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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
près Renens, Chemin des Ramiers n. 21, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Filippo AMOROSO e
Tullia DALMASSO, entrambi del Foro di Ivrea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Ivrea (TO), corso Nigra n. 1/A, come da procura speciale del 22.4.2022, allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
2 (P.IVA ), già con CP_1 CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
sede in La Salle (AO), Loc. Chatelard n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
rappresentata e difesa, dall'avv. Davide Sciulli, come da procura allegata in atti
[...]
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 117/2022 del Tribunale di Aosta pubblicata in data
5.04.2022 e notificata in data 8.04.2022
Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 117/2022 resa dal Tribunale di Aosta, depositata in Cancelleria il
5.4.2022 e notificata ai procuratori costituiti per parte convenuta in data 8.4.2022:
- In via istruttoria:
- ammettere, senza inversione dell'onere della prova, prove per testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 del 20.11.2020, dal n. 1 al n. 10, premessi dalla locuzione “vero che” ed anche in materia contraria, con i testi ivi indicati.
- Ammettersi CTU contabile, di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 del 20.11.2020, atta
a determinare il corrispettivo spettante al Sig. a titolo di retribuzione straordinaria per Parte_1
l'attività prestata a favore della Società dal mese di aprile 2002 al mese di Parte_2
dicembre 2005 per 15 ore di media settimanale e incidenza sul TFR, non computate in busta paga e non retribuite.
I- In via preliminare: accertare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto azionato dall'attrice
e conseguentemente dichiarare estinto il diritto stesso, conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese in favore del Sig. ; Parte_1
II- In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle norme ex art. 1655
c.c. e ss. al caso di specie, in ragione del fatto che alcun contratto d'appalto è esistito tra le parti, né scritto, né tanto meno orale o di fatto, e pertanto, qualora l'Ill.ma autorità adita ritenesse applicabile al caso di specie la disciplina del contratto di noleggio, e comunque nelle ipotesi in cui tale qualifica giuridica è apertamente riconosciuta da parte attrice stessa, accertare e dichiarare estinto il diritto di credito vantato dall'attrice per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c. 1 e 3 c.c., conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese in favore del Sig. ; Parte_1
III- In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la domanda di arricchimento senza causa formulata da parte attrice, in via di subordine, inammissibile per carenza dei presupposti di legge necessari per il riconoscimento del diritto sotteso e pertanto respingere la relativa domanda, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Sig.
[...]
. Pt_1
- NEL MERITO:
- In via principale:
- Accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 1655 c.c. e ss e di cui all'art. 2222
c.c. e ss al caso di specie, in ragione del fatto che alcun contratto di appalto, né contratto d'opera è esistito tra le parti, né scritto né orale, né tantomeno di fatto.
pagina 2 di 12 - Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intervenuto un negozio giuridico, a prestazioni corrispettive, il quale prevedeva a carico della società l'obbligazione Parte_2
contrattuale avente ad oggetto la concessione di macchinari e la manodopera di alcuni dipendenti nell'esecuzione di determinate opere a favore del convenuto presso l'immobile di sua proprietà sito in
La Salle (Ao) Località Chabodey e la controprestazione da parte del Sig. , avente ad Parte_1
oggetto la prestazione di attività lavorativa straordinaria non retribuita, in favore della società attrice, nel corso del periodo intercorrente tra il mese di aprile 2002 e il mese di dicembre 2005.
- Accertare e dichiarare che, per effetto del corretto e puntuale adempimento delle predette obbligazioni da parte del convenuto, ogni eventuale, ulteriore e residuo credito esistente e vantato dalla società nei confronti del Sig. è estinto e Parte_2 Parte_1
conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Sig. Parte_1
- In subordine: Accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1241 c.c. di ogni eventuale, ulteriore e residuo credito esistente vantato dalla società nei confronti del sig. Parte_2 [...]
, per effetto della compensazione intervenuta tra le parti, in ragione dell'accertato credito Pt_1 vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice per le ore di lavoro straordinario effettuate e non retribuite, meglio descritte in narrativa, e pertanto respingere in toto le domande in tal senso formulate, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del sig.
Parte_1
- In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria formulata in via principale in punto an debeatur, limitare, in punto quantum debeatur la condanna di parte convenuta alla minor somma effettivamente provata in corso di causa;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via subordinata, di riconoscimento di indennizzo per arricchimento senza causa, limitare in punto quantum debeatur la condanna di parte convenuta alla minor somma effettivamente provata in corso di causa e limitatamente alla quota di titolarità del diritto di proprietà in capo al Sig. nella misura del 50%. Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di ambedue i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Previa reiezione di ogni istanza e/o richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante e subordinatamente, in caso di ammissione delle stesse, previa ammissione dei mezzi istruttori tutti formulati nelle memorie istruttorie e non ammessi in primo grado da parte appellata nel merito: rigettare in toto i motivi di
pagina 3 di 12 appello poiché infondati nel merito in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare
l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di cui si richiede la distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2020, (già di Parte_2 CP_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Aosta, Controparte_3 Parte_1
chiedendo, in via principale, la condanna di questi al pagamento del corrispettivo per le opere edili eseguite in forza di un contratto di appalto, ovvero di un contratto d'opera, intercorso tra le parti e, in subordine, chiedendo di accertare l'arricchimento senza causa del convenuto, con condanna al pagamento di un importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi.
Esponeva la società attrice che, in data 17.06.2002, suo dipendente, aveva iniziato, a Parte_1
seguito di atto di concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Salle in data 11.06.2012, i lavori per il restauro di un fabbricato, sito in Località Chabodey, composto da quattro piani fuori terra, di proprietà per ½ del e, per il restante, della coniuge, ; che, in data 22.08.2005, il Pt_1 Persona_1
aveva dichiarato al Comune di La Salle l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione;
che il Pt_1
progettista e direttore lavori, geom. , nel computo metrico redatto, nel quale aveva Controparte_5
descritto sia lo stato ante lavori dell'edificio, che le opere da eseguire, aveva preventivato una spesa di
€ 178.693,40; che, molti di questi lavori, erano stati eseguiti dal con l'utilizzo di mezzi, Pt_1
macchinari, e manodopera della società; che quindi erano state eseguite, su commissione del , Pt_1
svariate lavorazioni, terminate nel 2005; che in data 27/12/2012 emetteva per Parte_2 quei lavori una fattura pro forma per l'importo di € 55.653,35, oltre IVA, di cui chiedeva il pagamento con lettera a/r del 24/01/2013.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con cui, dato atto Parte_1 dell'esistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto le medesime pretese (iscritto al n. R.G. n.
666/2013), conclusosi con pronuncia d'improponibilità della domanda, per inesistenza della procura alle liti, contestava la pretesa attorea, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2948, commi 1 e 2 c.c., del diritto azionato da parte attrice e, in via di ulteriore subordine, l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, per carenza dei presupposti, e, nel merito, l'inapplicabilità, al caso di specie, delle norme di cui agli artt. 1655 e ss c.c. e 2222 e ss c.c., l'accertamento della stipulazione tra le parti di un contratto a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto la concessione di macchinari e la manodopera di alcuni dipendenti nell'esecuzione di determinate opere a fronte della prestazione, da parte del , di attività Pt_1 lavorativa straordinaria nel periodo compreso tra l'aprile 2002 e il dicembre 2005, l'accertamento del pagina 4 di 12 corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, dell'estinzione, anche ex art. 1241 c.c., del credito fatto valere dalla società attrice;
in via di ulteriore subordine, chiedeva la limitazione della condanna alla minor somma effettivamente provata in corso di causa.
Precisava infatti il di aver svolto i lavori di ristrutturazione del suo immobile, avvalendosi Pt_1
principalmente della propria attività lavorativa (in economia diretta); che, con la controparte, non aveva stipulato alcun contratto di appalto o contratto d'opera, quanto, al più, “un accordo per il quale la società attrice avrebbe messo a disposizione del convenuto alcuni macchinari necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'odierno convenuto e in talune – specifiche - occasioni la società attrice avrebbe fornito gli operai specializzati nella conduzione di tali macchinari”, pattuendo, quale controprestazione, “che il Sig. avrebbe Pt_1
prestato regolarmente attività lavorativa straordinaria non retribuita a favore della società attrice, fino alla compensazione totale dei costi delle prestazioni effettuate dalla ditta , Parte_2
attività lavorativa straordinaria che aveva poi effettivamente svolto tra il mese di aprile 2002 e il mese di dicembre 2005; che, pertanto, il credito asseritamente vantato da doveva Parte_2
ritenersi interamente estinto.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale delle parti, mentre respingeva, con ordinanza del 9.03.2021, le istanze istruttorie orali formulate dalle parti e, con ordinanza del 28.01.2022, la richiesta di C.T.U.
Quindi, in data 05/04/2022 pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto a corrispondere a 2 Parte_1 CP_1
CP_
la somma di € 55.653,35 oltre I.V.A. e interessi di mora al tasso di legge dal 31.1.2013 fino al saldo effettivo, nonché le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, con reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da Parte_2
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 05/10/2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21/02/2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
pagina 5 di 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che avendo dichiarato, Parte_1
in sede di interrogatorio formale, di aver corrisposto in contanti la somma di € 25.000,00 e di aver svolto lavoro straordinario per l'importo di € 35.000,00, e quindi “di aver messo a disposizione” di parte attrice, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 60.000,00, avesse sostanzialmente confermato in giudizio l'entità della pretesa creditoria attorea (€ 55.653,35 oltre I.V.A.), senza tuttavia fornire elementi di prova a supporto dei propri assunti relativi al pagamento di € 25.000,00.
Il primo Giudice, dunque, ha ritenuto che, a fronte delle carenze probatorie del convenuto circa gli accordi relativi agli straordinari, il rapporto intercorso tra le parti andasse qualificato come appalto, in ragione della messa a disposizione di un'organizzazione di mezzi e di uomini per un corrispettivo in denaro, escludendo la configurabilità, nella fattispecie, sia di un contratto d'opera, posto che
[...]
aveva eseguito anche opere complesse, che di un contratto di nolo, posto che la Parte_2
società aveva effettuato lavorazioni edili complesse, alla cui esecuzione era funzionale l'utilizzo dei mezzi di sua proprietà.
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che, tanto la diffida del 2013, quanto l'instaurazione del precedente giudizio (iscritto al n. R.G. 666/2013), costituissero atti idonei ad interrompere il termine decennale decorrente dalla fine dei lavori (2005), e ciò in considerazione della chiara indicazione, nei due atti, dei soggetti coinvolti, del petitum, della natura del credito e della esplicitazione della volontà di conseguire il pagamento del credito.
Su tali basi, rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto e ritenuta assorbita la domanda subordinata di arricchimento senza causa, il Tribunale ha condannato a Parte_1
corrispondere alla controparte, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 55.653,35, oltre I.V.A., e interessi di mora al tasso di legge fino al saldo effettivo, con decorrenza dal 31.01.2013, nonché a rifonderle le spese di lite.
I motivi di impugnazione
1.Con il primo motivo d'impugnazione, sostiene l'appellante che il Tribunale, nel considerare solo la documentazione allegata e le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, avrebbe emesso la sua decisione in violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., avendo omesso di considerare che non aveva fornito alcuna prova della conclusione di un contratto Parte_2
d'appalto, e quindi dell'assunzione di un'obbligazione relativa al compimento di un'opera determinata, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
Osserva il come la società avrebbe, anzi, espressamente riconosciuto, a Pt_1 Parte_2 pag. 2 dell'atto di citazione, che “molti di questi lavori sono stati eseguiti dal Sig. con l'utilizzo Pt_1
pagina 6 di 12 di mezzi e macchinari e manodopera della società (cosiddetto “lavoro in Parte_2 economia”)”.
Quindi, posto che il lavoro in economia è antitetico al contratto di appalto, poiché, anche quando l'opera è affidata in parte ad un terzo professionista, questi agisce sotto il controllo e la direzione del committente, il Tribunale non avrebbe dovuto qualificare il rapporto intercorso come contratto d'appalto, quanto piuttosto come contratto di nolo, e ciò in considerazione del fatto che Parte_2
alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione, ha espressamente riportato, tra i servizi resi dalla società,
[...] il “Nolo montaggio e smontaggio di ponteggi in ferro... € 4.200,00; Nolo di autocarro, come da bolle di accompagnamento, per trasporto materiale acquisito dal committente... € 1.235,00; Nolo attrezzature edili utilizzate dal committente... a corpo € 2.300,00”.
Nell'argomentare, in sede di comparsa conclusionale, riguardo a tale motivo d'impugnazione,
l'appellante contesta poi l'affermazione secondo cui ““anche qualora il Parte_2
contratto stipulato fosse un contratto di nolo a caldo non sarebbe comunque applicabile il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948 comma 1 numero 3 in quanto per locazioni il codice intende le locazioni di immobili e non di beni mobili”, osservando, al riguardo, come il contratto di noleggio sarebbe un contratto atipico, che soggiace alla disciplina codicistica della locazione di beni mobili (art. 1571 e ss. c.c.), in quanto l'art. 2948, comma 1, n. 3, c.c., laddove prevede la prescrizione quinquennale, contempla espressamente l'ipotesi di “ogni altro corrispettivo di locazioni (1571,
1587)”, ivi comprendendo, per espresso richiamo, la fattispecie di locazione di beni mobili, a cui è pacificamente assimilato il contratto di nolo a caldo e a freddo.
Contesta infine il la circostanza dedotta dall'appellata, secondo cui il contratto di nolo avrebbe Pt_1
comunque una struttura più ampia rispetto alla locazione di beni mobili, osservando come la Corte di
Cassazione (Cass. Civ. n. 8248/1997), al riguardo, abbia chiarito che la fattispecie rimane nell'alveo della locazione quando l'attività del preposto mantiene una caratteristica di accessorietà rispetto all'obbligazione principale di concedere in godimento il bene, mentre assumerebbe i connotati tipici dell'appalto solamente quando al funzionamento del mezzo si ricolleghi un risultato da conseguire a cura del concedente con propria organizzazione ed a proprio rischio.
Il motivo di gravame è fondato.
Correttamente evidenzia l'appellante come il giudizio di primo grado sia stato connotato dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, in una situazione in cui l'onere probatorio incombeva integralmente su Parte_2
La sentenza impugnata ha ritenuto fondata la domanda attorea essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da dichiarazioni che erano Parte_1
pagina 7 di 12 peraltro coerenti con la ricostruzione in fatto offerta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, relativa ad accordi di natura atipica intercorsi tra le parti.
La sentenza impugnata ha totalmente pretermesso di seguire il corretto iter valutativo e motivazionale, che imponeva in primo luogo di riscontrare, sulla base delle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo a fondamento delle domande, se fossero ravvisabili gli elementi che connotano i contratti dedotti quale titolo fondante la pretesa creditoria;
per, poi, in secondo luogo, procedere a riscontrare se degli elementi costitutivi di quei contratti (appalto o contratto d'opera) abbia Parte_2
fornito la prova.
L'accertamento, nei termini sopra indicati, se fosse stato effettuato, non avrebbe che potuto avere esito negativo.
Con l'atto introduttivo del giudizio non ha infatti neppure in astratto allegato Parte_2 elementi in fatto idonei a configurare l'intervenuta conclusione tra le parti di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, basti considerare come sia del tutto assente l'indicazione di quale sarebbe stato l'accordo raggiunto tra le parti in ordine sia all'oggetto del contratto (la tipologia di opere commissionate alla impresa asserita appaltatrice), sia riguardo al corrispettivo pattuito tra le parti.
L'atto di citazione si limita ad indicare, facendo riferimento ad un documento redatto da un soggetto terzo, il progettista e direttore di lavori, incaricato dal , la spesa calcolata per i lavori di Pt_1 rifacimento dell'immobile, in base al computo metrico redatto;
quindi, afferma che “molti di questi lavori sono stati eseguiti dal sig. con l'utilizzo di mezzi, macchinari e manodopera della Pt_1 società (cosiddetto “lavoro in economia”)” Parte_2
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la prospettazione de secondo Parte_2
cui i lavori sarebbero stati eseguiti in economia dal , è di per sé antitetica rispetto alla Pt_1
deduzione della configurabilità di un contratto d'appalto. Il lavoro in economia presuppone infatti l'esecuzione diretta dei lavori da parte del proprietario dell'immobile, senza che ciò escluda la possibilità di avvalersi, quale ausilio, di manodopera terza, o dell'attività di artigiani, mantenendo tuttavia sempre il diretto controllo sulle modalità di esecuzione dell'opera ed impartendo le necessarie direttive.
Coerentemente con tale prospettiva, l'atto di citazione indica che i lavori sono stati eseguiti dal con “l'utilizzo di mezzi, macchinari e manodopera” forniti da la quale Pt_1 Parte_2
ha dunque messo a disposizione dei suoi mezzi di produzione, secondo quanto riconosciuto dal stesso. Pt_1
L'elencazione poi contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (alle pagg. da 2 a 4) delle lavorazioni, che sarebbero state eseguite secondo le modalità sopra prospettate, nulla è ovviamente in grado di pagina 8 di 12 aggiungere o modificare in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, i cui elementi costitutivi non solo non sono stati provati ma sono sorretti da allegazioni fattuali in Parte_2
contrasto con essi. E così pure vale per l'elencazione dei documenti, comprovanti il ritiro di materiale da dipendenti de (alle pagg. da 4 a 5 dell'atto di citazione), essendo Parte_2 incontroverso che personale all'epoca colleghi di lavori di Parte_3 Parte_1
abbiano prestato la loro opera nei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Il contratto d'appalto presuppone l'assunzione, da parte di chi assume la veste di appaltatore, dell'obbligazione del compimento di un'opera, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro, corrispettivo che nel caso di specie neppure viene indicato in quale misura, o attraverso il riferimento a quali criteri/parametri, sarebbe stato determinato, sicché difettano del tutto gli elementi essenziali per poter ritenere che un accordo avente ad oggetto un contratto di quel tipo sia stato concluso tra le parti.
Analoghe considerazioni valogono anche per la qualificazione del rapporto nell'ambito del contratto d'opera, non senza considerare come ancor più le allegazioni siano inconferenti a sorreggere la deduzione di un siffatto titolo, poiché il contratto d'opera presuppone l'assunzione dell'obbligo a compiere, verso un corrispettivo, un'opera con il lavoro prevalentemente proprio e quindi non sarebbe, neppure astrattamente, configurabile in una fattispecie in cui una società di capitali mette a disposizione suoi macchinari o dipendenti.
Risulta dunque sfornita di qualsiasi fondamento l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il rapporto intercorso tra le parti sarebbe “da qualificare quale contratto d'appalto, in ragione della messa a disposizione di mezzi e di denaro per un corrispettivo in denaro” (v. pag. 11 sentenza impugnata), non essendo quella la definizione del contratto d'appalto contenuta nel pur citato art. 1655 c.c.
Analogamente costituisce una mera petizione di principio l'affermazione, secondo la quale
“L'organizzazione fornita dalla società per l'esecuzione di opere complesse Parte_2 esclude la configurabilità di un mero contratto d'opera”, trattandosi di asserzione non fondata su alcun concreto elemento probatorio, oltre che in contrasto con la stessa deduzione della società, che assume di avere fornito materiali, mezzi e manodopera, evidentemente poi impiegati per le lavorazioni elencate in atto di citazione.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che
“In sede di interrogatorio il ha ammesso di aver corrisposto in contanti la somma di euro Pt_1
25.000,00 in tal modo sostanzialmente confermandosi l'entità della pretesa creditoria attorea (indicata in euro 55.653 oltre i.v.a.) a fronte del valore attribuito alle ore di lavoro straordinario asseritamente
pagina 9 di 12 non pagato ed addotto quale corrispettivo delle spettanze dovute alla società (euro Parte_2
35.000,00 – cfr . Pag. 17 della comparsa costitutiva)”.
Ritiene il che il Tribunale avrebbe così, da un lato, omesso di rilevare il mancato assolvimento Pt_1 da parte della società attrice dell'onere di provare il quantum della pretesa creditoria e, dall'altro lato, avrebbe erroneamente valutato il contenuto della dichiarazione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale.
Il Tribunale ha effettivamente operato un'inversione dell'onere probatorio e pertanto anche tale motivo d'impugnazione merita accoglimento.
Come ampiamente premesso, il ha riconosciuto di avere impiegato macchinari fornitigli dalla Pt_1
società per talune lavorazioni presso l'immobile di sua proprietà ed anche, in specifiche occasioni, di essersi avvalso dell'attività di operai specializzati de riferendo tuttavia, per Parte_2
quanto concerne gli accordi di tipo economico, che, quale compensazione, egli avrebbe prestato lavoro straordinario per la società, senza essere , sino alla concorrenza degli importi dovuti alla società.
Pertanto, l'odierno appellante ha fatto riferimento a degli accordi dal contenuto atipico, cui peraltro le parti si sarebbe attenute per svariati anni, tanto che solo nel 2013 per la prima volta è stato richiesto il pagamento sulla base di una fattura pro forma del 2012, benché i lavori fossero pacificamente stati ultimati nel 2005.
L'allegazione di questi diversi accordi non valeva certo quale riconoscimento della pretesa economica vantata da anche perché il , nell'offrire tale diversa ricostruzione, Parte_2 Pt_1
asseriva anche che, per effetto delle modalità di compensazione stabilite, egli aveva già interamente soddisfatto quanto spettante alla società.
Il non ha dunque con i suoi scritti difensivi ammesso l'esistenza di un contratto d'appalto, né Pt_1
possono essere ritenute confessorie dell'esistenza di un siffatto rapporto le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, per l'evidente ragione che i capi su cui è stato interrogato non contenevano deduzioni utili a provare quel contratto, oltre a non avere affatto il confermato l'esecuzione da Pt_1
parte de delle opere o lavorazioni da essa indicate (v. risposte sui capi da 8 a 21 Parte_2
in sede di interrogatorio formale).
Non poteva quindi il Giudice di primo grado – da alcune dichiarazioni aggiunte da parte del in Pt_1
sede di interrogatorio formale, laddove ha indicato con quali modalità avrebbe pagato/compensato gli importi da lui dovuti a – trarre, da un lato, la prova dell'ammontare del Parte_2
corrispettivo spettante alla società, dall'altro, la mancata dimostrazione del fatto estintivo, e cioè il pagamento/compensazione con le prestazioni di lavoro straordinario affermate dal , Pt_1
pervenendo quindi alla sua condanna per non avere “fornito oggettivi elementi di riscontro a supporto
pagina 10 di 12 dei propri assunti relativi al pagamento di euro 25.000,00 ed all'accordo sull'imputazione delle ore di lavoro straordinario.” (v. pag. 11 sentenza impugnata).
E' evidente, sulla base di quanto sin qui esposto, nell'esaminare il primo e il secondo motivo di gravame, come non abbia dimostrato il titolo, o i titoli, sui quali pretendeva di Parte_2
fondare la suaa pretesa creditoria;
a fronte di tali carenze di allegazione e prova, che Parte_1
non era onerato di alcuna prova, ha offerto – al solo fine di svolgere una mera difesa – una diversa ricostruzione fattuale delle vicende intercorse tra le parti, ma, non avendo egli svolto domande od eccezioni in senso proprio, non ha assunto alcun onere probatorio su di sé.
Le uniche ammissioni del sono invero quelle contenute a pagg. 11 della comparsa di Pt_1
costituzione di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il nolo di attrezzature di cantiere e mezzi d'opera per gli importi analiticamente indicati in atto di citazione, per il complessivo importo di €
7.735,00, riconoscimento che è stato tuttavia accompagnato dalla formulazione di un'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 3, c.p.c.
Eccezione che risulta fondata, atteso che nel caso di noleggio di un bene mobile, che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità, senza ingerenza da parte del noleggiatore – come nel caso di specie deve ritenersi essere stato, in assenza di diversa precisazione da parte Parte_2
che ha fatto menzione della sola fornitura dei mezzi - si applica la disciplina in materia di locazione (v.
Cass. 15/01/2002 n. 378).
L'accoglimento dei primi due motivi d'appello rende assorbito l'esame del terzo motivo di gravame, con cui il ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale, e così anche del Pt_1
quarto motivo di gravame, con cui l'appellante si duole del mancato accoglimento delle sue istanze istruttorie, e del quinto motivo di gravame, afferente alla statuizione in punto pagamento degli interessi legali sul capitale oggetto della pronuncia di condanna.
Parte appellata, dal canto suo, non ha riproposto nel presente giudizio, ex art. 346 c.p.c., le domande ritenute assorbite dal primo Giudice, e cioè la domanda ex art. 2041 c.c.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente reiezione, in riforma della sentenza di primo grado, delle domande proposte da Parte_2
nei confronti di Parte_1
Le spese del giudizio
In considerazione della soccombenza de le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_2
debbono essere poste a suo carico, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2002, tenuto conto del valore della controversia (da € 52.001,00 a €
260.000,00), e quindi:
pagina 11 di 12 per il primo grado, considerate le attività difensive svolte nelle diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e il numero e la natura delle questioni trattate, in misura compresa tra i minimi e i medi, e così in complessivi € 9.928,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
per il presente grado, sulla base dei medesimi criteri, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 6.150,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, ed €
1.165,50 per esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
117/2022 pronunciata in data 05.04.2022 dal Tribunale di Aosta, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
respinge le domande proposte nei suoi confronti da Parte_2
condanna a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, Parte_2 Parte_1
liquidate in € 9.928,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano in € 6.150,00 per compensi ed € 1.165,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di TORINO
Sezione Seconda Civile composta dai Sigg. Magistrati: dott. Alfredo GROSSO Presidente dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. dott. Roberto RIVELLO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 663/2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
près Renens, Chemin des Ramiers n. 21, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Filippo AMOROSO e
Tullia DALMASSO, entrambi del Foro di Ivrea, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Ivrea (TO), corso Nigra n. 1/A, come da procura speciale del 22.4.2022, allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
2 (P.IVA ), già con CP_1 CP_2 P.IVA_1 Controparte_3
sede in La Salle (AO), Loc. Chatelard n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4
rappresentata e difesa, dall'avv. Davide Sciulli, come da procura allegata in atti
[...]
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 117/2022 del Tribunale di Aosta pubblicata in data
5.04.2022 e notificata in data 8.04.2022
Appalto
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
pagina 1 di 12 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza n. 117/2022 resa dal Tribunale di Aosta, depositata in Cancelleria il
5.4.2022 e notificata ai procuratori costituiti per parte convenuta in data 8.4.2022:
- In via istruttoria:
- ammettere, senza inversione dell'onere della prova, prove per testi sui capi di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 del 20.11.2020, dal n. 1 al n. 10, premessi dalla locuzione “vero che” ed anche in materia contraria, con i testi ivi indicati.
- Ammettersi CTU contabile, di cui alla memoria ex art. 183 c.p.c. comma VI n. 2 del 20.11.2020, atta
a determinare il corrispettivo spettante al Sig. a titolo di retribuzione straordinaria per Parte_1
l'attività prestata a favore della Società dal mese di aprile 2002 al mese di Parte_2
dicembre 2005 per 15 ore di media settimanale e incidenza sul TFR, non computate in busta paga e non retribuite.
I- In via preliminare: accertare l'avvenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del diritto azionato dall'attrice
e conseguentemente dichiarare estinto il diritto stesso, conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese in favore del Sig. ; Parte_1
II- In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle norme ex art. 1655
c.c. e ss. al caso di specie, in ragione del fatto che alcun contratto d'appalto è esistito tra le parti, né scritto, né tanto meno orale o di fatto, e pertanto, qualora l'Ill.ma autorità adita ritenesse applicabile al caso di specie la disciplina del contratto di noleggio, e comunque nelle ipotesi in cui tale qualifica giuridica è apertamente riconosciuta da parte attrice stessa, accertare e dichiarare estinto il diritto di credito vantato dall'attrice per intervenuta prescrizione ex art. 2948 c. 1 e 3 c.c., conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con condanna di parte attrice alla rifusione delle spese in favore del Sig. ; Parte_1
III- In via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la domanda di arricchimento senza causa formulata da parte attrice, in via di subordine, inammissibile per carenza dei presupposti di legge necessari per il riconoscimento del diritto sotteso e pertanto respingere la relativa domanda, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Sig.
[...]
. Pt_1
- NEL MERITO:
- In via principale:
- Accertare e dichiarare l'inapplicabilità delle norme di cui all'art. 1655 c.c. e ss e di cui all'art. 2222
c.c. e ss al caso di specie, in ragione del fatto che alcun contratto di appalto, né contratto d'opera è esistito tra le parti, né scritto né orale, né tantomeno di fatto.
pagina 2 di 12 - Accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intervenuto un negozio giuridico, a prestazioni corrispettive, il quale prevedeva a carico della società l'obbligazione Parte_2
contrattuale avente ad oggetto la concessione di macchinari e la manodopera di alcuni dipendenti nell'esecuzione di determinate opere a favore del convenuto presso l'immobile di sua proprietà sito in
La Salle (Ao) Località Chabodey e la controprestazione da parte del Sig. , avente ad Parte_1
oggetto la prestazione di attività lavorativa straordinaria non retribuita, in favore della società attrice, nel corso del periodo intercorrente tra il mese di aprile 2002 e il mese di dicembre 2005.
- Accertare e dichiarare che, per effetto del corretto e puntuale adempimento delle predette obbligazioni da parte del convenuto, ogni eventuale, ulteriore e residuo credito esistente e vantato dalla società nei confronti del Sig. è estinto e Parte_2 Parte_1
conseguentemente respingere le domande attoree tutte, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del Sig. Parte_1
- In subordine: Accertare e dichiarare l'estinzione ex art. 1241 c.c. di ogni eventuale, ulteriore e residuo credito esistente vantato dalla società nei confronti del sig. Parte_2 [...]
, per effetto della compensazione intervenuta tra le parti, in ragione dell'accertato credito Pt_1 vantato dal convenuto nei confronti dell'attrice per le ore di lavoro straordinario effettuate e non retribuite, meglio descritte in narrativa, e pertanto respingere in toto le domande in tal senso formulate, con pronuncia di condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del sig.
Parte_1
- In via di ulteriore subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria formulata in via principale in punto an debeatur, limitare, in punto quantum debeatur la condanna di parte convenuta alla minor somma effettivamente provata in corso di causa;
nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice in via subordinata, di riconoscimento di indennizzo per arricchimento senza causa, limitare in punto quantum debeatur la condanna di parte convenuta alla minor somma effettivamente provata in corso di causa e limitatamente alla quota di titolarità del diritto di proprietà in capo al Sig. nella misura del 50%. Parte_1
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio di ambedue i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Previa reiezione di ogni istanza e/o richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, previo rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate dall'appellante e subordinatamente, in caso di ammissione delle stesse, previa ammissione dei mezzi istruttori tutti formulati nelle memorie istruttorie e non ammessi in primo grado da parte appellata nel merito: rigettare in toto i motivi di
pagina 3 di 12 appello poiché infondati nel merito in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e confermare
l'impugnata sentenza.
Con vittoria di spese ed onorari di causa di cui si richiede la distrazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.03.2020, (già di Parte_2 CP_1
conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Aosta, Controparte_3 Parte_1
chiedendo, in via principale, la condanna di questi al pagamento del corrispettivo per le opere edili eseguite in forza di un contratto di appalto, ovvero di un contratto d'opera, intercorso tra le parti e, in subordine, chiedendo di accertare l'arricchimento senza causa del convenuto, con condanna al pagamento di un importo da liquidarsi anche in via equitativa, oltre a rivalutazione ed interessi.
Esponeva la società attrice che, in data 17.06.2002, suo dipendente, aveva iniziato, a Parte_1
seguito di atto di concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Salle in data 11.06.2012, i lavori per il restauro di un fabbricato, sito in Località Chabodey, composto da quattro piani fuori terra, di proprietà per ½ del e, per il restante, della coniuge, ; che, in data 22.08.2005, il Pt_1 Persona_1
aveva dichiarato al Comune di La Salle l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione;
che il Pt_1
progettista e direttore lavori, geom. , nel computo metrico redatto, nel quale aveva Controparte_5
descritto sia lo stato ante lavori dell'edificio, che le opere da eseguire, aveva preventivato una spesa di
€ 178.693,40; che, molti di questi lavori, erano stati eseguiti dal con l'utilizzo di mezzi, Pt_1
macchinari, e manodopera della società; che quindi erano state eseguite, su commissione del , Pt_1
svariate lavorazioni, terminate nel 2005; che in data 27/12/2012 emetteva per Parte_2 quei lavori una fattura pro forma per l'importo di € 55.653,35, oltre IVA, di cui chiedeva il pagamento con lettera a/r del 24/01/2013.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, con cui, dato atto Parte_1 dell'esistenza di un precedente giudizio avente ad oggetto le medesime pretese (iscritto al n. R.G. n.
666/2013), conclusosi con pronuncia d'improponibilità della domanda, per inesistenza della procura alle liti, contestava la pretesa attorea, eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione, ex art. 2946 c.c. ovvero, in subordine, ex art. 2948, commi 1 e 2 c.c., del diritto azionato da parte attrice e, in via di ulteriore subordine, l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, per carenza dei presupposti, e, nel merito, l'inapplicabilità, al caso di specie, delle norme di cui agli artt. 1655 e ss c.c. e 2222 e ss c.c., l'accertamento della stipulazione tra le parti di un contratto a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto la concessione di macchinari e la manodopera di alcuni dipendenti nell'esecuzione di determinate opere a fronte della prestazione, da parte del , di attività Pt_1 lavorativa straordinaria nel periodo compreso tra l'aprile 2002 e il dicembre 2005, l'accertamento del pagina 4 di 12 corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali e, conseguentemente, dell'estinzione, anche ex art. 1241 c.c., del credito fatto valere dalla società attrice;
in via di ulteriore subordine, chiedeva la limitazione della condanna alla minor somma effettivamente provata in corso di causa.
Precisava infatti il di aver svolto i lavori di ristrutturazione del suo immobile, avvalendosi Pt_1
principalmente della propria attività lavorativa (in economia diretta); che, con la controparte, non aveva stipulato alcun contratto di appalto o contratto d'opera, quanto, al più, “un accordo per il quale la società attrice avrebbe messo a disposizione del convenuto alcuni macchinari necessari per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'odierno convenuto e in talune – specifiche - occasioni la società attrice avrebbe fornito gli operai specializzati nella conduzione di tali macchinari”, pattuendo, quale controprestazione, “che il Sig. avrebbe Pt_1
prestato regolarmente attività lavorativa straordinaria non retribuita a favore della società attrice, fino alla compensazione totale dei costi delle prestazioni effettuate dalla ditta , Parte_2
attività lavorativa straordinaria che aveva poi effettivamente svolto tra il mese di aprile 2002 e il mese di dicembre 2005; che, pertanto, il credito asseritamente vantato da doveva Parte_2
ritenersi interamente estinto.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Tribunale ammetteva l'interrogatorio formale delle parti, mentre respingeva, con ordinanza del 9.03.2021, le istanze istruttorie orali formulate dalle parti e, con ordinanza del 28.01.2022, la richiesta di C.T.U.
Quindi, in data 05/04/2022 pronunciava sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale, in accoglimento della domanda attorea, condannava il convenuto a corrispondere a 2 Parte_1 CP_1
CP_
la somma di € 55.653,35 oltre I.V.A. e interessi di mora al tasso di legge dal 31.1.2013 fino al saldo effettivo, nonché le spese di lite.
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2022, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, chiedendone l'integrale riforma, con reiezione delle domande proposte nei suoi confronti da Parte_2
Si è costituita in giudizio l'appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
A seguito della prima udienza, svoltasi in data 05/10/2022 con le forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 221, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.
Precisate le conclusioni all'udienza del 21/02/2024, la causa veniva quindi trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
pagina 5 di 12 Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Aosta ha ritenuto che avendo dichiarato, Parte_1
in sede di interrogatorio formale, di aver corrisposto in contanti la somma di € 25.000,00 e di aver svolto lavoro straordinario per l'importo di € 35.000,00, e quindi “di aver messo a disposizione” di parte attrice, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 60.000,00, avesse sostanzialmente confermato in giudizio l'entità della pretesa creditoria attorea (€ 55.653,35 oltre I.V.A.), senza tuttavia fornire elementi di prova a supporto dei propri assunti relativi al pagamento di € 25.000,00.
Il primo Giudice, dunque, ha ritenuto che, a fronte delle carenze probatorie del convenuto circa gli accordi relativi agli straordinari, il rapporto intercorso tra le parti andasse qualificato come appalto, in ragione della messa a disposizione di un'organizzazione di mezzi e di uomini per un corrispettivo in denaro, escludendo la configurabilità, nella fattispecie, sia di un contratto d'opera, posto che
[...]
aveva eseguito anche opere complesse, che di un contratto di nolo, posto che la Parte_2
società aveva effettuato lavorazioni edili complesse, alla cui esecuzione era funzionale l'utilizzo dei mezzi di sua proprietà.
Il Tribunale ha poi rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendo che, tanto la diffida del 2013, quanto l'instaurazione del precedente giudizio (iscritto al n. R.G. 666/2013), costituissero atti idonei ad interrompere il termine decennale decorrente dalla fine dei lavori (2005), e ciò in considerazione della chiara indicazione, nei due atti, dei soggetti coinvolti, del petitum, della natura del credito e della esplicitazione della volontà di conseguire il pagamento del credito.
Su tali basi, rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto e ritenuta assorbita la domanda subordinata di arricchimento senza causa, il Tribunale ha condannato a Parte_1
corrispondere alla controparte, a titolo di corrispettivo, l'importo di € 55.653,35, oltre I.V.A., e interessi di mora al tasso di legge fino al saldo effettivo, con decorrenza dal 31.01.2013, nonché a rifonderle le spese di lite.
I motivi di impugnazione
1.Con il primo motivo d'impugnazione, sostiene l'appellante che il Tribunale, nel considerare solo la documentazione allegata e le dichiarazioni rese dalle parti in sede di interrogatorio formale, avrebbe emesso la sua decisione in violazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c., avendo omesso di considerare che non aveva fornito alcuna prova della conclusione di un contratto Parte_2
d'appalto, e quindi dell'assunzione di un'obbligazione relativa al compimento di un'opera determinata, con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio.
Osserva il come la società avrebbe, anzi, espressamente riconosciuto, a Pt_1 Parte_2 pag. 2 dell'atto di citazione, che “molti di questi lavori sono stati eseguiti dal Sig. con l'utilizzo Pt_1
pagina 6 di 12 di mezzi e macchinari e manodopera della società (cosiddetto “lavoro in Parte_2 economia”)”.
Quindi, posto che il lavoro in economia è antitetico al contratto di appalto, poiché, anche quando l'opera è affidata in parte ad un terzo professionista, questi agisce sotto il controllo e la direzione del committente, il Tribunale non avrebbe dovuto qualificare il rapporto intercorso come contratto d'appalto, quanto piuttosto come contratto di nolo, e ciò in considerazione del fatto che Parte_2
alle pagg. 3 e 4 dell'atto di citazione, ha espressamente riportato, tra i servizi resi dalla società,
[...] il “Nolo montaggio e smontaggio di ponteggi in ferro... € 4.200,00; Nolo di autocarro, come da bolle di accompagnamento, per trasporto materiale acquisito dal committente... € 1.235,00; Nolo attrezzature edili utilizzate dal committente... a corpo € 2.300,00”.
Nell'argomentare, in sede di comparsa conclusionale, riguardo a tale motivo d'impugnazione,
l'appellante contesta poi l'affermazione secondo cui ““anche qualora il Parte_2
contratto stipulato fosse un contratto di nolo a caldo non sarebbe comunque applicabile il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948 comma 1 numero 3 in quanto per locazioni il codice intende le locazioni di immobili e non di beni mobili”, osservando, al riguardo, come il contratto di noleggio sarebbe un contratto atipico, che soggiace alla disciplina codicistica della locazione di beni mobili (art. 1571 e ss. c.c.), in quanto l'art. 2948, comma 1, n. 3, c.c., laddove prevede la prescrizione quinquennale, contempla espressamente l'ipotesi di “ogni altro corrispettivo di locazioni (1571,
1587)”, ivi comprendendo, per espresso richiamo, la fattispecie di locazione di beni mobili, a cui è pacificamente assimilato il contratto di nolo a caldo e a freddo.
Contesta infine il la circostanza dedotta dall'appellata, secondo cui il contratto di nolo avrebbe Pt_1
comunque una struttura più ampia rispetto alla locazione di beni mobili, osservando come la Corte di
Cassazione (Cass. Civ. n. 8248/1997), al riguardo, abbia chiarito che la fattispecie rimane nell'alveo della locazione quando l'attività del preposto mantiene una caratteristica di accessorietà rispetto all'obbligazione principale di concedere in godimento il bene, mentre assumerebbe i connotati tipici dell'appalto solamente quando al funzionamento del mezzo si ricolleghi un risultato da conseguire a cura del concedente con propria organizzazione ed a proprio rischio.
Il motivo di gravame è fondato.
Correttamente evidenzia l'appellante come il giudizio di primo grado sia stato connotato dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, in una situazione in cui l'onere probatorio incombeva integralmente su Parte_2
La sentenza impugnata ha ritenuto fondata la domanda attorea essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da dichiarazioni che erano Parte_1
pagina 7 di 12 peraltro coerenti con la ricostruzione in fatto offerta sin dalla comparsa di costituzione in giudizio, relativa ad accordi di natura atipica intercorsi tra le parti.
La sentenza impugnata ha totalmente pretermesso di seguire il corretto iter valutativo e motivazionale, che imponeva in primo luogo di riscontrare, sulla base delle stesse allegazioni contenute nell'atto introduttivo a fondamento delle domande, se fossero ravvisabili gli elementi che connotano i contratti dedotti quale titolo fondante la pretesa creditoria;
per, poi, in secondo luogo, procedere a riscontrare se degli elementi costitutivi di quei contratti (appalto o contratto d'opera) abbia Parte_2
fornito la prova.
L'accertamento, nei termini sopra indicati, se fosse stato effettuato, non avrebbe che potuto avere esito negativo.
Con l'atto introduttivo del giudizio non ha infatti neppure in astratto allegato Parte_2 elementi in fatto idonei a configurare l'intervenuta conclusione tra le parti di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, basti considerare come sia del tutto assente l'indicazione di quale sarebbe stato l'accordo raggiunto tra le parti in ordine sia all'oggetto del contratto (la tipologia di opere commissionate alla impresa asserita appaltatrice), sia riguardo al corrispettivo pattuito tra le parti.
L'atto di citazione si limita ad indicare, facendo riferimento ad un documento redatto da un soggetto terzo, il progettista e direttore di lavori, incaricato dal , la spesa calcolata per i lavori di Pt_1 rifacimento dell'immobile, in base al computo metrico redatto;
quindi, afferma che “molti di questi lavori sono stati eseguiti dal sig. con l'utilizzo di mezzi, macchinari e manodopera della Pt_1 società (cosiddetto “lavoro in economia”)” Parte_2
Come correttamente evidenziato dall'appellante, la prospettazione de secondo Parte_2
cui i lavori sarebbero stati eseguiti in economia dal , è di per sé antitetica rispetto alla Pt_1
deduzione della configurabilità di un contratto d'appalto. Il lavoro in economia presuppone infatti l'esecuzione diretta dei lavori da parte del proprietario dell'immobile, senza che ciò escluda la possibilità di avvalersi, quale ausilio, di manodopera terza, o dell'attività di artigiani, mantenendo tuttavia sempre il diretto controllo sulle modalità di esecuzione dell'opera ed impartendo le necessarie direttive.
Coerentemente con tale prospettiva, l'atto di citazione indica che i lavori sono stati eseguiti dal con “l'utilizzo di mezzi, macchinari e manodopera” forniti da la quale Pt_1 Parte_2
ha dunque messo a disposizione dei suoi mezzi di produzione, secondo quanto riconosciuto dal stesso. Pt_1
L'elencazione poi contenuta nell'atto introduttivo di primo grado (alle pagg. da 2 a 4) delle lavorazioni, che sarebbero state eseguite secondo le modalità sopra prospettate, nulla è ovviamente in grado di pagina 8 di 12 aggiungere o modificare in ordine alla qualificazione giuridica del rapporto, i cui elementi costitutivi non solo non sono stati provati ma sono sorretti da allegazioni fattuali in Parte_2
contrasto con essi. E così pure vale per l'elencazione dei documenti, comprovanti il ritiro di materiale da dipendenti de (alle pagg. da 4 a 5 dell'atto di citazione), essendo Parte_2 incontroverso che personale all'epoca colleghi di lavori di Parte_3 Parte_1
abbiano prestato la loro opera nei lavori di ristrutturazione dell'immobile.
Il contratto d'appalto presuppone l'assunzione, da parte di chi assume la veste di appaltatore, dell'obbligazione del compimento di un'opera, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, verso un corrispettivo in denaro, corrispettivo che nel caso di specie neppure viene indicato in quale misura, o attraverso il riferimento a quali criteri/parametri, sarebbe stato determinato, sicché difettano del tutto gli elementi essenziali per poter ritenere che un accordo avente ad oggetto un contratto di quel tipo sia stato concluso tra le parti.
Analoghe considerazioni valogono anche per la qualificazione del rapporto nell'ambito del contratto d'opera, non senza considerare come ancor più le allegazioni siano inconferenti a sorreggere la deduzione di un siffatto titolo, poiché il contratto d'opera presuppone l'assunzione dell'obbligo a compiere, verso un corrispettivo, un'opera con il lavoro prevalentemente proprio e quindi non sarebbe, neppure astrattamente, configurabile in una fattispecie in cui una società di capitali mette a disposizione suoi macchinari o dipendenti.
Risulta dunque sfornita di qualsiasi fondamento l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il rapporto intercorso tra le parti sarebbe “da qualificare quale contratto d'appalto, in ragione della messa a disposizione di mezzi e di denaro per un corrispettivo in denaro” (v. pag. 11 sentenza impugnata), non essendo quella la definizione del contratto d'appalto contenuta nel pur citato art. 1655 c.c.
Analogamente costituisce una mera petizione di principio l'affermazione, secondo la quale
“L'organizzazione fornita dalla società per l'esecuzione di opere complesse Parte_2 esclude la configurabilità di un mero contratto d'opera”, trattandosi di asserzione non fondata su alcun concreto elemento probatorio, oltre che in contrasto con la stessa deduzione della società, che assume di avere fornito materiali, mezzi e manodopera, evidentemente poi impiegati per le lavorazioni elencate in atto di citazione.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che
“In sede di interrogatorio il ha ammesso di aver corrisposto in contanti la somma di euro Pt_1
25.000,00 in tal modo sostanzialmente confermandosi l'entità della pretesa creditoria attorea (indicata in euro 55.653 oltre i.v.a.) a fronte del valore attribuito alle ore di lavoro straordinario asseritamente
pagina 9 di 12 non pagato ed addotto quale corrispettivo delle spettanze dovute alla società (euro Parte_2
35.000,00 – cfr . Pag. 17 della comparsa costitutiva)”.
Ritiene il che il Tribunale avrebbe così, da un lato, omesso di rilevare il mancato assolvimento Pt_1 da parte della società attrice dell'onere di provare il quantum della pretesa creditoria e, dall'altro lato, avrebbe erroneamente valutato il contenuto della dichiarazione resa dal convenuto in sede di interrogatorio formale.
Il Tribunale ha effettivamente operato un'inversione dell'onere probatorio e pertanto anche tale motivo d'impugnazione merita accoglimento.
Come ampiamente premesso, il ha riconosciuto di avere impiegato macchinari fornitigli dalla Pt_1
società per talune lavorazioni presso l'immobile di sua proprietà ed anche, in specifiche occasioni, di essersi avvalso dell'attività di operai specializzati de riferendo tuttavia, per Parte_2
quanto concerne gli accordi di tipo economico, che, quale compensazione, egli avrebbe prestato lavoro straordinario per la società, senza essere , sino alla concorrenza degli importi dovuti alla società.
Pertanto, l'odierno appellante ha fatto riferimento a degli accordi dal contenuto atipico, cui peraltro le parti si sarebbe attenute per svariati anni, tanto che solo nel 2013 per la prima volta è stato richiesto il pagamento sulla base di una fattura pro forma del 2012, benché i lavori fossero pacificamente stati ultimati nel 2005.
L'allegazione di questi diversi accordi non valeva certo quale riconoscimento della pretesa economica vantata da anche perché il , nell'offrire tale diversa ricostruzione, Parte_2 Pt_1
asseriva anche che, per effetto delle modalità di compensazione stabilite, egli aveva già interamente soddisfatto quanto spettante alla società.
Il non ha dunque con i suoi scritti difensivi ammesso l'esistenza di un contratto d'appalto, né Pt_1
possono essere ritenute confessorie dell'esistenza di un siffatto rapporto le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, per l'evidente ragione che i capi su cui è stato interrogato non contenevano deduzioni utili a provare quel contratto, oltre a non avere affatto il confermato l'esecuzione da Pt_1
parte de delle opere o lavorazioni da essa indicate (v. risposte sui capi da 8 a 21 Parte_2
in sede di interrogatorio formale).
Non poteva quindi il Giudice di primo grado – da alcune dichiarazioni aggiunte da parte del in Pt_1
sede di interrogatorio formale, laddove ha indicato con quali modalità avrebbe pagato/compensato gli importi da lui dovuti a – trarre, da un lato, la prova dell'ammontare del Parte_2
corrispettivo spettante alla società, dall'altro, la mancata dimostrazione del fatto estintivo, e cioè il pagamento/compensazione con le prestazioni di lavoro straordinario affermate dal , Pt_1
pervenendo quindi alla sua condanna per non avere “fornito oggettivi elementi di riscontro a supporto
pagina 10 di 12 dei propri assunti relativi al pagamento di euro 25.000,00 ed all'accordo sull'imputazione delle ore di lavoro straordinario.” (v. pag. 11 sentenza impugnata).
E' evidente, sulla base di quanto sin qui esposto, nell'esaminare il primo e il secondo motivo di gravame, come non abbia dimostrato il titolo, o i titoli, sui quali pretendeva di Parte_2
fondare la suaa pretesa creditoria;
a fronte di tali carenze di allegazione e prova, che Parte_1
non era onerato di alcuna prova, ha offerto – al solo fine di svolgere una mera difesa – una diversa ricostruzione fattuale delle vicende intercorse tra le parti, ma, non avendo egli svolto domande od eccezioni in senso proprio, non ha assunto alcun onere probatorio su di sé.
Le uniche ammissioni del sono invero quelle contenute a pagg. 11 della comparsa di Pt_1
costituzione di primo grado, nella parte in cui ha riconosciuto il nolo di attrezzature di cantiere e mezzi d'opera per gli importi analiticamente indicati in atto di citazione, per il complessivo importo di €
7.735,00, riconoscimento che è stato tuttavia accompagnato dalla formulazione di un'eccezione di prescrizione ex art. 2948, n. 3, c.p.c.
Eccezione che risulta fondata, atteso che nel caso di noleggio di un bene mobile, che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità, senza ingerenza da parte del noleggiatore – come nel caso di specie deve ritenersi essere stato, in assenza di diversa precisazione da parte Parte_2
che ha fatto menzione della sola fornitura dei mezzi - si applica la disciplina in materia di locazione (v.
Cass. 15/01/2002 n. 378).
L'accoglimento dei primi due motivi d'appello rende assorbito l'esame del terzo motivo di gravame, con cui il ha censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione decennale, e così anche del Pt_1
quarto motivo di gravame, con cui l'appellante si duole del mancato accoglimento delle sue istanze istruttorie, e del quinto motivo di gravame, afferente alla statuizione in punto pagamento degli interessi legali sul capitale oggetto della pronuncia di condanna.
Parte appellata, dal canto suo, non ha riproposto nel presente giudizio, ex art. 346 c.p.c., le domande ritenute assorbite dal primo Giudice, e cioè la domanda ex art. 2041 c.c.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, l'appello deve pertanto essere accolto, con conseguente reiezione, in riforma della sentenza di primo grado, delle domande proposte da Parte_2
nei confronti di Parte_1
Le spese del giudizio
In considerazione della soccombenza de le spese di entrambi i gradi del giudizio Parte_2
debbono essere poste a suo carico, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come aggiornato dal DM 147/2002, tenuto conto del valore della controversia (da € 52.001,00 a €
260.000,00), e quindi:
pagina 11 di 12 per il primo grado, considerate le attività difensive svolte nelle diverse fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) e il numero e la natura delle questioni trattate, in misura compresa tra i minimi e i medi, e così in complessivi € 9.928,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge;
per il presente grado, sulla base dei medesimi criteri, per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, in complessivi € 6.150,00, oltre rimborso spese forfettario ed accessori di legge, ed €
1.165,50 per esposti documentati.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
117/2022 pronunciata in data 05.04.2022 dal Tribunale di Aosta, in accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
respinge le domande proposte nei suoi confronti da Parte_2
condanna a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, Parte_2 Parte_1
liquidate in € 9.928,00, per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, nonché quelle del presente giudizio, che si liquidano in € 6.150,00 per compensi ed € 1.165,50 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/11/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott. Alfredo Grosso
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