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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/10/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dr.ssa RI EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3410/2021 del Ruolo Generale, con oggetto impugnazione delibera assembleare, vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma Via Scirè n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Iorio che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in atti;
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
[...]
Conclusioni: come da atti e da verbale di udienza del 9.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 15.11.2021 ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, premesso di essere proprietari, rispettivamente: dell'appartamento sito in Pietragalla alla Controparte_3 via Cadorna n. 12, al secondo piano di circa mq 35; comproprietaria della Parte_2 cantina facente parte del fabbricato che si affaccia su via Cadorna 2; citavano in giudizio CP_1 proprietario dell'appartamento ubicato all'ultimo piano dello stesso stabile,
[...] CP_2
e (coniugi e genitori di , proprietari di un garage a
[...] Controparte_2 Controparte_1 piano terra e dell'appartamento sito al primo piano stesso stabile.
Esponevano gli attori che tutte le unità abitative e i locali al piano terra sono serviti da ingressi autonomi, non vi sono scale comuni, ingressi, androni, pertinenze e/o altri servizi comuni come conduttore gas, acqua, allaccio corrente elettrica e che, in comune risultano essere solo le parti delle fondamenta, parte dei muri perimetrali e il tetto che cade su parte del fabbricato di proprietà esclusiva di parte convenuta.
Assumevano che in data 15.12.2020 convocava per il giorno 30.12.2020 ore 17:00 Controparte_1
1 in prima convocazione e ore 18:00 in seconda convocazione l'assemblea dei proprietari costituenti di fatto il Condominio di via Cadorna, Sobborgo Trento, Cavour n. 26 con ordine del giorno: Nomina amministratore e mandato allo stesso per accedere ai benefici di legge in ordine a eco – sistema – bonus ed eventuali altre opere come bonus facciate, nonché per affidare detti lavori ad un'impresa.
L'assemblea in data 30.12.2020 non si teneva e seguiva altra convocazione del 10.03.2021 che fissava l'assemblea per il giorno 9.04.2021 in prima convocazione e per il giorno 10.04.2021 in seconda convocazione, con ordine del giorno: - lavori di manutenzione straordinaria del tetto per infiltrazione di acqua piovana e presenza di lesioni nelle strutture murarie;
- nomina amministratore e mandato allo stesso per usufruire dei benefici di legge di vari bonus;
-affidamento lavori all'impresa; -nomina di un tecnico per la redazione tabelle millesimali;
-dichiarazione cessione credito d'imposta; - varie ed eventuali.
L'avviso di convocazione di detta assemblea veniva accompagnata da racc. a.r. spedita ai singoli proprietari da relativa all'adozione di misure per la sicurezza generale finalizzate Controparte_1 ad assicurare la pubblica e privata incolumità mediante l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili.
Nella stessa nota si rappresentava che era stata richiesta la convocazione straordinaria di una riunione per la formazione di un condominio per l'approvazione di lavori ritenuti urgenti e per ottenere agevolazioni fiscali.
Seguiva l'assemblea del 10.04.2021 con redazione di apposito verbale a cui gli istanti non presenziavano. Tale verbale veniva impugnato dagli odierni attori davanti all'organo di mediazione con esito negativo come da verbale del 21.10.2021. Inoltre, gli attori diffidavano con apposite note i convenuti dal richiedere contributi e benefici in favore dell'intero fabbricato.
I motivi di impugnazione sono relativi ad una serie di irregolarità come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, con richiesta, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia del verbale assembleare del giorno 14.04.2021; nel merito, per la dichiarazione di nullità o annullabilità della delibera richiamata, con condanna dei convenuti alle spese di procedura.
A fondamento delle loro ragioni, gli attori producevano documentazione come da indice.
Nessuno dei convenuti, benchè ritualmente citati in giudizio, si costituiva e, con provvedimento del
17.06.2022 veniva dichiarata la loro contumacia.
Con lo stesso provvedimento il Giudice designato, preso atto che non venivano formulate istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii e varie assegnazioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte attrice al punto n. 1 pag. 5 dell'atto di citazione eccepisce la mancata costituzione, ovvero l'inesistenza del “ ed altri”. Controparte_4
Occorre a tal riguardo verificare quando e come si costituisce un Condominio.
Si parla di Condominio quando in un unico edificio o complesso di edifici esistono più unità immobiliari di proprietà esclusiva, che coesistono con parti comuni appartenenti in comune ai
2 proprietari delle unità. E' necessario che vi siano almeno due proprietari e un legame di funzionalità tra le proprietà esclusive e le parti in comune. Caratteristiche essenziali per definire un condominio sono: Proprietà esclusive: con almeno due unità immobiliari distinte, ognuna appartenente a un proprietario diverso;
Parti in comune: oltre alle proprietà esclusive, devono esserci elementi in comune come: suolo, fondamenta, tetto, scale, ascensore, atrio, ecc che sono di proprietà comune di tutti i condomini;
Nesso di destinazione: le parti comuni sono legate alle proprietà esclusive da un rapporto o complementarità e funzionalità, essendo necessarie o utili al godimento delle singole unità immobiliari. Il condominio non nasce con un atto formale, ma sorge automaticamente. La presenza di un amministratore non è obbligatoria quando i condomini sono inferiori a otto ma lo status di condominio rimane. Dicasi condominio di fatto e si crea automaticamente quando uno stabile ha parti in comune condivise da altri proprietari. La sua esistenza è implicita e non richiede una formale costituzione, si manifesta con la compresenza di proprietà esclusive e parti in comune, diventando per legge una forma di comunione regolata dal Codice Civile. L'art. 1117 c.c. recita…1)
”Tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate: 2) le aree destinate a parcheggio….;
3) le opere, le installazioni, i manufatti come gli ascensori, i pozzi, le cisterne….”
L'art. 1117 bis ..”le disposizioni del presente capo si applicano in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliare o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 cc.
Parte attrice a pag. 2 dell'atto di citazione evidenzia che il fabbricato interessato dal costituendo condominio ha in comune esclusivamente parti delle fondamenta, parte dei muri perimetrali e il tetto che cade su parte del fabbricato di proprietà esclusiva di parte convenuta.
Ne consegue che nel caso di specie e in applicazione dell'art. 1117 c.c. si può parlare, senza ombra di dubbio di per essere il fabbricato, oggetto di causa, interessato da parti Controparte_5 comuni specificatamente indicati dall'art. 1117 cc. ovvero fondamenta, muri perimetrali e tetto.
Pertanto la doglianza attorea, in tal senso. va disattesa.
In ordine all'impugnazione della delibera assembleare per irregolarità della convocazione si rappresenta che in un condominio di fatto ovvero senza amministratore, la convocazione dell'assemblea spetta a ogni singolo condomino o a un gruppo di essi, occorre inviare l'avviso con raccomandata, pec, fax o a mano, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, ora, ed ordine del giorno. Tale diritto spetta a qualsiasi proprietario legittimato a convocare l'assemblea laddove non risulta nominato alcun amministratore. Le lettere di convocazione dovranno essere sottoscritte da uno o più condomini e dovranno osservare quanto prescritto dalla legge. A tal riguardo l'art. 66 c. 2 disp. Att. C.c. recita: ”In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino”.
3 In virtù di quanto esposto, l'eccezione attorea di irregolarità in ordine alla convocazione assembleare del 9/10.04.2021 su iniziativa del convenuto non merita accoglimento. Controparte_1 ai sensi dell'art. 66 c. 2 in qualità di proprietario aveva il diritto di convocare Controparte_1
l'assemblea e dagli atti emerge che la convocazione di assemblea straordinaria è avvenuta con raccomandata del 10.03.2021, (ben oltre i cinque giorni richiesti), regolarmente firmata e nel rispetto di ogni requisito di legge.
L'assemblea si teneva in seconda convocazione e veniva redatto apposito verbale.
Gli attori non partecipavano ma assumono di aver impugnato tale verbale in sede di mediazione come da verbale negativo del 21.10.2021.
La domanda proposta da parte attrice verte sulla validità di una delibera assembleare.
Preliminarmente occorre verificare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale oggetto del presente giudizio;
si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da "nullità", come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera "annullabilità", deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c., comma 2.
In mancanza di una espressa disposizione del codice civile, la giurisprudenza, anche con riferimento alle delibere condominiali, ha applicato la distinzione fra i vizi comportanti la nullità e quelli comportanti l'annullabilità della deliberazione. Le diverse cause di invalidità sono correlate al tipo di interesse leso: la lesione di interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delibere è causa di nullità, mentre la lesione di interessi strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti è causa di annullabilità. L'annullabilità delle delibere assembleari può essere richiesta in presenza di irregolarità e vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, al mancato rispetto delle maggioranze previste dalla legge o dal regolamento condominiale per violazione delle norme sulla convocazione. E' inoltre annullabile la delibera che presenti vizi formali come ad esempio le irregolarità dei verbali d'assemblea .i casi di nullità riguardano la mancanza di elementi essenziali, l'oggetto illecito della delibera, la compressione di diritti individuali da parte della delibera, l'incisione della delibera su parti di proprietà esclusiva di un condomino.
Perciò, l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del
06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacchè, qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.
E allora, il potere deliberativo dell'assemblea intanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni".
4 Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att. c.c..
Parimenti vanno ritenute nulle le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario all'ordine pubblico, inteso quale complesso dei principi generali dell'ordinamento (tale sarebbe, ad es., una deliberazione che introducesse discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose comuni); ovvero che abbiano un contenuto contrario al buon costume, inteso quest'ultimo come il complesso delle regole che costituiscono la morale della collettività sociale in un dato ambiente e in un determinato tempo. In questi casi, la deliberazione assembleare, nonostante verta su una materia rientrante nelle attribuzioni dell'assemblea, si pone però in tale contrasto con i valori giuridici fondamentali dell'ordinamento da non poter trovare alcuna tutela giuridica, sicché la sua nullità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione).
Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4806 del 2005, nel ribadire il principio appena richiamato, hanno avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle
"annullabili" nei seguenti termini: "debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (Cass., Sez.
Un., n. 4806 del 07/03/2005).
Nella motivazione della richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno individuato il criterio distintivo tra "nullità" e "annullabilità" nella contrapposizione tra "vizi di sostanza", come tali afferenti al contenuto delle deliberazioni, e "vizi di forma", afferenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari: i "vizi di sostanza" determinanti la nullità delle deliberazioni assembleari - è detto - ricorrerebbero quando queste ultime presentano
5 un oggetto impossibile o illecito;
i "vizi di forma", determinanti invece l'annullabilità, ricorrerebbero quando le deliberazioni sono state assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c..
Il criterio distintivo enunciato dalla menzionata pronuncia, tuttavia, si è rivelato non del tutto adeguato.
È avvenuto così che si è delineato un contrasto nella giurisprudenza che ha richiesto un nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2021.
Le stesse sono partite nel loro ragionamento dalla figura giuridica del condominio degli edifici che, come noto, si caratterizza per la coesistenza, accanto alle proprietà individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini sugli elementi del fabbricato la cui utilizzazione è necessaria ai fini del godimento delle singole proprietà individuali.
Le parti comuni dell'edificio e i servizi comuni sono amministrati dalla volontà del gruppo;
tuttavia, affinché sia evitata la paralisi della gestione comune, tale volontà collettiva non si forma mediante il metodo contrattuale del consenso reciproco (nel quale può operare lo ius prohibendi), ma si forma mediante il "metodo collegiale", che assegna ogni potere decisionale all'assemblea dei condomini, la quale delibera secondo il principio della maggioranza (c.d. "principio maggioritario"). La volontà della maggioranza, formatasi secondo le regole e i criteri previsti dalla legge, è vincolante per tutti i condomini, anche per quelli assenti o dissenzienti (art. 1137 c.c., comma 1).
La preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa, come il condominio degli edifici, spiega perché la relativa disciplina normativa sia improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice (art. 1137 c.c., comma 3), e perché tale disciplina non contempli alcuna ipotesi di nullità delle delibere dell'assemblea condominiale, che renderebbe le medesime esposte in perpetuo all'azione di nullità, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse.
Questa mancata previsione di fattispecie di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale
è particolarmente significativa, dal momento che la disciplina delle società (le quali pure sono rette dal principio maggioritario) prevede limitate peculiari ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dell'assemblea dei soci (cfr. art. 2379 c.c.).
La riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'art. 1137 c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come un'azione di "annullamento"
(il testo originario dell'art. 1137 c.c. non parlava espressamente di azione di annullamento), da proporre "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio".
Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della
6 "annullabilità" e di porre così a carico del singolo condomino l'onere esigibile sul piano della diligenza - di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento.
Il tenore dell'art. 1137 c.c. non deve, tuttavia, ingannare: esso non consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini. Esistono categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge. Quanto detto vale per il concetto di "nullità" degli atti giuridici, concetto di teoria generale del diritto elaborato dalla pandettistica tedesca in contrapposizione a quello di annullabilità - del quale non può essere negato, come sempre, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, un limitato ambito applicativo con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea condominiale affette dai vizi più gravi. Storicamente la nozione di nullità è stata collegata alla "deficienza strutturale" dell'atto giuridico, ossia alla mancanza o alla impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia;
ma tale figura di invalidità è divenuta anche strumento di "controllo normativo", destinato a negare tutela giuridica agli interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema, con i valori preminenti della comunità. E' così che l'art. 1418 c.c. pone, tra le cause di nullità del contratto, la mancanza di uno degli elementi essenziali (l'accordo delle parti;
la causa;
l'oggetto; la forma quando richiesta a pena di nullità), accanto alla sua illiceità, intesa come contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La Suprema Corte, allora, ha verificato in quali termini le fattispecie di nullità, previste dall'art. 1418
c.c. per il contratto, possano valere per le deliberazioni dell'assemblea del condominio e in quali termini esse siano compatibili col carattere collegiale dell'assemblea e col principio maggioritario;
tenendo presente che l'ambito in cui esse possono operare è comunque circoscritto dalla disciplina posta dall'art. 1137 c.c.
Le Sezioni Unite, nel compiere tale verifica, hanno evidenziato che, con la disposizione dell'art. 1137 c.c., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a
"regola generale" della invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità (ciò trova conferma nel fatto che, con la citata riforma del
2012, sono state introdotte - all'art. 1117 ter c.c., comma 3 e art. 1129 c.c., comma 14, - alcune speciali fattispecie di nullità, peraltro non direttamente relative alle deliberazioni assembleari).
Tenendo presente quanto appena detto, sempre le Sezioni Unite hanno ricercato lo spazio che, nella disciplina codicistica del condominio, residua per la categoria della "nullità" con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
Innanzitutto, il Supremo Collegio ha affermato che proprio considerando il fatto che la categoria della annullabilità è stata elevata dal legislatore a "regola generale" delle deliberazioni assembleari
7 viziate, è possibile cogliere l'inadeguatezza del criterio distintivo tra nullità e annullabilità fondato sulla contrapposizione tra "vizi di sostanza" e "vizi di forma".
L'art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte "le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale"; ciò vuol dire che, secondo la disposizione in esame, sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, afferenti cioè alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato.
Il Collegio, dunque ha, a chiare lettere, affermato che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.
La materia condominiale rientra, tra le categorie sottoposte alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.
Nello specifico, chi intende impugnare una delibera assembleare dovrebbe proporre istanza di mediazione entro 30 giorni dalla data della delibera, per i condomini dissenzienti o astenuti, o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Per quanto esposto, il caso di specie rientra tra i casi di annullabilità della delibera oggetto di causa ai sensi dell'art. 1137 ma, dalla documentazione versata in atti non è riscontrabile rinvenire la data di comunicazione del verbale del 10.04.2021 agli attori assenti in assemblea, di conseguenza, si è nell'impossibilità di verificare se i trenta giorni (termine perentorio), siano stati rispettati o meno ai fini dell'impugnazione. Risulta, altresì, agli atti che veniva redatto verbale negativo di mediazione in data 21.10.2021, ma nessun riscontro vi è in ordine alla data di impugnazione davanti all'organismo di mediazione.
Ne consegue che tale questione è assorbente e dirimente di ogni altra
Ma anche laddove si ritenesse la domanda tempestiva, la contestazione in ordine alla validità dell'assemblea per la mancata regolare convocazione della stessa in violazione dell'art. 66 disp. Att.
c.c.. ovvero che l'assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, tale assunto va disatteso poiché tale ipotesi riguarda il caso in cui vi è un amministratore condominiale e nel caso di specie al momento della convocazione assembleare non vi era alcun amministratore nominato. In tal caso per motivi di urgenza, in un condominio di fatto senza amministratore,
l'assemblea può essere convocata da un singolo condomino, e, se ci sono lavori urgenti, il condomino può anche farli eseguire direttamente e chiedere il rimborso, previa informazione agli altri condomini. In alternativa, un condomino può convocare l'assemblea che deciderà a maggioranza.
L'oggetto della racc. del 10.03.2021 di convocazione assembleare: ”Adozione misure per la sicurezza generale, intese ad assicurare la pubblica e privata incolumità mediante l'esecuzione dei
8 lavori urgenti ed indifferibili” giustifica la convocazione assembleare ad iniziativa di un solo condomino, per ovviare a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Ogni altra eccezione poiché generica e non documentata va disattesa, ne consegue che l'istanza va rigettata.
Risulta per tabulas ex art. 1136 cc che i condomini sono stati regolarmente convocati, che la delibera assembleare oggetto di causa è stata approvata in sede di seconda convocazione e che l'assemblea è stata regolarmente costituita e che ogni ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza degli intervenuti come per legge.
Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.
La peculiarità delle questioni trattate e la mancata costituzione delle parti convenute, rimaste contumaci, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dr.ssa
RI EN, definitivamente pronunziando sulle domande ed eccezioni, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta ogni domanda attorea;
- Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Potenza, 09.10.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa RI EN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dr.ssa RI EN, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3410/2021 del Ruolo Generale, con oggetto impugnazione delibera assembleare, vertente
TRA
e , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati in Roma Via Scirè n. 15, presso lo studio dell'Avv. Vito Iorio che li rappresenta e difende in virtù di mandato allegato in atti;
-PARTE ATTRICE-
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
[...]
Conclusioni: come da atti e da verbale di udienza del 9.04.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 15.11.2021 ritualmente notificato, gli attori in epigrafe, premesso di essere proprietari, rispettivamente: dell'appartamento sito in Pietragalla alla Controparte_3 via Cadorna n. 12, al secondo piano di circa mq 35; comproprietaria della Parte_2 cantina facente parte del fabbricato che si affaccia su via Cadorna 2; citavano in giudizio CP_1 proprietario dell'appartamento ubicato all'ultimo piano dello stesso stabile,
[...] CP_2
e (coniugi e genitori di , proprietari di un garage a
[...] Controparte_2 Controparte_1 piano terra e dell'appartamento sito al primo piano stesso stabile.
Esponevano gli attori che tutte le unità abitative e i locali al piano terra sono serviti da ingressi autonomi, non vi sono scale comuni, ingressi, androni, pertinenze e/o altri servizi comuni come conduttore gas, acqua, allaccio corrente elettrica e che, in comune risultano essere solo le parti delle fondamenta, parte dei muri perimetrali e il tetto che cade su parte del fabbricato di proprietà esclusiva di parte convenuta.
Assumevano che in data 15.12.2020 convocava per il giorno 30.12.2020 ore 17:00 Controparte_1
1 in prima convocazione e ore 18:00 in seconda convocazione l'assemblea dei proprietari costituenti di fatto il Condominio di via Cadorna, Sobborgo Trento, Cavour n. 26 con ordine del giorno: Nomina amministratore e mandato allo stesso per accedere ai benefici di legge in ordine a eco – sistema – bonus ed eventuali altre opere come bonus facciate, nonché per affidare detti lavori ad un'impresa.
L'assemblea in data 30.12.2020 non si teneva e seguiva altra convocazione del 10.03.2021 che fissava l'assemblea per il giorno 9.04.2021 in prima convocazione e per il giorno 10.04.2021 in seconda convocazione, con ordine del giorno: - lavori di manutenzione straordinaria del tetto per infiltrazione di acqua piovana e presenza di lesioni nelle strutture murarie;
- nomina amministratore e mandato allo stesso per usufruire dei benefici di legge di vari bonus;
-affidamento lavori all'impresa; -nomina di un tecnico per la redazione tabelle millesimali;
-dichiarazione cessione credito d'imposta; - varie ed eventuali.
L'avviso di convocazione di detta assemblea veniva accompagnata da racc. a.r. spedita ai singoli proprietari da relativa all'adozione di misure per la sicurezza generale finalizzate Controparte_1 ad assicurare la pubblica e privata incolumità mediante l'esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili.
Nella stessa nota si rappresentava che era stata richiesta la convocazione straordinaria di una riunione per la formazione di un condominio per l'approvazione di lavori ritenuti urgenti e per ottenere agevolazioni fiscali.
Seguiva l'assemblea del 10.04.2021 con redazione di apposito verbale a cui gli istanti non presenziavano. Tale verbale veniva impugnato dagli odierni attori davanti all'organo di mediazione con esito negativo come da verbale del 21.10.2021. Inoltre, gli attori diffidavano con apposite note i convenuti dal richiedere contributi e benefici in favore dell'intero fabbricato.
I motivi di impugnazione sono relativi ad una serie di irregolarità come esposto nell'atto introduttivo del giudizio, con richiesta, in via preliminare, per la sospensione dell'efficacia del verbale assembleare del giorno 14.04.2021; nel merito, per la dichiarazione di nullità o annullabilità della delibera richiamata, con condanna dei convenuti alle spese di procedura.
A fondamento delle loro ragioni, gli attori producevano documentazione come da indice.
Nessuno dei convenuti, benchè ritualmente citati in giudizio, si costituiva e, con provvedimento del
17.06.2022 veniva dichiarata la loro contumacia.
Con lo stesso provvedimento il Giudice designato, preso atto che non venivano formulate istanze istruttorie, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e, dopo diversi rinvii e varie assegnazioni, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 9.04.2025 con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Parte attrice al punto n. 1 pag. 5 dell'atto di citazione eccepisce la mancata costituzione, ovvero l'inesistenza del “ ed altri”. Controparte_4
Occorre a tal riguardo verificare quando e come si costituisce un Condominio.
Si parla di Condominio quando in un unico edificio o complesso di edifici esistono più unità immobiliari di proprietà esclusiva, che coesistono con parti comuni appartenenti in comune ai
2 proprietari delle unità. E' necessario che vi siano almeno due proprietari e un legame di funzionalità tra le proprietà esclusive e le parti in comune. Caratteristiche essenziali per definire un condominio sono: Proprietà esclusive: con almeno due unità immobiliari distinte, ognuna appartenente a un proprietario diverso;
Parti in comune: oltre alle proprietà esclusive, devono esserci elementi in comune come: suolo, fondamenta, tetto, scale, ascensore, atrio, ecc che sono di proprietà comune di tutti i condomini;
Nesso di destinazione: le parti comuni sono legate alle proprietà esclusive da un rapporto o complementarità e funzionalità, essendo necessarie o utili al godimento delle singole unità immobiliari. Il condominio non nasce con un atto formale, ma sorge automaticamente. La presenza di un amministratore non è obbligatoria quando i condomini sono inferiori a otto ma lo status di condominio rimane. Dicasi condominio di fatto e si crea automaticamente quando uno stabile ha parti in comune condivise da altri proprietari. La sua esistenza è implicita e non richiede una formale costituzione, si manifesta con la compresenza di proprietà esclusive e parti in comune, diventando per legge una forma di comunione regolata dal Codice Civile. L'art. 1117 c.c. recita…1)
”Tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti, i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate: 2) le aree destinate a parcheggio….;
3) le opere, le installazioni, i manufatti come gli ascensori, i pozzi, le cisterne….”
L'art. 1117 bis ..”le disposizioni del presente capo si applicano in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliare o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell'art. 1117 cc.
Parte attrice a pag. 2 dell'atto di citazione evidenzia che il fabbricato interessato dal costituendo condominio ha in comune esclusivamente parti delle fondamenta, parte dei muri perimetrali e il tetto che cade su parte del fabbricato di proprietà esclusiva di parte convenuta.
Ne consegue che nel caso di specie e in applicazione dell'art. 1117 c.c. si può parlare, senza ombra di dubbio di per essere il fabbricato, oggetto di causa, interessato da parti Controparte_5 comuni specificatamente indicati dall'art. 1117 cc. ovvero fondamenta, muri perimetrali e tetto.
Pertanto la doglianza attorea, in tal senso. va disattesa.
In ordine all'impugnazione della delibera assembleare per irregolarità della convocazione si rappresenta che in un condominio di fatto ovvero senza amministratore, la convocazione dell'assemblea spetta a ogni singolo condomino o a un gruppo di essi, occorre inviare l'avviso con raccomandata, pec, fax o a mano, almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea, indicando luogo, ora, ed ordine del giorno. Tale diritto spetta a qualsiasi proprietario legittimato a convocare l'assemblea laddove non risulta nominato alcun amministratore. Le lettere di convocazione dovranno essere sottoscritte da uno o più condomini e dovranno osservare quanto prescritto dalla legge. A tal riguardo l'art. 66 c. 2 disp. Att. C.c. recita: ”In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata ad iniziativa di ciascun condomino”.
3 In virtù di quanto esposto, l'eccezione attorea di irregolarità in ordine alla convocazione assembleare del 9/10.04.2021 su iniziativa del convenuto non merita accoglimento. Controparte_1 ai sensi dell'art. 66 c. 2 in qualità di proprietario aveva il diritto di convocare Controparte_1
l'assemblea e dagli atti emerge che la convocazione di assemblea straordinaria è avvenuta con raccomandata del 10.03.2021, (ben oltre i cinque giorni richiesti), regolarmente firmata e nel rispetto di ogni requisito di legge.
L'assemblea si teneva in seconda convocazione e veniva redatto apposito verbale.
Gli attori non partecipavano ma assumono di aver impugnato tale verbale in sede di mediazione come da verbale negativo del 21.10.2021.
La domanda proposta da parte attrice verte sulla validità di una delibera assembleare.
Preliminarmente occorre verificare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale oggetto del presente giudizio;
si tratta, in particolare, di stabilire se una deliberazione siffatta debba ritenersi affetta da "nullità", come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, ovvero da mera "annullabilità", deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1137 c.c., comma 2.
In mancanza di una espressa disposizione del codice civile, la giurisprudenza, anche con riferimento alle delibere condominiali, ha applicato la distinzione fra i vizi comportanti la nullità e quelli comportanti l'annullabilità della deliberazione. Le diverse cause di invalidità sono correlate al tipo di interesse leso: la lesione di interessi sostanziali inerenti all'oggetto delle delibere è causa di nullità, mentre la lesione di interessi strumentali, in quanto connessi con le regole procedimentali relative alla formazione degli atti è causa di annullabilità. L'annullabilità delle delibere assembleari può essere richiesta in presenza di irregolarità e vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, al mancato rispetto delle maggioranze previste dalla legge o dal regolamento condominiale per violazione delle norme sulla convocazione. E' inoltre annullabile la delibera che presenti vizi formali come ad esempio le irregolarità dei verbali d'assemblea .i casi di nullità riguardano la mancanza di elementi essenziali, l'oggetto illecito della delibera, la compressione di diritti individuali da parte della delibera, l'incisione della delibera su parti di proprietà esclusiva di un condomino.
Perciò, l'assemblea non può perseguire finalità extracondominiali (Cass., Sez. 2, n. 5130 del
06/03/2007); e neppure può occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi, giacchè, qualsiasi decisione che non attenga alle parti comuni dell'edificio non può essere adottata seguendo il metodo decisionale dell'assemblea, che è il metodo della maggioranza, ma esige il ricorso al metodo contrattuale, fondato sul consenso dei singoli proprietari esclusivi.
E allora, il potere deliberativo dell'assemblea intanto sussiste in quanto l'assemblea si mantenga all'interno delle proprie attribuzioni;
ove l'assemblea straripi dalle attribuzioni ad essa conferite dalla legge, la deliberazione avrà un oggetto giuridicamente impossibile e risulterà viziata da "difetto assoluto di attribuzioni".
4 Sono nulle, innanzitutto, le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario alle norme imperative. Le norme imperative sono quelle norme non derogabili dalla volontà dei privati, poste a tutela degli interessi generali della collettività sociale o di interessi particolari che l'ordinamento reputa indisponibili, assicurandone comunque la tutela. Nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e art. 72 disp. att. c.c..
Parimenti vanno ritenute nulle le deliberazioni assembleari che abbiano un contenuto contrario all'ordine pubblico, inteso quale complesso dei principi generali dell'ordinamento (tale sarebbe, ad es., una deliberazione che introducesse discriminazioni di sesso o di razza tra i condomini nell'uso delle cose comuni); ovvero che abbiano un contenuto contrario al buon costume, inteso quest'ultimo come il complesso delle regole che costituiscono la morale della collettività sociale in un dato ambiente e in un determinato tempo. In questi casi, la deliberazione assembleare, nonostante verta su una materia rientrante nelle attribuzioni dell'assemblea, si pone però in tale contrasto con i valori giuridici fondamentali dell'ordinamento da non poter trovare alcuna tutela giuridica, sicché la sua nullità può essere fatta valere in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (anche da parte del condomino che abbia votato a favore della sua approvazione).
Al di fuori di tali ipotesi, deve ritenersi che ogni violazione di legge determina la mera annullabilità della deliberazione, che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1137 c.c.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4806 del 2005, nel ribadire il principio appena richiamato, hanno avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazione assembleari "nulle" e quelle
"annullabili" nei seguenti termini: "debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto" (Cass., Sez.
Un., n. 4806 del 07/03/2005).
Nella motivazione della richiamata pronuncia, le Sezioni Unite hanno individuato il criterio distintivo tra "nullità" e "annullabilità" nella contrapposizione tra "vizi di sostanza", come tali afferenti al contenuto delle deliberazioni, e "vizi di forma", afferenti invece alle regole procedimentali per la formazione delle deliberazioni assembleari: i "vizi di sostanza" determinanti la nullità delle deliberazioni assembleari - è detto - ricorrerebbero quando queste ultime presentano
5 un oggetto impossibile o illecito;
i "vizi di forma", determinanti invece l'annullabilità, ricorrerebbero quando le deliberazioni sono state assunte dall'assemblea senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 1136 c.c. per la convocazione, la costituzione, la discussione e la votazione in collegio, pur sempre nei limiti delle attribuzioni specificate dagli artt. 1120, 1121, 1129, 1132, 1135 c.c..
Il criterio distintivo enunciato dalla menzionata pronuncia, tuttavia, si è rivelato non del tutto adeguato.
È avvenuto così che si è delineato un contrasto nella giurisprudenza che ha richiesto un nuovo intervento delle Sezioni Unite nel 2021.
Le stesse sono partite nel loro ragionamento dalla figura giuridica del condominio degli edifici che, come noto, si caratterizza per la coesistenza, accanto alle proprietà individuali, di una comunione forzosa tra tutti i condomini sugli elementi del fabbricato la cui utilizzazione è necessaria ai fini del godimento delle singole proprietà individuali.
Le parti comuni dell'edificio e i servizi comuni sono amministrati dalla volontà del gruppo;
tuttavia, affinché sia evitata la paralisi della gestione comune, tale volontà collettiva non si forma mediante il metodo contrattuale del consenso reciproco (nel quale può operare lo ius prohibendi), ma si forma mediante il "metodo collegiale", che assegna ogni potere decisionale all'assemblea dei condomini, la quale delibera secondo il principio della maggioranza (c.d. "principio maggioritario"). La volontà della maggioranza, formatasi secondo le regole e i criteri previsti dalla legge, è vincolante per tutti i condomini, anche per quelli assenti o dissenzienti (art. 1137 c.c., comma 1).
La preoccupazione del legislatore di assicurare la certezza dei rapporti giuridici di una entità così complessa, come il condominio degli edifici, spiega perché la relativa disciplina normativa sia improntata ad un chiaro favor per la stabilità delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, che sono efficaci ed esecutive finché non vengano rimosse dal giudice (art. 1137 c.c., comma 3), e perché tale disciplina non contempli alcuna ipotesi di nullità delle delibere dell'assemblea condominiale, che renderebbe le medesime esposte in perpetuo all'azione di nullità, proponibile senza limiti di tempo da chiunque vi abbia interesse.
Questa mancata previsione di fattispecie di nullità delle deliberazioni dell'assemblea condominiale
è particolarmente significativa, dal momento che la disciplina delle società (le quali pure sono rette dal principio maggioritario) prevede limitate peculiari ipotesi di nullità delle deliberazioni adottate dell'assemblea dei soci (cfr. art. 2379 c.c.).
La riforma del condominio ha poi accentuato il disfavore per le figure di nullità delle deliberazioni assembleari. L'art. 1137 c.c., nel testo introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220, art. 15 configura ora espressamente l'impugnazione delle delibere condominiali come un'azione di "annullamento"
(il testo originario dell'art. 1137 c.c. non parlava espressamente di azione di annullamento), da proporre "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio".
Il tenore amplissimo della disposizione non lascia dubbi sull'intento del legislatore di ricondurre ogni forma di invalidità delle deliberazioni assembleari, senza distinzioni, alla figura della
6 "annullabilità" e di porre così a carico del singolo condomino l'onere esigibile sul piano della diligenza - di verificare, una volta ricevuta comunicazione di una deliberazione dell'assemblea, la sussistenza di eventuali vizi della stessa e, in caso positivo, di impugnarla, chiedendone l'annullamento.
Il tenore dell'art. 1137 c.c. non deve, tuttavia, ingannare: esso non consente di ritenere che la categoria della nullità sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell'assemblea dei condomini. Esistono categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge. Quanto detto vale per il concetto di "nullità" degli atti giuridici, concetto di teoria generale del diritto elaborato dalla pandettistica tedesca in contrapposizione a quello di annullabilità - del quale non può essere negato, come sempre, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto, un limitato ambito applicativo con riferimento alle deliberazioni dell'assemblea condominiale affette dai vizi più gravi. Storicamente la nozione di nullità è stata collegata alla "deficienza strutturale" dell'atto giuridico, ossia alla mancanza o alla impossibilità di un elemento costitutivo o di un requisito legale di efficacia;
ma tale figura di invalidità è divenuta anche strumento di "controllo normativo", destinato a negare tutela giuridica agli interessi in contrasto con i valori fondamentali del sistema, con i valori preminenti della comunità. E' così che l'art. 1418 c.c. pone, tra le cause di nullità del contratto, la mancanza di uno degli elementi essenziali (l'accordo delle parti;
la causa;
l'oggetto; la forma quando richiesta a pena di nullità), accanto alla sua illiceità, intesa come contrarietà alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La Suprema Corte, allora, ha verificato in quali termini le fattispecie di nullità, previste dall'art. 1418
c.c. per il contratto, possano valere per le deliberazioni dell'assemblea del condominio e in quali termini esse siano compatibili col carattere collegiale dell'assemblea e col principio maggioritario;
tenendo presente che l'ambito in cui esse possono operare è comunque circoscritto dalla disciplina posta dall'art. 1137 c.c.
Le Sezioni Unite, nel compiere tale verifica, hanno evidenziato che, con la disposizione dell'art. 1137 c.c., il legislatore - mosso dall'intento di favorire la sanatoria dei vizi e il consolidamento degli effetti delle deliberazioni dell'assemblea condominiale - ha elevato la categoria della annullabilità a
"regola generale" della invalidità delle deliberazioni assembleari, confinando così la nullità nell'area della residualità e della eccezionalità (ciò trova conferma nel fatto che, con la citata riforma del
2012, sono state introdotte - all'art. 1117 ter c.c., comma 3 e art. 1129 c.c., comma 14, - alcune speciali fattispecie di nullità, peraltro non direttamente relative alle deliberazioni assembleari).
Tenendo presente quanto appena detto, sempre le Sezioni Unite hanno ricercato lo spazio che, nella disciplina codicistica del condominio, residua per la categoria della "nullità" con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini.
Innanzitutto, il Supremo Collegio ha affermato che proprio considerando il fatto che la categoria della annullabilità è stata elevata dal legislatore a "regola generale" delle deliberazioni assembleari
7 viziate, è possibile cogliere l'inadeguatezza del criterio distintivo tra nullità e annullabilità fondato sulla contrapposizione tra "vizi di sostanza" e "vizi di forma".
L'art. 1137 c.c. sottopone inequivocabilmente al regime dell'azione di annullamento, senza distinzioni, tutte "le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale"; ciò vuol dire che, secondo la disposizione in esame, sono annullabili non solo le deliberazioni assembleari che presentano vizi di forma, afferenti cioè alle regole procedimentali dettate per la loro formazione, ma anche quelle che presentano vizi di sostanza, afferenti al contenuto del deliberato.
Il Collegio, dunque ha, a chiare lettere, affermato che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico.
La materia condominiale rientra, tra le categorie sottoposte alla procedura di mediazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010.
Nello specifico, chi intende impugnare una delibera assembleare dovrebbe proporre istanza di mediazione entro 30 giorni dalla data della delibera, per i condomini dissenzienti o astenuti, o dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti.
Per quanto esposto, il caso di specie rientra tra i casi di annullabilità della delibera oggetto di causa ai sensi dell'art. 1137 ma, dalla documentazione versata in atti non è riscontrabile rinvenire la data di comunicazione del verbale del 10.04.2021 agli attori assenti in assemblea, di conseguenza, si è nell'impossibilità di verificare se i trenta giorni (termine perentorio), siano stati rispettati o meno ai fini dell'impugnazione. Risulta, altresì, agli atti che veniva redatto verbale negativo di mediazione in data 21.10.2021, ma nessun riscontro vi è in ordine alla data di impugnazione davanti all'organismo di mediazione.
Ne consegue che tale questione è assorbente e dirimente di ogni altra
Ma anche laddove si ritenesse la domanda tempestiva, la contestazione in ordine alla validità dell'assemblea per la mancata regolare convocazione della stessa in violazione dell'art. 66 disp. Att.
c.c.. ovvero che l'assemblea può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, tale assunto va disatteso poiché tale ipotesi riguarda il caso in cui vi è un amministratore condominiale e nel caso di specie al momento della convocazione assembleare non vi era alcun amministratore nominato. In tal caso per motivi di urgenza, in un condominio di fatto senza amministratore,
l'assemblea può essere convocata da un singolo condomino, e, se ci sono lavori urgenti, il condomino può anche farli eseguire direttamente e chiedere il rimborso, previa informazione agli altri condomini. In alternativa, un condomino può convocare l'assemblea che deciderà a maggioranza.
L'oggetto della racc. del 10.03.2021 di convocazione assembleare: ”Adozione misure per la sicurezza generale, intese ad assicurare la pubblica e privata incolumità mediante l'esecuzione dei
8 lavori urgenti ed indifferibili” giustifica la convocazione assembleare ad iniziativa di un solo condomino, per ovviare a situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Ogni altra eccezione poiché generica e non documentata va disattesa, ne consegue che l'istanza va rigettata.
Risulta per tabulas ex art. 1136 cc che i condomini sono stati regolarmente convocati, che la delibera assembleare oggetto di causa è stata approvata in sede di seconda convocazione e che l'assemblea è stata regolarmente costituita e che ogni ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza degli intervenuti come per legge.
Ogni altra questione è da considerarsi assorbita.
La peculiarità delle questioni trattate e la mancata costituzione delle parti convenute, rimaste contumaci, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dr.ssa
RI EN, definitivamente pronunziando sulle domande ed eccezioni, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- Rigetta ogni domanda attorea;
- Compensa integralmente le spese di giudizio
Così deciso in Potenza, 09.10.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa RI EN
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