Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 14/04/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SS Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Meini ed Alberto Besuzio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione prezzi integrale per i periodi dal 1° dicembre 2021 al 30 novembre 2022 e dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2023, ed alla corretta quantificazione di tale diritto e del relativo importo revisionale, in relazione al contratto di appalto specifico stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il servizio di ristorazione per il periodo 01/12/2019 - 30/11/2024 (CIG 77850507AC),
nonché per la condanna dell'Azienda resistente al pagamento dell'importo correttamente quantificato, mediante applicazione dell'indice ISTAT applicato all'intero prezzo contrattuale, nonché al pagamento degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo,
previo annullamento in parte qua
del provvedimento prot. 36119 del 18 dicembre 2023 (doc.1) a firma del direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato – Economato, nella parte in cui l'ASST Franciacorta ha determinato “di concedere la revisione prezzi nella misura massima di cui agli indici ISTAT FOI richiesti limitatamente alle sole seguenti voci di costo (derrate, utenze e trasporti-carburante) sulla base del peso che hanno sul prezzo di ogni singolo pasto.”, invece di concederla sull'intero prezzo contrattuale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati dalla ricorrente l’8.10.2024:
per l’accertamento
del diritto della ricorrente alla revisione prezzi integrale, con decorrenza dal 1° dicembre 2023 fino alla conclusione del rapporto contrattuale, in relazione al contratto di appalto specifico stipulato tra le parti ed avente ad oggetto il servizio di ristorazione per il periodo 01/12/2019 - 30/11/2024 (CIG 77850507AC)
nonché per la condanna dell’Azienda resistente al pagamento dell’importo correttamente quantificato, mediante applicazione dell’indice ISTAT applicato all’intero prezzo contrattuale, nonché al pagamento degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo,
previo annullamento
del provvedimento prot. 23419 del 09 luglio 2024 (doc.22) a firma del direttore S.C. Gestione Acquisti Provveditorato – Economato, con cui l’ASST Franciacorta ha determinato che “tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria condotta dal Rup ut sopra, a conclusione del procedimento avviato per la definizione della richiesta revisione prezzi, ritiene opportuno non riconoscere alcunché”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- In data 16.4.2016 Arca S.p.a. (ora Aria. S.p.a.), quale soggetto aggregatore per la Lombardia, ha indetto in nome e per conto dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Franciacorta (d’ora in poi ASST) una gara, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, relativa al servizio di ristorazione. In esito a tale procedura, Arca S.p.a., ha concluso un accordo quadro con alcuni operatori economici, tra cui SS Service S.r.l. (d’ora in poi SS).
2.- Con delibera n. 22 del 23.1.2019 l’ASST ha indetto uno specifico appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione, della durata di 60 mesi, mediante un confronto competitivo tra gli operatori che avevano stipulato l’accordo quadro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
3.- Con delibera n. 549 del 30.9.2019 il servizio di ristorazione è stato affidato a SS, per un importo complessivo di euro 11.192.861,83 oltre Iva, per il periodo 1.12.2019 – 30.11.2024.
4.- Le parti hanno quindi stipulato il contratto d’appalto, prevedendo all’art. 7 (“ Revisione del corrispettivo ”) di rimandare “ a quanto stabilito negli atti di gara e nell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .”.
5.1.- In data 28.3.2022 SS ha avanzato una prima richiesta di revisione prezzi con decorrenza dall’1.12.2021 sulla base della variazione percentuale dell’indice Istat rispetto all’anno precedente, pari al 3,8%, cui hanno fatto seguito due ulteriori istanze, datate 15.12.2022 e 16.1.2023, riferite al periodo successivo all’1.12.2022 e parametrate ad una variazione Istat dell’11,3%.
5.2.- Dopo aver richiesto di circostanziare gli aumenti subiti in relazione ad ogni singola voce, in data 8.3.2023 l’ASST ha trasmesso alla società il preavviso di rigetto, difettando agli atti la documentazione contabile necessaria alla verifica della spettanza del compenso revisionale.
5.3.- Esaminate le produzioni medio tempore effettuate da SS, con nota del 28.6.2023 l’ASST ha accolto parzialmente la domanda, riconoscendo sui prezzi delle derrate alimentari un incremento dello 0,38% per il periodo 1.12.2021 – 30.11.2022 e del 4,95% per il periodo 1.12.2022 – 30.6.2023.
5.4.- A seguito del richiesto riesame in autotutela della determinazione da parte di SS, l’ASST ha sospeso il precedente provvedimento, rimettendo la decisione in istruttoria quanto all’aumento dei prezzi quanto ai carburanti ed alle utenze e, infine, con nota del 18.12.2023 ha concesso la revisione prezzi “ nella misura massima di cui agli indici ISTAT FOI richiesti LIMITATAMENTE alle sole seguenti voci di costo sulla base del peso che hanno sul prezzo di ogni singolo pasto: - Derrate (32,66%) - Utenze (4,96%) - Trasporti – carburante (0,53%) ”.
6.1.- Richiesto invano un ulteriore intervento in autotutela, SS ha impugnato il suddetto provvedimento, instando, previo suo annullamento, per l’accertamento del proprio diritto alla revisione prezzi sull’intero importo contrattuale per i periodi 1.12.2021 – 30.11.2023 e per la condanna dell’ASST a corrisponderle il dovuto incremento, maggiorato dagli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo.
6.2.- Premessa la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia, la ricorrente sostiene l’illogicità della decisione dell’ASST di applicare l’indice Istat Foi limitatamente ad alcune voci di costo: pur avendo applicato formalmente tale indice per intero, il concreto riconoscimento dell’aumento solo per alcune voci di costo avrebbe nella sostanza comportato un’indebita riduzione di quanto spettante, in violazione della ratio ispiratrice l’art. 115 D.Lgs. 163/2006.
La ricorrente, in definitiva, contesta di dover fornire prova dell’incremento dei singoli fattori di costo – scomponendo il prezzo in frazioni, atteso che l’istituto della revisione prezzi sarebbe volto a contenere le dinamiche inflattive che si ripercuotono sul globale prezzo indicato – in modo unitario per l’intero servizio - nell’offerta.
La stessa, poi, argomenta in merito alla spettanza, altresì, degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 231/2002, individuandone la decorrenza dal momento in cui è maturato il diritto alla revisione medesima, che prescinderebbe da una specifica richiesta rivolta all’Amministrazione.
7.- L’ASST si è costituita in giudizio con atto di mera forma, depositando altresì documentazione relativa all’istruttoria espletata.
8.1.- Con richiesta del 19.3.2024 SS ha richiesto altresì la revisione dei prezzi con decorrenza dall’1.12.2023 sulla base della variazione percentuale dell’indice Istat dello 0,6%.
8.2.- Con nota del 29.3.2023 l’ASST ha richiesto di circostanziare gli aumenti subiti in relazione ad ogni singola voce, cui la ricorrente ha replicato sostenendo il proprio diritto all’aumento revisionale a prescindere dalla dimostrazione dell’aumento delle singole poste del prezzo, cui ha fatto seguito il preavviso di diniego del 29.4.2024.
8.3.- Con comunicazione del 9.5.2024 SS ha infine trasmesso all’Amministrazione documentazione attestante l’incidenza dell’aumento generale dei costi di gestione dal 2019 al 2023, della variazione del prezzo medio per articoli food per gli anni dal 2020 al 2023, della variazione del costo utenze, nonché le fatture di acquisto (relative ai periodi di dicembre 2022 3 2023) di alcune specifiche derrate.
8.4.- Esperita l’istruttoria, con nota del 9.7.2024 l’ASST ha rigettato la richiesta di revisione, in quanto “ la documentazione prodotta risulta essere non indicativa di un effettivo aumento dei costi ”.
9.1.- Quest’ultimo provvedimento è stato gravato con ricorso per motivi aggiunti, tempestivamente notificato e depositato, con cui SS ha chiesto, previo annullamento, l’accertamento del diritto alla revisione integrale dei prezzi per il periodo 1.12.2023 – 30.11.2024, con conseguente condanna dell’ASST a corrisponderle il dovuto, maggiorato dagli interessi moratori.
9.2.- La ricorrente ribadisce le argomentazioni già svolte nell’atto introduttivo del giudizio, sostenendo che la revisione dei prezzi le spetterebbe in ragione del mero aumento dei costi ed in misura pari all’indice Foi Istat, mirando l’istituto invocato.ad escludere ogni alea a carico dell’appaltatore, a prescindere dalla esistenza di circostanze imprevedibili ed eccezionali, impropriamente richiamate dall’ASST.
10.- L’ASST ha prodotto ulteriore documentazione relativa al procedimento svoltosi.
11.- Nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. le parti hanno depositato ulteriori documenti e memorie.
L’ASST ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, avendo SS impugnato esclusivamente il provvedimento del dicembre 2023 e non già i precedenti del 28 giugno, 18 luglio e 2 agosto 2023.
DIRITTO
I.- Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della questione preliminare sollevata dall’ASST in relazione al ricorso introduttivo facendo applicazione del principio della cd. ragione più liquida (cfr. C.d.S., A.P. n. 5 del 27.4.2015), stante l’infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni in appresso esposte.
II.- Occorre, anzitutto, effettuare delle precisazioni di carattere preliminare.
Il contratto di appalto in atti prevede all’art. 7, rubricato “ Revisione del corrispettivo ”: “ Le parti rimandano a quanto stabilito negli atti di gara e nell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i .”.
Tale norma, ratione temporis applicabile, stabilisce “ Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 ”.
La fase istruttoria e quella determinativa della procedura revisionale sono per legge rimesse all'esclusiva competenza della stazione appaltante, alla quale spetta l'adozione del provvedimento finale che riconosce o nega l'aumento dei prezzi, senza che a tale incombenza possa sopperire il giudice amministrativo con i propri poteri di cognizione, trattandosi di attività tecnico - discrezionale istituzionalmente riservata alla pubblica amministrazione ( ex multis , Tar Napoli, Sez. V, n. 684 del 31.1.2023).
Ciò, peraltro, è coerente con l’affermazione in materia della giurisdizione esclusiva del GA, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., posto che l’istituto della revisione prezzi comporta, al ricorrere di determinati presupposti, un aumento del corrispettivo pattuito, in funzione di riequilibrio del sinallagma contrattuale, senza tuttavia che ciò faccia venire meno l’ordinaria alea contrattuale, tipica dei contratti di durata (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. III, n. 5651 del 7.7.2022).
Malgrado il rinvio contenuto nel summenzionato art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 all’art. 7, commi 4, lett. c), e 5 del medesimo decreto, non essendo detta disciplina mai stata attuata, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che la revisione dei prezzi debba essere operata, per i materiali e per i beni di consumo, sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati, c.d. Foi, periodicamente pubblicati dall’Istat.
Anche di recente il Consiglio di Stato ha precisato che “ l’indice “Istat FOI”, come riconosciuto dalla giurisprudenza, costituisce il limite massimo dell’incremento dei prezzi riconoscibile in favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 115 citato, nel senso che, ulteriori incrementi, possono essere attribuiti solo in dipendenza di circostanze eccezionali, che devono essere provate dall’appaltatore stesso. Ciò significa che il visto indice non deve essere applicato in maniera automatica, spettando all’Amministrazione verificare se e in che misura l’incremento vada calcolato ” (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 8834 del 5.11.2024).
Come già affermato da questa Sezione “ Lo scopo della disposizione, recante un regime legale della revisione dei prezzi prevalente su quello generale di diritto comune, è quello di coniugare l'esigenza di contenere la spesa pubblica con quella di garantire che le prestazioni di beni o servizi da parte degli appaltatori delle amministrazioni pubbliche non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidenti sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell'offerta, con conseguente incapacità del fornitore di far fronte compiutamente alle stesse prestazioni…4. In relazione ai criteri a cui deve attenersi l’amministrazione nel condurre l’istruttoria prevista dall’art.115 d. lgs. 163/2006, la giurisprudenza ha elaborato i seguenti principi (cfr. Cons. Stato, III, 25 giugno 2019, n. 4371): 4.1) la determinazione della revisione prezzi viene effettuata dalla stazione appaltante all'esito di un'istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale; 4.2) la prevista periodicità della revisione non implica affatto che si debba azzerare o neutralizzare l'alea sottesa a tutti i contratti di durata, che impone alle parti di provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera; e risulterebbe ben singolare un'interpretazione che esentasse del tutto, in via eccezionale, l'appaltatore dall'alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività; 4.3) allo stesso modo, alla luce della descritta finalità di contenimento delle conseguenze economiche derivanti dall'alea gravante su entrambe le parti dell'appalto pubblico in caso di variazione dei prezzi, a tutela del loro reciproco affidamento, non apparirebbe conforme né ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, né ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità sanciti dall'ordinamento nazionale e comunitario, un'interpretazione che, una volta riconosciuta la revisione dei prezzi, dovesse parametrare i conseguenti effetti economici al dato del tutto astratto e teorico dell'aumento del prezzo delle materie prime, anziché al dato concreto e puntuale della spesa oggettivamente sostenuta per il loro acquisto nel periodo di riferimento, quali risultanti dalla relativa fatturazione del produttore o dell'intermediario; 4.4) nella quantificazione del compenso revisionale, deve essere considerato ogni elemento istruttorio utile, e può utilizzarsi l'indice FOI elaborato dall’ISTAT solo quale “limite massimo” oltre il quale non può spingersi il compenso revisionale…5. In sostanza, è onere dell’appaltatore fornire la prova che nel corso del rapporto contrattuale i prezzi delle materie prime sia aumentato, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili, in misura tale da erodere in modo significativo l’utile di impresa derivante dalla commessa, compromettendo la capacità dell’imprenditore di far fronte compiutamente alle prestazioni oggetto dell’appalto. In tale contesto, fermo restando l’onere probatorio a carico dell’appaltatore in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della revisione del prezzo, l’indice FOI elaborato dall’ISTAT rappresenta unicamente la soglia massima entro cui deve essere contenuta l’eventuale revisione del corrispettivo d’appalto, a tutela dell’amministrazione committente, e non già un parametro automatico applicabile al corrispettivo dell’appalto per effetto del mero decorso del tempo e a prescindere da ogni dimostrazione di un aumento dei prezzi delle materie prime a causa di eventi non preventivabili alla data di conclusione del contratto: ciò che trasformerebbe la procedura di revisione del prezzo in una clausola automatica di indicizzazione, non prevista dalla legge e contraria alla ratio dell’istituto ” (cfr., Tar ES, Sez. I, n. 504 del 3.7.2020).
Tale ricostruzione trova conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, pronunciandosi in sede di appello su un caso in precedenza deciso dal Tar Milano, ha chiarito la portata di quella decisione: “ il passaggio della sentenza di primo grado, su cui l’Azienda concentra la propria attenzione, non comporta affatto che il primo giudice abbia sostenuto che la revisione spetti all’appaltatore in via automatica, in ossequio all’applicazione dell’indice “Istat FOI”, avendo solo precisato che, fermo restando che l’incremento dei costi costituisce il presupposto della revisione, ed è dei costi quindi che deve essere accertato l’aumento (così come sostiene l’appellante), il successivo intervento riequilibratore andrà operato ovviamente sul corrispettivo contrattuale originariamente pattuito. Ciò, contrariamente a quanto afferma l’appellante non comporta affatto l’annullamento della vista alea contrattuale che l’appaltatore deve sopportare, dal momento che, come sopra chiarito, spetta all’Amministrazione – oltre alla verifica di quanto effettivamente documentato dall’appaltatore – l’apprezzamento su come e in che modo applicare l’indice Istat al corrispettivo medesimo ” (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 8834 del 5.11.2024).
In definitiva, quindi, l’istituto della revisione prezzi è “ un rimedio temperato di riequilibrio del sinallagma funzionale, capace di assolvere all’esigenza di assicurare continuità al rapporto contrattuale in corso di svolgimento, soprattutto nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse, senza che, però, per il suo tramite possa giungersi ad una rideterminazione del prezzo originario del servizio o della fornitura e senza che dalla disposizione di legge possa neppure desumersi l’obbligo della stazione appaltante di adottare sempre e comunque una clausola di revisione ancorata ai costi effettivamente e realmente sostenuti dall'appaltatore, posto che ciò confliggerebbe con l'elemento del rischio d'impresa che connota il paradigma negoziale del contratto di appalto, esentandosi del tutto e in via eccezionale l'appaltatore dall'alea contrattuale ” (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1014 del 10.2.2025).
III.- Nel caso di specie, la tesi della ricorrente è chiara: la revisione prezzi le spetterebbe in automatico, in ragione dell’applicazione degli indici Foi Istat, a prescindere dalla prova dell’aumento dei costi dalla stessa sostenuti.
Se tale affermazione fosse vera, però, non si comprenderebbe la ragione della proposizione del ricorso dinnanzi a questo Tar, giacché verrebbe in rilievo una posizione di diritto soggettivo, del tutto avulsa dall’esercizio di un potere autoritativo.
Ed invece, come emerge dalle considerazioni svolte al punto che precede, sussiste in capo all’Amministrazione un potere autoritativo di natura discrezionale, esercitato a seguito dell’espletamento di congrua istruttoria, non venendo in rilievo alcun automatismo nell’attribuzione della revisione prezzi nella misura di cui all’indice Foi Istat.
IV.1.- Tanto il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, tanto quello gravato con motivi aggiunti, resistono di fronte alla tesi della ricorrente, avendo l’ASST fatto corretta applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali e, lungi dal riconoscere in via indiscriminata e generalizzata la revisione del prezzo contrattuale secondo l’indice invocato, ha con il primo riconosciuto l’aumento dei prezzi in misura inferiore a quella voluta (per il periodo 1.12.2021 – 30.6.2023) e, con il secondo, rigettato la richiesta in assenza di prova circa un effettivo aumento dei costi sostenuti da SS (per il periodo successivo all’1.12.2023). Il tutto, peraltro, all’esito di un’articolata istruttoria, nel corso della quale la ricorrente ha svolto un ruolo di interlocuzione attiva.
IV.2.- Quanto al provvedimento del 18.12.2023, infatti, l’ASST ha accordato l’aumento revisionale entro la soglia massima rappresentata dall’indice Istat Foi non già con riferimento all’intero prezzo contrattuale del singolo pasto, bensì limitatamente all’incidenza che le voci di costo (derrate alimentari, utenze e carburanti) hanno avuto sul prezzo d’appalto secondo la scomposizione offerta effettuata dalla società nelle giustificazioni rese in sede di verifica di anomalia.
Tale decisione, pertanto, appare in linea con la ratio dell’istituto e, in assenza di contestazioni da parte di SS sulle concrete e specifiche modalità di calcolo, immune da vizi.
IV.3.- Quanto al provvedimento impugnato con motivi aggiunti, la determinazione dell’ASST è così argomentata:
- quanto alle derrate: “ SS Service S.r.l. seleziona e supporta con documentazione contabile solo l’incremento del corso di n. 4 derrate alimentari (Muscolo bovino adulto – carote – busto pollo – patate), ma solo per le carote e le patate è possibile una comparazione tra costi del medesimo fornitore. La diversità del fornitore del “muscolo bovino adulto” (Salumificio Aliprandi S.r.l. nel 2023, Azienda Agricola Campagna di Savoldi Bruno e c. soc agr. S.S. nel 2022), analogamente al fornitore del “busto pollo” (Gesco società cooperativa agricola nel 2023, Fileni Alimentare s.p.a. nel 2022) non consente di riferire il dedotto aumento dei prezzi a circostanze eccezionali e imprevedibili ”; l’ASST ha poi evidenziato che “ Analizzando, in seconda battuta, altri dati presenti nel file Excel (anche se non supportati da documentazione contabile) emerge che alcune derrate hanno mantenuto il costo invariato (thè, latte, basilico etc) mentre molte altre addirittura sono state interessate da una diminuzione del costo di approvvigionamento (verdesca -0,55%, formaggio ED -0,37%, clementine -0,35% etc) ”;
- quanto alle utenze: “ nella scomposizione dell’offerta fatta in sede di gara, SS Service S.r.l. considerava come costo annuale per utenze e tassa rifiuti un importo pari ad euro 111.000,00 al di sopra dei costi sostenuti dal 2019 ad oggi, fatta eccezione solo per l’anno 2023 ”;
- quanto alla manodopera: la “ variazione non può incidere sulla revisione prezzi rientrando nella normale alea contrattuale. In particolare, DUSSMANN SERVICE S.R.L. non ha fornito alcuna prova che nel corso del rapporto contrattuale il relativo costo sia aumentato, a causa di circostanze eccezionali e imprevedibili, ma si limita ad invoca la revisione in aumento senza offrire alcun elemento dimostrativo dell’aumento di spesa eventualmente sostenuto ”.
Pertanto, l’ASST ha concluso: “ La documentazione prodotta risulta essere NON INDICATIVA DI UN EFFETTIVO AUMENTO dei costi, soprattutto per quanto riguarda il Capitolo “Derrate” per le quali, semmai, potrebbe essere valutato un decremento nel costo. Quanto alle “Utenze”, alla luce di quanto sopra esplicitato, non si ritiene riconoscere alcunché. Nulla è stato prodotto rispetto alle altre voci di costo. Tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria condotta dal RUP ut sopra, a conclusione del procedimento avviato per la definizione della richiesta revisione prezzi, ritiene opportuno NON riconoscere alcunché ”.
Benché si versi in materia di giurisdizione esclusiva, la posizione di SS resta pur sempre di interesse legittimo: ciò significa che è necessario che la parte deduca specifiche censure avverso la determinazione impugnata. Tuttavia il ricorso si limita ad incentrare le doglianze sul fatto che ASST avrebbe erroneamente preteso la prova dell’incremento dei singoli fattori di costo e scomposto il prezzo complessivo di cui all’offerta in singole voci, senza contestare nello specifico le concrete considerazioni a supporto della decisione finale della Stazione Appaltante: per tale ragione lo stesso non merita accoglimento.
Infatti, in considerazione di quanto già esposto nella parte che precede, la tesi della ricorrente è contraria alla stessa ratio sottesa alla revisione prezzi, ossia salvaguardare l’operatore economico dall’effettivo maggior esborso in termini di costi: prescindere da un siffatto vaglio porterebbe, da un lato, ad un indebito arricchimento dell’appaltatore (non correlato ad un reale maggior impegno economico) e, dall’altro, ad un esborso dell’Amministrazione non sorretto da una valida ragione giustificativa.
È proprio l’interpretazione dell’istituto fatta propria dalla ricorrente, in definitiva, ad essere irragionevole ed avulsa da ogni logica, in quanto esenta “ del tutto, in via eccezionale, l'appaltatore dall'alea contrattuale, sottomettendo in via automatica ad ogni variazione di prezzo solo le stazioni appaltanti pubbliche, pur destinate a far fronte ai propri impegni contrattuali con le risorse finanziarie provenienti dalla collettività ” (C.d.S., Sez. III, n. 1980 del 25.3.2019).
V.- Va, tuttavia, con riferimento al ricorso introduttivo, analizzata la questione della debenza degli interessi moratori sugli importi revisionali accordati dal provvedimento 18.12.2023, che SS pretende di fare decorrere “ dal momento in cui decorre il diritto alla revisione dei prezzi ”, sostenendo che “ la relativa decorrenza non dipend a da una specifica richiesta avanzata all’Amministrazione ”.
La tesi non coglie nel segno.
L’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 prevede, per quanto di rilievo, che “1 . Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo di pagamento non può superare i seguenti termini: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data …”.
La giurisprudenza afferma, in proposito, che, essendo “ la revisione dei prezzi oggetto di un procedimento amministrativo che si attiva su istanza di parte ”, va “ escluso che possa avere rilevanza, ai fini dell’applicazione degli interessi moratori al compenso revisionale, la scadenza, legale o contrattuale, per il pagamento dei corrispettivi di servizio originari, cioè non (ancora) revisionati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2022, n. 5350; id., 14 aprile 2020, n. 2386; id., 10 settembre 2012, n. 4783) ” (cfr., C.d.S., Sez. III, n. 8834 del 5.11.2024).
Gli interessi, pertanto, decorrono dal riconoscimento della spettanza del compenso rideterminato dall’Amministrazione, che, nel caso di specie porta data 18.12.2023, cui hanno fatto seguito la nota di quantificazione operata dall’ASST il 16.1.2024, la trasmissione di fatture ad opera di SS ed i relativi versamenti da parte dell’Amministrazione, le cui tempistiche non sono state in causa oggetto di contestazione.
VI.- In definitiva, quindi, tanto il ricorso introduttivo quanto quello per motivi aggiunti vanno respinti.
VII.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, li respinge.
Condanna parte ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO