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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/03/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8538/2024 RG fissata all'udienza del 11/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MANCO Parte_1
LAURA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo: per le causali esposte in premessa, accertare e dichiarare la non ripetibilità della somma di €
2.000,00 di cui alla nota del 12.02.2024, corrisposta dall' in favore della sig.ra CP_1 CP_1 Pt_1 nel periodo dal settembre 2022 al dicembre 2022;
[...]
− per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_1 restituzione di quanto eventualmente riscosso per la ripetizione del suddetto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato:
1 1) con nota del 12.02.2024 l' comunicava la sussistenza di un indebito pari ad € 2.000,00 per CP_1 il periodo da Settembre 2022 a Dicembre 2022, relativo alla Reddito di Cittadinanza 2022-6300414, con la motivazione palesemente generica di “accertata non veridicità del nucleo in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”; (all.to 1)
2) invero, il beneficio era stato riconosciuto alla sig.ra in virtù della documentazione prodotta. Pt_1
In particolare, dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica si evince come il nucleo familiare della sig.ra
sia composto unicamente dalla ricorrente;
(all.to 2) Pt_1
3) peraltro, la sig.ra era residente nel Comune di Galatina già dal 28.06.2022, Parte_1 come da certificato storico di residenza che qui si allega;
(all.to 3)
4) i requisiti richiesti, ai fini del riconoscimento del beneficio, sono stati regolarmente documentati e tempestivamente comunicati, né vi è stata alcuna variazione sino ad oggi…
Contesta quindi la legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione.
Eccepisce: 1) Violazione del combinato disposto di cui agli artt. 52 L. 88/89 e 13 L. 412/91.
2) Difetto di motivazione.
nel costituirsi, ha fatto presente che: CP_1
A tal riguardo, l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, prevede che
“il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
La presenza congiunta delle condizioni indicate dalla citata norma comporta, quindi, l'impossibilità da Part parte del richiedente di costituire un nucleo familiare a sé (c.d. nucleo monocomponente) e la necessaria riconduzione ex lege nel nucleo dei suoi genitori. Sulla base delle informazioni contenute nel sistema informativo ISEE, è stato individuato un insieme di percettori RdC che hanno dichiarato un nucleo familiare monocomponente e di trovarsi quindi nelle seguenti condizioni:
a) essere maggiorenni, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere conviventi con i propri genitori;
c) non essere coniugati;
d) non avere figli;
Sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, risulta invece che
i medesimi percettori:
2 e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni);
f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e
i 26 anni).
Tali condizioni, sulla base della normativa citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente” a sé, salvo casi del tutto residuali da accertare.
Tali verifiche hanno comportato la sospensione a livello centrale dell'erogazione della prestazione per tutti i codici fiscali interessati, tra cui quello dell'odierna ricorrente.
All'atto della presentazione della domanda, la sig.ra di anni 20, non possedendo Parte_3 redditi superiori a 4.000,00 euro, come da DSU allegata, doveva considerarsi figlio fiscalmente a carico e quindi non avente diritto alla misura richiesta.
La ricorrente ha depositato note di trattazione ribadendo la fondatezza del proprio ricorso.
1) Nel merito, va fatto presente che il presente indebito riguarda una prestazione di natura assistenziale. La stessa si ritiene sia soggetta all'art. 2033 cc data la particolare sua natura non essendo una prestazione assistenziale tarata sul modello delle prestazioni di invalidità civile o dell'assegno sociale. In ogni caso, si rileva che – giammai – potrebbe intendersi tale fattispecie sottoposta alla disciplina invocata sub 1) in quanto la normativa richiamata fa espresso riferimento all'indebito su prestazioni pensionistica di natura previdenziale (arg. ex C. cost. 8/2023). Il primo motivo di doglianza appare quindi infondato.
2) Anche il secondo motivo di doglianza appare infondato. In tal senso, infatti, appare giurisprudenza consolidata quella secondo cui non trova applicazione l'art. 3 l. 241/1990.
Trattandosi di giudizio afferente al rapporto previdenziale resta irrilevante il tenore del provvedimento (Cass. 9986/2009). In generale, si esprime per l'irrilevanza della CP_1 disciplina dell'art. 3 1. 241/90 - e in generale della legge tutta sul procedimento amministrativo nella materia degli indebiti previdenziali - Cass. 31954/2019 (e giur. ivi citata). Si è quindi di fronte ad un orientamento consolidato che non consente di considerare utilmente valutabile questa argomentazione del ricorrente.
3 3) Nel merito, appare da applicarsi la disciplina dell'art. 2, comma 5, lett. b) dl. n 4, convertito in l. n. 26/2019. Andavano quindi riscontrati tutti i requisiti della norma ivi inclusi quelli reddituali (sopra riportati).
Come dimostrato da ed evincibile dalla DSU non era presente il requisito reddituale CP_1 minimo integrante il requisito dell'autonomo nucleo familiare.
Tra l'altro, è vero che la dichiarazione della ricorrente non riportava dati economici fallaci
(il reddito era ben noto dall'inizio a ma è anche vero che nessun legittimo CP_1 affidamento della ricorrente può fondarsi su questa circostanza. Essa era a conoscenza
(rectius, doveva esserlo) dell'assenza del requisito dell'autonomia del nucleo familiare in quanto requisito legale. E doveva saperlo proprio perché il reddito dichiarato era corretto.
E ciò elide la possibile irripetibilità anche in caso di applicabilità della giurisprudenza in tema di indebito assistenziale (Cass. 12223/2020 e conformi), essendo assente un legittimo affidamento.
4) il ricorso è infondato e le spese sono da compensarsi stante l'assenza di precedenti di legittimità specifici sul punto. Resta assorbito ogni ulteriore motivo.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8538/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 13/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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