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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 793/2024 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Zinzi
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso
[...]
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
OGGETTO: inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto- personale
ATA- punteggio relativo al servizio militare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.03.2024 al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa
La , in possesso di diploma di scuola superiore conseguito il 17 Parte_1
luglio 1999, esponeva di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2021/2023, profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, precisando in domanda di aver svolto il servizio militare dopo il conseguimento del diploma;
rilevava che la domanda era stata valutata con il punteggio di 13,50 per il profilo di assistente amministrativo e 9,20 per quello di collaboratore scolastico.
Contestava la valutazione del servizio militare, essendogli stato attribuito - in applicazione del D.M. n. 50/2021 - il punteggio di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in quanto servizio prestato non in costanza di nomina, quando invece avrebbe dovuto ricevere il diverso punteggio di 0,50 punti per mese - come per il servizio militare prestato in costanza di nomina -,
e dunque il punteggio complessivo di 17,90 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,60 per quello di collaboratore scolastico.
Concludeva, pertanto, chiedendo, “anche previa disapplicazione del Decreto
Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,00 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente
Amministrativo di 17,90 e quale Collaboratore Scolastico di 13,60, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ordinare a parte convenuta l'inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria di
Assistente Tecnico”.
Con sentenza n. 456/2024 del 21.05.2024 il Tribunale di Siracusa, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva insussistente il diritto del ricorrente a ottenere un incremento del punteggio per il servizio militare obbligatorio prestato in assenza di nomina. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il servizio militare e quelli assimilati dovevano essere valutati anche qualora non prestati in costanza di nomina senza tuttavia prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina. Il diverso peso in termini di titoli concorsuali era giustificato dal fatto che le due situazioni non erano comparabili: in un caso, infatti, vi era la necessità di non pregiudicare il soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, fosse costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 Cost.; nell'altro, la valutabilità del servizio militare era volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso altra pubblica amministrazione, avrebbe potuto trarre benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego. In definitiva, il D.M. n. 50/2021 era conforme alla normativa vigente (art. 2050 Codice Ordinamento Militare) e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo il punteggio attribuito stato equiparato a quello riconosciuto per qualsiasi altro servizio prestato alle dipendenze della P.A. Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente con atto del
7.11.2024. Resisteva al gravame l'amministrazione appellata.
Con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024 il collegio sollevava d'ufficio la questione della mancata integrità del contradditorio nel giudizio di primo grado, assegnando alle parti termine per note.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/94 ai fini dell'attribuzione agli aspiranti ATA di un punteggio pari a quello di chi abbia in precedenza prestato servizio per lo stesso
[...]
, essendo tale disciplina dettata per il diverso ambito della Controparte_1
ricostruzione di carriera dei docenti assunti di ruolo.
2. Con il secondo motivo critica la pronuncia nella parte in cui non riconosce il servizio di leva militare (e del servizio civile) prestato non in costanza di nomina in quanto ritenuto non pregiudizievole della situazione del soggetto che non ha alcun rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata al servizio militare.
Lamenta che il Tribunale si è attenuto esclusivamente alla lettera del DM n.
50/2021, senza procedere a una corretta e armoniosa ricostruzione del quadro normativo e senza tener conto della normativa primaria e della giurisprudenza consolidata, secondo cui il punteggio di punti 6 deve essere riconosciuto anche per il servizio di leva svolto non costanza di nomina;
sicché la clausola del decreto ministeriale andava disapplicata. Richiama alcuni arresti di merito e della giurisprudenza amministrativa.
3. Così riassunti i motivi di gravame, occorre esaminare, preliminarmente, la questione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sollevata d'ufficio con ordinanza collegiale del 17.12.2024, non ravvisandosi sulla stessa la formazione del giudicato interno dal momento che la sentenza di primo grado non contiene alcuna statuizione al riguardo.
Osserva infatti il collegio che l'eventuale riconoscimento del diritto dell'appellante all'inserimento nelle graduatorie di interesse con il punteggio auspicato potrebbe pregiudicare i diritti dei controinteressati i quali, se inseriti, eventualmente all'esito, con un punteggio inferiore a quello del Parte_1
sarebbero da questi scavalcati.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, invero, “il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”
(Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009,
14914/2008).
4. La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata, posto che il ricorso non è stato notificato ai litisconsorti necessari, ossia ai soggetti inseriti nelle medesime graduatorie del personale ATA in relazione ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico per il triennio 2021-2023.
Le parti devono di conseguenza essere rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c., avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre.
5. Si compensano le spese processuali del grado, risultando dagli atti che l'odierno appellante aveva tempestivamente formulato richiesta di notifica del ricorso introduttivo della lite ai sensi dell'art. 151 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, assegnando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025.
. La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 793/2024 R.G. promossa
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Paolo Zinzi
Appellante
CONTRO
Controparte_1
[...]
, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso
[...]
dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania
Appellato
OGGETTO: inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto- personale
ATA- punteggio relativo al servizio militare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 29.03.2024 al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa
La , in possesso di diploma di scuola superiore conseguito il 17 Parte_1
luglio 1999, esponeva di aver presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il triennio 2021/2023, profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico, precisando in domanda di aver svolto il servizio militare dopo il conseguimento del diploma;
rilevava che la domanda era stata valutata con il punteggio di 13,50 per il profilo di assistente amministrativo e 9,20 per quello di collaboratore scolastico.
Contestava la valutazione del servizio militare, essendogli stato attribuito - in applicazione del D.M. n. 50/2021 - il punteggio di 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in quanto servizio prestato non in costanza di nomina, quando invece avrebbe dovuto ricevere il diverso punteggio di 0,50 punti per mese - come per il servizio militare prestato in costanza di nomina -,
e dunque il punteggio complessivo di 17,90 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 13,60 per quello di collaboratore scolastico.
Concludeva, pertanto, chiedendo, “anche previa disapplicazione del Decreto
Ministeriale 50 del 03.03.2021 e del decreto n. 9256 del 18.03.2021 e di ogni altra normativa e regolamento eventualmente in contrasto con il diritto del ricorrente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione del punteggio spettante, in ragione del servizio militare di leva obbligatorio espletato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso ove parte ricorrente è attualmente inserita nelle graduatorie provinciali di circolo e di istituto del personale A.T.A. nei profili di appartenenza;
per l'effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie di circolo e di istituto e delle graduatorie ad esaurimento ove il ricorrente risulta effettivamente inserito e/o ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio per il servizio prestato nella leva obbligatoria, attribuire a parte ricorrente ulteriori 5,00 punti per il servizio militare ovvero il punteggio maggiore o minore valutato di giustizia e dunque complessivamente attribuire il punteggio quale Assistente
Amministrativo di 17,90 e quale Collaboratore Scolastico di 13,60, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia. Ordinare a parte convenuta l'inserimento del nominativo del ricorrente nella graduatoria di
Assistente Tecnico”.
Con sentenza n. 456/2024 del 21.05.2024 il Tribunale di Siracusa, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava il ricorso compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il Tribunale riteneva insussistente il diritto del ricorrente a ottenere un incremento del punteggio per il servizio militare obbligatorio prestato in assenza di nomina. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il servizio militare e quelli assimilati dovevano essere valutati anche qualora non prestati in costanza di nomina senza tuttavia prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina. Il diverso peso in termini di titoli concorsuali era giustificato dal fatto che le due situazioni non erano comparabili: in un caso, infatti, vi era la necessità di non pregiudicare il soggetto che, ottenuto un impiego presso l'amministrazione scolastica, fosse costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52 Cost.; nell'altro, la valutabilità del servizio militare era volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso altra pubblica amministrazione, avrebbe potuto trarre benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego. In definitiva, il D.M. n. 50/2021 era conforme alla normativa vigente (art. 2050 Codice Ordinamento Militare) e in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo il punteggio attribuito stato equiparato a quello riconosciuto per qualsiasi altro servizio prestato alle dipendenze della P.A. Avverso la sentenza proponeva appello il soccombente con atto del
7.11.2024. Resisteva al gravame l'amministrazione appellata.
Con ordinanza resa all'udienza del 17.12.2024 il collegio sollevava d'ufficio la questione della mancata integrità del contradditorio nel giudizio di primo grado, assegnando alle parti termine per note.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, celebrata a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/94 ai fini dell'attribuzione agli aspiranti ATA di un punteggio pari a quello di chi abbia in precedenza prestato servizio per lo stesso
[...]
, essendo tale disciplina dettata per il diverso ambito della Controparte_1
ricostruzione di carriera dei docenti assunti di ruolo.
2. Con il secondo motivo critica la pronuncia nella parte in cui non riconosce il servizio di leva militare (e del servizio civile) prestato non in costanza di nomina in quanto ritenuto non pregiudizievole della situazione del soggetto che non ha alcun rapporto di lavoro in essere al momento della chiamata al servizio militare.
Lamenta che il Tribunale si è attenuto esclusivamente alla lettera del DM n.
50/2021, senza procedere a una corretta e armoniosa ricostruzione del quadro normativo e senza tener conto della normativa primaria e della giurisprudenza consolidata, secondo cui il punteggio di punti 6 deve essere riconosciuto anche per il servizio di leva svolto non costanza di nomina;
sicché la clausola del decreto ministeriale andava disapplicata. Richiama alcuni arresti di merito e della giurisprudenza amministrativa.
3. Così riassunti i motivi di gravame, occorre esaminare, preliminarmente, la questione dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado, sollevata d'ufficio con ordinanza collegiale del 17.12.2024, non ravvisandosi sulla stessa la formazione del giudicato interno dal momento che la sentenza di primo grado non contiene alcuna statuizione al riguardo.
Osserva infatti il collegio che l'eventuale riconoscimento del diritto dell'appellante all'inserimento nelle graduatorie di interesse con il punteggio auspicato potrebbe pregiudicare i diritti dei controinteressati i quali, se inseriti, eventualmente all'esito, con un punteggio inferiore a quello del Parte_1
sarebbero da questi scavalcati.
Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte, invero, “il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione”
(Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009,
14914/2008).
4. La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata, posto che il ricorso non è stato notificato ai litisconsorti necessari, ossia ai soggetti inseriti nelle medesime graduatorie del personale ATA in relazione ai profili di assistente amministrativo e collaboratore scolastico per il triennio 2021-2023.
Le parti devono di conseguenza essere rimesse davanti al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c., avanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre.
5. Si compensano le spese processuali del grado, risultando dagli atti che l'odierno appellante aveva tempestivamente formulato richiesta di notifica del ricorso introduttivo della lite ai sensi dell'art. 151 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
rimette le parti avanti al giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa, assegnando il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025.
. La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese