Articolo 12 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 11Articolo 13
Versione
30 ottobre 1968
Art. 12.
L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non e' ammessa l'iscrizione in piu' di un ruolo. La iscrizione nel ruolo e' a titolo personale; lo iscritto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.
L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi e' soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 , da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo articolo 23.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968
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