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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 31/10/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa TT LÒ, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4705/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sofia Pasquino, giusta Parte_1 mandato in atti, dichiaratasi antistataria;
-attore-
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Grimaldi;
giusta Controparte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da
[...] avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 dicembre 2023 da Parte_1 [...]
con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 26.484,50, CP_1 oltre I.V.A., CAP e spese dell'atto di precetto, in forza della sentenza n. 1594/2019 del
Tribunale di Trani (n. R.G. 92013542/2009) che ha, tra l'altro, condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21.387,00 oltre Parte_1 accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'atto di precetto: 1 1) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c., rilevando, in particolare, la carenza di legittimazione dell'odierno convenuto ad azionare autonomamente il capo di condanna al pagamento delle spese legali, stante la distrazione in favore del suo Difensore avv. Giuseppe
Paolillo;
2) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 2, c.p.c. e dell'art. 1314 c.c., considerato che la sentenza è stata pronunciata non solo in favore di Controparte_1 ma anche del defunto padre e che il credito -non riconosciuto come ereditario- è
[...] divisibile.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito , che specificamente Controparte_1 contestato le avverse eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; quindi all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024 è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2025 (differita d'ufficio al 22 ottobre 2025) per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto che il Difensore del convenuto ha dichiarato il decesso, avvenuto in data 24 febbraio 2025, dell'attore e ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio.
In proposito, va osservato che il sopravvenuto decesso dell'attore, come dedotto e documentato dal convenuto, non rileva ai fini della interruzione del giudizio in assenza di una specifica dichiarazione al riguardo da parte del procuratore della parte colpita dall'evento.
Invero, ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. l'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge. All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un “diritto potestativo processuale” del procuratore costituito). Non può allora supplire l'eventuale dichiarazione del procuratore di controparte (cfr. Cass. n. 1767/1988; 2866/1983; CdS n.
2380/2014 che, con rifermento alla nuova formulazione dell'art. 300 c.p.c., introdotta con L.
18.6.2009, n. 69, ha precisato che la comunicazione o notificazione di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. da parte del procuratore costituito per la parte colpita non ammette
2 equipollenti;
CdS n. 222/2012). Poiché la dichiarazione del decesso della parte ha carattere negoziale e costituisce una dichiarazione di volontà e non di scienza (cfr. Cass. n. 625/1971), che dunque deve esprimere la volontà che il giudizio sia interrotto (cfr. Cass. n. 4668/1981;
3664/1980), l'interruzione non si verifica allorquando, come nella specie, il procuratore della parte defunta nulla opponga alla produzione, a cura della parte avversaria, di un documento attestante la morte della persona da lui rappresentata, trattandosi di comportamento equivoco e non equipollente alla necessaria dichiarazione (cfr. Cass. n. 4615/1983).
Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione del procuratore di parte attrice, la causa può essere decisa.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta per tabulas che ha azionato, con il precetto qui opposto, la Controparte_1 sentenza pronunciata da questo Tribunale a definizione del giudizio rubricato al n. RG
92013542/2009 che ha, tra l'altro, condannato al pagamento delle Parte_1 spese di lite nella misura ivi liquidata in favore dell'avv. Giuseppe Paolillo, difensore dell'odierno opposto, dichiaratosi antistatario.
Viene dunque in rilievo nel caso in esame il principio secondo cui sussiste la legittimazione del difensore distrattario ad agire autonomamente in executivis nei confronti della parte soccombente, in base al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, al fine di conseguire coattivamente il proprio credito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021,
n.32668).
Infatti, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra il procuratore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che -nei limiti della somma liquidata dal giudice- si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo avvocato. Pertanto, al procuratore spetta la facoltà di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ed anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
La parte, tuttavia, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della
3 controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione, se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente (Cass. civ., 21 marzo 2014, n. 6763).
Di talchè, la parte che è stata assistita è, da un lato, debitrice del proprio difensore ai sensi dell'art. 1720 c.c. (norma che nel disciplinare il pagamento delle spese e compenso del mandatario dispone che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta) e, dall'altro, è portatrice del credito alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte soccombente condannata al relativo pagamento, ragione per cui l'assenso espresso o tacito della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore, estinguendo il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. civ., 12 novembre 2008, n.
27041).
Ebbene, in applicazione di tali condivise coordinate ermeneutiche alla vicenda di cui si discetta, non resta che dichiarare la nullità del precetto notificato in data2 dicembre 2023 dal signor al sig. , emergendo la Controparte_1 Parte_1 legittimazione ad agire in executivis dell'avv. Paolillo per i compensi da costui maturati all'esito del giudizio svoltosi innanzi a questo Tribunale - R.G. N. 92013542/2009, deciso con la pronunzia n. 1594/2019 e a nulla rilevando la fattura emessa dall'avv. Paolillo per le ragioni sopra illustrate, per di più in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della fattura stessa.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la regolamentazione delle spese di lite ex art. 91
c.p.c.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 di cui al D.M. 55 del 2014 -così come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022- scaglione da €26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del credito per cui si è agito), parametri minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della bassa
4 complessità del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato a
[...]
in data 2 dicembre 2023; Parte_1
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di e per Parte_1 esso del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come legge
Così deciso in Trani, il 31 ottobre 2025
La Giudice
TT LÒ
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa TT LÒ, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 4705/2023, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sofia Pasquino, giusta Parte_1 mandato in atti, dichiaratasi antistataria;
-attore-
CONTRO
, con il patrocinio dell'avv. Pier Paolo Grimaldi;
giusta Controparte_1 mandato in atti, dichiaratosi antistatario;
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22 ottobre 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha origine dall'opposizione ex art. 615, I comma c.p.c., proposta da
[...] avverso l'atto di precetto notificatogli il 2 dicembre 2023 da Parte_1 [...]
con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 26.484,50, CP_1 oltre I.V.A., CAP e spese dell'atto di precetto, in forza della sentenza n. 1594/2019 del
Tribunale di Trani (n. R.G. 92013542/2009) che ha, tra l'altro, condannato il medesimo al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 21.387,00 oltre Parte_1 accessori di legge.
A fondamento dell'opposizione, l'attore ha eccepito la nullità dell'atto di precetto: 1 1) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 93 c.p.c., rilevando, in particolare, la carenza di legittimazione dell'odierno convenuto ad azionare autonomamente il capo di condanna al pagamento delle spese legali, stante la distrazione in favore del suo Difensore avv. Giuseppe
Paolillo;
2) per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 2, c.p.c. e dell'art. 1314 c.c., considerato che la sentenza è stata pronunciata non solo in favore di Controparte_1 ma anche del defunto padre e che il credito -non riconosciuto come ereditario- è
[...] divisibile.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attore ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia del precetto opposto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito , che specificamente Controparte_1 contestato le avverse eccezioni, concludendo per il rigetto dell'opposizione.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; quindi all'esito dell'udienza del 6 novembre 2024 è stata fissata l'udienza del 15 ottobre 2025 (differita d'ufficio al 22 ottobre 2025) per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di brevi note conclusive, cui entrambe le parti hanno provveduto.
Mette conto dare atto che il Difensore del convenuto ha dichiarato il decesso, avvenuto in data 24 febbraio 2025, dell'attore e ha chiesto dichiararsi l'interruzione del presente giudizio.
In proposito, va osservato che il sopravvenuto decesso dell'attore, come dedotto e documentato dal convenuto, non rileva ai fini della interruzione del giudizio in assenza di una specifica dichiarazione al riguardo da parte del procuratore della parte colpita dall'evento.
Invero, ai sensi dell'art. 300, commi 1 e 2, c.p.c. l'interruzione del processo per un evento che riguardi la parte costituita si verifica solo per iniziativa del procuratore che lo dichiari nelle forme di legge. All'avvocato è dunque rimessa in via esclusiva la valutazione degli interessi di parte relativi all'effetto processuale dell'evento (cfr. Cass. n. 204/1987, che ritiene si tratti di un “diritto potestativo processuale” del procuratore costituito). Non può allora supplire l'eventuale dichiarazione del procuratore di controparte (cfr. Cass. n. 1767/1988; 2866/1983; CdS n.
2380/2014 che, con rifermento alla nuova formulazione dell'art. 300 c.p.c., introdotta con L.
18.6.2009, n. 69, ha precisato che la comunicazione o notificazione di uno degli eventi previsti dall'art. 300 c.p.c. da parte del procuratore costituito per la parte colpita non ammette
2 equipollenti;
CdS n. 222/2012). Poiché la dichiarazione del decesso della parte ha carattere negoziale e costituisce una dichiarazione di volontà e non di scienza (cfr. Cass. n. 625/1971), che dunque deve esprimere la volontà che il giudizio sia interrotto (cfr. Cass. n. 4668/1981;
3664/1980), l'interruzione non si verifica allorquando, come nella specie, il procuratore della parte defunta nulla opponga alla produzione, a cura della parte avversaria, di un documento attestante la morte della persona da lui rappresentata, trattandosi di comportamento equivoco e non equipollente alla necessaria dichiarazione (cfr. Cass. n. 4615/1983).
Ne discende che nel caso di specie, in assenza di un'espressa e rituale dichiarazione del procuratore di parte attrice, la causa può essere decisa.
*****
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Risulta per tabulas che ha azionato, con il precetto qui opposto, la Controparte_1 sentenza pronunciata da questo Tribunale a definizione del giudizio rubricato al n. RG
92013542/2009 che ha, tra l'altro, condannato al pagamento delle Parte_1 spese di lite nella misura ivi liquidata in favore dell'avv. Giuseppe Paolillo, difensore dell'odierno opposto, dichiaratosi antistatario.
Viene dunque in rilievo nel caso in esame il principio secondo cui sussiste la legittimazione del difensore distrattario ad agire autonomamente in executivis nei confronti della parte soccombente, in base al titolo esecutivo costituito dalla sentenza di primo grado, al fine di conseguire coattivamente il proprio credito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 09/11/2021,
n.32668).
Infatti, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra il procuratore e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che -nei limiti della somma liquidata dal giudice- si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo avvocato. Pertanto, al procuratore spetta la facoltà di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ed anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
La parte, tuttavia, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della
3 controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione, se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente (Cass. civ., 21 marzo 2014, n. 6763).
Di talchè, la parte che è stata assistita è, da un lato, debitrice del proprio difensore ai sensi dell'art. 1720 c.c. (norma che nel disciplinare il pagamento delle spese e compenso del mandatario dispone che il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta) e, dall'altro, è portatrice del credito alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte soccombente condannata al relativo pagamento, ragione per cui l'assenso espresso o tacito della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore, estinguendo il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che rimane integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta (Cass. civ., 12 novembre 2008, n.
27041).
Ebbene, in applicazione di tali condivise coordinate ermeneutiche alla vicenda di cui si discetta, non resta che dichiarare la nullità del precetto notificato in data2 dicembre 2023 dal signor al sig. , emergendo la Controparte_1 Parte_1 legittimazione ad agire in executivis dell'avv. Paolillo per i compensi da costui maturati all'esito del giudizio svoltosi innanzi a questo Tribunale - R.G. N. 92013542/2009, deciso con la pronunzia n. 1594/2019 e a nulla rilevando la fattura emessa dall'avv. Paolillo per le ragioni sopra illustrate, per di più in assenza di prova dell'avvenuto pagamento della fattura stessa.
All'accoglimento dell'opposizione consegue la regolamentazione delle spese di lite ex art. 91
c.p.c.
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo, secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 di cui al D.M. 55 del 2014 -così come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022- scaglione da €26.000,01 a € 52.000,00 (in base al valore del credito per cui si è agito), parametri minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto della bassa
4 complessità del giudizio e dell'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato a
[...]
in data 2 dicembre 2023; Parte_1
2) condanna parte convenuta alla rifusione in favore di e per Parte_1 esso del Difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come legge
Così deciso in Trani, il 31 ottobre 2025
La Giudice
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