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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 1158 /2024
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad eccezione dell' , hanno depositato, entro il Pt_1
termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1158/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
09/10/1982, elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio dall'avv. Rita Pisanu, che lo rappresenta e difenda, giusta Pt_1
procura generale alle liti del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, a rogito del dott.
Notaio in Fiumicino;
Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Locri via D. Candida, 6, presso lo studio dell'avv. Giulio Scaglione, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, rilasciata da CP_3
Pag. 1 di 6 Calà, responsabile atti successivi del giudizio Calabria, come autorizzata per atto notaio dott.
in Roma, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n.
09420249002792929/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito n. 394 2016 0002759918 000 e n.
394 2017 0004059671 000, oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede di respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
spese Pt_1
come per legge.
Parte resistente chiede, di rigettare la domanda in quanto Controparte_4
infondata; in caso di mancata notifica degli avvisi di addebito, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con espressa richiesta di manleva nei confronti Controparte_5 dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio;
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002792929/000, notificata il 1° marzo 2024, limitatamente agli avvisi di addebito:
1. n. 394 2016 0002759918 000, presuntivamente notificato il 28.10.2016, afferente Contributi
VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per l'anno 2015, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
Pt_1
Pag. 2 di 6
2. n. 394 2017 0004059671 000 presuntivamente notificato il 04.01.2018 afferente Contributi
VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per l'anno 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito con decorrenza sia dalla data in cui il credito è venuto ad esistenza, sia dalla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituito l' ed ha eccepito che la invocata prescrizione non è maturata essendo intervenuti Pt_1
atti interruttivi della prescrizione.
Dopo l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita anche l'
[...]
ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza Controparte_6 dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali, depositate da tutte le parti in causa.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il credito è venuto ad esistenza, in quanto si contesta il diritto dell' ad iscriverlo a ruolo. Tale azione è soggetta al Pt_1
termine di decadenza di 40 giorni.
Nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede Controparte_6 che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua
Pag. 3 di 6 nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché, in via subordinata, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica degli avvisi di addebito, ossia la prescrizione maturata nella fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che “l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs
n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' CP_1 [...]
”, e del comma 15 che prescrive che “i rapporti con gli agenti della Controparte_1 riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data del 23 aprile 2024, di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del
D.L.gs n. 112/1999 e, quindi, l' avrebbe dovuto rispondere della Controparte_6
regolarità degli atti di riscossione e, quindi, della prescrizione maturata nella fase della riscossione, prescrizione che incide sulla regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022, richiamata in ricorso.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia
Pag. 4 di 6 effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento.
Passando all'esame dell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, proposta nel presente giudizio, essa è ammissibile poiché l' non ha dimostrato di aver notificato gli avvisi di Pt_1
addebito, ma risulta, comunque, tardiva poiché l'avviso di addebito n. 39420160002759918000 è stato riportato nell'intimazione di pagamento n. 09420179007451649/000 , Parte_3
P essendo stata corredata dall'avviso di ricevimento dell'atto, che attesta ricezione dell'atto, in data
15 novembre 2017, dalla familiare , e dalla spedizione, con raccomandata n Parte_5
57305500020-4, il 21/11/2017, dell'avviso di avvenuta notifica, che riporta il numero dell'intimazione di pagamento alla quale si riferisce, la data di consegna dell'atto ed il nominativo del soggetto che lo ha ricevuto - e, unitamente all'avviso di addebito n. 39420170004059671000, nell'intimazione di pagamento n.. 0942019 9002557585/000, regolarmente notificata al destinatario l'11 maggio 2019.
Il termine di 40 giorni, decorrente dalle notifiche delle suddette intimazioni di pagamento, risulta, dunque, decorso alla data del 23 aprile 2024, di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'opposizione recuperatoria ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 va dunque dichiarata inammissibile per avvenuta decadenza.
Va, dunque, esaminata l'opposizione ex art. 615 cpc.
L'opposizione è infondata.
Le parti resistenti, con il deposito delle suddette intimazioni di pagamento, corredate dalla prova di conclusione del procedimento notificatorio, hanno dimostrato l'interruzione dei termini di prescrizione.
Tra la data del 28.10.2016, di notifica del primo avviso di addebito e la data del 21.11.2017, di notifica dell'intimazione di pagamento che lo conteneva, non sono decorsi i 5 anni così come non sono decorsi dalla predetta data del 21.11.2017 e dalla data del 04.01.2018, di notifica dell'altro avviso di addebito, alla data dell'11.5.2019, di notifica della seconda intimazione di pagamento sopra indicata, che conteneva entrambi gli avvisi di addebito, e da quest'ultima data del 11.5.2019 alla data del 1.3.2024, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
Pag. 5 di 6 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente, Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_2 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_6
pro tempore.
Palmi, 5 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
Pag. 6 di 6
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, in funzione di G.L., dott.ssa Eugenia Trunfio, verificato che le parti, ad eccezione dell' , hanno depositato, entro il Pt_1
termine assegnato ex art. 127 ter cpc, note autorizzate per la trattazione scritta;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio;
pronuncia sentenza, ex art. 429 cpc, avvertendo che la pubblicazione della sentenza tiene luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito riportate.
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1158/2024 Ruolo Generale Affari Contenziosi promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_2 C.F._1
09/10/1982, elettivamente domiciliato in Taurianova, Piazza Libertà, 16, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Taccone, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
C.F.: – P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Palmi, Via Volta, 2, sede dell'Agenzia , presso il domicilio dall'avv. Rita Pisanu, che lo rappresenta e difenda, giusta Pt_1
procura generale alle liti del 22 marzo 2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, a rogito del dott.
Notaio in Fiumicino;
Persona_1
-resistente-
E
(P. IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Locri via D. Candida, 6, presso lo studio dell'avv. Giulio Scaglione, che la rappresenta e difende giusta procura, in atti, rilasciata da CP_3
Pag. 1 di 6 Calà, responsabile atti successivi del giudizio Calabria, come autorizzata per atto notaio dott.
in Roma, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023. Persona_2
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente chiede, nel merito, di accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare estinto/caducato il debito contributivo previdenziale sotteso alla intimazione di pagamento n.
09420249002792929/000 e portato dai sottesi avvisi di addebito n. 394 2016 0002759918 000 e n.
394 2017 0004059671 000, oggetto delimitato di domanda giudiziale, poiché prescritta la fondatezza del titolo posto alla base del ruolo esattoriale, e per tutti i motivi indicati in punti di diritto nel presente ricorso;
di ritenere e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal ricorrente per contributi VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per gli anni 2015 – 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in quanto prescritti ai sensi dell'art.3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95, o che codesto On. Giudice adito voglia accertare in corso di causa;
di dichiarare non dovute le somme iscritte a ruolo a titolo di contributi, somme aggiuntive, oltre interessi di mora, compensi di riscossione, complessivamente risultanti dagli avvisi di addebito in oggetto per i contributi previdenziali a debito oggetto di impugnativa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
Parte resistente chiede di respingere il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
spese Pt_1
come per legge.
Parte resistente chiede, di rigettare la domanda in quanto Controparte_4
infondata; in caso di mancata notifica degli avvisi di addebito, di dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' con espressa richiesta di manleva nei confronti Controparte_5 dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio;
con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420249002792929/000, notificata il 1° marzo 2024, limitatamente agli avvisi di addebito:
1. n. 394 2016 0002759918 000, presuntivamente notificato il 28.10.2016, afferente Contributi
VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per l'anno 2015, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria;
Pt_1
Pag. 2 di 6
2. n. 394 2017 0004059671 000 presuntivamente notificato il 04.01.2018 afferente Contributi
VS TP (Imprenditore Agricolo a Titolo Principale) e correlate somme aggiuntive per l'anno 2016, afferenti alla gestione lavoratore autonomo in agricoltura, in carico presso la sede di Reggio Calabria. Pt_1
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale, estintiva, irrinunciabile dei crediti portati dalle suddette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito con decorrenza sia dalla data in cui il credito è venuto ad esistenza, sia dalla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituito l' ed ha eccepito che la invocata prescrizione non è maturata essendo intervenuti Pt_1
atti interruttivi della prescrizione.
Dopo l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, si è costituita anche l'
[...]
ed ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza Controparte_6 dell'eccezione di prescrizione essendo stati notificati atti interruttivi della prescrizione.
La causa è stata, dunque, istruita con prove documentali, depositate da tutte le parti in causa.
L'opposizione proposta dalla parte ricorrente va qualificata come opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dalla data in cui il credito è venuto ad esistenza, in quanto si contesta il diritto dell' ad iscriverlo a ruolo. Tale azione è soggetta al Pt_1
termine di decadenza di 40 giorni.
Nella parte in cui eccepisce la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica degli avvisi di addebito, l'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, poiché è stata proposta avverso l'intimazione di pagamento, equiparata, dalla Giurisprudenza, all'atto di precetto al fine di sentir dichiarare l'estinzione dell'obbligo di pagamento che impedisce al creditore di agire esecutivamente.
Tale opposizione non è soggetta a termini di decadenza.
Con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'
[...]
si richiama la norma di cui all'art. 39 del D.L.gs n. 112/1999, la quale prevede Controparte_6 che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
Tale norma evidenzia la concorrente, non necessaria, legittimazione passiva dell'Ente creditore e del Concessionario della riscossione, escludendola laddove si discute solo della regolarità o validità degli atti di riscossione.
Nel caso di specie si discute dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, per cui la decisione su tale discussione rende definitiva nel merito la pretesa creditoria e ciò individua
Pag. 3 di 6 nell'Ente creditore il legittimato passivo unitamente all'agente della riscossione, competente per legge alla riscossione del credito e, quindi, ad emettere gli atti interruttivi della prescrizione, della cui validità si discute.
Il richiamato art. 39 va applicato al caso di specie poiché, in via subordinata, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la prescrizione del credito a decorrere dalla presunta data di notifica degli avvisi di addebito, ossia la prescrizione maturata nella fase della riscossione, di competenza dell'agente della riscossione in forza del comma 5 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, il quale prevede che “l'avviso di cui al comma 2 viene consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel D.L.gs
n. 46/1999, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall' CP_1 [...]
”, e del comma 15 che prescrive che “i rapporti con gli agenti della Controparte_1 riscossione continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti”.
Una diversa disciplina, fino al 12 gennaio 2025, non era prevista neppure dall'art. 29 del D.L.gs n.
46/1999, che disciplina le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Solo con la legge n. 203/2024, entrata in vigore il 12 gennaio 2025, l'art. 29 citato è stato modificato con l'aggiunta, al comma 2, del periodo “Il ricorso è notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”.
Alla data del 23 aprile 2024, di iscrizione a ruolo del ricorso, era, dunque, applicabile l'art. 39 del
D.L.gs n. 112/1999 e, quindi, l' avrebbe dovuto rispondere della Controparte_6
regolarità degli atti di riscossione e, quindi, della prescrizione maturata nella fase della riscossione, prescrizione che incide sulla regolarità degli atti di riscossione.
Né potrebbe portare ad una diversa conclusione la statuizione della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza a S.U. n. 7514/2022, richiamata in ricorso.
Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l'opposizione dell'estratto di ruolo in assenza di un atto di riscossione e l'azione era stata qualificata a sensi dell'art. 24 del D.L.gs n.
46/1999, non potendo essere qualificata ai sensi dell'art. 29 dello stesso decreto legislativo, mancando, si ribadisce, un atto di riscossione.
La stessa Corte di Cassazione, nella motivazione della sentenza, ha affermato la legittimazione passiva dell'ente creditore e al contempo si è occupata del litisconsorzio necessario tra agente della riscossione e creditore, sostenendo che la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione del concessionario ove non viene in discussione un atto dell'esecuzione (considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario).
La sentenza afferma ancora che “la ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia
Pag. 4 di 6 effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo”.
Il litisconsorzio è, dunque, necessario quando è in discussione un atto della riscossione, come nel caso di specie, dove il ricorso è stato proposto avverso l'intimazione di pagamento.
Passando all'esame dell'opposizione ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999, proposta nel presente giudizio, essa è ammissibile poiché l' non ha dimostrato di aver notificato gli avvisi di Pt_1
addebito, ma risulta, comunque, tardiva poiché l'avviso di addebito n. 39420160002759918000 è stato riportato nell'intimazione di pagamento n. 09420179007451649/000 , Parte_3
P essendo stata corredata dall'avviso di ricevimento dell'atto, che attesta ricezione dell'atto, in data
15 novembre 2017, dalla familiare , e dalla spedizione, con raccomandata n Parte_5
57305500020-4, il 21/11/2017, dell'avviso di avvenuta notifica, che riporta il numero dell'intimazione di pagamento alla quale si riferisce, la data di consegna dell'atto ed il nominativo del soggetto che lo ha ricevuto - e, unitamente all'avviso di addebito n. 39420170004059671000, nell'intimazione di pagamento n.. 0942019 9002557585/000, regolarmente notificata al destinatario l'11 maggio 2019.
Il termine di 40 giorni, decorrente dalle notifiche delle suddette intimazioni di pagamento, risulta, dunque, decorso alla data del 23 aprile 2024, di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'opposizione recuperatoria ex art. 24 del D.L.gs n. 46/1999 va dunque dichiarata inammissibile per avvenuta decadenza.
Va, dunque, esaminata l'opposizione ex art. 615 cpc.
L'opposizione è infondata.
Le parti resistenti, con il deposito delle suddette intimazioni di pagamento, corredate dalla prova di conclusione del procedimento notificatorio, hanno dimostrato l'interruzione dei termini di prescrizione.
Tra la data del 28.10.2016, di notifica del primo avviso di addebito e la data del 21.11.2017, di notifica dell'intimazione di pagamento che lo conteneva, non sono decorsi i 5 anni così come non sono decorsi dalla predetta data del 21.11.2017 e dalla data del 04.01.2018, di notifica dell'altro avviso di addebito, alla data dell'11.5.2019, di notifica della seconda intimazione di pagamento sopra indicata, che conteneva entrambi gli avvisi di addebito, e da quest'ultima data del 11.5.2019 alla data del 1.3.2024, di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
Il ricorso va, dunque, rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi €. 1.865,00, considerando,
l'importo prescritto, le attuali tariffe ministeriali, l'importo minimo dello scaglione da €.
5.201 ad €.
Pag. 5 di 6 26.000, con esclusione della fase istruttoria, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali di studio e si pongono a carico della parte ricorrente, , ed a favore della parte resistente, Parte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore. Controparte_6
PQM
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica ed in persona del giudice onorario dott.ssa
Eugenia Trunfio, in funzione di G.L., definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente, , al pagamento degli onorari, che liquida in Parte_2 complessivi €. 1.865,00, oltre IVA, se dovuta, cpa e spese generali di studio, a favore della parte resistente, , in persona del suo legale rappresentante Controparte_6
pro tempore.
Palmi, 5 febbraio 2025
Il G.O.P., in funzione di G.L.
Eugenia Trunfio
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