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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZ CIVILE
In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, Giudice Onorario di
Pace presso il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'udienza del 16 giugno 2025 ha pronunciato la seguente.
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1139 del ruolo generale dell'anno 2023, promossa
DA
, Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1
Avv.ti CALOGERO SFERRAZZA e GIUSEPPE GIGLIONE
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed
1 elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
Avv. CARLISI VIVIANA
RESISTENTE
OGGETTO: assegno ordinario di invalidità Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe promuoveva , previa dichiarazione di dissenso il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento,
l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84 a CP_1
decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa negatogli dapprima dalla Commissione Medica
Invalidi Civili e successivamente dal C.T.U. Dott. Persona_1
in sede di Accertamento Tecnico Preventivo (d'ora in poi indicato con l'acronimo di A.T.P.).
Deduceva, a sostegno della propria tesi, che il Consulente
Tecnico di Ufficio nominato in sede di Accertamento Tecnico
2 Preventivo aveva solo in parte rilevato e riscontrato le certificazioni specialistiche che confermavano il quadro nosologico posseduto dalla parte ricorrente che incidevano negativamente sulle sue capacità lavorative in attività confacenti alle sue attitudini e che comunque aveva sottovalutato la epilessia del lobo temporale mesiale con sclerosi ippocampale
e la patologia OSAS delle quali parte ricorrente era affetto.
Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento del requisito sanitario per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta fin dalla data della domanda amministrativa (26/10/2021) e conseguentemente condannare l' in persona del suo rappresentante legale e CP_1
Presidente pro tempore alla corresponsione in favore della ricorrente del chiesto assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della relativa domanda fin dalla data della domanda amministrativa (26/10/21). Con condanna dell' al pagamento delle spese, competenze ed CP_1
onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
La causa iscritta al ruolo veniva assegnata alla dott.ssa Rosa
Gerardi che con decreto fissava udienza di comparizione delle parti innazi a sè.
Radicatasi la lite si costitutiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale Controparte_1
3 rappresentane pro-tempore, il quale contestava la pretesa del ricorrente chiedendo il rigetto della domanda. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva, istruita mediante l'acquisizione del fascicolo della fase di A.T.P., della produzione documentale versata agli atti di causa, e con il rinnovo della C.T.U. medico - legale.
Con provvedimento del Presidente Reggente del Tribunale di
Agrigento dott. Alfonso Malato del 5 settembre 2024 il presente procedimento in materia di previdenza ed assistenza veniva assegnata alla scrivente a seguito della cessazione dal servizio del giudice assegnatario.
La scrivente con provvedimento del 20 novembre 2024 fissava udienza di prosecuzione del presente giudizio innanzi a sè per l' udienza del 16 giugno 2025 , ove la causa veniva discussa come da verbale di udienza , e decisa con sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 c.p.c. della quale veniva data lettura in pubblica udienza in assenza delle parti .
MOTIVI DELLA DECISONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per quanto di ragione.
L'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222 prevede, infatti, che per ottenere l'assegno ordinario di invalidità la capacità
4 lavorativa dell'assicurato debba essere ridotta in modo permanente a causa di infermità a meno di un terzo, mentre l'art. 2 stessa legge richiede per la pensione di invalidità che l'assicurato si trovi nell'impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Entrambe le prestazioni sono subordinate alla esistenza in favore del richiedente di versamenti contributivi non inferiori a quanto stabilito dall'art.
4. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, ovvero a quello diverso e successivo in cui è stata accertata la sussistenza dei requisiti.
Nel caso di specie, risulta non soddisfatto il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio nominato nel presente giudizio Dr. - a seguito di visita e accurata Persona_2
disamina della documentazione sanitaria in atti, alla luce di un analitico e completo esame di tutte le patologie da cui è affetta la parte ricorrente alla luce di considerazioni di natura scientifica puntuali e precise – ha accertato che “….. Il periziato, sig. , non è in possesso del requisito Parte_1
sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità.....”
e che tali conclusioni sono state confermate dal nominato ctu anche a seguito delle note critiche sollevate dalla parte ricorrente avverso la bozza della C.T.U. (cfr. CT.U. in atti e
5 verbale C.M.I.C.). né le stesse risultano scalfite dalla certificazione medica depositata in atti di causa le quali non contengono in data 13 e 18 marzo 2024 nuove patologie né
l'aggravamento di quelle preesistenti.
Ebbene, è sufficiente leggere l'elaborato peritale per accorgersi che esso contiene una analisi accurata dello stato di salute della parte ricorrente (anamnesi), della documentazione medica clinica, e che la stessa riporta fedelmente attraverso un accurato esame obiettivo tutte le patologie delle quali è affetta parte ricorrente, pertanto essendo la C.T.U. ben motivata sotto il profilo medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo viene totalmente condivisa e fatta propria da questo Giudice che non ha ritenuto di rinnovare ulteriormente la ctu come richiesto all'odierna udienza dal procuratore della parte ricorrente.
Infine, si rileva che la concorde valutazione di entrambi gli ausiliari tecnici dell'ufficio, fase di A.T.P. e merito unitamente alla valutazione della C.M.I.C. vale a diradare ogni dubbio sulla infondatezza della domanda, che va di conseguenza disattesa.
Le spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della parte ricorrente, sono irripetibili avendo la stessa parte ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. Att.
c..p.c..
Pone definitivamente ad integrale carico dell' in persona CP_1
6 de suo legale rappresentante pro-temporele spese di C.T.U., come separatamente liquidate.
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel contraddittorio delle parti: rigetta il ricorso;
dichiara che parte ricorrente non è invalida con riduzione della capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini superiori ai
2/3 e pertanto, non è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge in materia al fine del riconoscimento della prestazione richiesta.
Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio .
Le spese di consulenza tecnica sono poste definitivamente a carico dell' in persona de suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore .
Così deciso in Agrigento, il 16 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono
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