Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/02/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Ludovica Dotti Consigliere
Consigliere rel. dott. Elena Gelato
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1904/2021 e promossa
DA
,rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Carmela Parte 1 (c.f. C.F. 1
Costanza in forza di delega in atti appellante
CONTRO
Controparte_1 in persona del CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13011/2020 emessa dal Tribunale di Roma in data 28
settembre 2020.
Per l'appellante: "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello ed in riforma integrale dell'impugnata sentenza, dichiarare: 1)Previa declaratoria della responsabilità esclusiva del Controparte 1 in persona del CP 3 in ordine alla
causazione dell'evento di cui in narrativa, condannare lo stesso CP 1 a risarcire all'attore appellante Parte_1
[...] tutti i danni allo stesso prodotti, siano essi patrimoniali e non patrimoniali, siano essi alla capacità lavorativa, alla vita di relazione, biologici, morali e esistenziali, nelle misura di €.443.256,00 (danno non patrimoniale) come da risultanze della CTU medico-legale del dott. Per 1 così come quantificato nella comparsa conclusionale del primo grado di giudizio, o comunque in quella somma minore o maggiore che sarà
ritenuta di giustizia, in base alle Tabelle che il Giudice riterrà più opportuno applicare;
in ogni caso, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dal giorno del contagio e sino all'effettivo soddisfo, come già sopra specificato e richiesto, oltre al rimborso delle spese di Ctu del primo grado già anticipate dall'attore pari a
E.1.200,00; 2) In ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, come per legge, oltre Cpa, per entrambi i gradi di giudizio. 3) Insiste per il rigetto dell'avverso appello incidentale";
Per l'appellato: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile l'appello e, comunque, respingerlo, confermando le statuizioni della sentenza appellata in punto di prescrizione quinquennale;
in subordine, anche in accoglimento dell'appello incidentale, tenere conto del contenuto della sentenza della Corte di
Appello Sez Lavoro di Roma meglio specificata in epigrafe, di concessione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 al sig. Parte 1 e, comunque, scomputare le somme erogate ed erogande a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992
dall'eventuale risarcimento;
in particolare, voglia la Corte scomputare la somma di € 86.483,23 erogata a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, nonché quelle erogande in vita tenendo conto delle somme capitalizzate e della durata media della vita della persona. Con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese e compensi di lite".
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor Parte 1 ha impugnato la pronuncia resa dal Tribunale di Roma in data 28 settembre 2020, con la quale erano state rigettate le domande di condanna del Controparte_4 al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti alla patologia di epatite cronica da cui era affetto in ragione delle somministrazioni di sangue infetto cui era stato sottoposto, sul presupposto della prescrizione del relativo diritto. Con un unico complesso motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erronea e carente motivazione in ordine alla valutazione relativa alla prescrizione della domanda risarcitoria e l'erroneità della individuazione del dies a quo del termine di prescrizione.
A tal fine ha lamentato:
-che il Giudice non aveva esaminato gli atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione posti in essere in data 13.2.2013 e in data 31.10.2016, per effetto dei quali non poteva ritenersi maturato il termine quinquennale di prescrizione;
-che comunque il Tribunale aveva erroneamente individuato il dies a quo del termine di prescrizione;
-che infatti al fine di sostenere la prescrizione del diritto il Giudice si era inopinatamente avvalso di un documento mai acquisito agli atti di causa, ovvero la c.t.u. svolta nel parallelo giudizio instaurato dallo Parte 1 dinanzi al Giudice del Lavoro, documento che non era stato prodotto dal CP 1 nel secondo giudizio;
-che era in ogni caso erroneo l'assunto sostenuto dal Tribunale, ovvero quello che il termine dovesse farsi decorrere (al più) dal luglio 2009, quanto il danneggiato aveva ricevuto la semplice diagnosi di epatite C (ovvero la comunicazione della positività agli esami di laboratorio), posto invece che lo stesso doveva essere ancorato alla successiva data del 2.11.2011, quando lo Per 2
aveva appreso la gravità ed irreversibilità della malattia, definita in quella sede cronica, e le sue possibili cause;
- che, rispetto alla diagnosi ricevuta il 2 novembre 2011, era tempestiva l'introduzione del giudizio di risarcimento del danno, risalente al 28 ottobre 2016.
Alla luce di tali considerazioni l'appellante ha richiesto, in riforma dell'impugnata pronuncia,
l'accoglimento delle proprie originarie domande. Il Controparte 1 si è costituito nel presente giudizio contestando il fondamento del gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
L'appellato ha in primo luogo evidenziato come la diffida asseritamente inviata nel 2013 fosse stata irritualmente prodotta solo nel secondo grado di giudizio, posto invece che nel corso di quello di primo grado era stata depositata copia della sola missiva di messa in mora inviata, tardivamente, nell'anno 2016; a conferma dell'assunto il Ministero ha evidenziato come in alcuno degli atti difensivi depositati in primo grado fosse stata allegata l'interruzione della prescrizione per effetto della suddetta missiva del 2013, alla quale non era stato fatto alcun riferimento da parte dell'attore.
Per l'effetto ha eccepito l'inammissibilità del documento ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
L'appellato, ciò posto, ha proposto appello incidentale avverso il capo di pronuncia con quale il Tribunale aveva ritenuto tardiva la produzione della pronuncia nelle more emessa dalla Corte
d'Appello, sezione lavoro, in relazione alla domanda di indennizzo parallelamente proposta dallo
Parte 1 nel cui ambito il dies a quo del termine di prescrizione era stato definitivamente fissato alla data del 7 luglio 2009, termine rispetto al quale era maturata la prescrizione quinquennale,
posto che la domanda risarcitoria era stata azionata solo nell'anno 2016.
In subordine, per l'ipotesi di accoglimento del gravame, il CP 1 ha ribadito, se del caso previo appello incidentale sul punto, l'eccezione già formulata in primo grado relativa alla necessità di scomputare dal risarcimento l'indennizzo liquidato in favore dello Per 2 pari sino al marzo "
2021 ad euro 86.483,23, oltre alla successive somme erogande nel corso della vita dell'appellante,
da quantificare tenendo conto della capitalizzazione delle somme dovute e della durata media della vita della persona in Italia.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
La conclusione sostenuta dal primo Giudice, in ordine al fatto che il dies a quo del termine di prescrizione andasse al più collocato alla data del 7 luglio 2009, in cui il signor Parte 1 ha ricevuto la diagnosi di epatopatia cronica da virus HCP, è infatti condivisa da questa Corte.
In primo luogo si rileva come, contrariamente a quanto lamentato dall'appellante, tale conclusione si fondi su documenti ritualmente acquisiti in giudizio.
Controparte 1Come risultante dal fascicolo telematico di primo grado, infatti, il ha
prodotto in allegato alla comparsa di risposta copia della c.t.u. espletata nel parallelo giudizio già
intercorso tra le parti al fine del riconoscimento dell'indennizzo ex lege.
Da tale c.t.u. testualmente emerge: "che della presenza di un quadro etichettato come "epatite cronica" viene dato atto sia in sede anamnestica, sia nel motivo del ricovero, sia infine nell'assunto diagnostico alla dimissione nella cartella clinica del ricovero dal 12.6. al 7.07.2009 presso la U.O. di Gastroenterologia, Epatologia e
Nutrizione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma ove il ricorrente fu ricoverato proprio per “Epatite
HCV pos. CP_5 "; a quell'epoca fu osservato quanto segue: 'Pt_1 è affetto da epatite cronica HCV pos. ed emofilia A"(si rimanda alla c.t.u. allegata alla comparsa di risposta del CP_1 in primo grado).
La documentazione relativa al ricovero del 2009, ed in particolare la diagnosi effettuata all'atto delle dimissioni, non è stata prodotta dallo Parte 1 nell'odierno giudizio (motivo per cui il c.t.u.
nominato in primo grado non ha potuto fare ad esso alcun riferimento), ma la stessa come detto risulta testualmente richiamata nell'ambito della C.T.U. svolta nel parallelo giudizio, ritualmente acquisita agli atti di causa e la cui conformità all'effettivo tenore della documentazione medica ivi richiamata non è contestata dall'odierno appellante.
Date queste premesse, non si può che concludere nel senso che il termine quinquennale di prescrizione debba farsi decorrere dal luglio 2009, ciò che è stato infine accertato dalla Corte
d'appello di Roma, sezione lavoro, seppure ai diversi effetti della valutazione del rispetto del termine triennale per la proposizione della domanda in sede amministrativa (termine in quel caso rispettato, ciò che ha condotto al riconoscimento in favore dell'appellante dell'indennizzo di cui alla legge 210 del 1992).
Il signor Parte 1 nell'ambito dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e da ultimo nell'atto di citazione in appello, ha espressamente addotto:
- "non ogni conoscenza è idonea a far decorrere il termine, ma soltanto quella "qualificata" della consapevolezza delle conseguenze della malattia, conoscenza in tanto possibile in quanto la malattia si sia stabilizzata in precisi esiti nosologici"'; -"Nel caso in esame, solo dopo aver appreso della persistenza, nonostante il trascorrere del tempo, della positività,
...evidenziata ed acclarata nel 2.11.2011 con la relazione clinica del Prof. Per_3 in sede di visita specialistica,
ove per la prima volta si poneva la diagnosi completa di epatopatia cronica C., il signor Parte 1 ha raggiunto la piena consapevolezza dell'irreversibilità del suo danno, e quindi è da tale momento che deve computarsi il decorso del termine, per cui la domanda introduttiva del giudizio... notificata il 29 ottobre 2016, deve considerarsi tempestiva".
Lo stesso appellante, dunque, ha ancorato la piena conoscenza dell'esistenza della malattia, e della sua derivazione causale dalle somministrazioni di sangue infetto cui era stato sottoposto sin dall'infanzia, al momento in cui aveva ricevuto la diagnosi di epatopatia cronica ovvero all'atto della conoscenza della irreversibilità della patologia.
Ebbene, tale affermazione assume valenza confessoria agli odierni effetti, una volta appreso che tale diagnosi non risale al 2 novembre 2011, quando lo Parte 1 si è volontariamente sottoposto ad una visita specialistica, bensì al luglio 2009, quando appunto la stessa diagnosi era stata effettuata in esito al menzionato ricovero ospedaliero, momento dal quale deve farsi decorrere il termine di cinque anni per proporre la domanda di risarcimento.
Del resto, a prescindere dalle ammissioni sul punto rese dal danneggiato, che il decorso della prescrizione debba essere ricollegato al momento in cui era stata acquisita la piena consapevolezza dell'esistenza della patologia di epatopatia cronica da HCV discende, secondo criteri di ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche del tempo, dal fatto che il signor Parte 1 affetto da emofilia, è stato sottoposto sin dall'infanzia a trasfusioni talché, in assenza di ulteriori possibili cause di contagio in concreto ravvisabili, non si sarebbe potuto comunque dubitare del fatto che la malattia fosse ad esse riconducibile.
Così ricostruito il dies a quo della prescrizione, non si può che prendere atto del fatto che è inutilmente decorso il termine quinquennale di legge, posto che il giudizio è stato introdotto dal signor Parte_1 con atto di citazione notificato nell'ottobre 2016 e dunque dopo sette anni dalla scoperta della malattia e della sua derivazione causale dalle trasfusioni di sangue infetto. In contrario non soccorrono le considerazioni svolte dall'appellante in ordine all'interruzione del decorso della prescrizione.
Seppure infatti l'eccezione, mai in precedenza proposta, sia proponibile in questa sede, trattandosi di un'eccezione in senso lato rilevabile dunque anche d'ufficio, ciò è possibile in quanto la stessa sia fondata su elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (in argomento, per quanto necessario,
Cass., ord., 13.4.2023, n. 9810).
Ciò non è avvenuto nel caso di specie, posto che la missiva inviata nell'anno 2013, per effetto della quale oggi lo Parte_1 deduce l'interruzione del decorso della prescrizione, non è stata prodotta in giudizio in primo grado.
Nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di grado sono infatti indicati, in calce, i documenti allegati alla citazione suddetta, tra i quali non è affatto compresa la diffida risalente al 2013 prodotta in questa sede (allegata in via telematica all'atto di citazione in appello quale documento 8), posto che in quella sede era indicata la produzione solo della “lett. a.r. del 24.10.2016." (si rimanda alla pagina 10 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, visibile nel fascicolo telematico d'ufficio del relativo giudizio).
Del resto, come sopra accennato, né nell'atto di citazione, né in alcun successivo atto difensivo,
l'attore aveva fatto riferimento alla pretesa interruzione del decorso del termine per effetto della suddetta missiva, e ciò nonostante la controparte, costituendosi in giudizio, avesse eccepito la prescrizione del diritto.
La produzione documentale offerta in secondo grado è dunque inammissibile, giusto il disposto di cui all'art. 345 c.p.c.
In contrario non soccorrono le considerazioni da ultimo svolte nella memoria di replica di parte appellante.
Il documento depositato in allegato alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c., costituente il cd.
"foliario" allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado e dal quale dovrebbe desumersi l'originaria produzione non solo della diffida del 2016 ma anche di quella del 2013, è infatti inammissibile, in quanto tardivamente prodotto.
Come noto, infatti, il termine ultimo per la restituzione dei fascicoli di parte, a norma dell'art. 169, secondo comma, c.p.c., è quello della comparsa conclusionale, all'evidente fine di consentire alla controparte la verifica circa la ritualità del deposito e l'eventuale facoltà di replica.
Ebbene, entro tale termine l'appellante non ha prodotto né il fascicolo in forma cartacea, che risulta dallo stesso ritirato all'esito della pronuncia di primo grado e non più prodotto in sede d'appello,
né la copia telematica dello stesso e, per quanto qui interessi, del cd. foliario, che come detto è stato tardivamente prodotto unitamente alla memoria di replica.
A fronte di tali considerazioni non si può che concludere per la conferma della pronuncia di primo grado, dovendo ritenersi estinta per prescrizione la pretesa risarcitoria vantata dall'attore.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori minimi data la semplicità delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non si è tenuta,
seguono la soccombenza
L'attore è infine tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 1904/2021 R.G., così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre spese generali ed accessori come per legge;
3. dichiara l'appellante tenuto al pagamento di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma il giorno 20 novembre 2024.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Elena Gelato
Il Presidente
Dott. Pinto Diego Rosario Antonio