Articolo 4 della Legge 12 luglio 1956, n. 784
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 agosto 1956
Art. 4.
All'onere di lire 300 milioni derivante dalla attuazione della presente legge per il periodo dal 1 luglio 1954 al 30 giugno 1957, sara' provveduto a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57 concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Entrata in vigore il 17 agosto 1956