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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17835 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18665 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Parioli n. 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Natale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piazza della Balduina n. 44, presso lo studio dell'avv. Enrico Duranti, che lo rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: ricognizione di debito;
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, in cui hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertato il diritto di credito vantato dal Sig. nei confronti del Parte_1 LL condannare quest'ultimo a rimborsare all'attore la somma di € Controparte_1
1 55.455,61, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc, decorrenti dalla domanda;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “1) in via principale rigettare l'avversa domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) in via del tutto subordinata, in accoglimento della proposta eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore con le somme dovute a a titolo di differenze sul canone di locazione, ridurre la somma Controparte_1 da liquidare all'importo di € 33.849,28; 3) in ogni caso con vittoria delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 LL , al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di credito nei confronti Controparte_1 del convenuto e la condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore della somma di €
55.455,61, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dalla domanda.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice ha dedotto di essere creditore del LL
, in forza: i) di una scrittura privata non datata, sottoscritta tra le parti, con cui Controparte_1 aveva assunto l'onere di provvedere al pagamento della quota di spese Parte_1 gravante sul LL all'esito della messa in liquidazione della società CP_1 Controparte_2 dietro l'attribuzione da parte di quest'ultimo in favore di , a titolo di corrispettivo, di una Parte_1 ulteriore quota maggiore rispetto al 38% dell'immobile sito in Roma, via Bevagna n. 11; ii) successiva scrittura privata, datata 23.01.2018, con la quale era stato riconosciuto, da parte di
, un debito di € 55.455,61, nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto deducendo, in via principale, che l'attore non potesse pretendere alcun pagamento in danaro in quanto, per espressa previsione contrattuale, i maggiori esborsi effettuati da Parte_1 rispetto al LL , avrebbero dovuto essere rimborsati unicamente attraverso la cessione, a CP_1 favore del primo, di una maggior quota dell'immobile di Via Bevagna n. 11, e non mediante il pagamento della somma di denaro richiesta;
in via subordinata, ha eccepito la compensazione parziale del credito vantato dall'attore con le somme dovute dallo stesso al convenuto a titolo di differenze sul canone di locazione dello stesso immobile, ridotto nella misura corrispondente alla
2 maggiore superficie da attribuire a e ha domandato la riduzione della somma da Parte_1 liquidare nell'importo di € 33.849,28.
Istruita documentalmente, all'udienza del 13.11.2025, previa discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
In merito alla domanda di accertamento del credito e condanna al rimborso proposta da
[...]
si osserva quanto segue. Parte_1
Il rapporto giuridico intercorrente tra le parti trova fondamento nelle due scritture private prodotte in giudizio (docc. 3 e 8 di parte attrice) e nell'atto di cessioni gratuite, permute, stralcio di quote del
23 ottobre 2014 (doc. 4 parte attrice).
Con la scrittura privata priva di data (doc. 3, parte attrice), e avevano CP_1 Parte_1 pattuito: da un lato, che le spese necessarie per dare attuazione a una divisione di beni tra i due fratelli, e sarebbero state divise in parti uguali tra tutti i Controparte_3 Controparte_4 fratelli, ma che sarebbe stato a farsi carico della parte di spese riferibile a Parte_1
secondo quanto statuito dalla lett. e) dell'accordo, secondo cui Controparte_1 [...] ha richiesto a di provvedere a pagare, per Suo conto, la somma CP_1 Parte_1 dovuta a titolo di spese necessarie per stipulare gli atti di cui sopra, dietro la cessione da parte di in favore di di una maggior quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile indiviso sito in Roma via Bevagna n. 11”; dall'altro, (art. 4 dello stesso accordo), che, qualora le spese effettive sostenute da per conto del LL fossero risultate Parte_1 CP_1 inferiori all'importo preventivato di € 300.000,00, il primo sarebbe stato impegnato a versare in favore del secondo, a titolo di conguaglio, l'eventuale differenza, mentre, qualora l'impegno di spesa fosse risultato superiore al preventivato – e, quindi, “nel caso in cui, viceversa, all'esito della messa in liquidazione della società dovesse presentarsi la necessità, per la Controparte_2 chiusura della stessa società, di effettuare versamenti personali pro quota dei soci, a qualsiasi titolo, si impegna a versare la somma eventualmente spettante al LL Parte_1
dietro l'attribuzione da parte di quest'ultimo, a titolo di corrispettivo in favore di CP_1 [...] di una ulteriore maggior quota rispetto al 38% dell'immobile di Via Bevagna n. 11, Parte_1 corrispondente al maggior esborso sostenuto in favore del LL ”. CP_1
3 Difatti, con l'atto del 23 ottobre 2014 (doc. 4 di parte attrice), quanto all'immobile di via Bevagna
n. 11, erano state riconosciute una quota pari al 38% a e una quota pari al 62% a . Parte_1 CP_1
All'esito della messa in liquidazione della suddetta società, è circostanza incontestata tra le parti che si fosse verificato un maggior esborso da parte di realizzando quanto Parte_1 previsto nella seconda ipotesi disciplinata dal richiamato art. 4 dell'accordo.
Con il documento datato 23.01.2018 (doc. 8 di parte attrice), le parti in causa hanno dato atto di un rapporto di credito-debito risultante nella complessiva somma di € 55.455,61 dovuta da in CP_1 favore del LL , all'esito di alcune compensazioni operate tra le parti. È a tale Parte_1 documento che deve farsi riferimento nella valutazione del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, atteso che la scrittura in questione è incontestata tra le parti e il suo contenuto non è stato posto in discussione, essendo stato posto sia alla base della pretesa creditoria avanzata dall'attore sia delle eccezioni sollevate da parte convenuta.
Lo stesso, infatti, deve intendersi quale documento integrante una scrittura modificativa del precedente richiamato accordo privo di data sottoscritto tra le parti (di cui al doc. 3 di parte attrice), nella parte in cui, con riferimento all'accertato credito di nei confronti del LL , Parte_1 CP_1 ammontante a un importo pari ad € 55.455,61, prevede “Proposta andare dal notaio per 21 m^2 con spese a carico di Oppure riduzione subito dell'affitto di Euro 241,50 (11,5*21) Parte_1 subito con riconoscimento formale del debito”.
Il passaggio richiamato configura un'obbligazione alternativa quale modalità di adempimento dell'obbligazione sorta, ai sensi dell'art. 4 del precedente accordo, con l'avvenuto pagamento, da parte di , delle spese riferibili al LL . Parte_1 CP_1
In altri termini, la scrittura del 23.01.2018 ha cristallizzato il credito di nella Parte_1 somma di € 55.455,61 e ha stabilito che il LL avrebbe potuto estinguere il Controparte_1 debito in questione con la stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà dei 21 metri quadri dell'immobile di via Bevagna n. 11, ovvero con una immediata corrispondente riduzione del canone di locazione di una somma pari ad € 241,50 (=€11,50x21 mq.), “con riconoscimento formale del debito” di € 55.455,61.
4 Conseguentemente, nell'avvalersi della portata cogente tra le parti della scrittura in questione, deve farsi riferimento alla stessa nella sua interezza, non potendosi scinderne il contenuto e invocare il documento solo in parte (Cass. civ., sez. I, n. 28660/2023).
Alla luce di siffatta ricostruzione – pacifica essendo la circostanza che l'atto di trasferimento della proprietà di 21 mq. non è stato stipulato – l'inadempimento lamentato da parte attrice è ravvisabile soltanto in parte, a fronte del parziale adempimento dell'obbligazione pecuniaria di € 55.455,61 attraverso l'obbligazione alternativa assunta da di riduzione del canone di Controparte_1 locazione previsto per l'immobile di via Bevagna n. 11, come attestato sia dalla nota del
23.01.2018, in cui viene riconosciuta la non debenza, da parte di , della la Parte_1 somma di € 3.868,00 a titolo di canoni di affitto scaduti e non dovuti, sia dall'accordo modificativo del contratto di locazione dell'1.2.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.2.2018
(all. n. 5 di parte convenuta), di pochi giorni successivo alla scrittura ricognitiva del debito posta alla base della pretesa attorea, in cui è stata formalizzata la riduzione del canone di locazione per la porzione di 21 mq. del citato immobile di via Bevagna n. 11 che avrebbe dovuto essere trasferita a
. Parte_1
A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza per cui parte del contratto di locazione (e, dunque, beneficiario della riduzione) sarebbe, nella qualità di conduttore, la società Controparte_5 ben potendo la previsione della clausola in esame essere disposta a favore di un terzo, rilevando unicamente il fatto che la modalità di adempimento prevista nella scrittura intercorsa tra le parti abbia trovato esecuzione.
Alla stregua di una tale unitaria interpretazione di tutte le parti della nota del 23.01.2018, la locuzione “con riconoscimento formale del debito” non va intesa – come sostiene parte attrice – come riconoscimento di debito del tutto autonomo rispetto all'obbligazione alternativa e, in quanto tale, azionabile separatamente per l'intero importo, ma come il presupposto della predetta obbligazione alternativa.
Rileva, pertanto, che ad oggi il credito di di € 55.455,61 risulta parzialmente soddisfatto Parte_1 da attraverso l'obbligazione alternativa di riduzione del canone di locazione. Dal momento CP_1 che il contratto di locazione di cui trattasi (doc. 4, parte convenuta) è scaduto in data 30.09.2025 e non risulta rinnovato con la medesima riduzione del canone, ne discende che l'importo di €
55.455,61 pagato da attraverso l'obbligazione alternativa fino alla scadenza Controparte_1
5 naturale del contratto di locazione, ammonta ad € 23.326,56, con un residuo ancora dovuto di €
32.129,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per questi motivi
, la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna del convenuto al rimborso è fondata nei limiti innanzi indicati, per cui, accertata nel predetto importo il minor credito di , il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 32.129,05, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Resta assorbita l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e della soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 32.129,05, oltre agli interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Ottava Civile
in persona del Giudice, dott. Fausto Basile, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 18665 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, viale Parioli n. 102, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Natale, che lo rappresenta e difende in virtù di procura depositata unitamente all'atto di citazione;
ATTORE
E
(c.f. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_1 CodiceFiscale_2
Piazza della Balduina n. 44, presso lo studio dell'avv. Enrico Duranti, che lo rappresenta e difende come da procura depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: ricognizione di debito;
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2025, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, in cui hanno precisato le conclusioni come segue.
Per parte attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertato il diritto di credito vantato dal Sig. nei confronti del Parte_1 LL condannare quest'ultimo a rimborsare all'attore la somma di € Controparte_1
1 55.455,61, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 cc, decorrenti dalla domanda;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte convenuta: “1) in via principale rigettare l'avversa domanda di pagamento perché infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) in via del tutto subordinata, in accoglimento della proposta eccezione di compensazione del credito vantato dall'attore con le somme dovute a a titolo di differenze sul canone di locazione, ridurre la somma Controparte_1 da liquidare all'importo di € 33.849,28; 3) in ogni caso con vittoria delle spese di lite e condanna ex art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18.03.2023, ha citato in giudizio il Parte_1 LL , al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto di credito nei confronti Controparte_1 del convenuto e la condanna di quest'ultimo alla restituzione in suo favore della somma di €
55.455,61, oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. decorrenti dalla domanda.
A sostegno della spiegata domanda, parte attrice ha dedotto di essere creditore del LL
, in forza: i) di una scrittura privata non datata, sottoscritta tra le parti, con cui Controparte_1 aveva assunto l'onere di provvedere al pagamento della quota di spese Parte_1 gravante sul LL all'esito della messa in liquidazione della società CP_1 Controparte_2 dietro l'attribuzione da parte di quest'ultimo in favore di , a titolo di corrispettivo, di una Parte_1 ulteriore quota maggiore rispetto al 38% dell'immobile sito in Roma, via Bevagna n. 11; ii) successiva scrittura privata, datata 23.01.2018, con la quale era stato riconosciuto, da parte di
, un debito di € 55.455,61, nei confronti di . Controparte_1 Parte_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza della domanda avversaria e ne ha chiesto il rigetto deducendo, in via principale, che l'attore non potesse pretendere alcun pagamento in danaro in quanto, per espressa previsione contrattuale, i maggiori esborsi effettuati da Parte_1 rispetto al LL , avrebbero dovuto essere rimborsati unicamente attraverso la cessione, a CP_1 favore del primo, di una maggior quota dell'immobile di Via Bevagna n. 11, e non mediante il pagamento della somma di denaro richiesta;
in via subordinata, ha eccepito la compensazione parziale del credito vantato dall'attore con le somme dovute dallo stesso al convenuto a titolo di differenze sul canone di locazione dello stesso immobile, ridotto nella misura corrispondente alla
2 maggiore superficie da attribuire a e ha domandato la riduzione della somma da Parte_1 liquidare nell'importo di € 33.849,28.
Istruita documentalmente, all'udienza del 13.11.2025, previa discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
In merito alla domanda di accertamento del credito e condanna al rimborso proposta da
[...]
si osserva quanto segue. Parte_1
Il rapporto giuridico intercorrente tra le parti trova fondamento nelle due scritture private prodotte in giudizio (docc. 3 e 8 di parte attrice) e nell'atto di cessioni gratuite, permute, stralcio di quote del
23 ottobre 2014 (doc. 4 parte attrice).
Con la scrittura privata priva di data (doc. 3, parte attrice), e avevano CP_1 Parte_1 pattuito: da un lato, che le spese necessarie per dare attuazione a una divisione di beni tra i due fratelli, e sarebbero state divise in parti uguali tra tutti i Controparte_3 Controparte_4 fratelli, ma che sarebbe stato a farsi carico della parte di spese riferibile a Parte_1
secondo quanto statuito dalla lett. e) dell'accordo, secondo cui Controparte_1 [...] ha richiesto a di provvedere a pagare, per Suo conto, la somma CP_1 Parte_1 dovuta a titolo di spese necessarie per stipulare gli atti di cui sopra, dietro la cessione da parte di in favore di di una maggior quota di proprietà Controparte_1 Parte_1 dell'immobile indiviso sito in Roma via Bevagna n. 11”; dall'altro, (art. 4 dello stesso accordo), che, qualora le spese effettive sostenute da per conto del LL fossero risultate Parte_1 CP_1 inferiori all'importo preventivato di € 300.000,00, il primo sarebbe stato impegnato a versare in favore del secondo, a titolo di conguaglio, l'eventuale differenza, mentre, qualora l'impegno di spesa fosse risultato superiore al preventivato – e, quindi, “nel caso in cui, viceversa, all'esito della messa in liquidazione della società dovesse presentarsi la necessità, per la Controparte_2 chiusura della stessa società, di effettuare versamenti personali pro quota dei soci, a qualsiasi titolo, si impegna a versare la somma eventualmente spettante al LL Parte_1
dietro l'attribuzione da parte di quest'ultimo, a titolo di corrispettivo in favore di CP_1 [...] di una ulteriore maggior quota rispetto al 38% dell'immobile di Via Bevagna n. 11, Parte_1 corrispondente al maggior esborso sostenuto in favore del LL ”. CP_1
3 Difatti, con l'atto del 23 ottobre 2014 (doc. 4 di parte attrice), quanto all'immobile di via Bevagna
n. 11, erano state riconosciute una quota pari al 38% a e una quota pari al 62% a . Parte_1 CP_1
All'esito della messa in liquidazione della suddetta società, è circostanza incontestata tra le parti che si fosse verificato un maggior esborso da parte di realizzando quanto Parte_1 previsto nella seconda ipotesi disciplinata dal richiamato art. 4 dell'accordo.
Con il documento datato 23.01.2018 (doc. 8 di parte attrice), le parti in causa hanno dato atto di un rapporto di credito-debito risultante nella complessiva somma di € 55.455,61 dovuta da in CP_1 favore del LL , all'esito di alcune compensazioni operate tra le parti. È a tale Parte_1 documento che deve farsi riferimento nella valutazione del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti, atteso che la scrittura in questione è incontestata tra le parti e il suo contenuto non è stato posto in discussione, essendo stato posto sia alla base della pretesa creditoria avanzata dall'attore sia delle eccezioni sollevate da parte convenuta.
Lo stesso, infatti, deve intendersi quale documento integrante una scrittura modificativa del precedente richiamato accordo privo di data sottoscritto tra le parti (di cui al doc. 3 di parte attrice), nella parte in cui, con riferimento all'accertato credito di nei confronti del LL , Parte_1 CP_1 ammontante a un importo pari ad € 55.455,61, prevede “Proposta andare dal notaio per 21 m^2 con spese a carico di Oppure riduzione subito dell'affitto di Euro 241,50 (11,5*21) Parte_1 subito con riconoscimento formale del debito”.
Il passaggio richiamato configura un'obbligazione alternativa quale modalità di adempimento dell'obbligazione sorta, ai sensi dell'art. 4 del precedente accordo, con l'avvenuto pagamento, da parte di , delle spese riferibili al LL . Parte_1 CP_1
In altri termini, la scrittura del 23.01.2018 ha cristallizzato il credito di nella Parte_1 somma di € 55.455,61 e ha stabilito che il LL avrebbe potuto estinguere il Controparte_1 debito in questione con la stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà dei 21 metri quadri dell'immobile di via Bevagna n. 11, ovvero con una immediata corrispondente riduzione del canone di locazione di una somma pari ad € 241,50 (=€11,50x21 mq.), “con riconoscimento formale del debito” di € 55.455,61.
4 Conseguentemente, nell'avvalersi della portata cogente tra le parti della scrittura in questione, deve farsi riferimento alla stessa nella sua interezza, non potendosi scinderne il contenuto e invocare il documento solo in parte (Cass. civ., sez. I, n. 28660/2023).
Alla luce di siffatta ricostruzione – pacifica essendo la circostanza che l'atto di trasferimento della proprietà di 21 mq. non è stato stipulato – l'inadempimento lamentato da parte attrice è ravvisabile soltanto in parte, a fronte del parziale adempimento dell'obbligazione pecuniaria di € 55.455,61 attraverso l'obbligazione alternativa assunta da di riduzione del canone di Controparte_1 locazione previsto per l'immobile di via Bevagna n. 11, come attestato sia dalla nota del
23.01.2018, in cui viene riconosciuta la non debenza, da parte di , della la Parte_1 somma di € 3.868,00 a titolo di canoni di affitto scaduti e non dovuti, sia dall'accordo modificativo del contratto di locazione dell'1.2.2018, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 27.2.2018
(all. n. 5 di parte convenuta), di pochi giorni successivo alla scrittura ricognitiva del debito posta alla base della pretesa attorea, in cui è stata formalizzata la riduzione del canone di locazione per la porzione di 21 mq. del citato immobile di via Bevagna n. 11 che avrebbe dovuto essere trasferita a
. Parte_1
A nulla rileva, in senso contrario, la circostanza per cui parte del contratto di locazione (e, dunque, beneficiario della riduzione) sarebbe, nella qualità di conduttore, la società Controparte_5 ben potendo la previsione della clausola in esame essere disposta a favore di un terzo, rilevando unicamente il fatto che la modalità di adempimento prevista nella scrittura intercorsa tra le parti abbia trovato esecuzione.
Alla stregua di una tale unitaria interpretazione di tutte le parti della nota del 23.01.2018, la locuzione “con riconoscimento formale del debito” non va intesa – come sostiene parte attrice – come riconoscimento di debito del tutto autonomo rispetto all'obbligazione alternativa e, in quanto tale, azionabile separatamente per l'intero importo, ma come il presupposto della predetta obbligazione alternativa.
Rileva, pertanto, che ad oggi il credito di di € 55.455,61 risulta parzialmente soddisfatto Parte_1 da attraverso l'obbligazione alternativa di riduzione del canone di locazione. Dal momento CP_1 che il contratto di locazione di cui trattasi (doc. 4, parte convenuta) è scaduto in data 30.09.2025 e non risulta rinnovato con la medesima riduzione del canone, ne discende che l'importo di €
55.455,61 pagato da attraverso l'obbligazione alternativa fino alla scadenza Controparte_1
5 naturale del contratto di locazione, ammonta ad € 23.326,56, con un residuo ancora dovuto di €
32.129,05, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Per questi motivi
, la domanda attorea di accertamento del credito e di condanna del convenuto al rimborso è fondata nei limiti innanzi indicati, per cui, accertata nel predetto importo il minor credito di , il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attore, Parte_1 Controparte_1 della minor somma di € 32.129,05, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.
Resta assorbita l'eccezione di compensazione sollevata da parte convenuta.
Le spese di lite, tenuto conto dell'esito della controversia e della soccombenza reciproca, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – Ottava Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna al pagamento, in Controparte_1 favore di , della somma di € 32.129,05, oltre agli interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Roma, lì 8 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Fausto Basile
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Vigorito
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