09.2020 al 30.06.2022, sia con riferimento al periodo antecedente alla formalizzazione del contratto a tempo determinato dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre
2021, poi prorogato sino al 30/06/2022, sia con riferimento al periodo formalizzato, rivendicando compensi per lavoro straordinario, ferie, festività, 13 e 14 mensilità E
TFR.
Osserva il Collegio che vi è in atti copia del contratto di lavoro subordinato part time
(20 ore settimanali) e determinato dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, prorogato al 30 giugno 2022, sottoscritto dalle parti e non formalmente disconosciuto.
La società appellata ha prodotto altresì le buste paga per il suddetto periodo con i relativi pagamenti con bonifici e la ricorrente ha prodotto a sua volta l'estratto conto assicurativo contenente l'indicazione delle retribuzioni.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente chiede sostanzialmente una nuova valutazione della prova per testi espletata in primo grado ed all'esito la riforma della sentenza in senso a sé favorevole con accoglimento della domanda originaria.
Pag. 4 di 10 A suo avviso, le dichiarazioni rese dai testi avrebbero confermato sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'orario indicato in ricorso.
Osserva il Collegio che dall'esame dall'istruttoria orale espletata sono emersi i seguenti elementi rilevanti, così come riferiti dai testi escussi in udienza, le cui dichiarazioni sono state integralmente trascritte nella sentenza impugnata e nell'atto di appello.
a) Testimone_1
La teste ha dichiarato di aver lavorato presso la sede in Montesarchio, per circa CP_1 un mesetto, tra ottobre e novembre 2021, prestando attività i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e che veniva pagata anche se non aveva alcun contratto dato il breve periodo.
Ha riferito che la ricorrente iniziava la mattina presto (ore 8.00/8.30) e si tratteneva fino a sera, rimanendo lei stessa a lavorare sino alle ore 18.00 e lasciando la ricorrente ancora presente in sede.
Ha aggiunto che la ricorrente era impegnata dal lunedì al venerdì, “a volte anche al sabato”, e che la stessa svolgeva mansioni di segreteria ma anche attività di supporto domestico (preparazione dei pasti, pulizie).
Si tratta di conoscenza diretta limitata al periodo e all'orario pomeridiano, solo per circa un mese, mentre la conoscenza relativa all'orario mattutino e serale proviene da informazioni riferite dalla stessa ricorrente “perché si sentivano”.
b) Testimonianza Testimone_2
Il teste ha dichiarato di aver presentato la ricorrente, che cercava lavoro, alla sig.ra intorno a giugno 2021. Per_2
Ha riferito di recarsi in azienda saltuariamente (ogni 10/15 giorni) e di aver visto la ricorrente in servizio per oltre un anno e fare lavoro d'ufficio.
Ha precisato che la ricorrente era presente la mattina, mentre il pomeriggio solitamente non la incontrava.
Ha visto la ricorrente impegnata in attività d'ufficio.
c) . Testimone_3
Pag. 5 di 10 Il teste ha dichiarato di recarsi a prendere la ricorrente presso la sede almeno CP_1 quattro giorni a settimana, intorno alle ore 21.00.
Ha riferito che la ricorrente lavorava “dalle 8.30 del mattino a tardi la sera” e che prestava attività anche il sabato, circostanza però appresa per lo più perché riferita dalla stessa ricorrente.
Ha collocato la presenza lavorativa nel 2021 nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2021.
Ha inoltre riferito di aver partecipato al trasloco da Montesarchio a RO, occasione in cui ha visto la ricorrente preparare i pasti.
Ha aggiunto che la ricorrente faceva un orario dalle 8.30 la mattina alla sera tardi;
per quanto riguarda la sera di sapere la circostanza perché la andava a prendere, per quanto riguarda la mattina perché era lei che lo diceva se la chiamava.
d) Testimonianza . Testimone_4
La teste ha dichiarato di aver frequentato un corso OSA presso la da marzo CP_1
2022 per circa cinque mesi e che dal 5.09.2022 è dipendente della con mansioni CP_1 di segretaria.
Ha riferito che la sede chiudeva alle ore 19.00.
In cinque o sei occasioni in cui ha seguito il corso in sede, ha constatato la presenza della ricorrente per l'intera giornata (9.00–13.00 e 15.00–19.00).
Non ha fornito indicazioni su periodi antecedenti né su un orario giornaliero costante.
e) Testimonianza . Testimone_5
Il teste ha dichiarato di aver partecipato al trasloco della sede da Montesarchio a
RO (ottobre 2021) e in tale occasione di aver conosciuto la ricorrente, la quale gli avrebbe riferito di lavorare per la società da giugno 2021.
Non ha fornito altri elementi sugli orari di lavoro.
Una volta sintetizzati così gli elementi rilevanti emersi dalle testimonianze, ritiene il
Collegio che, in primo luogo, le dichiarazioni convergono nel confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato almeno dal giugno 2021, mentre nessun riscontro probatorio è emerso per il periodo settembre 2020 – maggio 2021.
Pag. 6 di 10 Dunque, può essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo settembre
2020 – maggio 2021, indicato in ricorso, in quanto tutti i testi hanno collocato l'inizio del rapporto a giugno 2021, o comunque non prima dell'estate 2021.
Per quanto riguarda il successivo periodo contrattualizzato, la lavoratrice insiste per il riconoscimento di un orario “full time” pari a 72 ore settimanali.
Ritiene il Collegio che non emersa nemmeno la prova di tale circostanza.
Dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro non convergenti tra loro, potrebbe al più ritenersi dimostrata una presenza pomeridiana per un mese (teste ), una presenza Tes_1 serale in alcuni giorni ( , una presenza giornaliera in sole 5/6 occasioni Tes_3
( ), o una presenza saltuaria mattutina la vedeva di mattina). Parte_1 Tes_2
Tali dichiarazioni sono contrastanti tra loro, e per lo più apprese de relato, e ritiene il
Collegio che non siano idonee a dimostrare che la ricorrente abbia svolto più ore rispetto a quelle contrattualizzate (20 ore settimanali). Il fatto che in una giornata, o in determinate occasioni abbia potuto svolgere più ore, non esclude che poi nell'arco dell'intera settimana le ore lavorate siano state sempre 20.
In altri termini, non è emersa la prova sufficiente che la ricorrente abbia effettivamente svolto un orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.30, per un totale di ore lavorate senza pausa di 12 ore, per sei giorni settimanali per un totale 72 ore, come prospettato in ricorso e sostenuto anche in appello.
Nulla di tutto ciò è stato provato dalla ricorrente, che ne aveva l'onere, né in primo grado né nella presente fase di appello.
Da una valutazione complessiva della documentazione prodotta dalle parti e dall'esame delle dichiarazioni dei testi, non è emersa la prova che abbia svolto più ore rispetto a quelle contrattualizzate.
Sul punto, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, osserva il Collegio che occorre fornire una prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario, e della mancata fruizione delle ferie e dei permessi, prova che nella specie non è stata fornita.
Pag. 7 di 10 Sulla spettanza di indennità per ferie e permessi non goduti, la lavoratrice non ha assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento di attività lavorativa in giornate deputate al godimento degli stessi.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha affermato il principio secondo cui, in tema di lavoro straordinario, spetta al lavoratore l'onere di provare di aver effettivamente svolto prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. 9 febbraio 2009, n. 3194; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714;
Analoga ratio decidendi si applica in tema di ferie, festività, permessi e riposi: il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati alle ferie.
In mancanza della prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario, ed in particolare dell'avvenuto svolgimento di ore lavorative in più rispetto a quelle contrattualizzate, e della prova della mancata fruizione di ferie, la domanda e l'appello devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza impugnata.
A questo punto, osserva il Collegio che l'appellante, in via gradata, in questa sede, per la prima volta, ha chiesto la condanna della società resistente alla minor somma che la
Corte d'Appello accerterà dovuta, comunque almeno pari al minore importo per il lavoro part time riconosciuto e formalizzato nelle buste paga senza aver ricevuto alcun bonifico.
Ma nel ricorso introduttivo ed anche in appello ha affermato (pagg. 3 e 4) che:
- “la stessa non ha mai percepito la giusta retribuzione, in quanto da busta paga venivano retribuite esclusivamente a 20 ore settimanali a fronte delle ore effettivamente…”;
- “…il lavoratore percepiva la tredicesima e la quattordicesima mensilità sempre sulla base delle 20 ore settimanali a fronte di quelle effettivamente svolte …”.
Inoltre nel ricorso introduttivo di primo grado non era stato richiesto nulla a tale titolo, né nelle conclusioni, né nel corpo del ricorso, nel quale aveva testualmente affermato di non aver percepito le somme spettanti come retribuzioni e compenso per lavoro
Pag. 8 di 10 supplementare e straordinario … , riduzioni orarie, festività, permessi … che non ha mai percepito la giusta retribuzione, in quanto da busta paga venivano retribuite esclusivamente a 20 ore settimanali a fronte delle ore effettivamente lavorate nel mese.
In altri termini, la lavoratrice nel ricorso introduttivo sembra aver rivendicato solo differenze retributive per il lavoro straordinario per le ore in più asseritamente svolte rispetto a quelle contrattualizzate, non altro.
Dunque, da tali affermazioni risulta che ha percepito tutto quanto dovuto in base alle
20 ore contrattualizzate, sia a titolo retribuzione che di tredicesima e la quattordicesima mensilità ed il relativo motivo di appello, oltre che inammissibile in quanto nuovo, è infondato e deve essere rigettato.
In conclusione, per tale motivo l'appello principale è inammissibile oltre che complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Anche l'appello incidentale della soc. con il quale ha riproposto la CP_1 domanda riconvenzionale di risarcimento danni, già rigettata in primo grado, è infondato e deve essere rigettato.
Invero, come ha correttamente affermato il giudice di primo grado, la domanda riconvenzionale è rimasta completamente sfornita di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi che le condotte asseritamente poste in essere dalla dipendente avrebbero arrecato alla datrice di lavoro, e sono rimaste del tutto sfornite di prova le presunte condotte negligenti e/o infedeli della lavoratrice non avendo la società citato nessuno dei testi di riferimento.
Non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'originaria ricorrente abbia tenuto
“riprovevoli condotte”, né che abbia cagionato danni all'immagine aziendale, né che abbia disatteso i propri doveri e l'obbligo di diligenza nell'eseguire i compiti assegnati,
o screditato l'intera compagine sociale o distratto a proprio favore somme di danaro destinate, sottratto dati e informazioni riservate dal pc aziendale.
Nessuna prova è stata fornita di tali circostanze, né in primo grado né in appello.
In conclusione, per tali motivi, sia l'appello principale che l'appello incidentale sono complessivamente infondati e devono essere entrambi rigettati.
Pag. 9 di 10 Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato in appello successivamente al 30 gennaio
2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio.
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e Previdenza
Composta dai magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Totaro, Presidente
2) Dr. Sebastiano Napolitano, Consigliere
3) Dr. Anselmo Del Fiacco Giudice Ausiliario Relatore
All'udienza del 16/10/2025, nella causa RG 1093/2024, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
TRA
, difesa dagli avv.ti Michele Marra e Antimo Parte_1
Valle, domiciliata in Via Dorso n. 16 Caserta appellante
E in persona del R.L. p.t., difesa dall'Avv. Antonio Zonfrillo, CP_1 domiciliata in Corso Duca D'Aosta 86, Napoli
appellata
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Con ricorso depositato in data 21.07.2022 al Tribunale di Benevento -sezione lavoro-, convenne in giudizio la società Parte_1 CP_1 esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 2.09.2020 al 30.06.2022, senza CP_1 alcun contratto di lavoro;
- di aver lavorato da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 20.30, per 72 ore settimanali complessive, senza alcuna pausa;
Pag. 1 di 10 - di non avere goduto di ferie e di non aver percepito quanto spettante a titolo di retribuzione, compensi per lavoro supplementare e straordinario, riduzioni orarie, festività e permessi;
- di non aver firmato alcun contratto di lavoro;
- di aver lavorato dapprima presso la sede di Montesarchio, via San Cappetto 5, e dal
18.12.2021 presso la sede di RO, strada provinciale 7, civico 137;
- di avere svolto mansioni di segretaria tuttofare, e di essere stata anche obbligata a preparare il pranzo e la cena e a eseguire ogni genere di pulizia nella casa di abitazione delle sig.re e , madre e figlia, nonché legale Persona_1 Persona_2 rapp.te della;
CP_1
- di avere appreso, solo dopo aver ottenuto un decreto ingiuntivo, dell'esistenza di un contratto di lavoro part time a tempo determinato, mai sottoscritto, che prevedeva un orario di 20 ore settimanali;
- di aver svolto, durante tutto il periodo di lavoro, dall'1.06.2021, mansioni di segretaria, con inquadramento nel II livello del CCNL enti di istruzione, formazione e cultura;
- di avere percepito la retribuzione, le mensilità aggiuntive e il TFR calcolati sulla base di un orario di 20 ore settimanali, nonostante l'orario effettivo fosse di 72 ore settimanali.
Tanto premesso in fatto, concluse chiedendo la condanna della società resistente, previo accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto, al pagamento dell'importo complessivo di € 57.000,20 a titolo di differenze paga, competenze per lavoro straordinario, di cui euro 2,642,33 a titolo di tredicesima mensilità, euro 2642,33 a titolo quattordicesima mensilità, euro 2642,33 a titolo di differenza ferie e ferie non godute, ed € 4.346,76 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo come per legge;
con vittoria delle spese
Si costituì in giudizio la , chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata CP_1 in fatto e in diritto e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna della ricorrente al risarcimento del danno all'immagine della società, quantificato in €
50.000,00.
Pag. 2 di 10 La resistente, in particolare, eccepì che la ricorrente era stata presentata da un conoscente comune, e che era stata assunta con contratto a tempo determinato dall'1.06.2021, prorogato una volta sino al 30.06.2022, part time su richiesta della lavoratrice, e che aveva sempre svolto semplici compiti di segreteria, riconducibili al livello assegnatole, ovvero il livello II del CCNL enti di istruzione, formazione e cultura. A fondamento della domanda riconvenzionale espose che nel corso del rapporto di lavoro la ricorrente aveva disatteso i propri doveri e l'obbligo di diligenza nell'eseguire i compiti assegnati, aveva screditato l'intera compagine sociale, aveva distratto a proprio favore somme di danaro destinate da terzi alla società e aveva sottratto dati e informazioni riservate dal pc aziendale, cagionando un ingente danno.
Istruita la causa anche mediante l'espletamento di una prova per testi, il Tribunale di
Benevento, con sentenza n. 326\2024 del 26\03\2024, in questa sede impugnata, rigettò sia il ricorso che la domanda riconvenzionale, compensando le spese.
In sintesi, il giudice del primo grado, ritenne in primo luogo non provata la domanda di accertamento dell'inizio del rapporto di lavoro in epoca antecedente al mese di giugno 2021, mentre, per quanto riguarda, invece, il periodo formalizzato, ritenne non assolto l'onere di dimostrare lo svolgimento del maggior orario indicato in ricorso.
Quanto alla domanda riconvenzionale la respinse in quanto rimasta completamente sfornita di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi che le condotte asseritamente poste in essere dalla dipendente avrebbero arrecato alla datrice di lavoro, nonché perché erano rimaste sfornite di prova le presunte condotte negligenti e/o infedeli della lavoratrice non avendo la società citato nessuno dei testi di riferimento.
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 25/04/2024, la lavoratrice ha impugnato la predetta Sentenza e ne ha chiesto, con ampie argomentazioni, la riforma, insistendo per l'accoglimento in toto della domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese. In via gradata ha chiesto la condanna della società resistente alla minor somma che la Corte d'Appello accerterà dovuta, comunque almeno pari al minore importo per il lavoro part time riconosciuto e formalizzato con buste paga senza aver ricevuto alcun bonifico.
Pag. 3 di 10 Si è ricostituita l'appellata con memoria di costituzione con appello CP_1 incidentale depositata il 03/09/2024, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile ed infondato e chiedendo l'accoglimento dell'appello incidentale con il quale ha riproposto la domanda riconvenzionale rigettata in primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha disposto lo svolgimento in trattazione scritta dell'udienza di discussione fissata per il 16/10/2025.
Depositate note scritte conclusive dalle parti, che si sono riportate ai propri scritti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
* * *
Motivi della decisione.
L'appello è infondato potendosi condividere anche in questa sede la motivazione della sentenza impugnata che appare logica e correttamente motivata.
La lavoratrice appellante ripropone sostanzialmente la domanda rigettata in primo grado insistendo per il riconoscimento di differenze retributive per l'intero periodo dal
2.09.2020 al 30.06.2022, sia con riferimento al periodo antecedente alla formalizzazione del contratto a tempo determinato dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre
2021, poi prorogato sino al 30/06/2022, sia con riferimento al periodo formalizzato, rivendicando compensi per lavoro straordinario, ferie, festività, 13 e 14 mensilità E
TFR.
Osserva il Collegio che vi è in atti copia del contratto di lavoro subordinato part time
(20 ore settimanali) e determinato dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2021, prorogato al 30 giugno 2022, sottoscritto dalle parti e non formalmente disconosciuto.
La società appellata ha prodotto altresì le buste paga per il suddetto periodo con i relativi pagamenti con bonifici e la ricorrente ha prodotto a sua volta l'estratto conto assicurativo contenente l'indicazione delle retribuzioni.
Tanto premesso, osserva il Collegio che la ricorrente chiede sostanzialmente una nuova valutazione della prova per testi espletata in primo grado ed all'esito la riforma della sentenza in senso a sé favorevole con accoglimento della domanda originaria.
Pag. 4 di 10 A suo avviso, le dichiarazioni rese dai testi avrebbero confermato sia la sussistenza del rapporto di lavoro che l'orario indicato in ricorso.
Osserva il Collegio che dall'esame dall'istruttoria orale espletata sono emersi i seguenti elementi rilevanti, così come riferiti dai testi escussi in udienza, le cui dichiarazioni sono state integralmente trascritte nella sentenza impugnata e nell'atto di appello.
a) Testimone_1
La teste ha dichiarato di aver lavorato presso la sede in Montesarchio, per circa CP_1 un mesetto, tra ottobre e novembre 2021, prestando attività i pomeriggi dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e che veniva pagata anche se non aveva alcun contratto dato il breve periodo.
Ha riferito che la ricorrente iniziava la mattina presto (ore 8.00/8.30) e si tratteneva fino a sera, rimanendo lei stessa a lavorare sino alle ore 18.00 e lasciando la ricorrente ancora presente in sede.
Ha aggiunto che la ricorrente era impegnata dal lunedì al venerdì, “a volte anche al sabato”, e che la stessa svolgeva mansioni di segreteria ma anche attività di supporto domestico (preparazione dei pasti, pulizie).
Si tratta di conoscenza diretta limitata al periodo e all'orario pomeridiano, solo per circa un mese, mentre la conoscenza relativa all'orario mattutino e serale proviene da informazioni riferite dalla stessa ricorrente “perché si sentivano”.
b) Testimonianza Testimone_2
Il teste ha dichiarato di aver presentato la ricorrente, che cercava lavoro, alla sig.ra intorno a giugno 2021. Per_2
Ha riferito di recarsi in azienda saltuariamente (ogni 10/15 giorni) e di aver visto la ricorrente in servizio per oltre un anno e fare lavoro d'ufficio.
Ha precisato che la ricorrente era presente la mattina, mentre il pomeriggio solitamente non la incontrava.
Ha visto la ricorrente impegnata in attività d'ufficio.
c) . Testimone_3
Pag. 5 di 10 Il teste ha dichiarato di recarsi a prendere la ricorrente presso la sede almeno CP_1 quattro giorni a settimana, intorno alle ore 21.00.
Ha riferito che la ricorrente lavorava “dalle 8.30 del mattino a tardi la sera” e che prestava attività anche il sabato, circostanza però appresa per lo più perché riferita dalla stessa ricorrente.
Ha collocato la presenza lavorativa nel 2021 nei mesi di agosto, settembre e ottobre
2021.
Ha inoltre riferito di aver partecipato al trasloco da Montesarchio a RO, occasione in cui ha visto la ricorrente preparare i pasti.
Ha aggiunto che la ricorrente faceva un orario dalle 8.30 la mattina alla sera tardi;
per quanto riguarda la sera di sapere la circostanza perché la andava a prendere, per quanto riguarda la mattina perché era lei che lo diceva se la chiamava.
d) Testimonianza . Testimone_4
La teste ha dichiarato di aver frequentato un corso OSA presso la da marzo CP_1
2022 per circa cinque mesi e che dal 5.09.2022 è dipendente della con mansioni CP_1 di segretaria.
Ha riferito che la sede chiudeva alle ore 19.00.
In cinque o sei occasioni in cui ha seguito il corso in sede, ha constatato la presenza della ricorrente per l'intera giornata (9.00–13.00 e 15.00–19.00).
Non ha fornito indicazioni su periodi antecedenti né su un orario giornaliero costante.
e) Testimonianza . Testimone_5
Il teste ha dichiarato di aver partecipato al trasloco della sede da Montesarchio a
RO (ottobre 2021) e in tale occasione di aver conosciuto la ricorrente, la quale gli avrebbe riferito di lavorare per la società da giugno 2021.
Non ha fornito altri elementi sugli orari di lavoro.
Una volta sintetizzati così gli elementi rilevanti emersi dalle testimonianze, ritiene il
Collegio che, in primo luogo, le dichiarazioni convergono nel confermare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato almeno dal giugno 2021, mentre nessun riscontro probatorio è emerso per il periodo settembre 2020 – maggio 2021.
Pag. 6 di 10 Dunque, può essere confermata la sentenza impugnata nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo settembre
2020 – maggio 2021, indicato in ricorso, in quanto tutti i testi hanno collocato l'inizio del rapporto a giugno 2021, o comunque non prima dell'estate 2021.
Per quanto riguarda il successivo periodo contrattualizzato, la lavoratrice insiste per il riconoscimento di un orario “full time” pari a 72 ore settimanali.
Ritiene il Collegio che non emersa nemmeno la prova di tale circostanza.
Dalle dichiarazioni testimoniali, peraltro non convergenti tra loro, potrebbe al più ritenersi dimostrata una presenza pomeridiana per un mese (teste ), una presenza Tes_1 serale in alcuni giorni ( , una presenza giornaliera in sole 5/6 occasioni Tes_3
( ), o una presenza saltuaria mattutina la vedeva di mattina). Parte_1 Tes_2
Tali dichiarazioni sono contrastanti tra loro, e per lo più apprese de relato, e ritiene il
Collegio che non siano idonee a dimostrare che la ricorrente abbia svolto più ore rispetto a quelle contrattualizzate (20 ore settimanali). Il fatto che in una giornata, o in determinate occasioni abbia potuto svolgere più ore, non esclude che poi nell'arco dell'intera settimana le ore lavorate siano state sempre 20.
In altri termini, non è emersa la prova sufficiente che la ricorrente abbia effettivamente svolto un orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.30, per un totale di ore lavorate senza pausa di 12 ore, per sei giorni settimanali per un totale 72 ore, come prospettato in ricorso e sostenuto anche in appello.
Nulla di tutto ciò è stato provato dalla ricorrente, che ne aveva l'onere, né in primo grado né nella presente fase di appello.
Da una valutazione complessiva della documentazione prodotta dalle parti e dall'esame delle dichiarazioni dei testi, non è emersa la prova che abbia svolto più ore rispetto a quelle contrattualizzate.
Sul punto, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, osserva il Collegio che occorre fornire una prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario, e della mancata fruizione delle ferie e dei permessi, prova che nella specie non è stata fornita.
Pag. 7 di 10 Sulla spettanza di indennità per ferie e permessi non goduti, la lavoratrice non ha assolto all'onere di dimostrare l'avvenuto espletamento di attività lavorativa in giornate deputate al godimento degli stessi.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata ha affermato il principio secondo cui, in tema di lavoro straordinario, spetta al lavoratore l'onere di provare di aver effettivamente svolto prestazioni oltre l'orario normale di lavoro, ai sensi dell'art. 2697 c.c. (Cass. 9 febbraio 2009, n. 3194; Cass. 16 febbraio 2009, n. 3714;
Analoga ratio decidendi si applica in tema di ferie, festività, permessi e riposi: il lavoratore che assuma di non aver goduto delle ferie e ne pretenda l'indennità sostitutiva ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione lavorativa nei giorni destinati alle ferie.
In mancanza della prova rigorosa dello svolgimento di lavoro straordinario, ed in particolare dell'avvenuto svolgimento di ore lavorative in più rispetto a quelle contrattualizzate, e della prova della mancata fruizione di ferie, la domanda e l'appello devono essere rigettati con integrale conferma della sentenza impugnata.
A questo punto, osserva il Collegio che l'appellante, in via gradata, in questa sede, per la prima volta, ha chiesto la condanna della società resistente alla minor somma che la
Corte d'Appello accerterà dovuta, comunque almeno pari al minore importo per il lavoro part time riconosciuto e formalizzato nelle buste paga senza aver ricevuto alcun bonifico.
Ma nel ricorso introduttivo ed anche in appello ha affermato (pagg. 3 e 4) che:
- “la stessa non ha mai percepito la giusta retribuzione, in quanto da busta paga venivano retribuite esclusivamente a 20 ore settimanali a fronte delle ore effettivamente…”;
- “…il lavoratore percepiva la tredicesima e la quattordicesima mensilità sempre sulla base delle 20 ore settimanali a fronte di quelle effettivamente svolte …”.
Inoltre nel ricorso introduttivo di primo grado non era stato richiesto nulla a tale titolo, né nelle conclusioni, né nel corpo del ricorso, nel quale aveva testualmente affermato di non aver percepito le somme spettanti come retribuzioni e compenso per lavoro
Pag. 8 di 10 supplementare e straordinario … , riduzioni orarie, festività, permessi … che non ha mai percepito la giusta retribuzione, in quanto da busta paga venivano retribuite esclusivamente a 20 ore settimanali a fronte delle ore effettivamente lavorate nel mese.
In altri termini, la lavoratrice nel ricorso introduttivo sembra aver rivendicato solo differenze retributive per il lavoro straordinario per le ore in più asseritamente svolte rispetto a quelle contrattualizzate, non altro.
Dunque, da tali affermazioni risulta che ha percepito tutto quanto dovuto in base alle
20 ore contrattualizzate, sia a titolo retribuzione che di tredicesima e la quattordicesima mensilità ed il relativo motivo di appello, oltre che inammissibile in quanto nuovo, è infondato e deve essere rigettato.
In conclusione, per tale motivo l'appello principale è inammissibile oltre che complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Anche l'appello incidentale della soc. con il quale ha riproposto la CP_1 domanda riconvenzionale di risarcimento danni, già rigettata in primo grado, è infondato e deve essere rigettato.
Invero, come ha correttamente affermato il giudice di primo grado, la domanda riconvenzionale è rimasta completamente sfornita di puntuale allegazione e prova dei pregiudizi che le condotte asseritamente poste in essere dalla dipendente avrebbero arrecato alla datrice di lavoro, e sono rimaste del tutto sfornite di prova le presunte condotte negligenti e/o infedeli della lavoratrice non avendo la società citato nessuno dei testi di riferimento.
Non è stata fornita alcuna prova del fatto che l'originaria ricorrente abbia tenuto
“riprovevoli condotte”, né che abbia cagionato danni all'immagine aziendale, né che abbia disatteso i propri doveri e l'obbligo di diligenza nell'eseguire i compiti assegnati,
o screditato l'intera compagine sociale o distratto a proprio favore somme di danaro destinate, sottratto dati e informazioni riservate dal pc aziendale.
Nessuna prova è stata fornita di tali circostanze, né in primo grado né in appello.
In conclusione, per tali motivi, sia l'appello principale che l'appello incidentale sono complessivamente infondati e devono essere entrambi rigettati.
Pag. 9 di 10 Per quanto riguarda le spese di lite del presente grado giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, vengono interamente compensate tra le parti.
Infine, trattandosi di giudizio instaurato in appello successivamente al 30 gennaio
2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13”, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) Compensa le spese del presente grado del giudizio.
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Napoli, 16/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore est.
(Dr. Anselmo Del Fiacco) Il Presidente
(Dr.ssa Vincenza Totaro)
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