Sentenza 30 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2004, n. 14545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14545 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZACANE ZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZU NC, elettivamente domiciliato in ROMA via Baldo degli Ubaldi 66, presso lo studio dell'avvocato NC RINALDI, che lo difende unitamente all'avvocato FRANCO BERTUCCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IC ER RM;
- intimato -
avverso la sentenza n. 262/00 del Tribunale di AREZZO, depositata il 05/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/04 dal Consigliere Dott. ZO MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZO DO proponeva ricorso per reintegrazione nel possesso nei confronti di HA NN ER presso il Pretore di Arezzo;
premesso che, quale coltivatore diretto, aveva, posseduto per circa sei anni i terreni con annesso fabbricato siti in località "Casucci" di Capolona già di proprietà di AO ed AN Vitale e distinti al nuovo catasto terreni di Arezzo Valdarno al foglio 24 particelle 88 ed 89 ed al foglio 27 particelle 18-19-20-21 e 44, essendosi immenso nel possesso di detti beni con il consenso del precedente proprietario occupandosi della loro coltivazione, lo DO assumeva che con atto di compravendita del 7.9.1997 tali immobili erano stati acquistati dal convenuto, che aveva iniziato su di essi rilevanti opere di escavazione con mezzi meccanici che avevano gravemente danneggiato le colture in atto.
Il ER costituendosi in giudizio contestava il fondamento del ricorso sostenuto che il ricorrente non aveva mai posseduto i terreni in questione e che egli non era stato immesso nel relativo possesso dai precedenti proprietari, i quali anzi in passato avevano diffidato lo DO dall'utilizzare i beni di loro proprietà. Il Pretore di Arezzo con sentenza del 13.11.1998 rigettava la domanda.
Proposta impugnazione da parte dello DO cui resisteva il ER, il Tribunale di Arezzo con sentenza del 5.5.2000 rigettava l'appello, ritenendo che l'appellante non aveva provato di essere nel possesso dei terreni sopra menzionati;
in particolare dalle prove testimoniali espletate era emerso soltanto che per periodi di un mese i testi RC e ON in epoche diverse erano stati, autorizzati dallo DO a pascolare i propri animali su tali beni e che il teste ON aveva aiutato l'appellante a coltivarli nell'anno 1993;
tuttavia, in presenza di tali circostanze, i precedenti proprietari avevano diffidato lo DO dall'utilizzare direttamente o indirettamente i suddetti terreni che comunque fotografie ritraenti lo stato del luoghi risultavano incolti.
Per la cassazione di tale sentenza lo DO ha proposto un ricorso articolato in un unico motivo;
il ER non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dedotto il ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1140 - 1168 c.c. e 703 c.p.c. nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata perché, pur avendo riconosciuto in favore dell'esponente i requisiti del possesso relativamente agli immobili di proprietà del ER, ha ritenuto non tutelabile tale situazione di fatto in quanto contestata dai precedenti proprietari dei beni.
Il ricorrente sostiene che il possesso deve invece essere tutelato di per sè, a prescindere quindi dalla contestazione da parte dei terzi;
inoltre gli atti di diffida da parte dei proprietari non erano idonei ad interrompere la situazione di fatto rappresentata dal possesso, nè potevano valere quale interversione, potendo il possesso esercitarsi anche in contrasto con la volontà del titolare del diritto di proprietà.
Lo DO quindi afferma che sussistevano tutti i requisiti di legge per accordare la tutela possessoria nei confronti del ER, che aveva spogliato l'esponente del possesso dei terreni in questione acquisendone a sua volta con la forza e la prepotenza il possesso stesso.
La censura è infondata.
Il giudice di appello ha ritenuto che lo DO non poteva essere reintegrato nel possesso dei terreni per cui è causa per la fondamentale ragione che, all'esito della valutazione delle prove espletate, ha rilevato l'insussistenza degli elementi necessari ad integrare una situazione possessoria, ovvero una relazione di fatto con i suddetti beni cor rispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
In proposito il Tribunale di Arezzo, dopo aver ritenuto comunque insufficienti le deposizioni testimoniali più favorevoli all'appellante (dalle quali invero era soltanto emersa una coltivazione dei terreni di proprietà del ER per brevi periodi da parte di terzi in proposito autorizzati dallo DO), ha valorizzato in senso contrario sia la circostanza, risultata dalle fotografie ritraenti lo stato dei luoghi, che i terreni stessi erano incolti, sia le dichiarazioni dei testi indotti dal ER, in particolare del teste Romualdi, che aveva affermato che i fondi in questione erano sempre rimasti incolti.
Alla luce di tali rilievi deve quindi osservarsi che il giudice di appello con accertamento di fatto sufficientemente motivato e privo di vizi logici ha ritenuto insussistente un possesso da parte dello DO dei terreni per cui è causa indicando le fonti di tale convincimento.
Orbene il ricorrente, lungi dal censurare specificatamente tale statuizione della sentenza impugnata, incentra i suoi rilievi critici sul fatto che il Tribunale, pur avendo ravvisato una situazione possessoria in favore dello DO, espressamente avrebbe ritenuto tale possesso non tutelabile per effetto delle diffide in proposito inviate al possessore dai precedenti proprietari dei terreni. Tale prospettazione, peraltro, è frutto di una non corretta lettura della sentenza impugnata, il cui nucleo argomentativo essenziale, come tale sufficiente a sorreggere la sua "ratio decidendi", risiede, come si è esposto, nell'aver escluso una relazione di fatto tra lo DO ed i terreni di proprietà del ER riconducibile al possesso, considerato che tali beni erano rimasti incolti;
da tale fondamentale rilievo, quindi, il giudice di appello ha conseguentemente escluso che l'appellante fosse meritevole della tutela possessoria richiesta con l'azione di reintegrazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
non si procede ad alcuna statuizione sulle spese di giudizio, considerato che il soggetto intimato non ha svelto attività difensive in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004